Causa C-347/03

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA)

contro

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio)

«Relazioni esterne — Accordo CE-Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini — Tutela nella Comunità di una denominazione di vini provenienti dall’Ungheria — Indicazione geografica “Tokaj” — Scambio di lettere — Possibilità di utilizzare il termine “Tocai” nella menzione “Tocai friulano” o “Tocai italico” per la designazione e la presentazione di taluni vini italiani, in particolare dei vini di qualità prodotti in una regione determinata (“v.q.p.r.d.”), durante un periodo transitorio che scade il 31 marzo 2007 — Esclusione di tale possibilità dopo il periodo transitorio — Validità — Fondamento giuridico — Art. 133 CE — Principi di diritto internazionale relativi ai trattati — Artt. 22-24 dell’accordo ADPIC (TRIPs) — Tutela dei diritti fondamentali — Diritto di proprietà»

Conclusioni dell’avvocato generale F.G. Jacobs, presentate il 16 dicembre 2004 

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 12 maggio 2005 

Massime della sentenza

1.     Accordi internazionali — Accordi della Comunità — Conclusione — Accordo CE‑Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini — Fondamento normativo — Articolo 133 CE

(Art. 133 CE; accordo di associazione CE-Ungheria; accordo CE-Ungheria sui vini)

2.     Accordi internazionali — Accordi della Comunità — Accordo CE-Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini — Regime delle denominazioni omonime — Condizioni di applicazione — Denominazione «Tocai» dei vini italiani e «Tokaj» dei vini ungheresi — Denominazione «Tocai» che non costituisce una indicazione geografica protetta — Scambio di lettere che vieta l’uso della detta denominazione — Violazione del detto regime — Assenza

(Accordo CE-Ungheria sui vini, art. 4, n. 5)

3.     Accordi internazionali — Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs) — Omonimia tra un’indicazione geografica di un paese terzo e una denominazione che riprende il nome di un vitigno utilizzato per la designazione e la presentazione di determinati vini comunitari — Diritto, riconosciuto dall’accordo, di continuare l’utilizzo della detta denominazione da parte dei produttori che l’hanno utilizzata tradizionalmente e in buona fede — Assenza

(Accordo TRIPs, artt. 22-24)

4.     Diritto comunitario — Principi — Diritti fondamentali — Diritto di proprietà — Restrizioni — Divieto di utilizzare la denominazione «Tocai» per i vini italiani — Assenza — Divieto che persegue un fine di interesse generale

(Protocollo aggiuntivo n. 1 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, art. 1, primo comma; accordo CE-Ungheria sul vino)

1.     L’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Ungheria, dall’altra, non costituisce il fondamento giuridico della decisione 93/724, concernente la conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d’Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini.

Il fondamento normativo appropriato per la conclusione, da parte della sola Comunità, di quest’ultimo accordo, è l’art. 133 CE, di cui al preambolo della decisione 93/724, articolo che attribuisce alla Comunità competenza in materia di politica commerciale comune. Infatti, tale accordo rientra tra quelli previsti all’art. 63 del regolamento n. 822/87, relativo all’organizzazione comune nel mercato vitivinicolo, e ha come scopo principale quello di promuovere gli scambi commerciali tra le parti contraenti favorendo su una base di reciprocità, da un lato, la commercializzazione di vini originari dell’Ungheria, in quanto viene assicurata a tali vini la stessa protezione di quella prevista per i vini di qualità prodotti in una regione determinata di origine comunitaria, e, dall’altro, la commercializzazione in questo paese di vini originari della Comunità.

(v. punti 70, 79-80, 83, dispositivo 1-2)

2.     Il regime delle denominazioni omonime di cui all’art. 4, n. 5, dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini (accordo CE-Ungheria sui vini) riguarda le indicazioni geografiche protette in forza dello stesso accordo.

Orbene, poiché le menzioni «Tocai friulano» e «Tocai italico», a differenza delle denominazioni «Tokaj» e «Tokaji» di vini ungheresi, non figurano nella parte A dell’allegato dell’accordo CE-Ungheria sui vini e costituiscono il nome di un vitigno o di una varietà di vite riconosciuta in Italia come idonea alla produzione di taluni vini di qualità prodotti in una regione determinata, esse non possono essere qualificate come indicazioni geografiche ai sensi del detto accordo.

Ne deriva che il divieto di utilizzare la denominazione «Tocai» in Italia dopo la scadenza del periodo transitorio previsto dall’accordo CE-Ungheria sui vini, quale risulta dallo scambio di lettere concernente l’art. 4 del detto accordo, non è in contrasto con la disciplina delle denominazioni omonime prevista dall’art. 4, n. 5, dello stesso accordo.

Ne deriva anche che la dichiarazione comune, concernente l’art. 4, n. 5, dell’accordo CE-Ungheria sui vini, in quanto enuncia, nel primo comma, che, per quanto riguarda l’art. 4, n. 5, lett. a), dello stesso accordo, le parti contraenti hanno rilevato che, al momento dei negoziati, esse non erano al corrente di casi specifici ai quali le disposizioni in questione potessero essere applicabili, non costituisce una rappresentazione sicuramente errata della realtà.

(v. punti 87-88, 90, 92, 98, 102, dispositivo 3-4)

3.     Gli artt. 22-24 dell’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs), che figura all’allegato 1 C dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, devono essere interpretati nel senso che, per quanto concerne un caso relativo ad un’omonimia tra un’indicazione geografica di un paese terzo e una denominazione che riprende il nome di un vitigno utilizzato per la designazione e la presentazione di determinati vini comunitari che ne derivano, tali disposizioni, anche se non vietano l’uso continuo e similare di una tale denominazione, non esigono nemmeno che tale denominazione possa continuare ad essere utilizzata in futuro nonostante la doppia circostanza che essa sia stata utilizzata in passato dai rispettivi produttori o in buona fede o per almeno dieci anni prima del 15 aprile 1994 e che indichi chiaramente il paese, la regione o la zona di origine del vino protetto in modo da non indurre in errore i consumatori.

(v. punti 110, 115, dispositivo 5)

4.     Il diritto di proprietà non osta al divieto imposto agli operatori interessati di una regione autonoma italiana di utilizzare il termine «Tocai» nella menzione «Tocai friulano» o «Tocai italico» per la designazione e la presentazione di taluni vini italiani di qualità prodotti in una regione determinata alla fine di un periodo transitorio di tredici anni quale risulta dallo scambio di lettere concernente l’utilizzo del termine «Tocai», che è allegato all’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini, ma non figura nell’accordo stesso.

Infatti, tale divieto, dal momento che non esclude qualsiasi modalità ragionevole di commercializzare i vini italiani interessati, non costituisce una privazione della proprietà ai sensi dell’art. 1, primo comma, del protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Inoltre, anche supponendo che la detta restrizione costituisca una limitazione del diritto fondamentale di proprietà, questa può essere giustificata in quanto, vietando l’utilizzo di questa denominazione che è omonima dell’indicazione geografica «Tokaj» dei vini ungheresi, persegue un fine di interesse generale consistente nella promozione degli scambi commerciali tra le parti contraenti favorendo su una base di reciprocità la commercializzazione di vini designati o presentati grazie a un’indicazione geografica.

(v. punti 122, 127, 134, dispositivo 6)




SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

12 maggio 2005 (*)

«Relazioni esterne – Accordo CE-Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini – Tutela nella Comunità di una denominazione di vini provenienti dall’Ungheria – Indicazione geografica “Tokaj” – Scambio di lettere – Possibilità di utilizzare il termine “Tocai” nella menzione “Tocai friulano” o “Tocai italico” per la designazione e la presentazione di taluni vini italiani, in particolare dei vini di qualità prodotti in una regione determinata (“v.q.p.r.d.”), durante un periodo transitorio che scade il 31 marzo 2007 – Esclusione di tale possibilità dopo il periodo transitorio – Validità – Fondamento giuridico – Art. 133 CE – Principi di diritto internazionale relativi ai trattati – Artt. 22-24 dell’accordo ADPIC (TRIPs) – Tutela dei diritti fondamentali – Diritto di proprietà»

Nel procedimento C-347/03,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art. 234 CE, proposta alla Corte dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con ordinanza 9 giugno 2003, pervenuta in cancelleria il 7 agosto 2003, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA)

e

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali,

in presenza di:

Regione Veneto,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans (relatore), presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. R. Schintgen, G. Arestis e J. Klučka, giudici,

avocato generale: sig. F.G. Jacobs

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 14 ottobre 2004,

viste le osservazioni scritte presentate:

–       per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e l’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), dagli avv.ti E. Bevilacqua e F. Capelli;

–       per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. M. Fiorilli, avvocato dello Stato;

–       per il governo ungherese, dalla sig.ra J. Fazekas e dal sig. M. Ficsor, in qualità di agenti;

–       per il Consiglio dell’Unione europea, dai sigg. F. Ruggeri Laderchi e F. Florindo Gijón, in qualità di agenti;

–       per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra E. Righini e dal sig. F. Dintilhac, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 dicembre 2004,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1       La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla validità e sull’interpretazione della decisione del Consiglio 23 novembre 1993, 93/724/CE, concernente la conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d’Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini (GU L 337, pag. 93; in prosieguo: l’«accordo CE-Ungheria sui vini»), e del regolamento (CE) della Commissione 29 aprile 2002, n. 753, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GU L 118, pag. 1).

2       Tale domanda è stata presentata nell’ambito della controversia tra, da un lato, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e l’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) (in prosieguo, congiuntamente: «la Regione e l’ERSA») e, dall’altro, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

3       La controversia ha ad oggetto una domanda di annullamento del decreto ministeriale 26 settembre 2002, concernente condizioni nazionali per l’utilizzo, in deroga al disposto dell’art. 19, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 753/2002, dei nomi di varietà di vite e dei loro sinonimi comprendenti un’indicazione geografica, elencati nell’allegato II del citato regolamento, che possono figurare nell’etichettatura dei VQPRD [vini di qualità prodotti in una regione determinata] e vini IGT [indicazioni geografiche tipiche] italiani (GURI 21 ottobre 2002, n. 247, pag. 3; in prosieguo: il «decreto 26 settembre 2002»), nella parte in cui esclude l’utilizzo del termine «Tocai» nella menzione «Tocai friulano» o nel suo sinonimo «Tocai italico» per la designazione e la presentazione di taluni vini italiani, in particolare dei vini di qualità prodotti in una regione determinata (in prosieguo: i «v.q.p.r.d.»), alla fine di un periodo transitorio che scade il 31 marzo 2007.

 Contesto normativo

 Diritto internazionale

 La convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati

4       L’art. 48, n. 1, della convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati del 23 maggio 1969 dispone quanto segue:

«Uno Stato può invocare un errore in un trattato come vizio del suo consenso a vincolarsi a quel trattato se l’errore riguarda un fatto o una situazione che quello Stato supponeva esistente al momento in cui il trattato è stato concluso e che costituiva una base essenziale del consenso di quello Stato a vincolarsi al trattato».

5       Ai sensi dell’art. 59 della stessa convenzione:

«1.      Si ritiene che un trattato abbia avuto termine qualora tutte le parti del trattato abbiano concluso successivamente un trattato sullo stesso argomento e:

a)      se risulta dal trattato successivo o è in altro modo accertato che era intenzione delle parti di regolare la materia in questione con tale trattato; o

b)      se le disposizioni del trattato successivo sono incompatibili con quelle del trattato precedente in modo tale che non sia possibile applicare due trattati contemporaneamente.

(…)».

 La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali

6       L’art. 1 del protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), così recita:

«Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende».

 Il diritto derivato dall’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio

7       L’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (in prosieguo: l’«accordo ADPIC», in lingua inglese «TRIPs»), che figura all’allegato 1 C dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (in prosieguo: l’«accordo OMC»), è stato approvato a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, con decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE (GU L 336, pag. 1).

8       L’art. 1, n. 2, dell’accordo ADPIC, intitolato «Natura e ambito degli obblighi», dispone quanto segue:

«Ai fini del presente accordo, l’espressione “proprietà intellettuale” comprende tutte le categorie di proprietà intellettuale di cui alla parte II, sezioni da 1 a 7».

9       Gli artt. 22-24 dell’accordo ADPIC figurano nella parte II dello stesso accordo, dedicata alle «Norme relative all’esistenza, all’ambito e all’esercizio dei diritti di proprietà intellettuale», nella sezione 3 di tale titolo, relativa alle «Indicazioni geografiche».

10     Ai sensi dell’art. 22 di tale accordo, intitolato «Protezione delle indicazioni geografiche»:

«1.      Ai fini del presente accordo, per indicazioni geografiche si intendono le indicazioni che identificano un prodotto come originario del territorio di un membro, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica.

(…)».

11     L’art. 23 dell’accordo ADPIC, intitolato «Protezione aggiuntiva delle indicazioni geografiche per i vini e gli alcolici», così recita:

«1.      Ciascun membro prevede i mezzi legali atti a consentire alle parti interessate di impedire l’uso di un’indicazione geografica che identifichi dei vini per vini non originari del luogo indicato dall’indicazione geografica in questione, o di un’indicazione geografica che identifichi degli alcolici per alcolici non originari del luogo indicato dall’indicazione geografica in questione (…).

(…)

3.      Nel caso di indicazioni geografiche omonime relative a vini, la protezione viene accordata a ciascuna indicazione (…). Ciascun membro determina le condizioni pratiche alle quali le indicazioni omonime in questione saranno distinte l’una dall’altra, tenendo conto della necessità di fare in modo che i produttori interessati ricevano un trattamento equo e che i consumatori non siano tratti in inganno.

(…)».

12     L’art. 24 dello stesso accordo, intitolato «Negoziati internazionali. Eccezioni», dispone quanto segue:

«1.      I membri convengono di avviare negoziati al fine di aumentare la protezione di singole indicazioni geografiche ai sensi dell’articolo 23. (…)

(…)

3.      Nell’attuare la presente sezione, un membro non può diminuire la protezione delle indicazioni geografiche vigente nel suo ambito immediatamente prima della data di entrata in vigore dell’accordo OMC.

4.      Nessuna disposizione della presente sezione obbliga un membro ad impedire l’uso continuato e simile di una particolare indicazione geografica di un altro membro che identifichi vini o alcolici, in relazione a prodotti o servizi, da parte di suoi cittadini o di residenti nel suo territorio che abbiano utilizzato tale indicazione geografica in modo continuato per gli stessi prodotti o servizi o per prodotti o servizi ad essi affini nel territorio di detto membro (a) per almeno 10 anni prima del 15 aprile 1994 o (b) in buona fede prima di tale data.

(…)

6.      (…) La presente sezione non obbliga in alcun modo un membro ad applicarne le disposizioni in relazione ad un’indicazione geografica di qualsiasi altro membro per vini per i quali la pertinente indicazione sia identica alla denominazione comune di una varietà d’uva esistente nel territorio di detto membro alla data di entrata in vigore dell’accordo OMC.

(…)».

 L’accordo di associazione CE-Ungheria

13     L’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Ungheria, dall’altra, concluso ed approvato a nome della Comunità con decisione del Consiglio e della Commissione 13 dicembre 1993, 93/742/Euratom, CECA, CE (GU L 347, pag. 1; in prosieguo: l’«accordo di associazione CE-Ungheria»), è stato firmato il 16 dicembre 1991 a Bruxelles e, conformemente al suo art. 123, secondo comma, è entrato in vigore il 1° febbraio 1994.

14     In attesa dell’entrata in vigore dell’accordo di associazione CE‑Ungheria, l’accordo interinale tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, da un lato, e la Repubblica d’Ungheria, dall’altro, sul commercio e sulle questioni connesse, è stato concluso ed approvato a nome della Comunità con decisione del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/230/CEE (GU L 116, pag. 1; in prosieguo: l’«accordo interinale CE‑Ungheria»). Tale accordo è stato sottoscritto il 16 dicembre 1991 a Bruxelles ed è entrato in vigore il 25 febbraio 1992.

 L’accordo CE-Ungheria sui vini

15     L’accordo CE-Ungheria sui vini, sottoscritto a Bruxelles il 29 novembre 1993, è stato concluso ed approvato a nome della Comunità con decisione 93/724 ed è entrato in vigore il 1° aprile 1994.

16     Il primo «visto» della decisione 93/724 così recita:

«visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo [133]».

17     Il primo e il terzo ‘considerando’ della detta decisione sono del seguente tenore:

«considerando che la conclusione dell’accordo negoziato tra la Comunità europea e la Repubblica d’Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini consentirà di combattere più efficacemente la concorrenza sleale nell’esercizio del commercio, di tutelare meglio il consumatore e di promuovere gli scambi di vino tra le due parti contraenti; che è pertanto opportuno approvare l’accordo suddetto;

(…)

considerando che, trattandosi di un accordo le cui disposizioni sono direttamente connesse alle misure disciplinate dalla politica commerciale [e] agricola comune, [in particolare dalla normativa comunitaria del settore vitivinicolo,] è necessario attuare tale accordo sul piano comunitario».

18     Ai sensi dell’art. 1 della stessa decisione:

«Sono approvati a nome della Comunità l’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d’Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini e il protocollo, gli scambi di lettere e le dichiarazioni ad esso allegati.

Il testo degli atti di cui al primo comma è accluso alla presente decisione».

19     Il primo «visto» dell’accordo CE-Ungheria sui vini enuncia quanto segue:

«visto l’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Ungheria, dall’altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991».

20     L’art. 1 dell’accordo CE-Ungheria sui vini così recita:

«Le parti contraenti convengono, sulla base della reciprocità, di tutelare e di controllare le denominazioni di vini originari della Comunità e dell’Ungheria alle condizioni stabilite nel presente accordo».

21     L’art. 2, n. 2, dello stesso accordo stabilisce quanto segue:

«Ai fini dell’applicazione del presente accordo e fatte salve disposizioni contrarie si intende per:

(…)

–      “indicazione geografica”, un’indicazione, inclusa la “denominazione d’origine”, che è riconosciuta dalle disposizioni legislative e regolamentari di una delle parti contraenti per la descrizione e la presentazione di un vino originario del territorio della parte contraente di cui trattasi o di una regione o località di tale territorio in cui una determinata qualità, la rinomanza o altre caratteristiche del vino sono sostanzialmente attribuibili alla sua origine geografica;

(...)».

22     Ai sensi dell’art. 4 del detto accordo:

«1. Sono protetti i seguenti nomi:

a)      per quanto concerne i vini originari della Comunità:

(…)

–       le indicazioni geografiche e le espressioni tradizionali di cui all’allegato (...).

b)      per quanto concerne i vini originari dell’Ungheria:

(…)

–       le indicazioni geografiche e le espressioni tradizionali di cui all’allegato, quali figurano nella legislazione ungherese sul vino (…).

(…).

3.      Nella Comunità, le denominazioni ungheresi protette:

–       sono riservate esclusivamente ai vini originari dell’Ungheria a cui si applicano, e

–       possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Ungheria.

(…)

5.      In caso di indicazioni geografiche omonime o identiche:

a)      se due indicazioni protette in virtù del presente accordo sono omonime o identiche, la tutela sarà accordata a entrambe le indicazioni a condizione che:

–       la denominazione geografica in questione sia stata utilizzata tradizionalmente e costantemente per descrivere e presentare un vino prodotto nella zona geografica a cui si fa riferimento;

–       il vino non sia presentato ai consumatori in modo ingannevole come se fosse originario del territorio dell’altra parte contraente;

(…)

In tali casi, le parti contraenti stabiliscono le modalità per differenziare le indicazioni omonime di cui trattasi tenendo conto della necessità di garantire un equo trattamento ai produttori interessati e di non indurre in errore i consumatori».

23     Nella parte B («Vini originari della Repubblica d’Ungheria»), sub I («Indicazioni geografiche»), punto 3.4 («Regione di produzione determinata Tokaj‑Hegyalija»), dell’allegato dell’accordo CE-Ungheria sui vini, intitolato «Lista dei nomi protetti per i vini menzionati all’articolo 4», figura, in particolare, la denominazione «Tokaj». La parte A («Per quanto riguarda la Comunità europea») dell’allegato non comprende le menzioni «Tocai friulano» o «Tocai italico».

24     Lo scambio di lettere concernente l’articolo 4 dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d’Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini (GU L 337, pag. 169; in prosieguo: lo «scambio di lettere sul Tocai»), che costituisce uno degli atti di cui all’art. 1, primo comma, della decisione 93/724, è a sua volta entrato in vigore il 1° aprile 1994.

25     Dopo aver fatto riferimento all’art. 4, n. 3, dell’accordo CE-Ungheria sui vini, i firmatari delle dette lettere confermano che:

«1)      Per un periodo transitorio di tredici anni a decorrere dall’entrata in vigore del suddetto accordo, l’applicazione del medesimo non osta alla lecita utilizzazione del termine “Tocai” per la designazione e la presentazione di taluni v.q.p.r.d. italiani alle condizioni che seguono.

Fatte salve le disposizioni comunitarie particolari ed eventualmente nazionali più restrittive, detto vino deve essere

–       ottenuto dalla varietà di vite “Tocai friulano”;

–       prodotto a partire da uve raccolte interamente nelle regioni italiane Veneto o Friuli;

–       designato e presentato unicamente con il nome della varietà “Tocai friulano” o con il suo sinonimo “Tocai italico”; tali termini devono figurare insieme, senza alcuna menzione intermediaria e in caratteri dello stesso tipo e delle stesse dimensioni su una sola riga nonché separatamente dal nome dell’unità geografica da cui proviene il vino; inoltre, la dimensione dei caratteri utilizzati per tali termini non può superare quella dei caratteri che indicano il nome della suddetta unità geografica;

–       commercializzato al di fuori del territorio dell’Ungheria.

(…)

4)      Fatte salve le disposizioni di cui al punto 3, la possibilità di utilizzare la denominazione “Tocai”, conformemente alle condizioni di cui al punto 1, scade al termine del periodo transitorio di cui allo stesso punto.

(…)».

26     Secondo la Dichiarazione congiunta concernente l’articolo 4, paragrafo 5, dell’accordo [CE-Ungheria sui vini] (GU 1993, L 337, pag. 171; in prosieguo: la «Dichiarazione congiunta sull’omonimia»), che costituisce a sua volta uno degli atti di cui all’art. 1, primo comma, della decisione 93/724:

«Per quanto riguarda l’articolo 4, paragrafo 5, lettera a), le parti contraenti rilevano che al momento dei negoziati esse non erano al corrente di casi specifici ai quali le disposizioni di detto articolo potessero essere applicabili.

(…)».

 La normativa comunitaria relativa all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (in prosieguo: l’«OCM vitivinicola»)

 L’OCM vitivinicola in vigore al momento della conclusione dell’accordo CE‑Ungheria sui vini

27     Ai sensi dell’art. 63 del regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 822, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 84, pag. 1):

«1.      I vini importati destinati al consumo umano diretto e designati con un’indicazione geografica possono beneficiare, ai fini della commercializzazione nella Comunità e nell’ambito di una reciprocità d’impegni, del controllo e della protezione previsti per i v.q.p.r.d. dall’articolo [15 del regolamento n. 823/87].

2.      La disposizione di cui al paragrafo 1 sarà attuata tramite accordi che verranno negoziati e conclusi con i paesi terzi interessati secondo la procedura prevista dall’articolo [133 CE].

3.      Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all’articolo 83».

28     Ai sensi dell’art. 1, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 823, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU L 84, pag. 59), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 19 giugno 1989, n. 2043 (GU L 202, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 823/87»):

«Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l’elenco dei v.q.p.r.d. da essi riconosciuti, indicando per ciascuno di questi v.q.p.r.d. il riferimento alle disposizioni nazionali che disciplinano la loro produzione ed elaborazione.

La Commissione provvede alla pubblicazione di detto elenco nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C».

29     L’art. 4, n. 1, del regolamento n. 823/87 dispone quanto segue:

«Ogni Stato membro compila un elenco delle varietà di vite atte alla produzione di ciascuno dei v.q.p.r.d. prodotti sul suo territorio, varietà (…) che devono appartenere alle categorie raccomandate o autorizzate di cui all’articolo 13 del regolamento (CEE) n. 822/87».

30     Secondo l’art. 15, n. 4, del regolamento n. 823/87:

«(…)

Fatte salve le disposizioni comunitarie relative in particolare a certi tipi di v.q.p.r.d., gli Stati membri possono ammettere (…) che il nome di una regione determinata sia completato da una precisazione concernente il metodo di elaborazione o il tipo di prodotto, o dal nome di una varietà di vite o da un suo sinonimo.

(…)».

31     La denominazione «Tocai friulano» figura al titolo I dell’allegato del regolamento (CEE) della Commissione 16 dicembre 1981, n. 3800, che stabilisce la classificazione delle varietà di viti (GU L 381, pag. 1), in particolare nella parte V del primo sottotitolo, in quanto varietà di vite raccomandata o autorizzata in alcune province italiane.

32     L’art. 14, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1989, n. 2392, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU L 232, pag. 13), così dispone:

«L’indicazione sull’etichettatura del nome di una varietà di vite di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettera n) per designare un v.q.p.r.d. può essere fatta unicamente se:

a)      tale varietà figura nell’elenco stabilito dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 823/87 per designare i vitigni atti alla produzione di ciascuno dei v.q.p.r.d. prodotti nel loro territorio;

b)      la varietà è indicata con il nome che figura:

–       nella classe delle varietà raccomandate o autorizzate della classificazione delle varietà di vite per l’unità amministrativa interessata,

–       se del caso, in un elenco di sinonimi, da adottare; detto elenco può prevedere che un determinato sinonimo possa essere impiegato soltanto per designare un v.q.p.r.d. prodotto nelle zone di produzione in cui l’impiego del sinonimo stesso è tradizionale ed in uso;

(...).

e)      il nome di tale varietà non può essere confuso con il nome di una regione determinata o di un’unità geografica utilizzato per la designazione di un altro v.q.p.r.d. o di un vino importato».

33     L’art. 26, n. 1, dello stesso regolamento prevede quanto segue:

«Per i vini importati destinati al consumo umano diretto, designati da un’indicazione geografica ed inclusi in un elenco da adottare, la designazione sull’etichettatura contiene l’indicazione:

a)      del nome di un’unità geografica situata nel paese terzo interessato, secondo le condizioni di cui all’articolo 29;

(...)

Possono essere inclusi in questo elenco soltanto i vini importati per i quali è riconosciuta l’equivalenza delle condizioni di produzione di ciascun vino a quelle di un v.q.p.r.d. o di un vino da tavola con indicazione geografica».

34     L’art. 11 del regolamento (CEE) della Commissione 16 ottobre 1990, n. 3201, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU L 309, pag. 1), così dispone:

«L’elenco delle indicazioni geografiche dei vini importati menzionato all’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2392/89 figura nell’allegato II.

I nomi iscritti in tale elenco sono indicati in modo da distinguerli chiaramente da altre indicazioni figuranti sull’etichetta del vino importato in causa, in particolare rispetto alle indicazioni geografiche di cui all’articolo 26, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2392/89».

35     I vini ungheresi denominati «Tokaj» o «Tokaji» compaiono al titolo 11, punto 5, dell’allegato II del regolamento n. 3201/90, intitolato «Elenco (...) dei vini importati designati con un’indicazione geografica».

36     Ai sensi dell’art. 12, n. 1, di detto regolamento:

«L’elenco dei sinonimi dei nomi di varietà di viti che possono essere utilizzati per la designazione dei vini da tavola e dei v.q.p.r.d. in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2392/89 figura nell’allegato III».

37     Al punto 5 del detto allegato III, intitolato «Elenco (...) dei sinonimi dei nomi di varietà di viti che possono essere utilizzati per la designazione dei vini da tavola e dei v.q.p.r.d.», compaiono la varietà «Tocai friulano» e il suo sinonimo «Tocai italico».

 L’OCM vitivinicola in vigore all’epoca della controversia nella causa principale

38     Il regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1493, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179, pag. 1), è divenuto applicabile a partire dal 1° agosto 2000.

39     L’art. 19, n. 1, di tale regolamento così dispone:

«Gli Stati membri compilano una classificazione delle varietà di viti per la produzione di vino. (…)».

40     Le disposizioni sulla designazione, la denominazione e la presentazione di taluni prodotti vitivinicoli e sulla protezione di talune indicazioni, menzioni e termini si trovano agli artt. 47-53 e negli allegati VII e VIII del detto regolamento.

41     L’art. 50 del regolamento n. 1493/1999 prevede quanto segue:

«1.      Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per consentire agli interessati di impedire, secondo le condizioni previste dagli articoli 23 e 24 dell’accordo [ADPIC], l’utilizzazione nella Comunità di un’indicazione geografica volta ad identificare i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), per prodotti che non sono originari del luogo designato dall’indicazione geografica in questione (…).

2.      Ai fini del presente articolo, per “indicazione geografica” si intende l’indicazione che serve a identificare un prodotto come originario del territorio di un paese terzo membro dell’Organizzazione mondiale del commercio, oppure di una regione o di una località di questo territorio, qualora una determinata qualità, rinomanza o altra caratteristica del prodotto possa essere attribuita essenzialmente a tale origine geografica.

(…)».

42     Ai sensi dell’art. 52, n. 1, dello stesso regolamento:

«Se uno Stato membro attribuisce il nome di una regione determinata ad un v.q.p.r.d. nonché, se del caso, ad un vino destinato ad essere trasformato nel v.q.p.r.d. in questione, questo nome non può essere utilizzato per la designazione di prodotti del settore vitivinicolo che non provengono da questa regione e/o ai quali questo nome non è stato attribuito in conformità alle normative comunitaria e nazionale in vigore.

(…).

Fatte salve le disposizioni comunitarie riguardanti specificamente taluni tipi di v.q.p.r.d., gli Stati membri possono consentire, secondo condizioni di produzione da essi fissate, che il nome di una regione determinata sia connesso con una precisazione relativa alle modalità di preparazione o al tipo di prodotto, ovvero con il nome di una varietà di [vite] od un suo sinonimo.

(…)».

43     Dall’allegato VII, parte A, punti 1 e 2, del regolamento n. 1493/1999 deriva che l’etichettatura dei v.q.p.r.d. e dei vini originari dei paesi terzi comporta alcune menzioni obbligatorie, tra cui la denominazione di vendita, che per i v.q.p.r.d. è costituita in particolare dal nome della regione determinata e per i vini importati dalla parola «vino», completata obbligatoriamente dal nome del paese d’origine e, quando sono designati mediante un’indicazione geografica, dal nome dell’unità geografica in questione.

44     Lo stesso allegato B, punti 1 e 4, prevede:

«1.      L’etichettatura dei prodotti ottenuti nella Comunità può essere completata dalle seguenti indicazioni, in base a condizioni da determinarsi:

(…)

b)      per i vini da tavola con indicazione geografica e per i v.q.p.r.d.:

(…)

–       il nome di una o più varietà di vite,

(…)

4.      Gli Stati membri produttori possono rendere obbligatorie talune indicazioni di cui ai punti 1 e 2, proibirle o limitarne l’utilizzazione, per i vini ottenuti nel loro territorio».

45     L’art. 54, n. 4, del regolamento n. 1493/1999 così dispone:

«Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l’elenco dei v.q.p.r.d. da essi riconosciuti, fornendo per ciascuno informazioni sulle norme nazionali che ne disciplinano la produzione e l’elaborazione».

46     Il regolamento n. 1493/1999 è stato attuato dal regolamento n. 753/2002.

47     L’art. 19 del regolamento n. 753/2002, intitolato «Indicazione delle varietà di viti», prevede quanto segue:

«1.      I nomi delle varietà di vite utilizzate per l’elaborazione di un vino da tavola con indicazione geografica o di un v.q.p.r.d., o i relativi sinonimi, possono figurare sull’etichetta dei vini in questione a condizione che:

(…)

c)      il nome della varietà o uno dei suoi sinonimi non comprenda un’indicazione geografica utilizzata per designare un v.q.p.r.d. o un vino da tavola o un vino importato che figuri negli elenchi degli accordi conclusi tra i paesi terzi e la Comunità, e, se è accompagnato da un altro termine geografico, figuri sull’etichetta senza questo termine geografico;

(…)

2.      In deroga al paragrafo 1, lettera c):

a)      il nome di una varietà di vite, o un suo sinonimo, che comprenda un’indicazione geografica può figurare sull’etichetta di un vino designato con tale indicazione geografica;

b)      i nomi delle varietà e i relativi sinonimi elencati nell’allegato II possono essere utilizzati secondo le condizioni nazionali e comunitarie in applicazione alla data dell’entrata in vigore del presente regolamento.

3.      Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° ottobre 2002, le misure di cui al paragrafo 2, lettera b). La Commissione provvede, con tutti i mezzi appropriati, alla pubblicità di tali misure».

48     All’allegato II di tale regolamento, intitolato «Nomi delle varietà di viti o dei loro sinonimi comprendenti un’indicazione geografica che possono figurare sull’etichettatura dei vini conformemente all’articolo 19, paragrafo 2», figura in particolare, per l’Italia, la menzione «Tocai Friulano, Tocai Italico». Secondo una nota a fondo pagina relativa a tale menzione: «Il nome “Tocai friulano” e il sinonimo “Tocai italico” possono essere utilizzati durante un periodo transitorio, fino al 31 marzo 2007».

49     Su questo punto, l’allegato non ha subito modifiche a seguito dell’intervento del regolamento (CE) della Commissione 9 agosto 2004, n. 1429, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 (GU L 263, pag. 11).

 La normativa italiana

50     L’art. 1, primo comma, del decreto 26 settembre 2002 così dispone:

«Le condizioni nazionali per l’utilizzo, in deroga al disposto dell’art. 19, par. 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 753/2002, dei nomi di varietà di vite o dei loro sinonimi comprendenti un’indicazione geografica che possono figurare nell’etichettatura dei VQPRD e dei vini ad indicazione geografica tipica italiani sono riportate nell’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, dove sono elencati i nomi di varietà di vite o sinonimi riguardanti l’Italia che figurano nell’allegato II del citato regolamento (CE) n. 753/2002».

51     Nell’allegato I del decreto 26 settembre 2002, alla rubrica «Nomi delle varietà di vite o dei loro sinonimi», figura, in particolare, la menzione «Tocai friulano o Tocai Italico», alla quale corrisponde, alla rubrica «Ambito della deroga (territorio amministrativo e/o specifici VQPRD e/o IGT)», la seguente frase:

«Per alcuni VQPRD delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto per un periodo transitorio, fino al 31 marzo 2007, secondo l’accordo tra l’[Unione europea] e la Repubblica d’Ungheria».

 Fatti della causa principale e questioni pregiudiziali

52     Nell’ordinanza di rinvio, il giudice a quo rileva che la Regione e l’ERSA criticano l’ingiustizia insita nel fatto che, sulle 106 denominazioni di vini alle quali si applica la deroga prevista dall’art. 19, n. 1, lett. c), del regolamento n. 753/2002, solo quelle previste per il Tocai friulano o Tocai italico e per la denominazione francese Tokay Pinot gris sono limitate nel tempo.

53     Lo stesso giudice fa poi riferimento all’argomentazione della Regione e dell’ERSA diretta a dimostrare l’importanza delle origini storiche della denominazione Tocai friulano.

54     Si tratterebbe di un vitigno autoctono della zona del Collio goriziano (Friuli‑Venezia Giulia) che vi sarebbe coltivato sin da tempi remoti. Esso servirebbe per la produzione di un vino bianco secco, inadatto ad essere conservato.

55     Il giudice del rinvio rileva che, alla luce di tali argomentazioni, la Regione e l’ERSA avanzano i seguenti motivi:

–       eccesso di potere per motivazione carente e contraddittorietà, dato che le autorità italiane avrebbero richiesto alla Commissione una deroga senza limiti temporali, ma avrebbero poi approvato il decreto 26 settembre 2002 col limite temporale da esso previsto;

–       eccesso di potere per ingiustizia manifesta e violazione del principio di pari dignità dei cittadini comunitari, poiché la discriminazione operata nei confronti dei produttori italiani apparirebbe del tutto ingiustificata;

–       illegittimità derivante indirettamente da quella dell’accordo CE-Ungheria sui vini, poiché l’atto che fungerebbe da presupposto della illegittima limitazione, vale a dire il detto accordo, come approvato con la decisione 93/724, sarebbe anch’esso illegittimo in quanto:

–       i due prodotti omonimi sarebbero completamente diversi, essendo il vino d’Ungheria un vino dolce;

–       entrambe le comunità userebbero da tempo immemorabile la stessa denominazione;

–       sarebbe legittimo superare l’omonimia con l’aggiunta del nome della regione o del vitigno, e ciò anche in base all’accordo CE-Ungheria sui vini e a quello di Madrid del 1891;

–       considerato che la Repubblica d’Ungheria entrerà a far parte della Comunità europea, l’accordo CE-Ungheria sui vini, per mantenere validità, dovrebbe essere conforme ai principi di cui all’accordo OMC, in particolare agli artt. 22-24 dell’accordo ADPIC, che disciplinano le indicazioni geografiche ingannevoli;

–       l’accordo CE-Ungheria sui vini sarebbe in contrasto con i principi del diritto internazionale, dato che la limitazione temporale dell’uso di tale denominazione risulterebbe da uno scambio di lettere (lo scambio di lettere sul Tocai) e non dal testo del detto accordo, violerebbe il principio sulle norme consuetudinarie internazionali e sarebbe fondato su una falsa rappresentazione della realtà per quanto riguarda l’omonimia in questione;

–       violazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, nonché dell’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (GU 2000, C 364, pag. 1; in prosieguo: la «Carta dei diritti fondamentali»), in quanto da tali disposizioni risulterebbe che la proprietà intellettuale è protetta, che i beni non possono essere espropriati se non per causa di pubblica utilità, che devono essere rispettati i principi di proporzionalità e di giusto indennizzo e che la compressione del diritto di proprietà deve essere comunque operata da una norma di legge.

56     Il giudice del rinvio osserva inoltre che con il decreto 26 settembre 2002 le autorità italiane si sono limitate a trasporre il disposto del regolamento n. 753/2002 e del suo allegato II, che prevedono la limitazione temporale dell’utilizzo della denominazione «Tocai friulano», e hanno semplicemente precisato che tale limitazione deriva da un accordo tra la Comunità e la Repubblica d’Ungheria.

57     Risulta quindi evidente, secondo il detto giudice, che il danno lamentato nel ricorso principale, ovverosia l’impossibilità di utilizzare la denominazione Tocai friulano o Tocai italico dopo il 31 marzo 2007, deriva direttamente da due fonti normative comunitarie: la decisione 93/724 e il regolamento n. 753/2002.

58     Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ritenendo che la risposta a determinate questioni di diritto comunitario fosse indispensabile per la risoluzione della controversia nella causa principale, ha pertanto deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’Accordo europeo istituente un’Associazione tra la Comunità europea, gli Stati membri e la Repubblica d’Ungheria, stipulato il 16 dicembre 1991 e pubblicato in [GU] L 347 del 31.12.1993, possa costituire una base giuridica legittima, valida e sufficiente per conferire alla Comunità europea il potere di adottare l’Accordo comunitario sulla tutela delle denominazioni dei vini concluso il 29 novembre 1993 [GU L 337 del 31.12.1993] tra la Comunità europea e la Repubblica d’Ungheria; e ciò anche con riferimento a quanto previsto all’art. 65, part. 1, alla dichiarazione comune n. 13 e all’Allegato XIII (punti 3, 4 e 5) dell’Accordo europeo del 1991 circa l’eventuale riserva di sovranità e competenza dei singoli Stati in materia di denominazioni geografiche nazionali riferite ai propri prodotti agroalimentari, compresi i prodotti vitivinicoli, escludendo qualsiasi trasferimento di sovranità e competenza in tale materia alla Comunità europea.

2)      Se l’Accordo comunitario sulla tutela delle denominazioni dei vini, concluso il 29 novembre 1993 tra la Comunità europea e la Repubblica d’Ungheria (GU 1993, L 337), disciplinando la tutela delle denominazioni geografiche rientranti nella materia della proprietà industriale e commerciale, anche alla luce di quanto affermato nel Parere […] 1/94 della Corte di giustizia delle Comunità europee, in ordine alla competenza esclusiva della CE, debba essere dichiarato invalido ed inefficace per l’ordinamento comunitario, considerato che non risulta ratificato l’Accordo medesimo da parte dei singoli Stati membri della Comunità europea.

3)      Nel caso in cui si dovesse considerare legittimo ed applicabile nel suo complesso l’Accordo comunitario del 1993 [GU 1993, L 337], se il divieto di utilizzare in Italia dopo il 2007 la denominazione “Tocai”, che si ricava dalle lettere scambiate fra le parti a conclusione dell’Accordo medesimo (e ad esso allegate) debba ritenersi invalido ed inefficace perché in contrasto con la disciplina delle denominazioni omonime stabilit[a] dallo stesso Accordo del 1993 (cfr. art. 4, par. 5, e Protocollo allegato all’Accordo).

4)      Se la Seconda Dichiarazione Comune allegata all’Accordo del 1993 [GU 1993, L 337], da cui si deduce che le parti contraenti non erano al corrente, al momento dei negoziati, dell’esistenza di denominazioni omonime relative ai vini europei ed ungheresi, debba essere considerata una  rappresentazione sicuramente errata della realtà (visto che le denominazioni italiane ed ungheresi riferite ai vini “Tocai” esistevano e convivevano da secoli, erano state ufficialmente riconosciute nel 1948 in un Accordo tra l’Italia e l’Ungheria ed erano entrate da ultimo nella normativa comunitaria) così da costituire una causa di nullità della parte dell’Accordo del 1993 da cui deriva il divieto di utilizzare in Italia la denominazione Tocai, sulla base dell’art. 48 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati.

5)      Se alla luce dell’art. 59 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, l’Accordo TRIP’S sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio [GU L 336 del 21 novembre 1994], concluso nel quadro dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC-WTO) ed entrato in vigore il 1° gennaio 1996 e quindi successivamente all’entrata in vigore dell’Accordo comunitario del 1993 [GU 1994, L 337], debba essere interpretato nel senso che le sue disposizioni, riferite alla disciplina delle denominazioni omonime dei vini, si applicano al posto di quelle dell’Accordo comunitario del 1993 in caso di incompatibilità tra le medesime considerata l’identità delle parti firmatarie dei due accordi.

6)      Se gli artt. 22-24 della Sezione Terza dell’Allegato C del Trattato istitutivo dell’OMC (WTO) contenente l’Accordo TRIP’S [GU 1994, L 336], entrato in vigore il 1° gennaio 1996, in presenza di due denominazioni omonime riferite ai vini, prodotti in due diversi Paesi aderenti all’Accordo TRIP’S (tanto se l’omonimia riguarda due denominazioni geografiche usate in entrambi i Paesi aderenti all’Accordo quanto se riguarda una denominazione geografica di un Paese aderente e l’omonima denominazione riferita ad un vitigno tradizionalmente coltivato nell’altro Paese aderente), debbano essere interpretati nel senso che entrambe le denominazioni possono continuare ad essere utilizzate in futuro purché siano state usate in passato dai rispettivi produttori o in buona fede o per almeno dieci anni prima del 15 aprile 1994 [art. 24, n. 4] e ciascuna denominazione indichi chiaramente il Paese o la regione o la zona da cui proviene il vino tutelato in modo da non ingannare i consumatori.

7)      Se il diritto di proprietà di cui all’art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Convenzione di Roma del 1950), e ripreso dall’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea proclamata a Nizza il 7 [dicembre] 2000, concerna anche la proprietà intellettuale relativamente alle denominazioni di origine dei vini ed il suo sfruttamento, e conseguentemente se la sua tutela osti all’applicazione di quanto previsto nello scambio di lettere, allegato all’Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d’Ungheria sulla tutela ed il controllo reciproci delle denominazioni dei vini [GU L 337 del 31.12.1994], ma non ricompreso nello stesso, in base al quale i viticoltori friulani non potranno utilizzare la denominazione «Tocai Friulano», in considerazione anche della totale assenza di ogni forma di indennizzo a favore dei viticoltori friulani espropriati, della mancanza di un interesse generale pubblico che giustifichi l’espropriazione, del mancato rispetto del principio di proporzionalità.

8)      Nel caso in cui venga stabilita l’illegittimità delle norme comunitarie dell’Accordo sulla tutela delle denominazioni dei vini, concluso il 29 novembre 1993 tra la Comunità europea e la Repubblica d’Ungheria [GU 1993, L 337] e/o dell’allegato scambio di lettere nella misura evidenziata nei precedenti quesiti, se le disposizioni del regolamento CE n. 753/2002 in base alle quali viene eliminato l’utilizzo della denominazione “Tocai Friulano” dopo la data del 31 marzo 2007 [art. 19, n. 2] debbano essere considerate invalide e comunque inefficaci».

59     Con domanda 11 marzo 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte il 15 marzo seguente, la Regione e l’ERSA hanno chiesto alla Corte di consentire a tutte le parti coinvolte nella presente causa di presentare osservazioni su taluni fatti nuovi ivi esposti prima che la Corte pronunci la sua sentenza. Tali fatti nuovi riguarderebbero l’imminente conclusione, ad opera della Comunità, di nuovi accordi con l’Australia e gli Stati Uniti che, ai sensi dell’art. 24, n. 6, dell’accordo ADPIC, permetterebbero ai produttori di quei paesi di continuare ad utilizzare la denominazione «Tokay» sui loro mercati nazionali nonché su mercati terzi.

60     A questo proposito, occorre ricordare che la Corte può, d’ufficio o su proposta dell’avvocato generale, o anche su domanda delle parti, ordinare la riapertura della fase orale, ai sensi dell’art. 61 del suo regolamento di procedura, se ritiene necessari ulteriori chiarimenti o se la causa deve essere decisa sulla base di un argomento che non è stato dibattuto dalle parti (v., in particolare, sentenza 18 giugno 2002, causa C-299/99, Philips, Racc. pag. I-5475, punto 20).

61     La Corte considera che nel caso di specie non occorre disporre la riapertura della fase orale, chiusa il 16 dicembre 2004, giacché dispone di tutti gli elementi che le sono necessari per rispondere alle questioni proposte nella causa principale.

62     Si deve pertanto respingere la domanda della Regione e dell’ERSA.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

63     Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’accordo di associazione CE-Ungheria costituisse un fondamento giuridico appropriato per l’adozione della decisione 93/724, mediante la quale la Comunità ha concluso l’accordo CE-Ungheria sui vini.

64     Tale questione si fonda sulla premessa secondo cui il fondamento giuridico che attribuisce alla Comunità il potere di concludere l’accordo CE-Ungheria sui vini è costituito dall’accordo di associazione CE‑Ungheria. Tale premessa sembra trarre la sua origine dal riferimento, contenuto nel primo «visto» dell’accordo CE‑Ungheria sui vini, all’accordo di associazione CE-Ungheria.

65     Orbene, come rilevato giustamente dal Consiglio e dalla Commissione, tale premessa non può essere accolta.

66     Infatti, il riferimento all’accordo di associazione CE-Ungheria ha lo scopo di situare l’accordo CE-Ungheria sui vini nel suo contesto politico e non deve essere inteso come se indicasse le disposizioni di diritto comunitario sul cui fondamento la Comunità ha concluso l’accordo stesso.

67     Il fondamento giuridico che attribuisce alla Comunità il potere di concludere l’accordo CE-Ungheria sui vini è invece menzionato nel primo «visto» della decisione 93/724, mediante la quale quell’accordo è stato concluso e approvato a nome della Comunità.

68     Risulta infatti chiaramente dal detto «visto» che il fondamento giuridico è costituito dall’art. 133 CE, che attribuisce alla Comunità competenza in materia di politica commerciale comune.

69     Il problema di stabilire se il fondamento giuridico prescelto dal Consiglio sia appropriato è al centro della seconda questione pregiudiziale, cosicché sarà analizzato nell’ambito di questa.

70     Stante quanto sopra, la prima questione deve essere risolta dichiarando che l’accordo di associazione CE-Ungheria non costituisce il fondamento giuridico della decisione 93/724, mediante la quale è stato concluso l’accordo CE-Ungheria sui vini.

 Sulla seconda questione

71     Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’art. 133 CE, che conferisce alla Comunità una competenza esclusiva in materia di politica commerciale comune, costituisca un fondamento giuridico appropriato per la conclusione dell’accordo CE‑Ungheria sui vini da parte della sola Comunità, tenuto conto del fatto che tale accordo conterrebbe la disciplina della tutela delle denominazioni geografiche rientranti nella materia della proprietà industriale e commerciale.

72     Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la scelta del fondamento normativo di un atto comunitario deve basarsi su elementi oggettivi suscettibili di sindacato giurisdizionale, tra i quali figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell’atto (v., in particolare, sentenza 19 settembre 2002, causa C-336/00, Huber, Racc. pag. I-7699, punto 30).

73     Dal primo «visto» della decisione 93/724 risulta che il Consiglio ha prescelto specificatamente l’art. 133 CE come fondamento giuridico per la conclusione dell’accordo CE-Ungheria sui vini.

74     Dal terzo ‘considerando’ di tale decisione risulta inoltre che, poiché le disposizioni dell’accordo erano direttamente connesse alle misure disciplinate dalla politica commerciale e agricola comune, in particolare dalla normativa comunitaria del settore vitivinicolo, il Consiglio ha ritenuto necessario attuare tale accordo sul piano comunitario.

75     Secondo la giurisprudenza della Corte, un atto comunitario rientra nella competenza esclusiva in materia di politica commerciale comune prevista dall’art. 133 CE solo se verte specificamente sugli scambi internazionali in quanto sia sostanzialmente destinato a promuovere, facilitare o disciplinare gli scambi commerciali ed abbia effetti diretti ed immediati sul commercio o gli scambi dei prodotti interessati (v. parere 1/94 del 15 novembre 1994, Racc. pag. I-5267, punto 57; parere 2/00 del 6 dicembre 2001, Racc. pag. I-9713, punto 40, e sentenza 12 dicembre 2002, causa C-281/01, Commissione/Consiglio, Racc. pag. I-12049, punti 40 e 41).

76     Nel caso di specie si pone più specificamente il problema di stabilire se l’accordo CE-Ungheria sui vini rientri nella competenza esclusiva della Comunità in materia di politica commerciale comune ovvero, come sostenuto dalla Regione e dall’ERSA nonché dal governo italiano, nell’ambito della tutela dei diritti di proprietà intellettuale, materia in cui la Comunità e gli Stati membri hanno una competenza ripartita.

77     A questo proposito occorre ricordare il contesto regolamentare comunitario pertinente ratione temporis, vale a dire l’OCM vitivinicola in vigore al momento della conclusione dell’accordo CE-Ungheria sui vini.

78     L’art. 63 del regolamento n. 822/87 stabilisce, infatti, che i vini importati destinati al consumo umano diretto e designati con un’indicazione geografica possano beneficiare, ai fini della commercializzazione nella Comunità e nell’ambito di una reciprocità d’impegni, del controllo e della protezione previsti per i v.q.p.r.d. e che tale disposizione sarà attuata tramite accordi che verranno negoziati e conclusi con i paesi terzi interessati secondo la procedura prevista dall’art. 133 CE.

79     È manifesto che l’accordo CE-Ungheria sui vini costituisce un accordo contemplato dall’art. 63 del regolamento n. 822/87.

80     Simili accordi hanno lo scopo principale di promuovere gli scambi commerciali tra le parti contraenti favorendo su una base di reciprocità la commercializzazione di vini originari dei paesi terzi interessati, in quanto viene assicurata a tali vini la stessa protezione di quella prevista per i v.q.p.r.d. di origine comunitaria, e la commercializzazione nei paesi terzi di vini originari della Comunità.

81     Questi accordi garantiscono in particolare la reciproca tutela di determinate indicazioni geografiche menzionate nell’etichetta utilizzata per la commercializzazione dei vini in questione sui mercati della Comunità e del paese terzo interessato. Si tratta quindi di uno strumento che influisce direttamente sul commercio dei vini (v., in questo senso, sentenza Commissione/Consiglio, cit., punto 40).

82     Alla luce di questi elementi, si deve concludere che simili accordi rispondono ai criteri che, secondo la giurisprudenza ricordata al punto 75 della presente sentenza, devono essere soddisfatti perché un atto comunitario possa rientrare nella competenza esclusiva in materia di politica commerciale comune prevista dall’art. 133 CE.

83     Ne consegue che la seconda questione deve essere risolta dichiarando che l’art. 133 CE, di cui al preambolo della decisione 93/724, costituisce un fondamento giuridico appropriato per la conclusione dell’accordo CE-Ungheria sui vini ad opera della sola Comunità.

 Sulla terza questione

84     Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se, nel caso in cui si dovesse considerare legittimo ed applicabile nel suo complesso l’accordo CE-Ungheria sui vini, il divieto di utilizzare in Italia la denominazione «Tocai» dopo il 31 marzo 2007, che risulta dallo scambio di lettere sul Tocai, sia nullo e inapplicabile, in quanto in contrasto con la disciplina delle denominazioni omonime stabilita dall’art. 4, n. 5, di detto accordo.

85     Tale questione deve essere intesa alla luce dell’argomento della Regione e dell’ERSA secondo cui vi sarebbe contraddizione tra la disciplina delle denominazioni omonime di cui all’art. 4, n. 5, dell’accordo CE‑Ungheria sui vini e il divieto, derivante dallo scambio di lettere sul Tocai, di utilizzare il termine «Tocai» nella menzione «Tocai friulano» o «Tocai italico» per la designazione e la presentazione di taluni v.q.p.r.d. italiani alla fine di un periodo transitorio con scadenza 31 marzo 2007.

86     La contraddizione risiederebbe nel fatto che, nello scambio di lettere sul Tocai, sarebbe stata attribuita la priorità alla denominazione ungherese «Tokaj» a danno dell’omonima denominazione italiana «Tocai», laddove la disciplina delle denominazioni omonime prevista dall’art. 4, n. 5, dell’accordo CE-Ungheria, accordo principale al quale un atto allegato, come lo scambio di lettere sul Tocai, non potrebbe derogare, sarebbe fondata su una regola che garantisce la coesistenza di tutte le denominazioni a condizione che non si prestino a confusione.

87     A questo proposito, si deve rilevare che un simile conflitto può insorgere solo qualora le denominazioni considerate omonime ai sensi dell’art. 4, n. 5, dell’accordo CE-Ungheria costituiscano ciascuna un’indicazione geografica protetta in virtù del detto accordo.

88     Dall’art. 4, n. 1, lett. a), di tale accordo risulta che, per quanto riguarda i vini originari della Comunità, le indicazioni geografiche protette in virtù dello stesso accordo sono elencate nel suo allegato, nella parte A, intitolata «Per quanto riguarda la Comunità europea».

89     Orbene, contrariamente alla denominazione ungherese «Tokaj», che figura nella parte B del detto allegato, in cui sono citate le indicazioni geografiche relative ai vini originari della Repubblica d’Ungheria protetti in virtù dell’art. 4, n. 1, lett. b), dell’accordo CE-Ungheria sui vini, le menzioni «Tocai friulano» e «Tocai italico» non figurano nella parte A dello stesso allegato dedicata ai vini originari della Comunità.

90     Inoltre, queste ultime denominazioni non possono comunque essere qualificate come indicazioni geografiche nel senso dell’accordo CE‑Ungheria sui vini.

91     Infatti, a termini dell’art. 2, n. 2, di detto accordo, costituisce una «indicazione geografica» «un’indicazione, inclusa la “denominazione d’origine”, che è riconosciuta dalle disposizioni legislative e regolamentari di una delle parti contraenti per la descrizione e la presentazione di un vino originario del territorio della parte contraente di cui trattasi o di una regione o località di tale territorio in cui una determinata qualità, la rinomanza o altre caratteristiche del vino sono sostanzialmente attribuibili alla sua origine geografica».

92     Per quanto riguarda la normativa rilevante in vigore nella Comunità all’epoca in cui è stato concluso l’accordo CE-Ungheria sui vini, le denominazioni «Tocai friulano» e «Tocai italico» non costituivano un’indicazione geografica, bensì il nome di un vitigno o di una varietà di vite riconosciuta in Italia come idonea alla produzione di taluni v.q.p.r.d. prodotti nel territorio di questo Stato membro.

93     È infatti pacifico che l’espressione «Tocai friulano» figurava al titolo I dell’allegato del regolamento n. 3800/81 come varietà di vite raccomandata, o persino autorizzata, in determinate province italiane, nonché al punto 5 dell’allegato III del regolamento n. 3201/90 come sinonimo della varietà di vite «Tocai italico» che poteva essere utilizzato per la designazione di taluni v.q.p.r.d. italiani.

94     Al contrario, i vini ungheresi denominati «Tokaj» o «Tokaji» figuravano all’allegato II, titolo 11, punto 5, del regolamento n. 3201/90, intitolato «Elenco (…) dei vini importati designati con un’indicazione geografica».

95     La Regione, l’ERSA e il governo italiano sostengono che, in conformità della normativa comunitaria, era ed è tuttora stabilito che, in Italia, per la designazione e la presentazione di taluni v.q.p.r.d. italiani, le indicazioni geografiche interessate quali «Collio goriziano», «Collio», «Isonzo del Friuli» e «Isonzo» siano combinate, se determinate condizioni specificate nei disciplinari di produzione sono rispettate, con la menzione della varietà di vite «Tocai friulano» o del suo sinonimo «Tocai italico» da cui i vini provengono.

96     Tuttavia, non vi è alcun elemento prodotto dinanzi alla Corte da cui risulti che la scelta così operata dal detto Stato membro di ammettere una simile combinazione abbia avuto la conseguenza che il testo risultante da quella combinazione costituisca un’indicazione geografica cosicché i termini «Tocai friulano» e «Tocai italico» che ne fanno parte non designerebbero più una varietà di vite bensì un’indicazione geografica.

97     Al contrario, risulta dalla citazione dei termini «Tocai friulano» e «Tocai italico» nell’allegato II del regolamento n. 753/2002 che, anche nella normativa comunitaria vigente all’epoca della controversia nella causa principale, quelle menzioni corrispondevano ancora a una varietà di vite che, in virtù dell’art. 19, n. 2, lett. b), e n. 3, dello stesso regolamento, poteva essere utilizzata nelle etichette dei v.q.p.r.d. italiani interessati. Non si tratta, quindi, di un nome di varietà di vite o di uno dei suoi sinonimi comprendenti un’indicazione geografica ai sensi dell’art. 19, n. 2, lett. a), di detto regolamento.

98     Stante quanto sopra, la terza questione deve essere risolta dichiarando che il divieto di utilizzare la denominazione «Tocai» in Italia dopo il 31 marzo 2007, quale risulta dalla scambio di lettere sul Tocai, non è in contrasto con la disciplina delle denominazioni omonime prevista dall’art. 4, n. 5, dell’accordo CE-Ungheria sui vini.

 Sulla quarta questione

99     Mediante la quarta questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se la dichiarazione congiunta sull’omonimia, nella parte in cui enuncia, al primo comma, che, per quanto riguarda l’art. 4, n. 5, lett. a), dell’accordo CE-Ungheria sui vini, le parti contraenti hanno rilevato che al momento dei negoziati esse non erano al corrente di casi specifici ai quali le disposizioni in questione potessero essere applicabili, costituisca una rappresentazione sicuramente errata della realtà che comporta, sulla base dell’art. 48 della convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, la nullità della parte dell’accordo da cui deriva il divieto di utilizzare in Italia la denominazione «Tocai» dopo il 31 marzo 2007.

100   Tale questione deve essere intesa con riferimento all’argomento della Regione e dell’ERSA secondo cui, alla luce di una serie di elementi, il dubbio in ordine all’erroneità della dichiarazione congiunta sull’omonimia non sembra ammissibile giacché la Comunità e la Repubblica d’Ungheria non potevano ignorare l’esistenza di un’omonimia tra le denominazioni «Tocai» per un vino secco italiano e «Tokaj» per un vino da dessert ungherese.

101   Ora, come risulta dai punti 88-97 della presente sentenza, la denominazione italiana «Tocai friulano» e il suo sinonimo «Tocai italico» non costituiscono un’indicazione geografica protetta ai sensi dell’accordo CE-Ungheria sui vini, cosicché le disposizioni dell’art. 4, n. 5, lett. a), del citato accordo in materia di omonimia non sono applicabili ai fini della risoluzione del caso di un’eventuale omonimia o identità tra quella denominazione e la denominazione ungherese «Tokaj», che, come rilevato al punto 89 della presente sentenza, costituisce un’indicazione geografica protetta in virtù dello stesso accordo.

102   Conseguentemente, la quarta questione deve essere risolta dichiarando che la dichiarazione congiunta sull’omonimia, nella parte in cui enuncia, al primo comma, che, per quanto riguarda l’art. 4, n. 5, lett. a), dell’accordo CE-Ungheria sui vini, le parti contraenti hanno rilevato che al momento dei negoziati esse non erano al corrente di casi specifici ai quali le disposizioni in questione potessero essere applicabili, non costituisce una rappresentazione manifestamente errata della realtà.

 Sulla sesta questione

103   Mediante la sesta questione, che deve essere esaminata prima della quinta, il giudice del rinvio chiede in sostanza se gli artt. 22-24 dell’accordo ADPIC debbano essere interpretati nel senso che, nel caso di omonimia tra denominazioni geografiche o tra un’indicazione geografica e una denominazione che riprende il nome di un vitigno, ciascuna denominazione possa continuare ad essere utilizzata in futuro purché sia stata usata in passato dai rispettivi produttori o in buona fede o per almeno dieci anni prima del 15 aprile 1994 e indichi chiaramente il paese, la regione o la zona di origine del vino tutelato in modo da non indurre in errore i consumatori.

104   La Regione, l’ERSA e il governo italiano sostengono che gli artt. 22-24 dell’accordo ADPIC impongono alla Comunità, in quanto membro dell’OMC, di tutelare ciascuna delle indicazioni geografiche omonime, anche in caso di omonimia tra un’indicazione geografica e il nome di un vitigno, e che, di conseguenza, quegli articoli impediscono che si privi di protezione la denominazione «Tocai friulano».

105   Tale argomento non può essere accolto, stante il tenore letterale stesso delle disposizioni pertinenti dei detti articoli dell’accordo ADPIC.

106   In primo luogo, l’art. 23, n. 3, dell’accordo ADPIC stabilisce in particolare che, nel caso di indicazioni geografiche omonime relative a vini, la protezione viene accordata a ciascuna indicazione e che ciascun membro dell’OMC determina le condizioni pratiche alle quali le indicazioni omonime in questione saranno distinte l’una dall’altra, tenendo conto della necessità di fare in modo che i produttori interessati ricevano un trattamento equo e che i consumatori non siano tratti in inganno.

107   In virtù dell’art. 22, n. 1, dell’accordo ADPIC, per «indicazioni geografiche» si intendono le indicazioni che servono a identificare un prodotto come originario del territorio di un membro dell’OMC, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica.

108   Ebbene, come già rilevato ai punti 88-97 della presente sentenza, a differenza della denominazione ungherese «Tokaj», le denominazioni italiane «Tocai friulano» e «Tocai italico» corrispondono al nome di una varietà di vite o di un vitigno, ma non costituiscono un’indicazione geografica nel senso dell’accordo CE-Ungheria sui vini. Poiché la nozione di indicazione geografica come definita in quest’ultimo accordo è sostanzialmente identica a quella adottata dall’art. 22, n. 1, dell’accordo ADPIC, la stessa constatazione vale nell’ambito dell’accordo ADPIC.

109   Pertanto, l’art. 23, n. 3, dell’accordo ADPIC non è applicabile nella causa principale poiché essa non verte su un’omonimia tra due indicazioni geografiche.

110   In secondo luogo, l’art. 24, n. 4, dell’accordo ADPIC stabilisce che nessuna disposizione della sezione 3 dello stesso obbliga un membro dell’OMC ad impedire l’uso continuato e simile di una particolare indicazione geografica di un altro membro che identifichi vini o alcolici, in relazione a prodotti o servizi, da parte di suoi cittadini o di residenti nel suo territorio che abbiano utilizzato tale indicazione geografica in modo continuato per gli stessi prodotti o servizi o per prodotti o servizi ad essi affini nel territorio di detto membro per almeno 10 anni prima del 15 aprile 1994 o in buona fede prima di tale data.

111   Da questa disposizione discende chiaramente che, benché la Comunità non sia tenuta a vietare l’uso continuato e simile di un’indicazione geografica particolare di un altro membro dell’OMC che identifichi vini o alcolici da parte di un cittadino di uno Stato membro o di una persona residente nel territorio di uno Stato membro ai sensi dell’art. 24, n. 4, dell’accordo ADPIC, tale norma non osta a tale divieto.

112   In altri termini, il citato art. 24, n. 4, dev’essere interpretato nel senso che istituisce, alle condizioni da esso fissate, la facoltà e non l’obbligo di accordare una protezione ad ogni denominazione omonima.

113   In terzo luogo, l’art. 24, n. 6, dell’accordo ADPIC consente in particolare alla Comunità di applicare, in quanto membro dell’OMC, le disposizioni del detto accordo in relazione a un’indicazione geografica di qualsiasi altro membro dell’OMC per vini per i quali la pertinente indicazione sia identica alla denominazione comune di una varietà d’uva esistente nel territorio di uno Stato membro alla data di entrata in vigore dell’accordo OMC.

114   Anche questa disposizione prevede, quindi, la facoltà e non l’obbligo per la Comunità di accordare una protezione a una varietà d’uva o di vite comunitarie, in particolare se questa è omonima di un’indicazione geografica relativa a un vino originario di un paese terzo.

115   Conseguentemente, la sesta questione deve essere risolta dichiarando che gli artt. 22-24 dell’accordo ADPIC devono essere interpretati nel senso che, in un caso quale quello della causa principale, relativo ad un’omonimia tra un’indicazione geografica di un paese terzo e una denominazione che riprende il nome di un vitigno utilizzato per la designazione e la presentazione di determinati vini comunitari che ne derivano, tali disposizioni non esigono che quella denominazione possa continuare ad essere utilizzata in futuro nonostante la doppia circostanza che essa sia stata utilizzata in passato dai rispettivi produttori o in buona fede o per almeno dieci anni prima del 15 aprile 1994 e che indichi chiaramente il paese o la regione o la zona di origine del vino protetto in modo da non indurre in errore i consumatori.

116   Alla luce di questa risposta non è più necessario rispondere alla quinta questione, in quanto quest’ultima è stata proposta per il caso in cui l’accordo CE-Ungheria sui vini, avendo l’effetto di escludere l’utilizzo del termine «Tocai» per la designazione e la presentazione di taluni v.q.p.r.d. italiani alla fine di un periodo transitorio con scadenza 31 marzo 2007, risultasse incompatibile con le disposizioni degli artt. 22‑24 dell’accordo ADPIC giacché questi ultimi imporrebbero, in caso di omonimia, che ciascuna delle denominazioni possa continuare ad essere utilizzata in futuro.

117   Discende infatti dalla risposta fornita alla sesta questione che tale ipotesi non si verifica nella causa principale, la quale verte su un caso di omonimia tra un’indicazione geografica di un paese terzo e la denominazione che riprende il nome di un vitigno utilizzato per la designazione e la presentazione di taluni vini comunitari.

 Sulla settima questione

118   Mediante la settima questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se il diritto di proprietà di cui all’art. 1 del protocollo addizionale n. 1 della CEDU e ripreso dall’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali concerna anche la proprietà intellettuale relativamente alle denominazioni di origine dei vini ed il suo sfruttamento, e conseguentemente se la sua tutela osti a che gli operatori interessati della Regione autonoma Friuli‑Venezia Giulia siano privati della possibilità di utilizzare il termine «Tocai» nella menzione «Tocai friulano» o «Tocai italico» per la designazione e la presentazione di taluni v.q.p.r.d. alla fine di un periodo transitorio con scadenza 31 marzo 2007, come risulta dallo scambio di lettere sul Tocai che è allegato all’accordo CE-Ungheria sui vini ma non figura in tale accordo, in considerazione anche dell’assenza di ogni forma di indennizzo a favore dei viticoltori friulani espropriati, della mancanza di un interesse generale pubblico che giustifichi l’espropriazione e del mancato rispetto del principio di proporzionalità.

119   Secondo una giurisprudenza costante, il diritto di proprietà fa parte dei principi generali del diritto comunitario. Tale principio, tuttavia, non si configura come una prerogativa assoluta, ma deve essere preso in considerazione in relazione alla sua funzione nella società. Conseguentemente, possono essere apportate restrizioni all’esercizio del diritto di proprietà, a condizione che rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale perseguiti dalla Comunità e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti garantiti (v., in questo senso, in particolare, sentenze 13 dicembre 1994, causa C‑306/93, SMW Winzersekt, Racc. pag. I-5555, punto 22, e 15 luglio 2004, cause riunite C-37/02 e C-38/02, Di Lenardo e Dilexport, non ancora pubblicata in Raccolta, punto 82 e giurisprudenza ivi citata).

120   Al fine di determinare la portata del diritto fondamentale di proprietà, principio generale del diritto comunitario, occorre tener conto in particolare dell’art. 1 del protocollo addizionale n. 1 della CEDU, che sancisce tale diritto.

121   Si deve pertanto verificare se il divieto di utilizzare il termine «Tocai» per la designazione e la presentazione di taluni v.q.p.r.d. italiani a partire dal 1° aprile 2007, quale risulta dallo scambio di lettere sul Tocai, costituisca un intervento sproporzionato e inaccettabile che lede la sostanza stessa del diritto fondamentale di proprietà degli operatori economici coinvolti.

122   Tale divieto, dal momento che non esclude qualsiasi modalità ragionevole di commercializzazione dei vini italiani interessati, non costituisce una privazione della proprietà ai sensi del primo comma dell’art. 1 del protocollo addizionale n. 1 della CEDU.

123   Pertanto, il mancato indennizzo dei viticoltori friulani espropriati, rilevato dal giudice del rinvio, non costituisce di per sé una circostanza che attesti l’incompatibilità tra la misura di divieto controversa nella causa principale e il diritto di proprietà.

124   Inoltre, senza che sia necessario stabilire se la detta misura costituisca, in quanto misura di regolamentazione dell’uso dei beni, un’ingerenza nel diritto al rispetto dei beni che potrebbe rientrare nell’ambito del secondo comma dell’art. 1 del protocollo addizionale n. 1 della CEDU e, conseguentemente, comportare una restrizione del fondamentale diritto di proprietà, occorre necessariamente constatare che una restrizione a tale diritto, ammesso che essa sussista, può essere giustificata.

125   Dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo risulta che una misura di regolamentazione dell’uso dei beni, perché sia giustificata, deve rispettare il principio di legalità e perseguire uno scopo legittimo con mezzi ad esso ragionevolmente proporzionati (v., in particolare, CEDU, sentenza 21 maggio 2002, Jokela c. Finlande, Recueil des arrêts et décisions 2002-IV, § 48).

126   Per quanto riguarda, in primo luogo, la legittimità della misura di divieto controversa nella causa principale, è pacifico che lo scambio di lettere sul Tocai, allegato all’accordo CE-Ungheria sui vini, prevede espressamente tale divieto e che, mediante la decisione 93/724, quell’atto è stato approvato a nome della Comunità. Si tratta quindi di una misura prevista da una disposizione normativa adottata, come rilevato ai punti 77-81 della presente sentenza, nell’ambito dell’OCM vitivinicola in vigore al momento della conclusione del detto accordo.

127   Per quanto riguarda, poi, lo scopo di interesse generale perseguito dalla misura controversa nella causa principale, è già stato rilevato ai punti 80 e 81 della presente sentenza che l’accordo CE-Ungheria sui vini, di cui quella misura fa parte, è volto all’attuazione di una politica, nell’ambito dell’OCM vitivinicola, che ha lo scopo principale di promuovere gli scambi commerciali tra le parti contraenti favorendo su una base di reciprocità, da un lato, la commercializzazione di vini originari dei paesi terzi che sono designati o presentati grazie ad un’indicazione geografica, in quanto si garantisce a tali vini la stessa protezione prevista per i v.q.p.r.d. di origine comunitaria e, dall’altro, la commercializzazione in questi stessi paesi terzi di vini originari della Comunità.

128   Discende in particolare dal terzo e dal quinto ‘considerando’ del regolamento n. 2392/89 che la normativa comunitaria in materia di designazione e presentazione dei vini ha l’obiettivo di conciliare la necessità di fornire al consumatore finale un’informazione esatta e precisa sui prodotti interessati con quella di proteggere i produttori sul loro territorio contro le distorsioni della concorrenza.

129   L’obiettivo che persegue in tale modo la misura controversa nella causa principale costituisce uno scopo legittimo di interesse generale (v. sentenza SMW Winzersekt, cit., punto 25).

130   Infine, si deve verificare se la detta misura sia proporzionata allo scopo di interesse generale perseguito.

131   In una causa relativa ad una misura comunitaria adottata nell’ambito dell’OCM vitivinicola che vietava, alla scadenza di un periodo transitorio di cinque anni, l’utilizzo della menzione «méthode champenoise» per i vini che non avevano diritto alla denominazione di origine controllata «champagne», la Corte ha ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, in materia di politica agricola comune il legislatore comunitario dispone di un ampio potere discrezionale, che corrisponde alle responsabilità politiche che gli artt. 34 CE e 37 CE gli attribuiscono e che solamente il carattere manifestamente inidoneo di un provvedimento adottato in tale ambito, in relazione allo scopo che l’istituzione competente intende perseguire, può inficiare la legittimità del provvedimento medesimo (v. sentenza SMW Winzersekt, cit., punto 21).

132   Sotto questo profilo occorre rilevare che, alla fine del periodo transitorio, i v.q.p.r.d. italiani in questione potranno continuare a essere prodotti a partire dalla varietà di vite «Tocai friulano» e a essere commercializzati con le loro rispettive denominazioni geografiche benché senza l’aggiunta del nome della varietà di vite da cui provengono.

133   Nel caso di specie, il carattere proporzionato della misura controversa nella causa principale non può essere contestato perché, da un lato, nello scambio di lettere sul Tocai è stato previsto un periodo transitorio di tredici anni e, dall’altro, come rilevato dalla Commissione all’udienza, sono disponibili menzioni alternative per sostituire la denominazione «Tocai friulano» e il suo sinonimo «Tocai italico», vale a dire, in particolare, «Trebbianello» e «Sauvignonasse».

134   Pertanto, la settima questione dev’essere risolta dichiarando che il diritto di proprietà non osta al divieto imposto agli operatori interessati della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di utilizzare il termine «Tocai» nella menzione «Tocai friulano» o «Tocai italico» per la designazione e la presentazione di taluni v.q.p.r.d. italiani alla fine di un periodo transitorio con scadenza 31 marzo 2007, risultante dallo scambio di lettere sul Tocai che è allegato all’accordo CE-Ungheria sui vini ma non figura nell’accordo stesso.

 Sull’ottava questione

135   Mediante l’ottava questione il giudice del rinvio chiede se, nel caso in cui venga stabilita l’illegittimità, nella misura evidenziata nelle precedenti questioni, dell’accordo CE-Ungheria sui vini e/o dello scambio di lettere sul Tocai, le disposizioni dell’art. 19, n. 2, del regolamento n. 753/2002, in base alle quali viene eliminato l’utilizzo della denominazione «Tocai friulano» dopo il 31 marzo 2007, siano invalide o comunque inefficaci.

136   Poiché tale questione è proposta solo per l’ipotesi che l’esame delle prime sette questioni pregiudiziali riveli l’illegittimità, nella misura indicata nelle questioni stesse, dell’accordo CE-Ungheria sui vini e/o dello scambio di lettere sul Tocai e poiché dalle risposte fornite a dette questioni nella presente sentenza si deduce che quell’ipotesi non si verifica, non occorre rispondervi.

137   Si deve ricordare, inoltre, che in linea di principio spetta al solo giudice del rinvio delimitare la portata delle questioni pregiudiziali che ritiene di dover sottoporre alla Corte.

138   Ne consegue, come rilevato a giusto titolo dalla Commissione in udienza, che alcune questioni, sollevate in particolare in udienza dalla Regione e dall’ERSA nonché dal governo italiano in relazione all’ottava questione pregiudiziale, vale a dire se la validità dell’accordo CE‑Ungheria sui vini sia viziata a causa di una presunta violazione del dovere di motivazione, o addirittura dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento ai sensi dell’art. 34, n. 2, CE, non possono essere esaminate dalla Corte giacché esse esorbitano chiaramente dalla portata dell’ottava questione come formulata dal giudice del rinvio.

 Sulle spese

139   Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, salvo quelle delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1)      L’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Ungheria, dall’altra, non costituisce il fondamento giuridico della decisione del Consiglio 23 novembre 1993, 93/724/CE, concernente la conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d’Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini.

2)      L’art. 133 CE, di cui al preambolo della decisione 93/724, costituisce un fondamento giuridico appropriato per la conclusione, ad opera della sola Comunità, dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d’Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini.

3)      Il divieto di utilizzare in Italia la denominazione «Tocai» dopo il 31 marzo 2007, risultante dallo scambio di lettere concernente l’art. 4 dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d’Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini, non è in contrasto con la disciplina delle denominazioni omonime stabilita dall’art. 4, n. 5, dell’accordo medesimo.

4)      La dichiarazione congiunta concernente l’art. 4, n. 5, dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d’Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini, nella parte in cui enuncia, al primo comma, che, per quanto riguarda l’art. 4, n. 5, lett. a), dell’accordo medesimo, le parti contraenti hanno rilevato che al momento dei negoziati esse non erano al corrente dei casi specifici ai quali le disposizioni in questione potessero essere applicabili, non costituisce una rappresentazione manifestamente errata della realtà.

5)      Gli artt. 22-24 dell’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, che figura all’allegato I C dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, approvato a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, con decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, devono essere interpretati nel senso che, in un caso quale quello della causa principale, relativo ad un’omonimia tra un’indicazione geografica di un paese terzo e la denominazione che riprende il nome di un vitigno utilizzato per la designazione e la presentazione di determinati vini comunitari che ne derivano, tali disposizioni non esigono che quella denominazione possa continuare ad essere utilizzata in futuro nonostante la doppia circostanza che essa sia stata utilizzata in passato dai rispettivi produttori o in buona fede o per almeno dieci anni prima del 15 aprile 1994 e che indichi chiaramente il paese, la regione o la zona di origine del vino protetto in modo da non indurre in errore i consumatori.

6)      Il diritto di proprietà non osta al divieto imposto agli operatori interessati della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di utilizzare il termine «Tocai» nella menzione «Tocai friulano» o «Tocai italico» per la designazione e la presentazione di taluni vini italiani di qualità prodotti in una regione determinata alla fine di un periodo transitorio con scadenza 31 marzo 2007, risultante dallo scambio di lettere concernente l’art. 4 dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d’Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini che è allegato a tale accordo ma non figura nell’accordo stesso.

Firme


* Lingua processuale: l’italiano.