Causa C-235/03

QDQ Media SA

contro

Alejandro Omedas Lecha

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia n. 35 de Barcelona)

«Direttiva 2000/35/CE — Nozione di costi di recupero — Spese di avvocato o di un procuratore legale in un procedimento giudiziario quando il ricorso a tali ausiliari di giustizia non è richiesto — Impossibilità di inclusione nelle spese sulla base del diritto nazionale — Impossibilità di invocare la direttiva nei confronti di un privato»

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 10 marzo 2005. 

Massime della sentenza

Ravvicinamento delle legislazioni — Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali — Direttiva 2000/35 — Possibilità, in mancanza di misure di trasposizione, di far valere il diritto di reclamare costi di recupero nei confronti di un privato — Esclusione

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/35/CE, art. 3, n. 1, lett. e)]

Trattandosi di una controversia tra privati, non esistendo la possibilità, sulla base del diritto nazionale, di includere nel calcolo delle spese alle quali potrebbe essere condannato un privato tenuto al pagamento di un debito professionale le spese dovute all’intervento di un avvocato o di un procuratore legale a favore del creditore in un procedimento giudiziario di recupero di tale debito, la direttiva 2000/35, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, non può essere presa a fondamento di una siffatta possibilità, in quanto una direttiva non può, di per sé, creare obblighi a carico di un singolo ed essere fatta valere in quanto tale nei confronti dello stesso.

(v. punti 16-17 e dispositivo)





SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
10 marzo 2005(1)


«Direttiva 2000/35/CE – Nozione di costi di recupero – Spese di avvocato in un procedimento giudiziario quando il ricorso a tali ausiliari di giustizia non è richiesto – Impossibilità di inclusione nelle spese sulla base del diritto nazionale – Impossibilità di invocare la direttiva nei confronti di un privato»

Nel procedimento C-235/03,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Juzgado de Primera Instancia n. 35 di Barcellona (Spagna) con decisione 5 maggio 2003, pervenuta in cancelleria il 2 giugno 2003, nella causa

QDQ Media SA

contro

Alejandro Omedas Lecha,



LA CORTE (Sesta Sezione),,



composta dal sig. A.Borg Barthet, presidente di sezione, dai sigg. J.‑P. Puissochet (relatore) e S. von Bahr, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

viste le osservazioni presentate:

per la QDQ Media SA, dai sigg. A. Quemada Cuatrecasas, Procurador de los Tribunales, e J. García López, abogados;

per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. G. Valero Jordana e R. Amorosi, in qualità di agenti, assistiti dalla sig.ra F. López Balaguer, abogada,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente



Sentenza



1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 200, pag. 35).

2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito dell’esame da parte del Juzgado de Primera Instancia n. 35 di Barcellona (Tribunale di primo grado n. 35 di Barcellona) di un’istanza di ingiunzione di pagamento presentata dalla società QDQ Media SA (in prosieguo: la «QDQ Media») nei confronti del sig. Omedas Lecha, che non avrebbe onorato la fatturazione di talune prestazioni pubblicitarie fornite per la sua attività professionale.


Ambito normativo

Il diritto comunitario

3
La direttiva 2000/35 è intesa ad armonizzare le legislazioni degli Stati membri relative alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni per consegne di merci o prestazioni di servizi contro pagamento di un prezzo.

4
L’art. 3, n. 1, della direttiva 2000/35 così dispone:

«Gli Stati membri assicurano quanto segue:

(…)

e)
a meno che il debitore non sia responsabile del ritardo, il creditore ha il diritto di esigere dal debitore un risarcimento ragionevole per tutti i costi di recupero sostenuti a causa del ritardo di pagamento del debitore. Questi costi di recupero devono rispettare i principi della trasparenza e della proporzionalità per quanto riguarda il debito in questione. Gli Stati membri possono, nel rispetto dei suddetti principi, fissare un importo massimo per quanto riguarda i costi di recupero per vari livelli di debito».

La normativa nazionale

5
L’art. 32, n. 5, della Ley de Enjuiciamento Civil 1/2000 (codice di procedura civile) del 7 gennaio 2000 (in prosieguo: la «LEC») a proposito delle spese connesse con un procedimento giurisdizionale così dispone:

«Quando l’intervento di un avvocato o di un procuratore legale non sia tassativamente richiesto, dal calcolo delle spese alle quali sia eventualmente condannata la controparte di chi ha fatto ricorso alle prestazioni di tale professionista vanno esclusi i diritti e gli onorari a questo corrisposti, ad eccezione del caso in cui il tribunale giudichi temeraria la condotta della parte condannata alle spese o del caso in cui il domicilio della parte assistita e difesa è ubicato in luogo diverso da quello dove si svolge il procedimento. In quest’ultimo caso si applicano i limiti menzionati all’art. 394, n. 3, della presente legge».

6
L’art. 394, n. 3, della LEC così dispone:

«Se (…) la parte soccombente è condannata alle spese, questa è tenuta a pagare, sulla somma corrispondente alla remunerazione di avvocati o di altri professionisti non soggetti a tariffe o a onorari, solo un importo complessivo non superiore a un terzo dell’ammontare oggetto del contendere per ciascuna delle parti che hanno ottenuto una siffatta decisione a proprio favore (…).

Le disposizioni del comma precedente non si applicano qualora il tribunale abbia accertato la temerarietà della parte condannata alle spese».

7
Per debiti inferiori a un certo importo, la LEC prevede, fatte salve talune condizioni, la possibilità di esperire il procedimento di ingiunzione di pagamento.

8
L’art. 814, n. 2, della LEC così dispone:

«La presentazione dell’istanza iniziale di un procedimento di ingiunzione non richiede l’assistenza di un avvocato o di un procuratore legale».


Causa principale e questione pregiudiziale

9
La società QDQ Media ricorreva alle prestazioni di un avvocato per presentare, il 18 febbraio 2003, dinanzi al giudice a quo un’istanza iniziale di ingiunzione di pagamento nei confronti del sig. Omedas Lecha, per un importo di EUR 470,58.

10
Il Juzgado de Primera Instancia n. 35 di Barcellona decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:

«Se nell’ambito della tutela del creditore prevista dalla direttiva 2000/35 (…) sia possibile includere fra i costi di recupero del credito le spese derivanti dall’assistenza di un legale richiesta in occasione del procedimento d’ingiunzione di pagamento promosso per il recupero del detto credito».


Sulla questione pregiudiziale

11
Dopo aver constatato che la QDQ Media ha la sede legale in Madrid e che ha adito il Juzgado de Primera Instancia n. 35 di Barcellona, la Corte ha chiesto a detto giudice chiarimenti, conformemente all’art. 104, n. 5, del suo regolamento di procedura, in particolare, per conoscere la ragione per cui l’art. 32, n. 5, della LEC non gli consente di soddisfare la richiesta della QDQ Media che i costi dovuti all’intervento del proprio procuratore legale siano inclusi nelle spese al cui pagamento il sig. Omedas Lecha potrebbe essere condannato.

12
Il giudice a quo ha così risposto a tale domanda:

«L’art. 32 della LEC prevede la possibilità di una condanna alle spese nei procedimenti dichiarativi in contraddittorio. Il procedimento d’ingiunzione di pagamento non rientra tra i procedimenti dichiarativi, almeno per quanto riguarda la fase di ingiunzione di pagamento. Infatti, la LEC fa uso dei termini “istanza iniziale” (art. 814 della LEC) e non “domanda d’ingiunzione di pagamento”, nonché “creditore e debitore” e non “parti del procedimento”. L’art. 32, n. 5, della LEC potrebbe essere applicato nella fase contraddittoria – che rinvia all’udienza per la pronuncia della sentenza o al procedimento ordinario –, ma la questione pregiudiziale verte sulla possibilità di includere nelle spese i costi esposti dopo il deposito dell’istanza iniziale, in altri termini con tale questione si vuole sapere se, conformemente alla direttiva qui in considerazione, sia possibile condannare a tali spese il debitore che non si è opposto al pagamento o la cui opposizione al pagamento sarebbe stata con tutta probabilità respinta, senza che si renda necessario valutare la malafede o, se del caso, tener conto del domicilio del creditore. Del resto, si deve tener presente che, anche se l’ente creditore ha sede sociale in Madrid, questo tipo di imprese dispone sicuramente di sedi e di filiali in tutto il territorio spagnolo. Di conseguenza, la questione verte sul fatto se si possano ripercuotere le spese di giudizio in tutti i procedimenti di ingiunzione di pagamento, tenuto conto della formulazione della direttiva di cui trattasi».

13
Al fine di risolvere la questione sollevata dal giudice a quo, si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, nell’applicare il diritto nazionale, a prescindere dal fatto che si tratti di norme precedenti o successive a una direttiva, il giudice nazionale che deve interpretare tale diritto deve farlo quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva per conseguire il risultato perseguito da quest’ultima e conformarsi pertanto all’art. 249, terzo comma, CE (v., in particolare, sentenza 14 settembre 2000, causa C‑343/98, Collino e Chiappero, Racc. pag. I‑6659, punto 21).

14
Dai chiarimenti e dall’interpretazione che il giudice a quo ha fornito del diritto nazionale risulta che tale diritto non consente di porre a carico del debitore le spese dovute all’intervento di un procuratore legale per la presentazione di un’istanza iniziale di ingiunzione di pagamento quando il procedimento non entra nella fase contraddittoria o quando una sede o una filiale dell’ente creditore è ubicata nel territorio di competenza del tribunale adito, situazioni queste che per l’appunto sono oggetto della questione pregiudiziale del giudice a quo.

15
Secondo tale giudice, il risultato ricercato a favore della QDQ Media in tali situazioni non può pertanto essere raggiunto ricorrendo all’applicazione del diritto nazionale, anche interpretato quanto più possibile alla luce della direttiva 2000/35.

16
Orbene, in un caso del genere, trattandosi di una controversa tra privati, come quella di cui alla causa principale, una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo ed essere fatta valere in quanto tale nei confronti dello stesso (v., in particolare, sentenze 26 febbraio 1986, causa 152/84, Marschall, Racc. pag. 723, punto 48, e 5 octobre 2004, cause riunite da C‑397/01 a C‑403/01, Pfeiffer e a., Racc. pag. I‑8835, punto 108).

17
La questione sollevata dal giudice a quo va pertanto risolta nel senso che, non esistendo la possibilità, sulla base del diritto nazionale, di includere nel calcolo delle spese alle quali potrebbe essere condannato un privato tenuto al pagamento di un debito professionale le spese dovute all’intervento di un avvocato o di un procuratore legale a favore del creditore in un procedimento giudiziario di recupero di tale debito, la direttiva 2000/35 non può, di per sé, essere presa a fondamento di una siffatta possibilità.


Sulle spese

18
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

Non esistendo la possibilità, sulla base del diritto nazionale, di includere nel calcolo delle spese alle quali potrebbe essere condannato un privato tenuto al pagamento di un debito professionale le spese dovute all’intervento di un avvocato o di un procuratore legale a favore del creditore in un procedimento giudiziario di recupero di tale debito, la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, non può, di per sé, essere presa a fondamento di una siffatta possibilità.

Firme


1
Lingua processuale: lo spagnolo.