Parole chiave
Massima

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1. Ravvicinamento delle legislazioni — Pubblicità e sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco — Direttiva 2003/33

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/33, artt. 3, 4 e 8)

2. Ravvicinamento delle legislazioni — Pubblicità e sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco — Direttiva 2003/33

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/33, art. 3, n. 1)

3. Ravvicinamento delle legislazioni — Provvedimenti volti a migliorare il funzionamento del mercato interno — Fondamento normativo — Art. 95 CE

(Artt. 95 CE e 152 CE)

4. Ravvicinamento delle legislazioni — Pubblicità e sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco — Direttiva 2003/33

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/33, artt. 3 e 4)

Massima

1. Il divieto di pubblicità e patrocinio a favore dei prodotti del tabacco nelle pubblicazioni stampate, nei servizi della società dell’informazione e nelle trasmissioni radiofoniche, previsto dagli artt. 3 e 4 della direttiva 2003/33, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco, poteva essere adottato sulla base dell’art. 95 CE.

Infatti, riguardo innanzi tutto ai prodotti della stampa e alle altre pubblicazioni stampate, alla data di adozione della direttiva 2003/33 esistevano disparità tra le legislazioni nazionali degli Stati membri in materia di pubblicità dei prodotti del tabacco tali da ostacolare la libera circolazione delle merci, nonché la libera prestazione dei servizi. La stessa constatazione vale anche per la pubblicità dei prodotti del tabacco nelle trasmissioni radiofoniche e nei servizi della società dell’informazione, nonché riguardo al patrocinio di trasmissioni radiofoniche da parte delle imprese del tabacco. Vari Stati membri avevano già legiferato in tali materie o si apprestavano a farlo. Tenuto conto della crescente consapevolezza, da parte del pubblico, della nocività per la salute del consumo dei prodotti del tabacco, era verosimile che sarebbero sorti nuovi ostacoli agli scambi e alla libera prestazione dei servizi a causa dell’adozione di nuove norme, che rispecchiassero tale evoluzione, destinate a scoraggiare più efficacemente il consumo di tali prodotti.

Inoltre, gli artt. 3 e 4 della direttiva 2003/33 sono effettivamente diretti al miglioramento delle condizioni di funzionamento del mercato interno. Il divieto di pubblicità a favore dei prodotti del tabacco nella stampa e nelle pubblicazioni stampate, di cui all’art. 3, n. 1, di tale direttiva, mira ad evitare che la circolazione intracomunitaria dei prodotti della stampa venga ostacolata dalle normative nazionali di un qualsiasi Stato membro. Da parte loro, gli artt. 3, n. 2, e 4, n. 1, di detta direttiva, che vietano la pubblicità dei prodotti del tabacco nei servizi della società dell’informazione e nelle trasmissioni radiofoniche, mirano a promuovere la libera diffusione di tali trasmissioni nonché la libera circolazione delle comunicazioni rientranti nei servizi della società dell’informazione. Allo stesso modo, vietando il patrocinio di trasmissioni radiofoniche da parte di imprese la cui attività principale consiste nel produrre o nel vendere prodotti del tabacco, l’art. 4, n. 2, mira ad evitare che la libera prestazione dei servizi sia ostacolata dalle normative nazionali di un qualsiasi Stato membro. Peraltro, lo scopo di detta direttiva, di migliorare le condizioni di funzionamento del mercato interno, è espresso nell’art. 8 della medesima, ai sensi del quale gli Stati membri non vietano né limitano la libera circolazione dei prodotti o dei servizi conformi a detta direttiva.

Infine, il divieto stabilito dagli artt. 3 e 4 della direttiva è limitato a varie forme di pubblicità o di patrocinio e non costituisce un divieto di portata generale.

(v. punti 55, 61, 65, 71, 73-78, 87-88)

2. L’espressione «pubblicazioni stampate», utilizzata nell’art. 3, n. 1, della direttiva 2003/33, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco, include solo i giornali, le riviste e i periodici, mentre non rientra nell’ambito di applicazione del divieto di pubblicità previsto da tale disposizione nessun altro tipo di pubblicazioni. Questa interpretazione è corroborata dal quarto ‘considerando’ della direttiva medesima, che recita che la circolazione nel mercato interno di pubblicazioni quali periodici, giornali e riviste è soggetta a numerosi rischi di ostacoli alla libera circolazione come risultato delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che vietano o regolamentano la pubblicità a favore del tabacco in tali mezzi di comunicazione. Al fine di garantire la libera circolazione nel mercato interno di tutti questi mezzi di comunicazione, lo stesso ‘considerando’ afferma che occorre consentire la pubblicità del tabacco soltanto nelle riviste e nei periodici non destinati al grande pubblico.

(v. punti 84-86)

3. Posto che le condizioni per fare ricorso all’art. 95 CE come fondamento normativo sono soddisfatte, non può impedirsi al legislatore comunitario di basarsi su tale fondamento normativo per il fatto che la tutela della salute è determinante nelle scelte da operare.

Infatti, l’art. 95, n. 3, CE richiede espressamente che nell’armonizzazione realizzata sia garantito un elevato livello di protezione della salute delle persone. Inoltre, l’art. 152, n. 1, primo comma, CE stabilisce che sia garantito un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed iniziative della Comunità.

Infine, benché sia vero che l’art. 152, n. 4, lett. c), CE esclude qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri dirette a proteggere e a migliorare la salute umana, tale disposizione non implica che provvedimenti di armonizzazione adottati sul fondamento di altre disposizioni del Trattato non possano avere un’incidenza sulla protezione della salute umana.

(v. punti 92-95)

4. Gli artt. 3 e 4 della direttiva 2003/33, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco, non violano il principio di proporzionalità in quanto possono essere considerati misure idonee a realizzare l’obiettivo cui mirano, vale a dire l’armonizzazione delle legislazioni nazionali degli Stati membri in materia di pubblicità e di patrocinio a favore dei prodotti del tabacco. Peraltro, tenuto conto dell’obbligo, incombente al legislatore comunitario, di garantire un livello elevato di protezione della salute delle persone, essi non eccedono quanto necessario per conseguire tale obiettivo.

In primo luogo, le pubblicazioni destinate ai commercianti di tabacco o edite in paesi terzi e non destinate principalmente al mercato comunitario, infatti, non sono colpite dal divieto di pubblicità dei prodotti del tabacco nelle pubblicazioni stampate, previsto dall’art. 3 di detta direttiva. Inoltre, il legislatore comunitario non poteva adottare, come misura meno restrittiva, un divieto di pubblicità dal quale fossero esenti le pubblicazioni destinate ad un mercato locale o regionale, dato che un’eccezione di questo genere avrebbe conferito al divieto di pubblicità dei tabacchi un ambito di applicazione incerto ed aleatorio, che avrebbe impedito alla direttiva di conseguire il suo obiettivo.

In secondo luogo, il divieto di pubblicità dei prodotti del tabacco nei servizi della società dell’informazione e nelle trasmissioni radiofoniche, previsto dagli artt. 3, n. 2, e 4, n. 1, della direttiva, non può essere considerato sproporzionato e può essere giustificato dall’intento di evitare, vista la convergenza dei mezzi di comunicazione, l’elusione del divieto applicabile alle pubblicazioni stampate mediante un maggior ricorso a tali due mezzi di comunicazione.

In terzo luogo, quanto al divieto di patrocinio di trasmissioni radiofoniche, disposto dall’art. 4, n. 2, della direttiva, non risulta dai ‘considerando’ della medesima che, non limitando un tale provvedimento alle attività o alle manifestazioni che producono effetti transfrontalieri, il legislatore comunitario abbia violato i limiti del potere discrezionale di cui dispone in questo settore.

Inoltre, i provvedimenti di divieto di pubblicità o di patrocinio previsti dagli artt. 3 e 4 della direttiva non violano neanche il diritto fondamentale alla libertà di espressione, di cui all’art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo. Infatti, anche ipotizzando che detti provvedimenti abbiano l’effetto di indebolire indirettamente la libertà di espressione, la libertà di espressione giornalistica, in quanto tale, rimane intatta e, di conseguenza, gli articoli dei giornalisti non sono interessati da tale disciplina.

(v. punti 146-152, 156-158)