Causa C-306/03

Cristalina Salgado Alonso

contro

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) e Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social n. 3 di Orense)

«Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Artt. 12 CE, 39 CE e 42 CE — Artt. 45 e 48, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 — Vecchiaia e morte — Disoccupazione — Periodi minimi di assicurazione — Periodi di assicurazione presi in considerazione ai fini del calcolo dell’ammontare delle prestazioni, ma non del riconoscimento del diritto a tali prestazioni — Periodi di disoccupazione — Cumulo»

Conclusioni dell’avvocato generale J. Kokott, presentate il 28 ottobre 2004 ?

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 20 gennaio 2005 ?

Massime della sentenza

Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Assicurazione vecchiaia e morte — Periodi da prendere in considerazione — Normativa nazionale che non prende in considerazione, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni, periodi di assicurazione compiuti nel territorio dello Stato in qualità di disoccupato — Ammissibilità

[Artt. 39 CE e 42 CE; regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, art. 45]

Gli artt. 39 CE e 42 CE, nonché l’art. 45 del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 1606/98, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una norma nazionale che non consente alle autorità competenti di uno Stato membro di prendere in considerazione, ai fini del riconoscimento del diritto ad una pensione di vecchiaia del regime nazionale, taluni periodi di assicurazione compiuti nel territorio di tale Stato da un lavoratore disoccupato e nel corso dei quali i contributi all’assicurazione di vecchiaia siano stati versati dall’organismo di gestione dell’assicurazione di disoccupazione, tenuto presente che periodi siffatti vengono considerati unicamente ai fini del calcolo dell’ammontare della detta pensione.

(v. punto 38 e dispositivo)





SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
20 gennaio 2005(1)


«Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Artt. 12 CE, 39 CE e 42 CE – Artt. 45 e 48, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 – Vecchiaia e morte – Disoccupazione – Periodi minimi di assicurazione – Periodi di assicurazione presi in considerazione ai fini del calcolo dell'ammontare delle prestazioni, ma non del riconoscimento del diritto a tali prestazioni – Periodi di disoccupazione – Cumulo»

Nel procedimento C-306/03,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Juzgado de lo Social n. 3 di Orense (Spagna) con decisione 24 giugno 2003, pervenuta in cancelleria il 16 luglio 2003, nella causa

Cristalina Salgado Alonso

contro

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS),
Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS),



LA CORTE (Seconda Sezione),,



composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, nonché dai sigg. R. Schintgen (relatore), P. Kūris e G. Arestis, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento ed a seguito dell'udienza del
15 settembre 2004,
viste le osservazioni presentate:

per la sig.ra Salgado Alonso, dal sig. A. Vázquez Conde, abogado;

per l'Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) e la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), dai sigg. A.R. Trillo García e A. Llorente Alvarez, in qualità di agenti;

per il governo spagnolo, dal sig. E. Braquehais Conesa, in qualità di agente;

per la Commissione delle Comunità europee, dalle sig.re H. Michard e I. Martínez del Peral, nonché dal sig. D. Martin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 28 ottobre 2004,

ha pronunciato la seguente



Sentenza



1
La presente domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione degli artt. 12 CE, 39 CE e 42 CE, nonché degli artt. 45 e 48, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 29 giugno 1998, n. 1606 (GU L 209, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»).

2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la sig.ra Salgado Alonso all’Instituto Nacional de la Seguridad Social (Istituto nazionale della previdenza sociale; in prosieguo: l’«INSS») ed alla Tesorería General de la Seguridad Social (Tesoreria generale della previdenza sociale; in prosieguo: la «TGSS»), in merito all’accertamento del diritto della predetta ad una pensione di vecchiaia in base alla normativa spagnola.


Contesto normativo

Normativa comunitaria

3
L’art. 1, lett. r), del regolamento n. 1408/71 definisce l’espressione «periodi di assicurazione» nei seguenti termini:

«i periodi di contribuzione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, quali sono definiti o riconosciuti come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti o sono considerati compiuti, nonché tutti i periodi equiparati, nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di assicurazione».

4
L’art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71 così recita:

«Le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed alle quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento, sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento».

5
L’art. 45, n. 1, del medesimo regolamento enuncia il principio del cumulo dei periodi di assicurazione per l’acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto a prestazioni nei seguenti termini:

«Se la legislazione di uno Stato membro subordina l’acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni in virtù di un regime che non è un regime speciale ai sensi del paragrafo 2 o 3, al compimento di periodi di assicurazione o di residenza, l’istituzione competente di questo Stato membro tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti – sia in un regime generale sia in un regime speciale – sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, applicabile a lavoratori subordinati o autonomi. A tal fine, essa tiene conto di detti periodi come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica».

6
L’art. 46, n. 2, del regolamento n. 1408/71 dispone quanto segue:

«Se le condizioni richieste dalla legislazione di uno Stato membro per aver diritto alle prestazioni non sono soddisfatte se non dopo l’applicazione dell’articolo 45 e/o dell’articolo 40, paragrafo 3, si applicano le norme seguenti:

a)
l’istituzione competente calcola l’importo teorico della prestazione cui l’interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione e/o di residenza, compiuti sotto le legislazioni degli Stati membri alle quali il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto, fossero stati compiuti nello Stato membro in questione e sotto la legislazione che essa applica alla data della liquidazione. Se, in virtù di questa legislazione, l’importo della prestazione è indipendente dalla durata dei periodi compiuti, tale importo è considerato come l’importo teorico di cui alla presente lettera;

b)
l’istituzione competente determina quindi l’importo effettivo della prestazione in base all’importo teorico di cui alla lettera precedente, proporzionalmente alla durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti prima che si avverasse il rischio, sotto la legislazione che essa applica, in rapporto alla durata totale dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti, prima che il rischio si avverasse, sotto la legislazione di tutti gli Stati membri in causa».

7
L’art. 48, n. 1, del medesimo regolamento prevede un’eccezione, in materia di liquidazione dei diritti a pensione, per i periodi di assicurazione di durata inferiore ad un anno, disponendo quanto segue:

«Nonostante l’articolo 46, paragrafo 2, l’istituzione di uno Stato membro non è tenuta a corrispondere prestazioni per i periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica e che vanno presi in considerazione al momento dell’avverarsi del rischio se:

la durata di detti periodi non raggiunge un anno e,

tenuto conto di questi soli periodi, nessun diritto alle prestazioni è acquisito in virtù di questa legislazione».

Normativa nazionale

8
L’art. 161, n. 1, lett. b), della legge generale sulla previdenza sociale, nella versione consolidata di cui al regio decreto legislativo n. 1/94 del 20 giugno 1994 (BOE n. 154 del 29 giugno 1994), come modificato dalla legge n. 50/1998 del 30 dicembre 1998, recante misure in materia tributaria, amministrativa e sociale (BOE del 31 dicembre 1998; in prosieguo: la «legge generale sulla previdenza sociale»), subordina la concessione di una pensione di vecchiaia, di tipo contributivo, al compimento di un periodo contributivo minimo di quindici anni, almeno due dei quali maturati nei quindici anni immediatamente antecedenti al fatto generatore del diritto alle prestazioni.

9
L’art. 218 della legge generale sulla previdenza sociale prevede che, qualora l’affiliato benefici di un’indennità di disoccupazione, l’Instituto Nacional de Empleo (organismo di gestione dell’assicurazione di disoccupazione; in prosieguo: l’«INEM») versi alla previdenza sociale contributi a vario titolo, secondo la natura della prestazione concessa. Infatti, il n. 2 del detto art. 218 così dispone:

«Nel caso del sussidio di disoccupazione destinato a lavoratori di età superiore a cinquantadue anni, l’ente gestore dovrà altresì versare i contributi per la pensione di vecchiaia».

10
Secondo l’art. 215, n. 1, punto 3, della legge generale sulla previdenza sociale, beneficia di tale indennità di disoccupazione il lavoratore disoccupato che per almeno sei anni abbia versato contributi all’assicurazione di disoccupazione e che soddisfi tutte le condizioni, salvo quella relativa all’età, necessarie per ottenere una pensione di vecchiaia di tipo contributivo nell’ambito del regime previdenziale spagnolo.

11
Infine, la ventottesima disposizione suppletiva della legge generale sulla previdenza sociale, entrata in vigore il 1° gennaio 1999, a seguito della promulgazione della legge n. 50/98, è così formulata:

«I contributi versati dall’ente gestore a titolo dell’assicurazione di vecchiaia, a norma dell’art. 218, n. 2, della presente legge, vengono presi in considerazione per la determinazione della base di calcolo della pensione di vecchiaia e dell’aliquota ad essa applicabile. In nessun caso i detti contributi hanno validità ed efficacia giuridica ai fini del raggiungimento del periodo minimo di contribuzione richiesto dall’art. 161, n. 1, lett. b), della presente legge, che, a norma dell’art. 215, n. 1, punto 3, occorre aver maturato al momento della presentazione della domanda del sussidio [di disoccupazione] previsto per [i disoccupati] di età superiore a 52 anni».


Causa principale e questioni pregiudiziali

12
In data 7 agosto 1992, la sig.ra Salgado Alonso, nata il 30 maggio 1936, ha presentato dinanzi all’INEM una domanda intesa ad ottenere l’indennità speciale di disoccupazione prevista per i disoccupati di età superiore a 52 anni. A quella data essa poteva dimostrare di aver maturato periodi di assicurazione effettivi della durata, rispettivamente, di 74 mesi – più di 6 anni – in base alla legislazione tedesca, tra il 29 giugno 1964 ed il 30 luglio 1970, di 26 mesi in base alla legislazione svizzera, tra il 1° dicembre 1971 e il 31 marzo 1975, e di 182 giorni in base alla legislazione spagnola, tra l’8 gennaio e il 7 luglio 1992.

13
In un primo momento l’INEM le ha negato il beneficio dell’indennità speciale di disoccupazione, per il fatto che non aveva maturato in Spagna il necessario periodo contributivo minimo di quindici anni.

14
La sig.ra Salgado Alonso ha dunque proposto un ricorso contro tale decisione dinanzi al Juzgado de lo Social n. 2 di Orense (Spagna), il quale, con sentenza del 22 giugno 1993, le ha riconosciuto il diritto alla detta indennità. L’INSS e la TGSS, nonché il governo spagnolo, spiegano tale pronuncia, in sostanza, con il fatto che, in base alla giurisprudenza spagnola dell’epoca, anche i periodi contributivi di durata minima compiuti all’estero venivano riconosciuti come equivalenti al periodo contributivo di quindici anni richiesto dall’art. 161, n. 1, lett. b), della legge generale sulla previdenza sociale. Tuttavia, tale giurisprudenza nazionale sarebbe stata nel frattempo modificata per tener conto delle sentenze della Corte 20 febbraio 1997, cause riunite C-88/95, C-102/95 e C‑103/95, Martínez Losada e a. (Racc. pag. I‑869), e 25 febbraio 1999, causa C-320/95, Ferreiro Alvite (Racc. pag. I‑951).

15
La sig.ra Salgado Alonso ha dunque percepito l’indennità di disoccupazione prevista per i disoccupati di età superiore a 52 anni dal 7 agosto 1992 al 30 maggio 2001, vale a dire per un periodo di 3 219 giorni, durante il quale i contributi all’assicurazione di vecchiaia sono stati versati a suo nome dall’INEM.

16
Nel maggio 2001, compiuti i 65 anni di età, la sig.ra Salgado Alonso ha chiesto la liquidazione dei suoi diritti a pensione in base ai regimi previdenziali tedesco, svizzero e spagnolo. Mentre alla predetta è stata concessa una pensione in Germania e in Svizzera, l’INSS ha respinto la sua domanda con decisione in data 21 marzo 2002, per il fatto che non aveva maturato in Spagna il periodo minimo di contribuzione richiesto per l’acquisizione del diritto a pensione e che l’art. 46, n. 2, del regolamento n. 1408/71, riguardante il cumulo dei periodi di assicurazione, non era applicabile, ai sensi dell’art. 48, n. 1, del medesimo regolamento, in quanto il periodo di assicurazione compiuto in Spagna era inferiore ad un anno. L’INSS ha altresì giustificato il proprio diniego invocando la ventottesima disposizione suppletiva della legge generale sulla previdenza sociale.

17
Il 13 febbraio 2002 la sig.ra Salgado Alonso ha proposto un ricorso nei confronti dell’INSS e della TGSS dinanzi al Juzgado de lo Social n. 3 di Orense, chiedendo a quest’ultimo di dichiarare che essa aveva diritto a percepire, a far data dal 31 maggio 2001, una pensione di vecchiaia in base alla legislazione spagnola.

18
A sostegno del suo ricorso la sig.ra Salgado Alonso ha fatto valere, in sostanza, che occorre prendere in considerazione non soltanto il periodo iniziale di 182 giorni di contribuzione da lei maturato in Spagna, ma anche l’intero periodo durante il quale l’INEM ha versato a suo nome contributi al regime legale di assicurazione di vecchiaia, allorché essa percepiva l’indennità speciale di disoccupazione, sicché la detta ricorrente potrebbe a questo punto vantare in Spagna un totale di 3 401 giorni di contributi, vale a dire più di 9 anni e 3 mesi di contribuzione.

19
Secondo il giudice del rinvio, si tratta in primo luogo di accertare se, al fine di stabilire se il periodo di assicurazione in questione sia di durata superiore ad un anno, la ventottesima disposizione suppletiva della legge generale sulla previdenza sociale possa validamente escludere la presa in considerazione dei detti 3 219 giorni di contributi, sicché, in caso di risposta affermativa, ai sensi dell’art. 48, n. 1, del regolamento n. 1408/71, l’INSS non sarebbe tenuto a concedere prestazioni afferenti a questo solo periodo.

20
In secondo luogo, si porrebbe la questione se la detta disposizione suppletiva, laddove esclude la presa in considerazione di taluni contributi – quali quelli versati unicamente a titolo dell’assicurazione di vecchiaia – ai fini del calcolo dei periodi contributivi minimi previsti dall’art. 161, n. 1, lett. b), della legge generale sulla previdenza sociale comporti o no una discriminazione nei confronti dei lavoratori migranti, tenuto conto che tali periodi dovevano risultare compiuti alla data di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione per un disoccupato di età superiore a 52 anni.

21
A questo proposito, il giudice del rinvio considera il caso dei lavoratori che hanno percepito le dette indennità di disoccupazione comprovando il periodo contributivo minimo grazie all’inclusione dei periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione di uno o più altri Stati membri, in conformità della giurisprudenza della Corte (v. le citate sentenze Martínez Losada e a. nonché Ferreiro Alvite).

22
Orbene, questi stessi lavoratori non potrebbero rivendicare la presa in considerazione dei contributi sociali versati dall’INEM, a titolo dell’assicurazione di vecchiaia, nel periodo durante il quale essi hanno percepito l’indennità di disoccupazione, e ciò per soddisfare il requisito del periodo di assicurazione minimo previsto dall’art. 161, n. 1, lett. b), della legge generale sulla previdenza sociale.

23
Sulla scorta di tali premesse, il Juzgado de lo Social n. 3 di Orense ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)
Se gli artt. 12 CE e 39 CE ‑ 42 CE (…), nonché l’art. 45 del regolamento (…) n. 1408/71 (…), ostino ad una disposizione di diritto nazionale in base alla quale i contributi per la pensione di vecchiaia, che l’ente gestore dell’assicurazione contro la disoccupazione ha versato in nome di un lavoratore durante il periodo in cui questi ha percepito determinate prestazioni assistenziali per disoccupazione, non sono computabili ai fini del compimento dei vari periodi contributivi minimi stabiliti dalla normativa nazionale nonché dell’acquisizione del diritto alla prestazione di vecchiaia, nel caso in cui, a causa della prolungata situazione di disoccupazione dinanzi alla quale si intende fornire una tutela, risulti per questo lavoratore materialmente impossibile far valere contributi per la pensione di vecchiaia diversi da quelli dichiarati per legge inefficaci, di modo che solo i lavoratori che hanno fatto uso del diritto di libera circolazione vengono pregiudicati da questa norma nazionale, senza poter conseguire il diritto alla pensione nazionale di vecchiaia nonostante che, secondo quanto stabilito dall’art. 45 del menzionato regolamento CEE, i detti periodi contributivi minimi richiesti debbano considerarsi compiuti.

2)
Se gli artt. 12 CE e 39 CE ‑ 42 CE (…), nonché l’art. 48, n. 1, del regolamento (…) n. 1408/71 (…), ostino a disposizioni di diritto nazionale in base alle quali i contributi per la pensione di vecchiaia, che l’ente gestore dell’assicurazione contro la disoccupazione ha versato in nome di un lavoratore durante il periodo in cui questi ha percepito determinate prestazioni assistenziali per disoccupazione, non sono computabili al fine di considerare che la durata totale dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti in base alla normativa di tale Stato membro raggiunga un anno, nel caso in cui, in conseguenza della prolungata situazione di disoccupazione dinanzi alla quale si intende fornire una tutela, risulti per questo lavoratore materialmente impossibile far valere contributi per la pensione di vecchiaia diversi da quelli dovuti e versati durante la disoccupazione, di modo che solo i lavoratori che hanno fatto uso del diritto di libera circolazione vengono pregiudicati da questa norma nazionale, senza poter conseguire il diritto alla pensione nazionale di vecchiaia nonostante che, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 48, n. 1, del menzionato regolamento CEE, l’ente gestore nazionale non possa essere esonerato dall’obbligo di concedere prestazioni nazionali».

24
Con lettera in data 29 settembre 2003, l’INSS ha informato la Corte che una nuova decisione negativa è stata adottata nei confronti della sig.ra Salgado Alonso il 10 settembre 2003. Tale decisione sostituisce quella del 21 marzo 2002 e motiva il diniego di concessione della pensione di vecchiaia sulla base del fatto che l’interessata «non ha compiuto il periodo minimo di contribuzione di quindici anni, né, all’interno di questo, l’ulteriore periodo di due anni immediatamente precedenti la data di presentazione della domanda, periodi questi al cui compimento l’art. 161, n. 1, lett. b), della legge generale sulla previdenza sociale (…) subordina l’acquisizione del diritto ad una pensione di vecchiaia.

Per quanto riguarda i fatti generatori successivi al 1° gennaio 1999, risulta dalla ventottesima disposizione suppletiva [della legge generale sulla previdenza sociale] che i contributi versati dall’organismo di gestione a titolo dell’assicurazione di vecchiaia nel periodo durante il quale l’assicurata ha percepito l’indennità di disoccupazione prevista a favore dei disoccupati di età superiore a 52 anni verranno presi in considerazione per determinare la base di calcolo e l’aliquota a questa applicabile. In nessun caso tali contributi saranno giuridicamente validi ed efficaci ai fini del compimento del periodo minimo di contributi».

25
Risulta da questa nuova decisione dell’INSS che il rigetto della domanda di pensione presentata dalla sig.ra Salgado Alonso non è più fondato sull’art. 48 del regolamento n. 1408/71.


Quanto alla prima questione

26
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se gli artt. 12 CE, 39 CE e 42 CE, nonché l’art. 45 del regolamento n. 1408/71, debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una norma nazionale, quale quella contenuta nella ventottesima disposizione suppletiva della legge generale sulla previdenza sociale, che non consente alle autorità competenti di uno Stato membro di prendere in considerazione, ai fini del riconoscimento del diritto ad una pensione di vecchiaia del regime nazionale, taluni periodi di assicurazione compiuti nel territorio di tale Stato da un lavoratore disoccupato e nel corso dei quali i contributi all’assicurazione di vecchiaia siano stati versati dall’organismo di gestione dell’assicurazione di disoccupazione, tenuto presente che tali periodi vengono presi in considerazione unicamente ai fini del calcolo dell’ammontare della pensione suddetta.

27
Occorre anzitutto ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, è tuttora di competenza degli Stati membri la determinazione delle condizioni richieste per la concessione delle prestazioni previdenziali, condizioni che i detti Stati possono persino rendere più severe, purché i requisiti adottati non comportino alcuna discriminazione, palese o dissimulata, tra i lavoratori comunitari (v., in tal senso, sentenze 20 settembre 1994, causa C-12/93, Drake, Racc. pag. I-4337, punto 27; Martínez Losada e a., cit., punto 43, e Ferreiro Alvite, cit., punto 23).

28
Uno Stato membro è dunque legittimato a prevedere un periodo contributivo minimo, quale quello contemplato dall’art. 161, n. 1, lett. b), della legge generale sulla previdenza sociale, ai fini del riconoscimento del diritto ad una pensione di vecchiaia.

29
A questo proposito, l’art. 42, lett. a), CE enuncia il principio del cumulo dei periodi di assicurazione, di residenza o di occupazione, il quale trova attuazione, in particolare, mediante l’art. 45 del regolamento n. 1408/71 in materia di assicurazione di vecchiaia. Si tratta di uno dei principi fondamentali del coordinamento comunitario dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri, mirante a garantire che l’esercizio del diritto alla libera circolazione conferito dal Trattato non abbia l’effetto di privare un lavoratore di vantaggi previdenziali ai quali egli avrebbe potuto aver diritto se avesse compiuto l’intera sua carriera in un unico Stato membro. Una conseguenza del genere potrebbe infatti dissuadere il lavoratore comunitario dall’esercitare il suo diritto alla libera circolazione e costituirebbe pertanto un ostacolo a tale libertà (v., in particolare, sentenza 26 ottobre 1995, causa C-481/93, Moscato, Racc. pag. I-3525, punto 28).

30
Tuttavia, il regolamento n. 1408/71 non determina i presupposti ai quali è subordinato il perfezionarsi dei periodi di occupazione o di assicurazione. Come risulta dall’art. 1, lett. r), del detto regolamento, tali presupposti sono fissati esclusivamente dalla legislazione dello Stato membro sotto la quale i periodi in questione sono stati compiuti.

31
Di conseguenza, uno Stato membro è legittimato non soltanto ad imporre un periodo contributivo minimo ai fini del riconoscimento del diritto ad una pensione prevista dalla normativa nazionale, ma anche a stabilire la natura dei periodi di assicurazione idonei ad essere presi in considerazione a questo scopo, purché, in conformità dell’art. 45 del regolamento n. 1408/71, i periodi compiuti sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato membro vengano anch’essi presi in considerazione alle stesse condizioni, come se fossero stati compiuti sotto la legislazione nazionale.

32
Nella causa principale, la controversia che oppone la sig.ra Salgado Alonso all’INSS ed alla TGSS non riguarda periodi che sarebbero stati compiuti sotto la legislazione di uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata chiesta la concessione della pensione, bensì taluni periodi effettuati in quest’ultimo Stato membro, vale a dire il Regno di Spagna, in un’epoca in cui l’interessata percepiva l’indennità speciale di disoccupazione prevista per i disoccupati di età superiore a 52 anni. Una simile controversia non ricade sotto l’art. 45 del regolamento n. 1408/71.

33
La ricorrente nella causa principale afferma tuttavia che soltanto i lavoratori che abbiano fatto uso del loro diritto alla libera circolazione vengono pregiudicati dalla ventottesima disposizione suppletiva della legge generale sulla previdenza sociale, la quale esclude la presa in considerazione, per il riconoscimento del diritto a pensione, dei periodi durante i quali l’assicurato ha percepito l’indennità speciale di disoccupazione, malgrado che i contributi all’assicurazione di vecchiaia siano stati versati, a nome dell’assicurato, dall’INEM. Per tale motivo, la detta disposizione sarebbe contraria all’art. 39 CE.

34
A questo proposito è giocoforza constatare, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 39 e 40 delle sue conclusioni, che una norma nazionale, quale quella contenuta nella ventottesima disposizione suppletiva della legge generale sulla previdenza sociale, si applica indistintamente tanto ai lavoratori che abbiano svolto tutta la loro carriera professionale nel territorio nazionale, quanto a quelli che abbiano lavorato anche in altri Stati membri.

35
Non è stato dimostrato dinanzi alla Corte che i lavoratori che abbiano esercitato il loro diritto alla libera circolazione, una volta rientrati in Spagna, siano più frequentemente esposti al rischio di disoccupazione di lunga durata rispetto ai lavoratori che abbiano esercitato la loro attività professionale unicamente in tale Stato membro, con la conseguenza che i primi sarebbero maggiormente colpiti dalla restrizione imposta dalla detta disposizione suppletiva.

36
Alla luce di tali circostanze, il dibattimento svoltosi dinanzi alla Corte non ha consentito di dimostrare il carattere indirettamente discriminatorio, ai sensi dell’art. 39 CE, di una norma nazionale quale quella contenuta nella ventottesima disposizione suppletiva della legge generale sulla previdenza sociale.

37
Infine, posto che l’art. 39 CE, che è la norma speciale, risulta applicabile ad una situazione quale quella di cui alla causa principale, non è necessario che la Corte interpreti la norma più generale contenuta nell’art. 12 CE.

38
Considerato quanto sopra, occorre risolvere la prima questione dichiarando che gli artt. 39 CE e 42 CE, nonché l’art. 45 del regolamento n. 1408/71, debbono essere interpretati nel senso che non ostano ad una norma nazionale, quale quella contenuta nella ventottesima disposizione suppletiva della legge generale sulla previdenza sociale, che non consente alle autorità competenti di uno Stato membro di prendere in considerazione, ai fini del riconoscimento del diritto ad una pensione di vecchiaia del regime nazionale, taluni periodi di assicurazione compiuti nel territorio di tale Stato da un lavoratore disoccupato e nel corso dei quali i contributi all’assicurazione di vecchiaia siano stati versati dall’organismo di gestione dell’assicurazione di disoccupazione, tenuto presente che periodi siffatti vengono considerati unicamente ai fini del calcolo dell’ammontare della detta pensione.


Quanto alla seconda questione

39
Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’istituzione previdenziale di uno Stato membro, per stabilire, ai fini dell’applicazione dell’art. 48, n. 1, del regolamento n. 1408/71, se i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che essa applica raggiungano o no la durata complessiva di un anno, debba prendere in considerazione non soltanto i periodi di assicurazione necessari per il riconoscimento del diritto a pensione, ma anche quelli rilevanti ai soli fini del calcolo dell’ammontare delle prestazioni.

40
È importante ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, il procedimento previsto dall’art. 234 CE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto comunitario di cui essi necessitano per risolvere le controversie che sono chiamati a risolvere (v., in particolare, sentenze 8 novembre 1990, causa C-231/89, Gmurzynska-Bscher, Racc. pag. I-4003, punto 18; 12 marzo 1998, causa C-314/96, Djabali, Racc. pag. I-1149, punto 17, e 21 gennaio 2003, causa C-318/00, Bacardi-Martini e Cellier des Dauphins, Racc. pag. I-905, punto 41).

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Risulta infatti tanto dal disposto quanto dalla ratio sistematica dell’art. 234 CE che il procedimento pregiudiziale presuppone l’effettiva pendenza di una controversia dinanzi ai giudici nazionali, nell’ambito della quale viene loro richiesta una decisione che possa tener conto della sentenza con cui la Corte statuisce sulla domanda di pronuncia pregiudiziale (v., in tal senso, sentenze 15 giugno 1995, cause riunite C‑422/93, C-423/93 e C-424/93, Zabala Erasun e a., Racc. pag. I‑1567, punto 28, e Djabali, cit., punto 18).

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Infatti, la ratio del rinvio pregiudiziale non consiste nella formulazione di pareri a carattere consultivo su questioni generali o ipotetiche, bensì nella necessità di dirimere concretamente una controversia (sentenze Djabali, cit., punto 19; Bacardi-Martini e Cellier des Dauphins, cit., punto 42, e 25 marzo 2004, cause riunite da C-480/00 a C‑482/00, C-484/00, C-489/00, C-490/00, C‑491/00 e da C‑497/00 a C-499/00, Azienda Agricola Ettore Ribaldi e a., Racc. pag. I-2943, punto 72).

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Orbene, nella causa principale, dopo che il Juzgado de lo Social n. 3 di Orense aveva trasmesso la sua domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte, è pacifico che l’INSS ha adottato un nuovo provvedimento di rigetto della domanda di pensione presentata dalla sig.ra Salgado Alonso, il quale non è più fondato sull’art. 48 del regolamento n. 1408/71.

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È dunque giocoforza constatare che a questo punto una risposta della Corte alla seconda questione sollevata dal Juzgado de lo Social n. 3 di Orense non sarebbe di alcuna utilità per quest’ultimo.

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Pertanto, non è necessario risolvere la seconda questione.


Sulle spese

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Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle parti suddette, non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

Gli artt. 39 CE e 42 CE, nonché l’art. 45 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 29 giugno 1998, n. 1606, debbono essere interpretati nel senso che non ostano ad una norma nazionale, quale quella contenuta nella ventottesima disposizione suppletiva della legge generale sulla previdenza sociale, che non consente alle autorità competenti di uno Stato membro di prendere in considerazione, ai fini del riconoscimento del diritto ad una pensione di vecchiaia del regime nazionale, taluni periodi di assicurazione compiuti nel territorio di tale Stato da un lavoratore disoccupato e nel corso dei quali i contributi all’assicurazione di vecchiaia siano stati versati dall’organismo di gestione dell’assicurazione di disoccupazione, tenuto presente che periodi siffatti vengono considerati unicamente ai fini del calcolo dell’ammontare della detta pensione.

Firme


1
Lingua processuale: lo spagnolo.