Causa C-226/03 P
José Martí Peix SA
contro
Commissione delle Comunità europee
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Pesca — Contributo finanziario comunitario — Riduzione del contributo — Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio n. 2988/95 — Artt. 1 e 3 — Prescrizione»
Massime della sentenza
1. Risorse proprie delle Comunità europee — Regolamento relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità — Irregolarità
permanente — Termine di prescrizione — Atto interruttivo
[Regolamento (CE) del Consiglio n. 2988/95, artt. 1, n. 2, e 3, n. 1, secondo e terzo comma]
2. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Motivazione di una sentenza viziata da violazione del
diritto comunitario — Dispositivo fondato per altri motivi di diritto — Rigetto
1. A norma dell’art. 1, n. 2, del regolamento n. 2988/95, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee,
un’irregolarità presuppone la violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un’azione o un’ammissione
di un operatore economico.
Qualora l’omissione all’origine della violazione della disposizione del diritto comunitario considerata si perpetui, l’irregolarità
è «permanente» nel senso dell’art. 3, n. 1, secondo comma, dello stesso regolamento. Il termine di prescrizione corrispondente
decorre dal giorno in cui cessa l’irregolarità.
Detto termine è interrotto da una lettera della Commissione diretta, in particolare, a perseguire l’irregolarità ed a ridurre
il contributo finanziario, giacché tale lettera costituisce un atto di natura istruttoria nel senso dell’art. 3, n. 1, terzo
comma.
(v. punti 16-18, 30)
2. Qualora la motivazione di una sentenza del Tribunale risulti viziata da una violazione del diritto comunitario, ma il dispositivo
della medesima appaia fondato per altri motivi di diritto, il ricorso proposto avverso tale sentenza dev’essere respinto.
(v. punto 29)
-
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
2 dicembre 2004(1)
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Pesca – Contributo finanziario comunitario – Riduzione del contributo – Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio n. 2988/95 – Artt. 1 e 3 – Prescrizione»
Nel procedimento C‑226/03 P,avente ad oggetto un ricorso proposto, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, contro una pronuncia
del Tribunale di primo grado il 22 maggio 2003,
José Martí Peix SA, con sede in Huelva (Spagna), rappresentato dal sig. J.‑R. García‑Gallardo Gil‑Fournier e dalla sig.ra D. Domínguez Pérez,
abogados,
ricorrente,
procedimento in cui l'altra parte è:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra S. Pardo Quintillán, in qualità di agente, e dal sig. J. Guerra Fernández, abogado, con domicilio
eletto in Lussemburgo,
LA CORTE (Seconda Sezione),,
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dal sig. J.‑P. Puissochet e dalla sig.ra N. Colneric (relatore),
giudici,
avvocato generale: sig. A. Tizzano
cancelliere: sig.ra M. Múgica Azarmendi, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 10 giugno 2004,viste le osservazioni presentate dalle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 7 settembre 2004,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
- 1
Con il ricorso in oggetto la José Martí Peix SA (in prosieguo: la «ricorrente») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale
di primo grado delle Comunità europee 13 marzo 2003, causa T‑125/01, José Martí Peix/Commissione (Racc. pag. II‑865; in prosieguo:
la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione della
Commissione 19 marzo 2001, che dispone la riduzione del contributo concesso alla ricorrente, nel 1991, per un progetto di
costituzione di una società mista ispano-angolana nel settore della pesca, e l’ha condannata a rimborsare all’istituzione
EUR 639 520 (in prosieguo: la «decisione impugnata»).
-
- Contesto normativo
- 2
L’art. 44, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 18 dicembre 1986, n. 4028, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento
e l’adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell’acquicoltura (GU L 376, pag. 7), dispone che:
«Per tutta la durata dell’intervento comunitario, l’autorità o l’organismo all’uopo designato dallo Stato membro interessato
trasmette alla Commissione, a richiesta di quest’ultima, tutti i documenti giustificativi e tutti i documenti atti a stabilire
che le condizioni finanziarie o di altro genere prescritte per ciascun progetto sono soddisfatte. La Commissione, secondo
la procedura di cui all’articolo 47, può decidere di sospendere, sopprimere o ridurre il contributo:
- –
- se il progetto non viene eseguito come previsto ovvero
- –
- se alcune condizioni prescritte non sono soddisfatte ovvero
- –
- se il beneficiario, contrariamente alle informazioni contenute nella sua domanda e riportate nella decisione di concessione
del contributo, non inizia, entro un anno dalla notifica della decisione, a realizzare i lavori o se, prima della scadenza
di tale termine, non ha fornito garanzie sufficienti per l’esecuzione del progetto ovvero
- –
- se il beneficiario non termina i lavori entro i due anni successivi al loro inizio, salvo in caso di forza maggiore.
La decisione è notificata allo Stato membro interessato e al beneficiario.
La Commissione procede al recupero delle somme il cui versamento non era o non è giustificato».
- 3
Gli artt. 1 e 3 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1), stabiliscono quanto segue:
«Articolo 1
1. Ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee è adottata una normativa generale relativa a dei
controlli omogenei e a delle misure e sanzioni amministrative riguardanti irregolarità relative al diritto comunitario.
2. Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un’azione o un’omissione
di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai
bilanci da queste gestiti, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite
direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita.
(…)
Articolo 3
1. Il termine di prescrizione delle azioni [sanzionatorie] è di quattro anni a decorrere dall’esecuzione dell’irregolarità
di cui all’articolo 1, paragrafo 1. Tuttavia, le normative settoriali possono prevedere un termine inferiore e comunque non
inferiore a tre anni.
Per le irregolarità permanenti o ripetute, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui cessa l’irregolarità. Per
i programmi pluriennali, il termine di prescrizione vale comunque fino alla chiusura definitiva del programma.
La prescrizione delle azioni [sanzionatorie] è interrotta per effetto di qualsiasi atto dell’autorità competente, portato
a conoscenza della persona interessata, che abbia natura istruttoria o che sia volto a perseguire l’irregolarità. Il termine
di prescrizione decorre nuovamente dal momento di ciascuna interruzione.
Tuttavia, la prescrizione è acquisita al più tardi il giorno in cui sia giunto a scadenza un termine pari al doppio del termine
di prescrizione senza che l’autorità competente abbia irrogato una sanzione, fatti salvi i casi in cui la procedura amministrativa
sia stata sospesa a norma dell’articolo 6, paragrafo 1.
(…)».
Fatti all’origine della controversia
- 4
I fatti all’origine del ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado sono esposti come segue ai punti 11‑34 della sentenza
impugnata:
- «11
- Nell’ottobre 1991 [la ricorrente] presentava alla Commissione, tramite le autorità spagnole, una domanda di contributo finanziario
comunitario ai sensi del regolamento n. 4028/86 nell’ambito di un progetto di costituzione di una società mista di pesca ispano-angolana.
Tale progetto prevedeva il trasferimento, ai fini di attività di pesca, di tre navi – la Pondal, la Periloja e la Sonia Rosal
– alla società mista costituita dalla ricorrente, dalla società portoghese Iberpesca-Sociedades de Pesca Ltda e da un socio
angolano, Empromar N’Gunza.
- 12
- Con decisione 16 dicembre 1991 (in prosieguo: la «decisione di concessione del contributo») la Commissione accordava al progetto
di cui al punto precedente (progetto SM/ESP/17/91; in prosieguo: il «progetto») un contributo comunitario per un importo massimo
di ECU 1 349 550. Tale decisione prevedeva che il contributo comunitario sarebbe stato integrato dal Regno di Spagna mediante
un aiuto di ECU 269 910.
- 13
- Nel novembre 1992 la società mista, denominata Ibermar Empresa de Pesca Ltda, veniva costituita e registrata a Luanda, in
Angola. Nel dicembre 1992, le tre navi della società mista venivano registrate nel porto di Luanda.
- 14
- Il 12 maggio 1993 la Commissione, a seguito di domanda della ricorrente, adottava una decisione che modificava la decisione
di concessione del contributo. La modifica consisteva nella sostituzione – quanto al socio del paese terzo – di Empromar N’Gunza
con la società Marang, Pesca e Industrias de Pesca Ltda.
- 15
- Il 18 maggio 1993 la Commissione riceveva, per il tramite delle autorità spagnole, una domanda di pagamento della prima rata
del contributo, datata 10 maggio 1993. Tale domanda era accompagnata da una serie di documenti e di certificati relativi alla
costituzione della società mista, alla registrazione delle navi nel porto di Luanda, alla loro radiazione dal registro comunitario
ed all’ottenimento delle necessarie licenze di pesca.
- 16
- Il 24 giugno 1993 la Commissione pagava l’80% del contributo.
- 17
- Il 20 maggio 1994 la ricorrente presentava presso le autorità spagnole una domanda di pagamento della rata di saldo del contributo.
Tale domanda era accompagnata dalla prima relazione periodica, relativa al periodo di attività compreso tra il 20 aprile 1993
e il 20 aprile 1994. In tale relazione, si affermava in particolare quanto segue:
«I nostri obiettivi a lungo termine hanno dovuto essere modificati a motivo del naufragio della Pondal in data 20 luglio 1993.
Noi abbiamo chiesto immediatamente alle autorità responsabili per la pesca in Angola la sostituzione della nave suddetta con
un’altra nave della nostra flotta, ma al momento della redazione della presente relazione non abbiamo ancora ottenuto l’autorizzazione
a procedere a tale sostituzione (...)».
- 18
- La Commissione riceveva la domanda di cui al punto precedente in data 7 settembre 1994 e procedeva al pagamento della rata
di saldo del contributo in data 14 settembre 1994.
- 19
- Il 6 novembre 1995 la Commissione riceveva la seconda relazione periodica, datata 19 giugno 1995, riguardante il periodo di
attività compreso tra il 20 maggio 1994 ed il 20 maggio 1995. Tale relazione menzionava il naufragio della Pondal con data
20 luglio 1993 e riferiva le difficoltà incontrate nella sostituzione di tale nave a motivo delle reticenze delle autorità
angolane.
- 20
- Con lettera 20 dicembre 1996 la Commissione, non avendo ricevuto la terza relazione periodica sulle attività, chiedeva informazioni
in proposito alle autorità spagnole, le quali comunicavano alla detta istituzione, con lettera 22 gennaio 1997, che la relazione
in questione era in corso di elaborazione.
- 21
- Il 20 febbraio 1997 le autorità spagnole ricevevano una lettera della ricorrente, datata 31 gennaio 1997, la quale riferiva
in merito a difficoltà di gestione della società mista connesse alle condizioni imposte dal socio angolano e sollecitava,
a motivo di tali difficoltà, una modificazione del paese terzo per le navi Periloja e Sonia Rosal. Nella detta lettera, la
ricorrente segnalava il trasferimento di queste due navi alla società mista Peix Camerún SARL e domandava l’autorizzazione
a presentare la terza relazione periodica sulle attività nell’ambito di quest’ultima società.
- 22
- Con una lettera datata 4 febbraio 1997, pervenuta alla Commissione il 5 marzo successivo, le autorità spagnole trasmettevano
a quest’ultima le domande formulate dalla ricorrente, insieme alla pertinente documentazione, esprimendo il proprio parere
favorevole in merito alle domande medesime.
- 23
- Il 4 aprile 1997 la Commissione rispondeva alle autorità spagnole che la terza relazione periodica sulle attività avrebbe
dovuto essere depositata nel settembre 1996 e che, di conseguenza, tale relazione doveva essere presentata nella continuazione
delle relazioni precedenti e non nella nuova prospettiva proposta dalla ricorrente.
- 24
- Con lettera 18 giugno 1997 la Commissione richiedeva alle autorità spagnole la trasmissione della terza relazione periodica
sulle attività nel più breve termine possibile.
- 25
- Nel settembre 1997 la terza relazione periodica sulle attività, riguardante il periodo compreso tra il 20 maggio 1995 e il
20 maggio 1996, perveniva alla Commissione. In essa venivano riferiti comportamenti del socio angolano che impedivano il normale
proseguimento delle attività di pesca. Si affermava che gli ultimi scarichi di pesce di provenienza dall’Angola risalivano
al marzo 1995 e che, alla luce delle difficoltà connesse ai suddetti comportamenti, i soci comunitari avevano deciso di vendere
le loro quote nella società mista al socio angolano e di riacquistare le navi destinate al progetto. La relazione affermava
che, dopo il loro riacquisto, le navi erano state trasferite dalla ricorrente in un porto della Nigeria, dove erano state
sottoposte a riparazioni fino al 1996.
- 26
- Con lettera 6 marzo 1998 la ricorrente, rispondendo ad una richiesta presentata dalle autorità spagnole il 26 febbraio 1998,
forniva a queste ultime chiarimenti in merito alla realizzazione del progetto. In tale lettera veniva indicato che le navi
della società mista avevano lasciato le acque angolane nel corso del primo quadrimestre del 1995. Dai documenti allegati a
tale lettera, risultava che la cessione, da parte degli armatori comunitari, delle loro quote nella società mista al socio
angolano era avvenuta in data 3 febbraio 1995.
- 27
- Con lettera 26 giugno 1998 la Commissione sollecitava alle autorità spagnole informazioni in merito allo stato del progetto.
In risposta a tale lettera, le dette autorità trasmettevano alla Commissione, in data 2 luglio 1998, la lettera della ricorrente
del 6 marzo 1998.
Fase precontenziosa del procedimento
- 28
- Con lettera in data 26 luglio 1999 indirizzata alla ricorrente ed alle autorità spagnole, il sig. Cavaco, direttore generale
della direzione generale «Pesca» della Commissione (DG XIV), annunciava che quest’ultima aveva deciso, in conformità dell’art. 44,
n. 1, del regolamento n. 4028/86, di ridurre il contributo inizialmente concesso al progetto, a motivo del fatto che, in contrasto
con le prescrizioni del detto regolamento e del regolamento n. 1956/91, la società mista non aveva sfruttato per un periodo
di tre anni le risorse alieutiche del paese terzo menzionato nella decisione di concessione del contributo. Quanto alla nave
Pondal, la detta lettera faceva presente che, dai documenti ricevuti dalla Commissione, era lecito inferire che tale nave
aveva svolto le proprie attività dal 20 aprile al 20 luglio 1993, data del suo naufragio, ossia per un periodo di tre mesi,
ciò che giustificava una riduzione del contributo di ECU 160 417. Tuttavia, si aggiungeva che il calcolo della Commissione
era subordinato al conseguimento di elementi atti a provare che il naufragio suddetto era stato determinato da forza maggiore.
Quanto alle navi Periloja e Sonia Rosal, si affermava che, dalle informazioni a disposizione della Commissione, risultava
che queste due navi avevano svolto le proprie attività nelle acque angolane per conto della società mista tra il 20 aprile
1993 ed il 20 aprile 1994, nonché tra il 20 maggio 1994 ed il 3 febbraio 1995, data della vendita, da parte della ricorrente,
delle sue quote nella detta società, ossia per un periodo complessivo di 21 mesi, ciò che giustificava una riduzione del contributo
di ECU 114 520. Pertanto, la prevista riduzione ammontava complessivamente ad ECU 274 937, somma della quale la Commissione
intendeva pretendere il rimborso dalla ricorrente, posto che a quest’ultima era stato in precedenza versato l’intero contributo.
La lettera indicava che, in mancanza di formale consenso della ricorrente in ordine alla soluzione proposta, da prestarsi
nei 30 giorni successivi, la Commissione avrebbe proseguito la procedura di riduzione del contributo.
- 29
- Il 5 ottobre 1999 la ricorrente trasmetteva alla Commissione le proprie osservazioni in merito alla lettera di quest’ultima
del 26 luglio 1999. In sostanza, la ricorrente forniva elementi diretti a dimostrare che il naufragio della nave Pondal era
avvenuto a causa di forza maggiore, ed affermava che essa aveva tentato di sostituire tale nave con un’altra della propria
flotta, ma che ciò era stato impossibile a causa del comportamento delle autorità angolane. Quanto alle navi Periloja e Sonia
Rosal, la ricorrente chiariva che le difficoltà provocate dal socio angolano l’avevano obbligata a trasferire l’attività di
tali navi nelle acque camerunesi. Essa precisava che tale modificazione era stata portata a conoscenza delle autorità spagnole
nel gennaio 1997. La ricorrente sottolineava che le formalità richieste per la costituzione ed il funzionamento della società
mista erano state adempiute e che le attività di quest’ultima avevano mirato ad un approvvigionamento prioritario del mercato
comunitario.
- 30
- Il 9 novembre 1999 si svolgeva un incontro tra la Commissione e la ricorrente.
- 31
- A seguito di tale incontro, la ricorrente inviava alla Commissione, in data 18 febbraio 2000, una memoria a difesa, con la
quale eccepiva la prescrizione dei fatti denunciati dalla Commissione e sosteneva essersi verificata una violazione, da parte
di tale istituzione, dei principi di diligenza e di buona amministrazione.
- 32
- Con una lettera in data 25 maggio 2000 indirizzata alla ricorrente ed alle autorità spagnole, il sig. Smidt, direttore generale
della DG «Pesca» della Commissione, affermava che la lettura dei documenti prodotti dalla ricorrente in data 5 ottobre 1999
aveva permesso di constatare che il naufragio della Pondal era avvenuto il 13 gennaio 1993, e non il 20 luglio 1993 come fino
allora indicato dalla ricorrente alla Commissione, e che, alla luce di tali fatti, la mancata menzione del detto naufragio
nell’ambito della domanda di pagamento della prima rata del contributo presentata dalla ricorrente nel maggio 1993 e l’indicazione
del 20 luglio 1993 quale data di accadimento del naufragio suddetto nella prima e nella seconda relazione periodica sulle
attività della società mista costituivano irregolarità tali da giustificare la soppressione della parte del contributo relativa
alla nave in questione. Posto che tale parte del contributo corrispondeva ad ECU 525 000 e che la Commissione confermava la
propria posizione espressa il 26 luglio 1999 in relazione alle altre due navi della società mista, nella lettera suddetta
si prevedeva di portare l’importo complessivo di riduzione del contributo ad ECU 639 520. La lettera formulava altresì le
obiezioni della Commissione dinanzi alle affermazioni della ricorrente relative alla prescrizione dei previsti provvedimenti
di riduzione e recupero. La medesima lettera indicava che, qualora la ricorrente non avesse comunicato, nei 30 giorni successivi,
il proprio consenso in ordine alla soluzione proposta ovvero elementi tali da giustificare un mutamento di posizione della
Commissione, quest’ultima avrebbe proseguito le procedure di riduzione e recupero del contributo.
- 33
- Il 10 luglio 2000 la ricorrente inviava alla Commissione le proprie osservazioni in merito alla lettera di quest’ultima del
25 maggio 2000. In sostanza, la ricorrente esponeva, relativamente alla nave Pondal, che quest’ultima aveva fatto naufragio
il 13 gennaio 1993, ma che la sua radiazione del registro angolano era intervenuta soltanto il 20 luglio 1993, ciò che spiegava
la mancata menzione del naufragio nella domanda di pagamento della prima rata del contributo ed il riferimento a quest’ultima
data nella prima relazione periodica sulle attività. Quanto alle altre due navi, la ricorrente faceva valere che risultava
provato che essa aveva comunicato la modificazione del paese terzo alle autorità spagnole nel gennaio 1997. La ricorrente
faceva altresì valere la propria buona fede nell’ambito di tale vicenda.
- 34
- Il 19 marzo 2001 la Commissione adottava una decisione che riduceva ad EUR 710 030 il contributo concesso al progetto ed ordinava
alla ricorrente di rimborsare alla detta istituzione la somma di EUR 639 520 (...)».
Sentenza impugnata
- 5
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 giugno 2001 la ricorrente proponeva contro la Commissione
un ricorso d’annullamento della decisione impugnata in applicazione dell’art. 230 CE.
- 6
Con la sentenza impugnata il Tribunale respingeva il ricorso in quanto infondato.
- 7
Ai punti 81-95 della sentenza impugnata il Tribunale esaminava il motivo della ricorrente fondato sull’art. 3, n. 1, del regolamento
n. 2988/95 e vertente sulla prescrizione dei fatti:
- «81
- Quanto, in primo luogo, ai fatti relativi al naufragio della nave Pondal, occorre ricordare come l’irregolarità giustamente
constatata nella decisione impugnata consista nel fatto che la ricorrente ha, in un primo momento, occultato il verificarsi
di tale naufragio e, in un secondo momento, comunicato una data erronea relativamente al medesimo. I comportamenti contestati
alla ricorrente in relazione al naufragio della nave Pondal debbono essere considerati come costitutivi di una irregolarità
permanente, ai sensi dell’art. 3, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 2988/95, in quanto essi hanno un medesimo oggetto,
vale a dire una violazione, da parte della ricorrente, del suo dovere di informazione e di lealtà relativamente a tale naufragio.
Occorre pertanto affermare, ai sensi della detta disposizione, che, per quanto riguarda l’irregolarità relativa alla nave
Pondal, il termine di prescrizione ha iniziato a decorrere “dal giorno in cui [è cessata] l’irregolarità” medesima.
- 82
- A questo proposito, se è indubbio che la ricorrente ha segnalato il verificarsi del naufragio della nave Pondal nella prima
relazione periodica sulle attività della società mista trasmessa alle autorità spagnole il 20 maggio 1994, nondimeno, come
da essa ammesso all’udienza, è soltanto nella sua memoria datata 5 ottobre 1999, contenente le sue osservazioni in merito
alla lettera della Commissione del 26 luglio 1999, che la ricorrente ha, per la prima volta, indicato alla Commissione la
data esatta di questo naufragio, vale a dire il 13 gennaio 1993, e non il 20 luglio 1993, come aveva dichiarato fino ad allora.
In tali circostanze, occorre affermare che l’irregolarità connessa alla violazione, da parte della ricorrente, del suo dovere
di informazione e di lealtà quanto al naufragio della nave Pondal è cessata il 5 ottobre 1999. Di conseguenza, la ricorrente
non può eccepire la prescrizione dei fatti accertati nella decisione impugnata quanto a tale nave.
(…)
- 91
- (…) [I] fatti contestati in ordine alle navi Periloja e Sonia Rosal debbono essere considerati costitutivi di un’irregolarità
permanente, ai sensi dell’art. 3, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 2988/95, in quanto si sono perpetuati fino al 20
maggio 1996, data corrispondente – secondo la terza relazione periodica sulle attività della società mista – alla fine del
periodo triennale di attività obbligatoria della società suddetta, nonché data in cui l’irregolarità ha assunto definitivamente
i contorni precisati nella decisione impugnata, vale a dire l’assenza di attività delle due navi suddette nelle acque angolane
per 15 dei 36 mesi costituenti il detto periodo. Date tali circostanze, deve ritenersi che il termine di prescrizione di quattro
anni abbia iniziato a decorrere, in conformità della detta disposizione del regolamento n. 2988/95, “dal giorno in cui [è
cessata] l’irregolarità”, ossia, nella fattispecie, dal 20 maggio 1996.
- 92
- Ai sensi dell’art. 3, n. 1, terzo comma, del regolamento n. 2988/95, la prescrizione è interrotta per effetto di qualsiasi
atto dell’autorità competente, portato a conoscenza del soggetto interessato, che abbia natura istruttoria o che sia volto
a perseguire l’irregolarità.
- 93
- Nella fattispecie, in data 26 luglio 1999 la Commissione ha trasmesso una lettera alla ricorrente, con la quale informava
quest’ultima dell’avvio di una procedura di riduzione del contributo connessa a irregolarità riguardanti, in particolare,
l’attività delle navi Periloja e Sonia Rosal. Risulta dall’art. 44, n. 1, del regolamento n. 4028/86 (…) che la Commissione
era l’autorità competente, ai sensi della disposizione menzionata al punto precedente, a ridurre il contributo concesso sulla
base del detto regolamento. Inoltre, la lettera del 26 luglio 1999 deve ritenersi – come affermato dalla stessa ricorrente
(…) – diretta al perseguimento delle irregolarità summenzionate. Sulla scorta di tali premesse, la lettera di cui sopra deve
essere considerata come un atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell’art. 3, n. 1, terzo comma, del regolamento n. 2988/95.
- 94
- Di conseguenza, anche ritenendo, sulla base di una lettura testuale dell’art. 3, n. 1, primo comma, del regolamento n. 2988/95,
che il termine di prescrizione di quattro anni stabilito da tale disposizione decorra, trattandosi di una irregolarità permanente,
dal giorno in cui questa è cessata, quand’anche l’autorità competente abbia, come nella fattispecie, preso conoscenza di tale
irregolarità soltanto più tardi, occorre constatare come l’invio della lettera del 26 luglio 1999, avvenuto prima della scadenza
del termine di quattro anni calcolato a decorrere dal 20 maggio 1996, abbia interrotto tale termine ed abbia avuto l’effetto
di far decorrere un nuovo termine di quattro anni a partire dal 26 luglio 1999. Ne consegue che, al momento dell’adozione
della decisione impugnata, i fatti costitutivi dell’irregolarità relativa alle navi Periloja e Sonia Rosal non erano prescritti.
- 95
- Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre respingere il motivo relativo alla prescrizione».
Conclusioni delle parti e motivo d’annullamento
- 8
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
- –
- dichiarare il presente ricorso ricevibile;
- –
- annullare la sentenza impugnata;
- –
- condannare la Commissione alla totalità delle spese sostenute, sia dinanzi alla Corte che dinanzi al Tribunale.
- 9
La Commissione chiede che la Corte voglia:
- –
- respingere parzialmente il ricorso in quanto manifestamente irricevibile ovvero, in subordine, in quanto infondato;
- –
- respingere il ricorso, per il resto, in quanto infondato;
- –
- in subordine, se il motivo d’impugnazione dedotto dalla ricorrente dovesse essere accolto, considerare fondate le allegazioni
presentate dalla Commissione nella quinta parte della comparsa di risposta [inapplicabilità dell’art. 3 del regolamento n. 2988/95
alle irregolarità del caso di specie] e respingere il ricorso d’annullamento in quanto infondato;
- –
- condannare la ricorrente alle spese delle due istanze.
- 10
A sostegno dell’impugnazione la ricorrente deduce un unico motivo vertente sull’errata interpretazione della nozione di «irregolarità
permanente» di cui all’art. 3, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 2988/95.
Quanto al ricorso contro la sentenza di primo grado
- 11
Dinanzi al Tribunale la ricorrente ha sostenuto che la decisione impugnata doveva essere annullata perché, al momento della
sua adozione, i fatti comportanti la riduzione del contributo erano prescritti.
- 12
Nell’impugnazione essa rimprovera al Tribunale di aver respinto, ai punti 81 e 91 della sentenza impugnata, il detto motivo
affermando che i comportamenti che le venivano addebitati andavano considerati costitutivi di un’irregolarità permanente ai
sensi dell’art. 3, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 2988/95.
- 13
Tale motivo unico si articola in due parti, la prima relativa alla situazione della nave Pondal, la seconda relativa alla
situazione delle navi Sonia Rosal e Periloja.
- 14
Occorre esaminare innanzi tutto la seconda parte.
Quanto alla seconda parte del motivo unico: le navi Sonia Rosal e Periloja
- 15
Nell’ambito della seconda parte del motivo unico, la ricorrente fa valere che l’irregolarità costituita dall’allontanamento
delle navi Sonia Rosal e Periloja dall’Angola non è permanente nel senso della nozione di «irregolarità permanente» di cui
all’art. 3, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 2988/95, bensì puntuale, e che il dies a quo della prescrizione cadeva
nel febbraio 1995, allorché le dette navi hanno lasciato le acque angolane.
- 16
Al riguardo si deve ricordare che, ai sensi dell’art. 1, n. 2, del regolamento n. 2988/95, un’irregolarità presuppone la violazione
di una disposizione del diritto comunitario derivante «da un’azione o un’omissione» di un operatore economico.
- 17
Qualora l’omissione all’origine della violazione della disposizione del diritto comunitario considerata si perpetui, l’irregolarità
è «permanente» nel senso dell’art. 3, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 2988/95.
- 18
A ragione il Tribunale, al punto 91 della sentenza impugnata, ha affermato, da un lato, che i fatti contestati relativi alle
navi Periloja e Sonia Rosal dovevano essere considerati costitutivi di un’irregolarità permanente nel senso della suddetta
disposizione e, dall’altro, che il termine di prescrizione di quattro anni doveva considerarsi decorso «dal giorno in cui
[è cessata] l’irregolarità», ossia, nella fattispecie, dal 20 maggio 1996.
- 19
Occorre rammentare in proposito che, nella parte B dell’allegato I del regolamento (CEE) della Commissione 21 giugno 1991,
n. 1956, che fissa le modalità d’applicazione del regolamento n. 4028/86 (GU L 181, pag. 1), viene richiamata l’attenzione
dei richiedenti un contributo finanziario della Comunità sul fatto che, per poter beneficiare di un tale contributo, le società
miste devono, in particolare, essere destinate a sfruttare le risorse alieutiche situate nelle acque del paese terzo interessato.
- 20
Dalla sentenza impugnata risulta che la ricorrente si è impegnata, in conformità alle condizioni imposte dalla decisione di
concessione in combinazione con la normativa applicabile, a sfruttare le risorse delle acque angolane, mediante le navi Periloja
e Sonia Rosal, per tre anni, vale a dire fino al 20 maggio 1996.
- 21
Ne consegue che la ricorrente non può sostenere che l’irregolarità si è esaurita nel febbraio 1995. Anche ritenendo che sia
effettivamente iniziata in quella data, quando le navi in questione hanno lasciato l’Angola, l’irregolarità è proseguita fino
alla fine dei tre anni indicati.
- 22
Per le ragioni sopra esposte la seconda parte del motivo unico dev’essere respinta.
Quanto alla prima parte del motivo unico: la nave Pondal
- 23
Nell’ambito della prima parte del motivo la ricorrente muove due censure.
- 24
Essa sostiene, in primo luogo, che l’informazione all’origine della soppressione del contributo finanziario è stata ottenuta
a seguito di azioni esperite dopo oltre quattro anni dal verificarsi dell’irregolarità, id est dal naufragio, e perciò nulle,
e, in secondo luogo, che il termine di prescrizione relativo alla comunicazione dell’informazione non veritiera era spirato.
Quanto alla seconda censura
- 25
Con la seconda censura, che occorre esaminare per prima, la ricorrente fa valere che la comunicazione dell’informazione errata
dovrebbe essere considerata un’infrazione puntuale, commessa nel momento della trasmissione della notizia. Il dies a quo non
sarebbe, quindi, quello in cui la Commissione ha scoperto l’errore.
- 26
Quest’ultima affermazione è esatta. La decisione impugnata è stata adottata, infatti, sul fondamento dell’art. 44, n. 1, del
regolamento n. 4028/86. Come risulta da tale decisione, letta assieme alla lettera 26 luglio 1999 alla quale fa riferimento,
la Commissione ha ridotto il contributo inizialmente accordato al progetto della ricorrente giacché questa, non sfruttando
per un periodo di tre anni le risorse alieutiche dell’Angola, non aveva rispettato le condizioni imposte dalla decisione di
concessione del contributo e dalla normativa comunitaria in materia. È unicamente a titolo supplementare che, nella detta
decisione, la Commissione ha constatato che l’omessa comunicazione nella domanda di pagamento della prima rata del contributo,
ossia il 10 maggio 1993, del naufragio della Pondal in data 13 gennaio 1993 costituiva un’infrazione grave.
- 27
Come per le navi Sonia Rosal e Periloja, l’irregolarità relativa alla terza nave appartenente al progetto si è protratta fino
alla fine del triennio, cioè fino al 20 maggio 1996, data che costituisce dunque il dies a quo.
- 28
Ne consegue che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel considerare, ai punti 81 e 82 della sentenza impugnata,
che, quanto alla nave Pondal, il termine di prescrizione ha cominciato a decorrere dal 5 ottobre 1999.
- 29
Tuttavia, anche se dalla motivazione di una sentenza del Tribunale risulta una violazione del diritto comunitario, ma il dispositivo
della medesima appare fondato per altri motivi di diritto, il ricorso avverso tale sentenza dev’essere respinto (v. sentenze
9 giugno 1992, causa C‑30/91 P, Lestelle/Commissione, Racc. pag. I‑3755, punto 28; 13 luglio 2000, causa C‑210/98 P, Salzgitter/Commissione,
Racc. pag. I‑5843, punto 58, e 10 dicembre 2002, causa C‑312/00 P, Commissione/Camar e Tico, Racc. pag. I‑11355, punto 57).
- 30
Al riguardo occorre constatare che la lettera della Commissione 26 luglio 1999 era un atto di natura istruttoria, come ammette
la stessa ricorrente al punto 47 dell’impugnazione. Tale lettera aveva ad oggetto, in particolare, il perseguimento delle
irregolarità e la riduzione del contributo in funzione dei dettagli del naufragio della Pondal. Essa ha interrotto il termine
di prescrizione, cosicché le azioni sanzionatorie non erano prescritte.
- 31
Non si può affermare, come fa la ricorrente, che è l’informazione errata a costituire l’irregolarità e che, di conseguenza,
il dies a quo sarebbe il 20 maggio 1994, data in cui la ricorrente ha comunicato alle autorità spagnole il naufragio della
Pondal. Come risulta dal punto 26 della presente sentenza, tale informazione non vale ad è integrare l’irregolarità che giustifica la decisione impugnata.
- 32
Non può neppure ritenersi sufficiente che gli elementi addotti dal beneficiario esistano e siano verificabili. Quand’anche
la Commissione abbia, nella fattispecie, violato il suo dovere di diligenza, non per questo il termine di prescrizione ha
cominciato a decorrere prima del giorno in cui è venuto meno l’obbligo della ricorrente di sfruttare le risorse alieutiche
dell’Angola.
- 33
La seconda censura non può, perciò, essere accolta.
Quanto alla prima censura
- 34
Quanto alla prima censura, è sufficiente constatare che essa poggia su una premessa errata. Com’è stato affermato al punto 26
della presente sentenza, infatti, l’irregolarità addebitata è il mancato sfruttamento per tre anni delle risorse alieutiche
dell’Angola con la Pondal o con un’altra nave che la sostituisse e non il naufragio della detta nave, avvenuto tra l’altro
prima dell’avvio del progetto.
- 35
Ciò considerato, non è necessario statuire sulla ricevibilità della censura in esame, che la Commissione contesta.
- 36
Di conseguenza, la prima parte del motivo unico dev’essere respinta.
- 37
Alla luce di tutte le considerazioni esposte il ricorso dev’essere respinto.
Sulle spese
- 38
L’art. 122, primo comma, del regolamento di procedura prevede che, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisca sulle
spese. Ai termini dell’art. 69, n. 2, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento d’impugnazione a norma dell’art. 118
di quest’ultimo, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto
domanda, la José Martí Peix SA, rimasta soccombente, va condannata alle spese del presente giudizio.
-
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
- 1)
- Il ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado è respinto.
- 2)
- La José Martí Peix SA è condannata alle spese.
Firme
- 1 –
- Lingua processuale: lo spagnolo.