Causa C-226/03 P

José Martí Peix SA

contro

Commissione delle Comunità europee

«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Pesca — Contributo finanziario comunitario — Riduzione del contributo — Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio n. 2988/95 — Artt. 1 e 3 — Prescrizione»

Massime della sentenza

1.        Risorse proprie delle Comunità europee — Regolamento relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità — Irregolarità permanente — Termine di prescrizione — Atto interruttivo

[Regolamento (CE) del Consiglio n. 2988/95, artt. 1, n. 2, e 3, n. 1, secondo e terzo comma]

2.        Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Motivazione di una sentenza viziata da violazione del diritto comunitario — Dispositivo fondato per altri motivi di diritto — Rigetto

1.        A norma dell’art. 1, n. 2, del regolamento n. 2988/95, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, un’irregolarità presuppone la violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un’azione o un’ammissione di un operatore economico.

Qualora l’omissione all’origine della violazione della disposizione del diritto comunitario considerata si perpetui, l’irregolarità è «permanente» nel senso dell’art. 3, n. 1, secondo comma, dello stesso regolamento. Il termine di prescrizione corrispondente decorre dal giorno in cui cessa l’irregolarità.

Detto termine è interrotto da una lettera della Commissione diretta, in particolare, a perseguire l’irregolarità ed a ridurre il contributo finanziario, giacché tale lettera costituisce un atto di natura istruttoria nel senso dell’art. 3, n. 1, terzo comma.

(v. punti 16-18, 30)

2.        Qualora la motivazione di una sentenza del Tribunale risulti viziata da una violazione del diritto comunitario, ma il dispositivo della medesima appaia fondato per altri motivi di diritto, il ricorso proposto avverso tale sentenza dev’essere respinto.

(v. punto 29)




SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
2 dicembre 2004(1)

«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Pesca – Contributo finanziario comunitario – Riduzione del contributo – Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio n. 2988/95 – Artt. 1 e 3 – Prescrizione»

Nel procedimento C‑226/03 P,avente ad oggetto un ricorso proposto, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, contro una pronuncia del Tribunale di primo grado il 22 maggio 2003,

José Martí Peix SA, con sede in Huelva (Spagna), rappresentato dal sig. J.‑R. García‑Gallardo Gil‑Fournier e dalla sig.ra D. Domínguez Pérez, abogados,

ricorrente,

procedimento in cui l'altra parte è:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra S. Pardo Quintillán, in qualità di agente, e dal sig. J. Guerra Fernández, abogado, con domicilio eletto in Lussemburgo,

LA CORTE (Seconda Sezione),,



composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dal sig. J.‑P. Puissochet e dalla sig.ra N. Colneric (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. A. Tizzano
cancelliere: sig.ra M. Múgica Azarmendi, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 10 giugno 2004,viste le osservazioni presentate dalle parti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 7 settembre 2004,

ha pronunciato la seguente



Sentenza



1
Con il ricorso in oggetto la José Martí Peix SA (in prosieguo: la «ricorrente») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 13 marzo 2003, causa T‑125/01, José Martí Peix/Commissione (Racc. pag. II‑865; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione 19 marzo 2001, che dispone la riduzione del contributo concesso alla ricorrente, nel 1991, per un progetto di costituzione di una società mista ispano-angolana nel settore della pesca, e l’ha condannata a rimborsare all’istituzione EUR 639 520 (in prosieguo: la «decisione impugnata»).


Contesto normativo

2
L’art. 44, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 18 dicembre 1986, n. 4028, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l’adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell’acquicoltura (GU L 376, pag. 7), dispone che:

«Per tutta la durata dell’intervento comunitario, l’autorità o l’organismo all’uopo designato dallo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, a richiesta di quest’ultima, tutti i documenti giustificativi e tutti i documenti atti a stabilire che le condizioni finanziarie o di altro genere prescritte per ciascun progetto sono soddisfatte. La Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 47, può decidere di sospendere, sopprimere o ridurre il contributo:

se il progetto non viene eseguito come previsto ovvero

se alcune condizioni prescritte non sono soddisfatte ovvero

se il beneficiario, contrariamente alle informazioni contenute nella sua domanda e riportate nella decisione di concessione del contributo, non inizia, entro un anno dalla notifica della decisione, a realizzare i lavori o se, prima della scadenza di tale termine, non ha fornito garanzie sufficienti per l’esecuzione del progetto ovvero

se il beneficiario non termina i lavori entro i due anni successivi al loro inizio, salvo in caso di forza maggiore.

La decisione è notificata allo Stato membro interessato e al beneficiario.

La Commissione procede al recupero delle somme il cui versamento non era o non è giustificato».

3
Gli artt. 1 e 3 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1), stabiliscono quanto segue:

«Articolo 1

1. Ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee è adottata una normativa generale relativa a dei controlli omogenei e a delle misure e sanzioni amministrative riguardanti irregolarità relative al diritto comunitario.

2. Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestiti, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita.

(…)

Articolo 3

1. Il termine di prescrizione delle azioni [sanzionatorie] è di quattro anni a decorrere dall’esecuzione dell’irregolarità di cui all’articolo 1, paragrafo 1. Tuttavia, le normative settoriali possono prevedere un termine inferiore e comunque non inferiore a tre anni.

Per le irregolarità permanenti o ripetute, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui cessa l’irregolarità. Per i programmi pluriennali, il termine di prescrizione vale comunque fino alla chiusura definitiva del programma.

La prescrizione delle azioni [sanzionatorie] è interrotta per effetto di qualsiasi atto dell’autorità competente, portato a conoscenza della persona interessata, che abbia natura istruttoria o che sia volto a perseguire l’irregolarità. Il termine di prescrizione decorre nuovamente dal momento di ciascuna interruzione.

Tuttavia, la prescrizione è acquisita al più tardi il giorno in cui sia giunto a scadenza un termine pari al doppio del termine di prescrizione senza che l’autorità competente abbia irrogato una sanzione, fatti salvi i casi in cui la procedura amministrativa sia stata sospesa a norma dell’articolo 6, paragrafo 1.

(…)».


Fatti all’origine della controversia

4
I fatti all’origine del ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado sono esposti come segue ai punti 11‑34 della sentenza impugnata:

«11
Nell’ottobre 1991 [la ricorrente] presentava alla Commissione, tramite le autorità spagnole, una domanda di contributo finanziario comunitario ai sensi del regolamento n. 4028/86 nell’ambito di un progetto di costituzione di una società mista di pesca ispano-angolana. Tale progetto prevedeva il trasferimento, ai fini di attività di pesca, di tre navi – la Pondal, la Periloja e la Sonia Rosal – alla società mista costituita dalla ricorrente, dalla società portoghese Iberpesca-Sociedades de Pesca Ltda e da un socio angolano, Empromar N’Gunza.

12
Con decisione 16 dicembre 1991 (in prosieguo: la «decisione di concessione del contributo») la Commissione accordava al progetto di cui al punto precedente (progetto SM/ESP/17/91; in prosieguo: il «progetto») un contributo comunitario per un importo massimo di ECU 1 349 550. Tale decisione prevedeva che il contributo comunitario sarebbe stato integrato dal Regno di Spagna mediante un aiuto di ECU 269 910.

13
Nel novembre 1992 la società mista, denominata Ibermar Empresa de Pesca Ltda, veniva costituita e registrata a Luanda, in Angola. Nel dicembre 1992, le tre navi della società mista venivano registrate nel porto di Luanda.

14
Il 12 maggio 1993 la Commissione, a seguito di domanda della ricorrente, adottava una decisione che modificava la decisione di concessione del contributo. La modifica consisteva nella sostituzione – quanto al socio del paese terzo – di Empromar N’Gunza con la società Marang, Pesca e Industrias de Pesca Ltda.

15
Il 18 maggio 1993 la Commissione riceveva, per il tramite delle autorità spagnole, una domanda di pagamento della prima rata del contributo, datata 10 maggio 1993. Tale domanda era accompagnata da una serie di documenti e di certificati relativi alla costituzione della società mista, alla registrazione delle navi nel porto di Luanda, alla loro radiazione dal registro comunitario ed all’ottenimento delle necessarie licenze di pesca.

16
Il 24 giugno 1993 la Commissione pagava l’80% del contributo.

17
Il 20 maggio 1994 la ricorrente presentava presso le autorità spagnole una domanda di pagamento della rata di saldo del contributo. Tale domanda era accompagnata dalla prima relazione periodica, relativa al periodo di attività compreso tra il 20 aprile 1993 e il 20 aprile 1994. In tale relazione, si affermava in particolare quanto segue:

«I nostri obiettivi a lungo termine hanno dovuto essere modificati a motivo del naufragio della Pondal in data 20 luglio 1993. Noi abbiamo chiesto immediatamente alle autorità responsabili per la pesca in Angola la sostituzione della nave suddetta con un’altra nave della nostra flotta, ma al momento della redazione della presente relazione non abbiamo ancora ottenuto l’autorizzazione a procedere a tale sostituzione (...)».

18
La Commissione riceveva la domanda di cui al punto precedente in data 7 settembre 1994 e procedeva al pagamento della rata di saldo del contributo in data 14 settembre 1994.

19
Il 6 novembre 1995 la Commissione riceveva la seconda relazione periodica, datata 19 giugno 1995, riguardante il periodo di attività compreso tra il 20 maggio 1994 ed il 20 maggio 1995. Tale relazione menzionava il naufragio della Pondal con data 20 luglio 1993 e riferiva le difficoltà incontrate nella sostituzione di tale nave a motivo delle reticenze delle autorità angolane.

20
Con lettera 20 dicembre 1996 la Commissione, non avendo ricevuto la terza relazione periodica sulle attività, chiedeva informazioni in proposito alle autorità spagnole, le quali comunicavano alla detta istituzione, con lettera 22 gennaio 1997, che la relazione in questione era in corso di elaborazione.

21
Il 20 febbraio 1997 le autorità spagnole ricevevano una lettera della ricorrente, datata 31 gennaio 1997, la quale riferiva in merito a difficoltà di gestione della società mista connesse alle condizioni imposte dal socio angolano e sollecitava, a motivo di tali difficoltà, una modificazione del paese terzo per le navi Periloja e Sonia Rosal. Nella detta lettera, la ricorrente segnalava il trasferimento di queste due navi alla società mista Peix Camerún SARL e domandava l’autorizzazione a presentare la terza relazione periodica sulle attività nell’ambito di quest’ultima società.

22
Con una lettera datata 4 febbraio 1997, pervenuta alla Commissione il 5 marzo successivo, le autorità spagnole trasmettevano a quest’ultima le domande formulate dalla ricorrente, insieme alla pertinente documentazione, esprimendo il proprio parere favorevole in merito alle domande medesime.

23
Il 4 aprile 1997 la Commissione rispondeva alle autorità spagnole che la terza relazione periodica sulle attività avrebbe dovuto essere depositata nel settembre 1996 e che, di conseguenza, tale relazione doveva essere presentata nella continuazione delle relazioni precedenti e non nella nuova prospettiva proposta dalla ricorrente.

24
Con lettera 18 giugno 1997 la Commissione richiedeva alle autorità spagnole la trasmissione della terza relazione periodica sulle attività nel più breve termine possibile.

25
Nel settembre 1997 la terza relazione periodica sulle attività, riguardante il periodo compreso tra il 20 maggio 1995 e il 20 maggio 1996, perveniva alla Commissione. In essa venivano riferiti comportamenti del socio angolano che impedivano il normale proseguimento delle attività di pesca. Si affermava che gli ultimi scarichi di pesce di provenienza dall’Angola risalivano al marzo 1995 e che, alla luce delle difficoltà connesse ai suddetti comportamenti, i soci comunitari avevano deciso di vendere le loro quote nella società mista al socio angolano e di riacquistare le navi destinate al progetto. La relazione affermava che, dopo il loro riacquisto, le navi erano state trasferite dalla ricorrente in un porto della Nigeria, dove erano state sottoposte a riparazioni fino al 1996.

26
Con lettera 6 marzo 1998 la ricorrente, rispondendo ad una richiesta presentata dalle autorità spagnole il 26 febbraio 1998, forniva a queste ultime chiarimenti in merito alla realizzazione del progetto. In tale lettera veniva indicato che le navi della società mista avevano lasciato le acque angolane nel corso del primo quadrimestre del 1995. Dai documenti allegati a tale lettera, risultava che la cessione, da parte degli armatori comunitari, delle loro quote nella società mista al socio angolano era avvenuta in data 3 febbraio 1995.

27
Con lettera 26 giugno 1998 la Commissione sollecitava alle autorità spagnole informazioni in merito allo stato del progetto. In risposta a tale lettera, le dette autorità trasmettevano alla Commissione, in data 2 luglio 1998, la lettera della ricorrente del 6 marzo 1998.

Fase precontenziosa del procedimento

28
Con lettera in data 26 luglio 1999 indirizzata alla ricorrente ed alle autorità spagnole, il sig. Cavaco, direttore generale della direzione generale «Pesca» della Commissione (DG XIV), annunciava che quest’ultima aveva deciso, in conformità dell’art. 44, n. 1, del regolamento n. 4028/86, di ridurre il contributo inizialmente concesso al progetto, a motivo del fatto che, in contrasto con le prescrizioni del detto regolamento e del regolamento n. 1956/91, la società mista non aveva sfruttato per un periodo di tre anni le risorse alieutiche del paese terzo menzionato nella decisione di concessione del contributo. Quanto alla nave Pondal, la detta lettera faceva presente che, dai documenti ricevuti dalla Commissione, era lecito inferire che tale nave aveva svolto le proprie attività dal 20 aprile al 20 luglio 1993, data del suo naufragio, ossia per un periodo di tre mesi, ciò che giustificava una riduzione del contributo di ECU 160 417. Tuttavia, si aggiungeva che il calcolo della Commissione era subordinato al conseguimento di elementi atti a provare che il naufragio suddetto era stato determinato da forza maggiore. Quanto alle navi Periloja e Sonia Rosal, si affermava che, dalle informazioni a disposizione della Commissione, risultava che queste due navi avevano svolto le proprie attività nelle acque angolane per conto della società mista tra il 20 aprile 1993 ed il 20 aprile 1994, nonché tra il 20 maggio 1994 ed il 3 febbraio 1995, data della vendita, da parte della ricorrente, delle sue quote nella detta società, ossia per un periodo complessivo di 21 mesi, ciò che giustificava una riduzione del contributo di ECU 114 520. Pertanto, la prevista riduzione ammontava complessivamente ad ECU 274 937, somma della quale la Commissione intendeva pretendere il rimborso dalla ricorrente, posto che a quest’ultima era stato in precedenza versato l’intero contributo. La lettera indicava che, in mancanza di formale consenso della ricorrente in ordine alla soluzione proposta, da prestarsi nei 30 giorni successivi, la Commissione avrebbe proseguito la procedura di riduzione del contributo.

29
Il 5 ottobre 1999 la ricorrente trasmetteva alla Commissione le proprie osservazioni in merito alla lettera di quest’ultima del 26 luglio 1999. In sostanza, la ricorrente forniva elementi diretti a dimostrare che il naufragio della nave Pondal era avvenuto a causa di forza maggiore, ed affermava che essa aveva tentato di sostituire tale nave con un’altra della propria flotta, ma che ciò era stato impossibile a causa del comportamento delle autorità angolane. Quanto alle navi Periloja e Sonia Rosal, la ricorrente chiariva che le difficoltà provocate dal socio angolano l’avevano obbligata a trasferire l’attività di tali navi nelle acque camerunesi. Essa precisava che tale modificazione era stata portata a conoscenza delle autorità spagnole nel gennaio 1997. La ricorrente sottolineava che le formalità richieste per la costituzione ed il funzionamento della società mista erano state adempiute e che le attività di quest’ultima avevano mirato ad un approvvigionamento prioritario del mercato comunitario.

30
Il 9 novembre 1999 si svolgeva un incontro tra la Commissione e la ricorrente.

31
A seguito di tale incontro, la ricorrente inviava alla Commissione, in data 18 febbraio 2000, una memoria a difesa, con la quale eccepiva la prescrizione dei fatti denunciati dalla Commissione e sosteneva essersi verificata una violazione, da parte di tale istituzione, dei principi di diligenza e di buona amministrazione.

32
Con una lettera in data 25 maggio 2000 indirizzata alla ricorrente ed alle autorità spagnole, il sig. Smidt, direttore generale della DG «Pesca» della Commissione, affermava che la lettura dei documenti prodotti dalla ricorrente in data 5 ottobre 1999 aveva permesso di constatare che il naufragio della Pondal era avvenuto il 13 gennaio 1993, e non il 20 luglio 1993 come fino allora indicato dalla ricorrente alla Commissione, e che, alla luce di tali fatti, la mancata menzione del detto naufragio nell’ambito della domanda di pagamento della prima rata del contributo presentata dalla ricorrente nel maggio 1993 e l’indicazione del 20 luglio 1993 quale data di accadimento del naufragio suddetto nella prima e nella seconda relazione periodica sulle attività della società mista costituivano irregolarità tali da giustificare la soppressione della parte del contributo relativa alla nave in questione. Posto che tale parte del contributo corrispondeva ad ECU 525 000 e che la Commissione confermava la propria posizione espressa il 26 luglio 1999 in relazione alle altre due navi della società mista, nella lettera suddetta si prevedeva di portare l’importo complessivo di riduzione del contributo ad ECU 639 520. La lettera formulava altresì le obiezioni della Commissione dinanzi alle affermazioni della ricorrente relative alla prescrizione dei previsti provvedimenti di riduzione e recupero. La medesima lettera indicava che, qualora la ricorrente non avesse comunicato, nei 30 giorni successivi, il proprio consenso in ordine alla soluzione proposta ovvero elementi tali da giustificare un mutamento di posizione della Commissione, quest’ultima avrebbe proseguito le procedure di riduzione e recupero del contributo.

33
Il 10 luglio 2000 la ricorrente inviava alla Commissione le proprie osservazioni in merito alla lettera di quest’ultima del 25 maggio 2000. In sostanza, la ricorrente esponeva, relativamente alla nave Pondal, che quest’ultima aveva fatto naufragio il 13 gennaio 1993, ma che la sua radiazione del registro angolano era intervenuta soltanto il 20 luglio 1993, ciò che spiegava la mancata menzione del naufragio nella domanda di pagamento della prima rata del contributo ed il riferimento a quest’ultima data nella prima relazione periodica sulle attività. Quanto alle altre due navi, la ricorrente faceva valere che risultava provato che essa aveva comunicato la modificazione del paese terzo alle autorità spagnole nel gennaio 1997. La ricorrente faceva altresì valere la propria buona fede nell’ambito di tale vicenda.

34
Il 19 marzo 2001 la Commissione adottava una decisione che riduceva ad EUR 710 030 il contributo concesso al progetto ed ordinava alla ricorrente di rimborsare alla detta istituzione la somma di EUR 639 520 (...)».


Sentenza impugnata

5
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 giugno 2001 la ricorrente proponeva contro la Commissione un ricorso d’annullamento della decisione impugnata in applicazione dell’art. 230 CE.

6
Con la sentenza impugnata il Tribunale respingeva il ricorso in quanto infondato.

7
Ai punti 81-95 della sentenza impugnata il Tribunale esaminava il motivo della ricorrente fondato sull’art. 3, n. 1, del regolamento n. 2988/95 e vertente sulla prescrizione dei fatti:

«81
Quanto, in primo luogo, ai fatti relativi al naufragio della nave Pondal, occorre ricordare come l’irregolarità giustamente constatata nella decisione impugnata consista nel fatto che la ricorrente ha, in un primo momento, occultato il verificarsi di tale naufragio e, in un secondo momento, comunicato una data erronea relativamente al medesimo. I comportamenti contestati alla ricorrente in relazione al naufragio della nave Pondal debbono essere considerati come costitutivi di una irregolarità permanente, ai sensi dell’art. 3, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 2988/95, in quanto essi hanno un medesimo oggetto, vale a dire una violazione, da parte della ricorrente, del suo dovere di informazione e di lealtà relativamente a tale naufragio. Occorre pertanto affermare, ai sensi della detta disposizione, che, per quanto riguarda l’irregolarità relativa alla nave Pondal, il termine di prescrizione ha iniziato a decorrere “dal giorno in cui [è cessata] l’irregolarità” medesima.

82
A questo proposito, se è indubbio che la ricorrente ha segnalato il verificarsi del naufragio della nave Pondal nella prima relazione periodica sulle attività della società mista trasmessa alle autorità spagnole il 20 maggio 1994, nondimeno, come da essa ammesso all’udienza, è soltanto nella sua memoria datata 5 ottobre 1999, contenente le sue osservazioni in merito alla lettera della Commissione del 26 luglio 1999, che la ricorrente ha, per la prima volta, indicato alla Commissione la data esatta di questo naufragio, vale a dire il 13 gennaio 1993, e non il 20 luglio 1993, come aveva dichiarato fino ad allora. In tali circostanze, occorre affermare che l’irregolarità connessa alla violazione, da parte della ricorrente, del suo dovere di informazione e di lealtà quanto al naufragio della nave Pondal è cessata il 5 ottobre 1999. Di conseguenza, la ricorrente non può eccepire la prescrizione dei fatti accertati nella decisione impugnata quanto a tale nave.

(…)

91
(…) [I] fatti contestati in ordine alle navi Periloja e Sonia Rosal debbono essere considerati costitutivi di un’irregolarità permanente, ai sensi dell’art. 3, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 2988/95, in quanto si sono perpetuati fino al 20 maggio 1996, data corrispondente – secondo la terza relazione periodica sulle attività della società mista – alla fine del periodo triennale di attività obbligatoria della società suddetta, nonché data in cui l’irregolarità ha assunto definitivamente i contorni precisati nella decisione impugnata, vale a dire l’assenza di attività delle due navi suddette nelle acque angolane per 15 dei 36 mesi costituenti il detto periodo. Date tali circostanze, deve ritenersi che il termine di prescrizione di quattro anni abbia iniziato a decorrere, in conformità della detta disposizione del regolamento n. 2988/95, “dal giorno in cui [è cessata] l’irregolarità”, ossia, nella fattispecie, dal 20 maggio 1996.

92
Ai sensi dell’art. 3, n. 1, terzo comma, del regolamento n. 2988/95, la prescrizione è interrotta per effetto di qualsiasi atto dell’autorità competente, portato a conoscenza del soggetto interessato, che abbia natura istruttoria o che sia volto a perseguire l’irregolarità.

93
Nella fattispecie, in data 26 luglio 1999 la Commissione ha trasmesso una lettera alla ricorrente, con la quale informava quest’ultima dell’avvio di una procedura di riduzione del contributo connessa a irregolarità riguardanti, in particolare, l’attività delle navi Periloja e Sonia Rosal. Risulta dall’art. 44, n. 1, del regolamento n. 4028/86 (…) che la Commissione era l’autorità competente, ai sensi della disposizione menzionata al punto precedente, a ridurre il contributo concesso sulla base del detto regolamento. Inoltre, la lettera del 26 luglio 1999 deve ritenersi – come affermato dalla stessa ricorrente (…) – diretta al perseguimento delle irregolarità summenzionate. Sulla scorta di tali premesse, la lettera di cui sopra deve essere considerata come un atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell’art. 3, n. 1, terzo comma, del regolamento n. 2988/95.

94
Di conseguenza, anche ritenendo, sulla base di una lettura testuale dell’art. 3, n. 1, primo comma, del regolamento n. 2988/95, che il termine di prescrizione di quattro anni stabilito da tale disposizione decorra, trattandosi di una irregolarità permanente, dal giorno in cui questa è cessata, quand’anche l’autorità competente abbia, come nella fattispecie, preso conoscenza di tale irregolarità soltanto più tardi, occorre constatare come l’invio della lettera del 26 luglio 1999, avvenuto prima della scadenza del termine di quattro anni calcolato a decorrere dal 20 maggio 1996, abbia interrotto tale termine ed abbia avuto l’effetto di far decorrere un nuovo termine di quattro anni a partire dal 26 luglio 1999. Ne consegue che, al momento dell’adozione della decisione impugnata, i fatti costitutivi dell’irregolarità relativa alle navi Periloja e Sonia Rosal non erano prescritti.

95
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre respingere il motivo relativo alla prescrizione».

Conclusioni delle parti e motivo d’annullamento

8
La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile;

annullare la sentenza impugnata;

condannare la Commissione alla totalità delle spese sostenute, sia dinanzi alla Corte che dinanzi al Tribunale.

9
La Commissione chiede che la Corte voglia:

respingere parzialmente il ricorso in quanto manifestamente irricevibile ovvero, in subordine, in quanto infondato;

respingere il ricorso, per il resto, in quanto infondato;

in subordine, se il motivo d’impugnazione dedotto dalla ricorrente dovesse essere accolto, considerare fondate le allegazioni presentate dalla Commissione nella quinta parte della comparsa di risposta [inapplicabilità dell’art. 3 del regolamento n. 2988/95 alle irregolarità del caso di specie] e respingere il ricorso d’annullamento in quanto infondato;

condannare la ricorrente alle spese delle due istanze.

10
A sostegno dell’impugnazione la ricorrente deduce un unico motivo vertente sull’errata interpretazione della nozione di «irregolarità permanente» di cui all’art. 3, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 2988/95.


Quanto al ricorso contro la sentenza di primo grado

11
Dinanzi al Tribunale la ricorrente ha sostenuto che la decisione impugnata doveva essere annullata perché, al momento della sua adozione, i fatti comportanti la riduzione del contributo erano prescritti.

12
Nell’impugnazione essa rimprovera al Tribunale di aver respinto, ai punti 81 e 91 della sentenza impugnata, il detto motivo affermando che i comportamenti che le venivano addebitati andavano considerati costitutivi di un’irregolarità permanente ai sensi dell’art. 3, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 2988/95.

13
Tale motivo unico si articola in due parti, la prima relativa alla situazione della nave Pondal, la seconda relativa alla situazione delle navi Sonia Rosal e Periloja.

14
Occorre esaminare innanzi tutto la seconda parte.

Quanto alla seconda parte del motivo unico: le navi Sonia Rosal e Periloja

15
Nell’ambito della seconda parte del motivo unico, la ricorrente fa valere che l’irregolarità costituita dall’allontanamento delle navi Sonia Rosal e Periloja dall’Angola non è permanente nel senso della nozione di «irregolarità permanente» di cui all’art. 3, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 2988/95, bensì puntuale, e che il dies a quo della prescrizione cadeva nel febbraio 1995, allorché le dette navi hanno lasciato le acque angolane.

16
Al riguardo si deve ricordare che, ai sensi dell’art. 1, n. 2, del regolamento n. 2988/95, un’irregolarità presuppone la violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante «da un’azione o un’omissione» di un operatore economico.

17
Qualora l’omissione all’origine della violazione della disposizione del diritto comunitario considerata si perpetui, l’irregolarità è «permanente» nel senso dell’art. 3, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 2988/95.

18
A ragione il Tribunale, al punto 91 della sentenza impugnata, ha affermato, da un lato, che i fatti contestati relativi alle navi Periloja e Sonia Rosal dovevano essere considerati costitutivi di un’irregolarità permanente nel senso della suddetta disposizione e, dall’altro, che il termine di prescrizione di quattro anni doveva considerarsi decorso «dal giorno in cui [è cessata] l’irregolarità», ossia, nella fattispecie, dal 20 maggio 1996.

19
Occorre rammentare in proposito che, nella parte B dell’allegato I del regolamento (CEE) della Commissione 21 giugno 1991, n. 1956, che fissa le modalità d’applicazione del regolamento n. 4028/86 (GU L 181, pag. 1), viene richiamata l’attenzione dei richiedenti un contributo finanziario della Comunità sul fatto che, per poter beneficiare di un tale contributo, le società miste devono, in particolare, essere destinate a sfruttare le risorse alieutiche situate nelle acque del paese terzo interessato.

20
Dalla sentenza impugnata risulta che la ricorrente si è impegnata, in conformità alle condizioni imposte dalla decisione di concessione in combinazione con la normativa applicabile, a sfruttare le risorse delle acque angolane, mediante le navi Periloja e Sonia Rosal, per tre anni, vale a dire fino al 20 maggio 1996.

21
Ne consegue che la ricorrente non può sostenere che l’irregolarità si è esaurita nel febbraio 1995. Anche ritenendo che sia effettivamente iniziata in quella data, quando le navi in questione hanno lasciato l’Angola, l’irregolarità è proseguita fino alla fine dei tre anni indicati.

22
Per le ragioni sopra esposte la seconda parte del motivo unico dev’essere respinta.

Quanto alla prima parte del motivo unico: la nave Pondal

23
Nell’ambito della prima parte del motivo la ricorrente muove due censure.

24
Essa sostiene, in primo luogo, che l’informazione all’origine della soppressione del contributo finanziario è stata ottenuta a seguito di azioni esperite dopo oltre quattro anni dal verificarsi dell’irregolarità, id est dal naufragio, e perciò nulle, e, in secondo luogo, che il termine di prescrizione relativo alla comunicazione dell’informazione non veritiera era spirato.

Quanto alla seconda censura

25
Con la seconda censura, che occorre esaminare per prima, la ricorrente fa valere che la comunicazione dell’informazione errata dovrebbe essere considerata un’infrazione puntuale, commessa nel momento della trasmissione della notizia. Il dies a quo non sarebbe, quindi, quello in cui la Commissione ha scoperto l’errore.

26
Quest’ultima affermazione è esatta. La decisione impugnata è stata adottata, infatti, sul fondamento dell’art. 44, n. 1, del regolamento n. 4028/86. Come risulta da tale decisione, letta assieme alla lettera 26 luglio 1999 alla quale fa riferimento, la Commissione ha ridotto il contributo inizialmente accordato al progetto della ricorrente giacché questa, non sfruttando per un periodo di tre anni le risorse alieutiche dell’Angola, non aveva rispettato le condizioni imposte dalla decisione di concessione del contributo e dalla normativa comunitaria in materia. È unicamente a titolo supplementare che, nella detta decisione, la Commissione ha constatato che l’omessa comunicazione nella domanda di pagamento della prima rata del contributo, ossia il 10 maggio 1993, del naufragio della Pondal in data 13 gennaio 1993 costituiva un’infrazione grave.

27
Come per le navi Sonia Rosal e Periloja, l’irregolarità relativa alla terza nave appartenente al progetto si è protratta fino alla fine del triennio, cioè fino al 20 maggio 1996, data che costituisce dunque il dies a quo.

28
Ne consegue che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel considerare, ai punti 81 e 82 della sentenza impugnata, che, quanto alla nave Pondal, il termine di prescrizione ha cominciato a decorrere dal 5 ottobre 1999.

29
Tuttavia, anche se dalla motivazione di una sentenza del Tribunale risulta una violazione del diritto comunitario, ma il dispositivo della medesima appare fondato per altri motivi di diritto, il ricorso avverso tale sentenza dev’essere respinto (v. sentenze 9 giugno 1992, causa C‑30/91 P, Lestelle/Commissione, Racc. pag. I‑3755, punto 28; 13 luglio 2000, causa C‑210/98 P, Salzgitter/Commissione, Racc. pag. I‑5843, punto 58, e 10 dicembre 2002, causa C‑312/00 P, Commissione/Camar e Tico, Racc. pag. I‑11355, punto 57).

30
Al riguardo occorre constatare che la lettera della Commissione 26 luglio 1999 era un atto di natura istruttoria, come ammette la stessa ricorrente al punto 47 dell’impugnazione. Tale lettera aveva ad oggetto, in particolare, il perseguimento delle irregolarità e la riduzione del contributo in funzione dei dettagli del naufragio della Pondal. Essa ha interrotto il termine di prescrizione, cosicché le azioni sanzionatorie non erano prescritte.

31
Non si può affermare, come fa la ricorrente, che è l’informazione errata a costituire l’irregolarità e che, di conseguenza, il dies a quo sarebbe il 20 maggio 1994, data in cui la ricorrente ha comunicato alle autorità spagnole il naufragio della Pondal. Come risulta dal punto 26 della presente sentenza, tale informazione non vale ad è integrare l’irregolarità che giustifica la decisione impugnata.

32
Non può neppure ritenersi sufficiente che gli elementi addotti dal beneficiario esistano e siano verificabili. Quand’anche la Commissione abbia, nella fattispecie, violato il suo dovere di diligenza, non per questo il termine di prescrizione ha cominciato a decorrere prima del giorno in cui è venuto meno l’obbligo della ricorrente di sfruttare le risorse alieutiche dell’Angola.

33
La seconda censura non può, perciò, essere accolta.

Quanto alla prima censura

34
Quanto alla prima censura, è sufficiente constatare che essa poggia su una premessa errata. Com’è stato affermato al punto 26 della presente sentenza, infatti, l’irregolarità addebitata è il mancato sfruttamento per tre anni delle risorse alieutiche dell’Angola con la Pondal o con un’altra nave che la sostituisse e non il naufragio della detta nave, avvenuto tra l’altro prima dell’avvio del progetto.

35
Ciò considerato, non è necessario statuire sulla ricevibilità della censura in esame, che la Commissione contesta.

36
Di conseguenza, la prima parte del motivo unico dev’essere respinta.

37
Alla luce di tutte le considerazioni esposte il ricorso dev’essere respinto.


Sulle spese

38
L’art. 122, primo comma, del regolamento di procedura prevede che, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisca sulle spese. Ai termini dell’art. 69, n. 2, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento d’impugnazione a norma dell’art. 118 di quest’ultimo, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la José Martí Peix SA, rimasta soccombente, va condannata alle spese del presente giudizio.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

1)
Il ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado è respinto.

2)
La José Martí Peix SA è condannata alle spese.

Firme


1
Lingua processuale: lo spagnolo.