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Massima

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Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi – Direttiva 89/104 — Segni idonei a costituire un marchio

(Direttiva del Consiglio 89/104, art. 2)

Massima

L’art. 2 della Prima direttiva 89/104, sui marchi d’impresa, deve essere interpretato nel senso che l’oggetto di una domanda di registrazione di marchi, la quale verte su tutte le forme immaginabili di un recipiente o vano raccoglitore trasparente facente parte della superficie esterna di un aspirapolvere, non costituisce un «segno» ai sensi della detta disposizione e non è, pertanto, idoneo a costituire un marchio a titolo di quest’ultima.

Infatti l’oggetto di una domanda siffatta che consiste, in realtà, in una semplice proprietà del prodotto considerato, riveste potenzialmente una moltitudine di aspetti differenti e non è, dunque, determinato. Tenuto conto dell’esclusività inerente al diritto dei marchi, il titolare di un marchio avente un oggetto indeterminato siffatto otterrebbe, a dispetto dello scopo dell’art. 2 della direttiva, un vantaggio concorrenziale indebito, giacché sarebbe in diritto di impedire ai concorrenti di proporre aspirapolvere recanti sulla superficie esterna qualunque tipo di contenitore di raccolta trasparente, indipendentemente dalla forma dello stesso.

(v. punti 37-40 e dispositivo)