Parole chiave
Massima

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1. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Erronea valutazione degli elementi di prova ritualmente prodotti — Irricevibilità salvo in caso di snaturamento — Obbligo da parte del Tribunale di motivare la sua valutazione degli elementi di prova — Portata

[Art. 225 CE; Statuto CE della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento (CEE) del Consiglio n. 2377/90]

2. Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Violazione sufficientemente qualificata del diritto comunitario — Margine discrezionale dell’istituzione nell’adozione dell’atto — Necessità di prendere in considerazione tale margine nell’esame della responsabilità

(Art. 288, secondo comma, CE)

3. Agricoltura — Legislazioni uniformi — Limiti massimi dei residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale — Procedura di determinazione — Regolamento n. 2377/90 — Inerzia momentanea della Commissione nella determinazione di limiti massimi di residui per il progesterone — Violazione sufficientemente qualificata del diritto comunitario — Insussistenza

(Art. 288, secondo comma, CE; regolamento del Consiglio n. 2377/90)

Massima

1. Sebbene spetti unicamente al Tribunale giudicare il valore da attribuire agli elementi di prova dinanzi ad esso prodotti e sebbene esso non possa essere tenuto a motivare esplicitamente le sue valutazioni riguardo al valore di ciascun elemento probatorio dinanzi ad esso prodotto, in particolare quando li ritenga privi di interesse o di pertinenza per la soluzione della controversia, il Tribunale deve nondimeno fornire una motivazione che consenta alla Corte di esercitare il suo controllo giurisdizionale. Tale motivazione deve consentire alla Corte di esercitare un controllo su un eventuale snaturamento degli elementi di prova presentati al Tribunale.

Nella sua sentenza che dichiarava la responsabilità della Commissione a seguito della mancata presentazione da parte di quest’ultima di una proposta di regolamento sulla determinazione dei limiti massimi di residui (LMR) per il progesterone prima del 25 luglio 2001, il Tribunale – riferendosi al solo parere del comitato per i medicinali veterinari, con il quale si raccomandava l’inclusione del progesterone nell’allegato II del regolamento n. 2377/90, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale, senza chiarire le ragioni che obbligavano la Commissione a seguire tale parere non tenendo conto dei pareri divergenti di altre fonti – non consente alla Corte di individuare il nesso da esso stabilito tra il parere del detto comitato e le conseguenze giuridiche che ne ha tratto. Ne consegue che il Tribunale non ha motivato a sufficienza la sua sentenza su questo punto.

(v. punti 50, 53)

2. Un diritto al risarcimento è riconosciuto dal diritto comunitario quando siano soddisfatte tre condizioni, vale a dire che la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli, che si tratti di violazione sufficientemente qualificata e che esista un nesso causale diretto tra la violazione dell’obbligo incombente all’istituzione e il danno subito dai soggetti lesi.

Quanto alla seconda condizione, il criterio decisivo per considerare sufficientemente qualificata una violazione del diritto comunitario è quello della violazione manifesta e grave, da parte dell’istituzione comunitaria, dei limiti posti al suo potere discrezionale. Quando tale istituzione dispone solo di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto comunitario può essere sufficiente a comprovare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata. Il criterio determinante per stabilire se si sia in presenza di una violazione di tal genere è il margine di discrezionalità di cui disponeva l’istituzione in questione.

Il Tribunale commette quindi un errore di diritto allorché, senza aver determinato il margine di discrezionalità di cui dispone la Commissione, considera che l’inerzia di quest’ultima costituisce una violazione manifesta e grave del diritto comunitario che fa sorgere la responsabilità della Comunità.

(v. punti 63-66, 69)

3. La Commissione deve disporre, in pratiche delicate e controverse, di un margine discrezionale e di un termine di scadenza sufficienti per sottoporre a nuovo esame le questioni scientifiche determinanti per la sua decisione.

Pertanto, omettendo di presentare prima del 25 luglio 2001 una proposta di regolamento sulla determinazione dei limiti massimi di residui (LMR) per il progesterone, conformemente al regolamento n. 2377/90, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale, la Commissione non ha commesso una violazione del diritto comunitario sufficientemente qualificata, da far sorgere la responsabilità della Comunità.

Infatti, nonostante sin dal 1993 le fosse stata presentata una domanda di fissazione di LMR per il progesterone, la Commissione si trovava di fronte ad una situazione di continua incertezza scientifica, caratterizzata da divergenze tra i pareri scientifici. Essa era giunta ad adottare la propria presa di posizione previa sulla possibilità di continuare ad usare il progesterone a fini terapeutici o zootecnici solo nel 2000. Essa non avrebbe potuto presentare la proposta di cui trattasi in mancanza di tale presa di posizione, la quale rappresenta una tappa che deve necessariamente precedere la presa di posizione sulla fissazione di un LMR per tale sostanza, dal momento che si può stabilire un LMR per una sostanza farmacologicamente attiva solamente qualora tale sostanza sia destinata ad essere immessa sul mercato.

(v. punti 75, 82, 87, 93)