Causa C-244/03

Repubblica francese

contro

Parlamento europeo

e

Consiglio dell’Unione europea

«Prodotti cosmetici — Sperimentazioni sugli animali — Direttiva 2003/15/CE — Annullamento parziale — Art. 1, n. 2 — Indissociabilità — Irricevibilità»

Conclusioni dell’avvocato generale L.A. Geelhoed, presentate il 17 marzo 2005 

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 24 maggio 2005 

Massime della sentenza

Ricorso di annullamento — Oggetto — Annullamento parziale — Condizione — Separabilità delle disposizioni contestate — Criterio obiettivo — Requisito non soddisfatto — Irricevibilità

(Art. 230 CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/15, art. 1, punti 1 e 2)

L’annullamento parziale di un atto comunitario è possibile solo se gli elementi di cui è chiesto l’annullamento sono separabili dal resto dell’atto. Tale requisito di separabilità non è soddisfatto quando l’annullamento parziale di un atto produrrebbe l’effetto di modificare la sostanza dell’atto medesimo. La questione se un annullamento parziale abbia un tale effetto costituisce un criterio oggettivo e non un criterio soggettivo legato alla volontà politica dell’autorità che ha adottato l’atto controverso.

Pertanto, deve essere considerato irricevibile il ricorso di uno Stato membro mirante all’annullamento dell’art. 1, punto 2, della direttiva 2003/15, che modifica la direttiva 76/768 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici nella parte in cui tale disposizione introduce nella direttiva 76/768 un art. 4 bis il cui oggetto è in particolare di prevedere le condizioni del divieto di commercializzazione di prodotti cosmetici contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti sperimentati su animali, mentre rimarrebbe in essere, dato che lo Stato membro non ne ha chiesto, nemmeno in subordine, l’annullamento, l’art. 1, punto 1, della direttiva 2003/15, il quale prevede l’abrogazione dell’art. 4, n. 1, lett. i), della direttiva 76/768, avente un oggetto analogo, e che l’art. 4 bis inserito è, come risulta dal diciottesimo ‘considerando’ della direttiva 2003/15, destinato a sostituire.

Poiché l’art. 1, punto 1, e l’art. 1, punto 2, della direttiva 2003/15 sono disposizioni inseparabili, l’annullamento parziale richiesta dello Stato membro modificherebbe obiettivamente la sostanza stessa delle disposizioni adottate dal legislatore comunitario per quanto riguarda la sperimentazione animale diretta all’elaborazione di prodotti cosmetici.

(v. punti 12-16, 20-21)




SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

24 maggio 2005 (*)

«Prodotti cosmetici – Sperimentazioni sugli animali – Direttiva 2003/15/CE – Annullamento parziale – Art. 1, n. 2 – Indissociabilità – Irricevibilità»

Nella causa C‑244/03,

avente ad oggetto un ricorso d’annullamento, ai sensi dell’art. 230 CE, proposto il 3 giugno 2003,

Repubblica francese, rappresentata inizialmente dai sigg. F. Alabrune, C. Lemaire e G. de Bergues, successivamente da quest’ultimo unitamente ai sigg. J.‑L. Florent e D. Petrausch, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, 

ricorrente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato inizialmente dai sigg. J.L. Rufas Quintana e M. Moore, successivamente da quest’ultimo unitamente al sig. K. Bradley, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

e

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato dal sig. J.‑P. Jacqué e dalla sig.ra M.C. Giorgi Fort, in qualità di agenti,

convenuti,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann e C.W.A. Timmermans, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, A. La Pergola, J.‑P. Puissochet, R. Schintgen, K. Schiemann (relatore), J. Makarczyk, P. Kūris, U. Lõhmus, E. Levits e A. Ó Caoimh, giudici,

avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed

cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento ed in esito all’udienza del 18 gennaio 2005,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 marzo 2005,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1       Con il presente ricorso la Repubblica francese chiede l’annullamento dell’art. 1, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 febbraio 2003, 2003/15/CE, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (GU L 66, pag. 26), nella parte in cui tale disposizione ha introdotto l’art. 4 bis nella detta direttiva 76/768 (in prosieguo: la «disposizione impugnata»).

2       Il detto art. 4 bis (in prosieguo: la «disposizione controversa») così recita:

«1.      Fatti salvi gli obblighi generali ai sensi dell’articolo 2, gli Stati membri vietano:

a)      l’immissione sul mercato dei prodotti cosmetici la cui formulazione finale sia stata oggetto, allo scopo di conformarsi alle disposizioni della presente direttiva, di una sperimentazione animale con un metodo diverso da un metodo alternativo dopo che un tale metodo alternativo sia stato convalidato e adottato a livello comunitario, tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida in seno all’OCSE;

b)      l’immissione sul mercato dei prodotti cosmetici contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti che siano stati oggetto, allo scopo di conformarsi alle disposizioni della presente direttiva, di una sperimentazione animale con un metodo diverso da un metodo alternativo dopo che un tale metodo alternativo sia stato convalidato e adottato a livello comunitario, tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida in seno all’OCSE;

c)      la realizzazione, sul loro territorio, di sperimentazioni animali relative a prodotti cosmetici finiti, allo scopo di conformarsi alle disposizioni della presente direttiva;

d)      la realizzazione, sul loro territorio, di sperimentazioni animali relative a ingredienti o combinazioni di ingredienti allo scopo di conformarsi alle disposizioni della presente direttiva, dalla data in cui dette sperimentazioni vanno sostituite da uno o più metodi alternativi convalidati che figurano nell’allegato V della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (…) o nell’allegato IX della presente direttiva.

La Commissione elabora, entro l’11 settembre 2004, il testo dell’allegato IX, conformemente alla procedura di cui all’articolo 10, paragrafo 2, e previa consultazione del comitato scientifico per i prodotti cosmetici e per i prodotti non alimentari destinati ai consumatori (SCCNFP).

2.      La Commissione, previa consultazione dell’SCCNFP e del Centro europeo per la convalida dei metodi alternativi (ECVAM) e tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida in seno all’OCSE, stabilisce calendari per l’attuazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e d), comprese le scadenze per la graduale soppressione dei vari esperimenti. I calendari sono messi a disposizione del pubblico entro l’11 settembre 2004 e sono trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio. Il periodo di attuazione è limitato ad un massimo di 6 anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2003/15/CE in relazione al paragrafo 1, lettere a), b) e d).

2.1.      Per quanto riguarda gli esperimenti concernenti la tossicità da uso ripetuto, la tossicità riproduttiva e la tossicocinetica, per i quali non sono ancora allo studio metodi alternativi, il periodo di attuazione è limitato ad un massimo di 10 anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2003/15/CE in relazione al paragrafo 1, lettere a) e b).

2.2.      La Commissione studia le possibili difficoltà tecniche per quanto riguarda il rispetto del divieto in relazione agli esperimenti concernenti, in particolare, la tossicità da uso ripetuto, la tossicità riproduttiva e la tossicocinetica, per i quali non sono ancora allo studio metodi alternativi. Le informazioni sui risultati provvisori e finali di tali studi figurano nella relazione annuale di cui all’articolo 9.

Sulla base di tali relazioni annuali, i calendari stabiliti a norma del paragrafo 2 possono essere adeguati fatto salvo il rispetto del termine massimo di 6 anni di cui al paragrafo 2 o di 10 anni, come indicato al paragrafo 2.1 e previa consultazione degli stessi organismi di cui al paragrafo 2.

2.3.      La Commissione studia i progressi e il rispetto delle scadenze nonché eventuali difficoltà tecniche che ostacolano il rispetto del divieto. Le informazioni sui risultati provvisori e definitivi dagli studi della Commissione figurano nella relazione annuale di cui all’articolo 9. Qualora tali studi concludano, al più tardi entro 2 anni prima della scadenza del limite massimo indicato al paragrafo 2.1, che, per motivi tecnici, uno o più esperimenti di cui al paragrafo 2.1 non saranno messi a punto e convalidati prima della scadenza del periodo di cui al paragrafo 2.1, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio e presenta una proposta legislativa conformemente all’articolo 251 del trattato.

2.4.      In circostanze eccezionali, qualora sorgano gravi preoccupazioni riguardo alla sicurezza di un ingrediente cosmetico esistente, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di accordare una deroga al paragrafo 1. La richiesta contiene una valutazione della situazione e indica le misure necessarie. Su tale base la Commissione, previa consultazione dell’SCCNFP, può autorizzare con una decisione motivata la deroga secondo la procedura di cui all’articolo 10, paragrafo 2. L’autorizzazione in questione stabilisce le condizioni di tale deroga per quanto riguarda gli obiettivi specifici, la durata e la relazione sui risultati.

Una deroga può essere accordata soltanto se:

a)      l’ingrediente è ampiamente utilizzato e non può essere sostituito con un altro ingrediente atto a svolgere una funzione analoga;

b)      il problema specifico riguardante la salute umana è dimostrato e la necessità di effettuare esperimenti sugli animali è giustificata e supportata da un protocollo di ricerca dettagliato proposto come base per la valutazione.

(…)»

3       L’art. 1, n. 1, della direttiva 2003/15 prevede l’abrogazione dell’art. 4, n. 1, lett. i), della direttiva 76/768. Ivi introdotto dalla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/35/CEE, recante sesta modifica della direttiva 76/768 (GU L 151, pag. 32), il detto art. 4, n. 1, lett.  i), così recitava:

«Fatti salvi gli obblighi generali loro imposti dall’articolo 2, gli Stati membri vietano l’immissione in commercio dei prodotti cosmetici che contengono :

(…)

i)      gli ingredienti o le combinazioni di ingredienti sperimentali su animali a partire dal 1° gennaio 1998, onde soddisfare le esigenze della presente direttiva.

Qualora non siano stati compiuti progressi sufficienti nella messa a punto di metodi atti a sostituire in modo soddisfacente la sperimentazione sugli animali e segnatamente qualora, malgrado ogni ragionevole sforzo, non sia stato scientificamente dimostrato che i metodi sperimentali alternativi offrono al consumatore un grado di protezione equivalente, tenuto conto delle direttive dell’OCSE in materia di prove di tossicità, la Commissione presenta, al più tardi il 1° gennaio 1997, un progetto di misure miranti a rinviare la data di attuazione della presente disposizione di un periodo di tempo sufficiente, e comunque non inferiore a due anni, conformemente alla procedura di cui all’articolo 10 (…).

(…)»

4       La data di trasposizione di quest’ultima disposizione è stata prima prorogata al 30 giugno 2000 e, successivamente, al 30 giugno 2002, dalle direttive della Commissione, rispettivamente, 17 aprile 1997, 97/18/CE (GU L 114, pag. 43), e 19 giugno 2000, 2000/41/CE (GU L 145, pag. 25).

5       A termini del diciottesimo ‘considerando’ della direttiva 2003/15 «[l]e disposizioni di cui alla direttiva 93/35/CEE che vietano [la] commercializzazione di prodotti cosmetici contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti sperimentati su animali dovrebbero essere sostituite dalle disposizioni della presente direttiva. Ai fini della certezza del diritto, è pertanto appropriato applicare l’articolo 1, paragrafo 1, della presente direttiva con decorrenza dal 1° luglio 2002, nel pieno rispetto del principio del legittimo affidamento».

6       Ai sensi dell’art. 4, n. 2, della direttiva 2003/15, l’art. 1, n. 1, della medesima è applicabile a decorrere dal 1° luglio 2002.

 Sul ricorso

7       A sostegno del proprio ricorso la Repubblica francese deduce cinque motivi. In via principale essa sostiene che la disposizione controversa violerebbe il principio della certezza del diritto. In subordine, essa deduce che la disposizione medesima violerebbe il diritto al libero esercizio di un’attività lavorativa, nonché i principi di proporzionalità, di prudenza e di non discriminazione. Essa chiede peraltro la condanna dei convenuti alle spese.

8       Il Parlamento e il Consiglio contestano sia la ricevibilità sia la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto con condanna della ricorrente alle spese.

9       A parere del Parlamento, l’art. 1 della direttiva 2003/15, nella parte in cui prevede, al n. 1, la soppressione del divieto di immissione in commercio sino ad allora disposto dall’art. 4, n. 1, lett. 1), della direttiva 76/768 e, al successivo n. 2, la sostituzione di tale divieto con il sistema di divieti istituito dalla disposizione controversa, costituirebbe un tutt’uno indivisibile. Accogliere la domanda di annullamento parziale proposta dalla ricorrente significherebbe legiferare in via giurisdizionale. A tal riguardo, il Parlamento sottolinea che la parte della direttiva 2003/15 relativa alle sperimentazioni animali costituisce il risultato di un compromesso globale ottenuto in seno al comitato di conciliazione, in esito a dibattiti particolarmente difficili e delicati tra il Consiglio, la Commissione ed il Parlamento medesimo. Sarebbe evidente, alla luce, segnatamente, del contesto normativo in cui la disposizione impugnata si colloca, che l’art. 1, n. 1, della direttiva 2003/15 non sarebbe stato mai approvato senza la simultanea adozione della disposizione controversa, ragion per cui le due dette disposizioni formerebbero un tutt’uno indissociabile.

10     All’udienza il Consiglio ha dichiarato di condividere la tesi espressa dal Parlamento in ordine all’impossibilità di una pronuncia di annullamento parziale. A suo parere, tale annullamento significherebbe, infatti, pregiudicare la sostanza della direttiva 2003/15 nonché gli obiettivi fondamentali perseguiti dal legislatore comunitario, dando luogo ad un regime del tutto opposto ad essi.

11     Il governo francese sostiene che la disposizione impugnata è dissociabile dalle altre disposizioni della direttiva 2003/15, le quali continuerebbero a produrre effetti giuridici. Ciò varrebbe con riguardo tanto alle disposizioni di tale direttiva relative alla sicurezza dei prodotti cosmetici e all’informazione dei consumatori, quanto all’art. 1, n. 1, della medesima, che prevede, con effetto a decorrere dal 30 giugno 2002, l’abrogazione dell’art. 4, n. 1, lett. i), della direttiva 76/768.

12     Si deve rammentare, in proposito, che, come risulta da costante giurisprudenza, l’annullamento parziale di un atto comunitario è possibile solo se gli elementi di cui è chiesto l’annullamento sono separabili dal resto dell’atto (v., in particolare, le sentenze 10 dicembre 2002, causa C‑29/99, Commissione/Consiglio, Racc. pag. I‑11221, punti 45 e 46; 21 gennaio 2003, causa C‑378/00, Commissione/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. I‑937, punto 30, nonché 30 settembre 2003, causa C‑239/01, Germania/Commissione, Racc. pag. I‑10333, punto 33).

13     Parimenti, la Corte ha ripetutamente avuto modo di affermare che tale requisito della separabilità non è soddisfatto quando l’annullamento parziale di un atto produrrebbe l’effetto di modificare la sostanza dell’atto medesimo (v. sentenze 31 marzo 1998, cause riunite C‑68/94 e C‑30/95, Francia e a./Commissione, Racc. pag. I‑1375, punto 257, Commissione/Consiglio, citata supra, punto 46, e Germania/Commissione, citata supra, punto 34).

14     È certamente vero, come ricorda il governo francese, che la Corte ha avuto modo di affermare, con riguardo ad un regolamento di esecuzione adottato dalla Commissione, che l’accertamento se un annullamento parziale modificherebbe o meno la sostanza dell’atto impugnato costituisce un criterio oggettivo e non un criterio soggettivo, legato alla volontà politica dell’autorità che ha adottato l’atto controverso (v. sentenza Germania/Commissione, citata supra, punto 37).

15     Nella specie si deve tuttavia necessariamente rilevare che l’annullamento della disposizione impugnata, laddove l’art. 1, punto 1, della direttiva 2003/15 invece sopravviverebbe, modificherebbe oggettivamente la sostanza stessa delle disposizioni emanate dal legislatore comunitario in tema di sperimentazione animale diretta all’elaborazione di prodotti cosmetici, ove queste ultime costituiscono peraltro una delle assi portanti della detta direttiva.

16     Infatti, la disposizione controversa, la motivazione della cui adozione è esposta nei primi dieci ‘considerando’ della direttiva 2003/15, è destinata, come emerge dal diciottesimo ‘considerando’ della direttiva medesima, a «sostituire» l’art. 4, n. 1, lett. i), della direttiva 76/768.

17     Come correttamente sottolineato dal Parlamento, le due dette disposizioni, aventi in parte lo stesso oggetto, vale a dire precisare i divieti di commercializzazione di prodotti cosmetici contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti sperimentati su animali, non avrebbero potuto coesistere. L’abrogazione della previgente disposizione risulta essere, nella specie, conseguenza dell’emanazione della nuova, come affermato nel diciottesimo ‘considerando’ della direttiva 2003/15.

18     Inoltre, il nesso esistente tra la disposizione controversa e quella da essa sostituita viene parimenti sottolineato nel quarto ‘considerando’ della direttiva 2003/15, a termini del quale «[c]onformemente alla direttiva 86/609/CEE e alla direttiva 93/35/CEE è fondamentale perseguire l’obiettivo dell’abolizione della sperimentazione dei prodotti cosmetici sugli animali ed applicare il divieto di condurre tali esperimenti nel territorio degli Stati membri».

19     Ciò premesso, si deve ritenere che l’introduzione della disposizione controversa nella direttiva 76/768 e l’abrogazione dell’art. 4, n. 1, lett. i), della medesima costituiscano un tutt’uno indissociabile.

20     Atteso che la disposizione impugnata e l’art. 1, n. 1, della direttiva 2003/15 non sono quindi separabili, ne consegue che l’annullamento parziale richiesto dalla ricorrente è impossibile.

21     Considerato che la ricorrente non ha chiesto, nemmeno in subordine, l’annullamento del detto art. 1, n. 1, e ha inoltre sottolineato nella propria replica e ricordato all’udienza che una siffatta domanda sarebbe stata incoerente e di non volere l’annullamento di tale disposizione, si deve necessariamente rilevare che il ricorso è irricevibile (v. le sentenze, citate supra, Commissione/Consiglio, punti 45‑51; Commissione/Parlamento e Consiglio, punti 29‑30, nonché Germania/Commissione, punti 33‑38).

 Sulle spese

22     A termini dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Atteso che il Parlamento e il Consiglio hanno chiesto la condanna della Repubblica francese, che è rimasta soccombente, quest’ultima dev’essere condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Repubblica francese è condannata alle spese.

Firme


* Lingua processuale: il francese.