1. Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela dei consumatori — Art. 95, n. 3, CE — Disposizione che non può essere invocata come fondamento diretto degli obblighi vincolanti per uno Stato membro
(Art. 95, n. 3, CE)
2. Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela dei consumatori nel caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali — Direttiva 85/577 — Ambito di applicazione — Contratti di vendita di immobili facenti parte di un investimento finanziato da un credito — Esclusione
[Direttiva del Consiglio 85/577, art. 3, n. 2, lett. a)]
3. Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela dei consumatori nel caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali — Direttiva 85/577 — Contratto di mutuo ai fini dell’acquisto di un bene immobile — Revoca — Effetti — Obbligo di rimborso immediato del prestito unitamente agli interessi — Ammissibilità
(Direttiva del Consiglio 85/577, art. 4, 5 e 7)
1. L’art. 95, n. 3, CE – che prevede che la Commissione, nelle sue proposte, previste al n. 1 del detto articolo in materia di protezione dei consumatori, si basi su un livello di protezione elevato e che il Parlamento europeo e il Consiglio, nell’ambito delle rispettive competenze, cerchino del pari di conseguire tale obiettivo – si rivolge alle varie istituzioni, avente ciascuna il proprio ruolo nel procedimento legislativo comunitario. Tale disposizione non può pertanto essere invocata quale fondamento normativo diretto degli obblighi vincolanti per uno Stato membro. Tutt’al più, si potrebbe far ricorso alla disposizione medesima quale elemento di interpretazione di un atto adottato in base al detto art. 95 CE.
(v. punti 59, 61)
2. L’art. 3, n. 2, lett. a), della direttiva 85/577, per la tutela dei consumatori nel caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, dev’essere interpretato nel senso che esclude dalla sfera di applicazione della direttiva medesima i contratti di compravendita immobiliari, ancorché essi siano mera parte integrante di un investimento finanziario il cui finanziamento sia garantito mediante mutuo e le cui trattative precontrattuali, tanto in relazione al contratto di vendita dell’immobile quanto al contratto di mutuo diretto esclusivamente al finanziamento, vengano svolte nel contesto di un’operazione di vendita a domicilio.
(v. punto 81, dispositivo 1)
3. Anche se, ai sensi dell’art. 7 della direttiva 85/577, per la tutela dei consumatori nel caso dei contratti negoziati fuori dai locali commerciali, spetta agli Stati membri disciplinare gli effetti giuridici del recesso dal contratto da parte del consumatore, tale competenza deve essere esercitata nel rispetto del diritto comunitario, in particolare delle norme della direttiva, interpretate alla luce del suo obiettivo, in modo tale da garantire che essa produca i propri effetti utili.
A questo proposito, per quanto attiene al contratto di mutuo ai fini di un acquisto di un bene immobile, la detta direttiva non osta a che:
- norme nazionali prevedano quale unica conseguenza di recesso dal contratto di mutuo l’annullamento del contratto stesso, anche ove si tratti di investimenti finanziari in cui il mutuo non sarebbe stato concesso senza l’acquisto dell’immobile:
- il consumatore che ha esercitato il proprio diritto di recesso conformemente alla direttiva medesima sia obbligato a restituire l’importo del mutuo all’istituto mutuante, sebbene il mutuo, in base al metodo applicato all’investimento finanziario, serva esclusivamente al finanziamento dell’acquisto del bene immobile e venga versato direttamente al venditore di tale bene;
- l’importo del mutuo debba essere restituito immediatamente;
- una normativa nazionale preveda l’obbligo per il consumatore, in caso di recesso da un contratto di credito fondiario, non solo di restituire gli importi ricevuti in base al detto contratto, ma anche di versare al mutuante gli interessi al tasso di mercato. Tuttavia, in una fattispecie in cui, se la banca avesse adempiuto l’obbligo di informare il consumatore del suo diritto di recesso questi avrebbe potuto evitare di esporsi ai rischi inerenti ad investimenti, l’art. 4 della direttiva impone agli Stati membri di fare in modo che le loro rispettive normative tutelino i consumatori che non hanno potuto evitare di esporsi a tali rischi adottando provvedimenti tali da evitare che essi si trovino esposti alle conseguenze del verificarsi di siffatti rischi.
(v. punti 69, 81, 88-89, 93, 103, dispositivo 2-3)