Causa C-193/03
Betriebskrankenkasse der Robert Bosch GmbH
contro
Repubblica federale di Germania
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Stuttgart)
«Previdenza sociale — Rimborso delle spese mediche sostenute in un altro Stato membro — Art. 34 del regolamento (CEE) n. 574/72 — Cassa malattia che applica una procedura semplificata di rimborso integrale per fatture di modesto importo»
Massime della sentenza
Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Assicurazione malattia — Rimborso, da parte dello Stato membro competente, delle
spese sostenute in occasione di cure fornite in un altro Stato membro — Applicazione delle tariffe in vigore nello Stato membro
di soggiorno — Art. 34 del regolamento n. 574/72 — Prassi seguita da una cassa malattia che consiste nel rimborsare integralmente
le spese mediche che non superino un determinato importo — Ammissibilità
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 574/72, art. 34]
In caso di mancato espletamento delle formalità che danno diritto, in occasione di soggiorni nel territorio di uno Stato membro
diverso da quello competente, alle prestazioni in natura erogate, per conto dell’istituzione competente, dall’istituzione
del luogo di dimora, l’art. 34 del regolamento n. 574/92 consente agli assicurati di ottenere dallo Stato membro competente
il rimborso delle spese sostenute durante tale soggiorno secondo le tariffe di rimborso applicate dall’istituzione del luogo
di dimora. Tale disposizione dev’essere interpretata nel senso che essa non osta alla prassi seguita da una cassa malattia,
nell’ambito d’attuazione di una normativa nazionale, che consiste nel rimborsare integralmente le spese mediche sostenute
dai suoi iscritti in occasione di una permanenza in un altro Stato membro se tali spese non superano un determinato importo.
Il fatto che il detto rimborso sia integrale basta, infatti, a garantire che il rimborso di cui gode l’assicurato sociale
è almeno equivalente, se non superiore, a quello di cui avrebbe beneficiato se il rimborso fosse stato eseguito alle condizioni
previste dalla disposizione considerata.
(v. punti 24, 27 e dispositivo)
-
SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
14 ottobre 2004(1)
«Previdenza sociale – Rimborso delle spese mediche sostenute in un altro Stato membro – Art. 34 del regolamento (CEE) n. 574/72 – Cassa malattia che applica una procedura semplificata di rimborso integrale per fatture di modesto importo»
Nel procedimento C-193/03,avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Sozialgericht
Stuttgart (Germania) con decisione 19 marzo 2003, pervenuta in cancelleria il 9 maggio 2003, nella causa
Betriebskrankenkasse der Robert Bosch GmbH
Bundesrepublik Deutschland,
LA CORTE (Sesta Sezione),,
composta dal sig. A. Borg Barthet (relatore), presidente di sezione, e dai sigg. J.‑P. Puissochet e S. von Bahr, giudici,
avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,viste le osservazioni presentate:
- –
per la Bundesrepublik Deutschland, rappresentata dal Bundesversicherungsamt, dal sig. K. Schmidt, in qualità di agente;
- –
per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. D. Martin e H. Kreppel, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
- 1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 34 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo
1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi
di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 74, pag. 1),
nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), come
modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 29 aprile 1999, n. 1399 (GU L 164, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 574/72»).
- 2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Betriebkrankenkasse der Robert Bosch GmbH (Cassa malattia
aziendale della Robert Bosch GmbH; in prosieguo: la «R. Bosch») e il Bundesversicherungsamt (Ufficio assicurativo federale;
in prosieguo: il «BVA») in merito alla decisione di quest’ultimo che ingiunge alla R. Bosch di porre termine ad una prassi
di rimborso integrale delle spese mediche sostenute in altri Stati membri se esse non superano DEM 200.
-
- Contesto normativo
Il diritto comunitario
- 3
Alla voce «Rimborso da parte dell’istituzione competente di uno Stato membro delle spese sostenute durante la dimora in un
altro Stato membro», l’art. 34 del regolamento n. 574/72 prevede quanto segue:
«1. Se le formalità previste all’articolo 20, paragrafi 1 e 4 ed agli articoli 21, 23 e 31 del regolamento [n. 574/72] non hanno
potuto essere espletate durante la dimora nel territorio di uno Stato membro diverso da quello competente, le spese sostenute
sono rimborsate, a richiesta del lavoratore subordinato o autonomo, dall’istituzione competente secondo le tariffe di rimborso
applicate dall’istituzione del luogo di dimora.
2. L’istituzione del luogo di dimora è tenuta a fornire all’istituzione competente che lo richieda le necessarie indicazioni
in merito a tali tariffe.
Se l’istituzione del luogo di dimora e l’istituzione competente sono vincolate da un accordo che stabilisca la rinuncia a
qualsiasi rimborso, oppure un rimborso forfettario delle prestazioni corrisposte in applicazione dell’articolo 22, paragrafo 1,
lettera a), punto i) e dell’articolo 31 del regolamento [n. 1408/71], l’istituzione del luogo di dimora è tenuta inoltre a
trasferire all’istituzione competente l’importo che deve essere rimborsato all’interessato in applicazione delle disposizioni
del paragrafo 1.
(…)
4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, l’istituzione competente può effettuare il rimborso delle spese sostenute, in base alle proprie
tariffe, sempre che il rimborso sia permesso, che le spese da rimborsare non superino un determinato importo fissato dalla
commissione amministrativa e che il lavoratore subordinato o autonomo o il titolare di pensione o di rendita abbia dato il
proprio consenso per farsi applicare detta disposizione. In nessun caso l’importo del rimborso può essere superiore a quello
delle spese realmente sostenute.
5. Se la legislazione dello Stato di soggiorno non stabilisce tariffe di rimborso, l’istituzione competente può procedere al
rimborso, alle condizioni stabilite al paragrafo 4, senza che sia necessario l’accordo dell’interessato».
- 4
Ai sensi dell’art. 1 della decisione della commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei
lavoratori migranti 24 giugno 1999, n. 176, relativa al rimborso da parte dell’istituzione competente di uno Stato membro
delle spese sostenute durante il soggiorno in un altro Stato membro secondo la procedura di cui all’articolo 34, paragrafo
4, del regolamento n. 574/72 (GU 2000, L 243, pag. 42), l’importo massimo delle spese sostenute cui si riferisce quest’ultima
disposizione è fissato in EUR 1 000.
- 5
L’art. 22, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza
sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità,
nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 2001/83, come modificato dal regolamento n. 1399/1999 (in prosieguo:
il «regolamento n. 1408/71»), enuncia:
«1. II lavoratore subordinato o autonomo che soddisfa le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per
aver diritto alle prestazioni, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall’articolo 18, e:
- a)
- il cui stato di salute necessita di prestazioni immediate durante la dimora nel territorio di un altro Stato membro
-
(...)
ha diritto:
- i)
- alle prestazioni in natura erogate, per conto dell’istituzione competente, dall’istituzione del luogo di dimora o di residenza
secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se fosse ad essa iscritto; tuttavia, la durata dell’erogazione
delle prestazioni è determinata dalla legislazione dello Stato competente;
(...)».
- 6
L’art. 31 del regolamento n. 1408/71 dispone quanto segue:
«Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta secondo la legislazione di uno Stato membro o di pensioni o di rendite
dovute secondo le legislazioni di due o più Stati membri, il quale abbia diritto alle prestazioni secondo la legislazione
di uno di questi Stati membri, come pure i suoi familiari, che dimorano sul territorio di uno Stato membro diverso da quello
in cui risiedono, beneficiano:
- a)
- delle prestazioni in natura erogate dall’istituzione del luogo di dimora, secondo le disposizioni della legislazione che essa
applica, a carico dell’istituzione del luogo di residenza del titolare;
(...)».
La normativa nazionale
- 7
L’art. 13, n. 3, del Fünftes Buch des Sozialgesetzbuches – Gezetzliche Krankenversicherung (Libro V del Codice della previdenza
sociale – regime legale di assicurazione malattia; in prosieguo: il «SGB V»), stabilisce che, in deroga al regime di rimborso
normalmente applicabile ai sensi della detta legislazione:
«La cassa malattia, ove non possa fornire in tempo una prestazione urgente o rifiuti ingiustamente una prestazione, occasionando
in tal modo spese agli assicurati che pagano essi stessi tale prestazione, è tenuta a rimborsarne l’importo agli assicurati
nei limiti in cui la detta prestazione è necessaria».
Controversia principale e questione pregiudiziale
- 8
La R. Bosch, in quanto istituzione assicurativa federale, è sottoposta al controllo del BVA.
- 9
Si evince dal fascicolo e dalle osservazioni presentate alla Corte che, nell’ambito di applicazione delle disposizioni di
diritto nazionale che disciplinano il rimborso delle cure mediche, la R. Bosch ha adottato una prassi di rimborso integrale
delle spese sostenute dai suoi iscritti qualora quanto da loro pagato per cure ricevute in occasione di una permanenza in
un altro Stato membro non superi DEM 200 (in prosieguo: la «prassi controversa»).
- 10
Secondo la R. Bosch, il numero dei casi in cui gli assicurati sociali pagano direttamente le spese mediche sostenute in occasione
di una permanenza in un altro Stato membro è eccessivo. Accadrebbe sovente, infatti, che i documenti rilasciati dalla cassa
malattia per ricevere cure all’estero non siano riconosciuti da chi fornisce le cure o che gli assicurati sociali non ne siano
in possesso. Date tali circostanze, esigenze di semplificazione amministrativa e di economia giustificherebbero che l’istituzione
competente, allorquando si tratti di spese mediche più cospicue, proceda al loro rimborso integrale, piuttosto che affrontare
le procedure lunghe, complesse e, in base all’esperienza della R. Bosch, poco praticabili, previste all’art. 34 del regolamento
n. 574/72.
- 11
Con decisione 31 gennaio 2001, il BVA ha ingiunto alla R. Bosch di porre termine alla prassi controversa giudicata contraria
ai dettami del n. 4 del detto articolo.
- 12
A sostegno del suo ricorso proposto avverso tale decisione, la R. Bosch fa valere che tale atto è viziato da un errore di
valutazione e disattende il principio di proporzionalità.
- 13
Il Sozialgericht Stuttgart sembra considerare che la prassi controversa presenta effettivamente taluni vantaggi in termini
di efficacia, consente risparmi e favorisce gli assicurati sociali, i quali sono rimborsati più velocemente. Il detto giudice
rileva, inoltre, che l’art. 34, n. 4, del regolamento n. 574/72 e le decisioni adottate su tale fondamento che hanno stabilito,
prima in EUR 500 e poi in EUR 1 000, il massimale entro cui le istituzioni competenti sono autorizzate, a determinate condizioni,
ad applicare le loro tariffe di rimborso invece di quelle applicabili dall’istituzione del luogo di dimora rifletterebbero
preoccupazioni simili a quelle alla base della prassi controversa.
- 14
Date tali circostanze, il Sozialgericht Stuttgart ha quindi deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la
seguente questione pregiudiziale:
«[S]e, in sede di attuazione dell’art. 13, n. 3, del SGB V, l’art. 34 del regolamento n. 574/72 escluda una prassi secondo
la quale l’istituzione assicurativa, sul modello di altre disposizioni simili concernenti importi modesti, effettua un rimborso
forfettario delle spese mediche sostenute in un altro Stato membro».
Sulla questione pregiudiziale
- 15
Come si evince dal punto 9 della presente sentenza, la prassi controversa denunciata dalla decisione contestata nella causa
principale consiste nel procedere al rimborso integrale delle spese mediche sostenute dagli assicurati sociali durante una
permanenza in un altro Stato membro, se tali spese non superano l’importo di DEM 200.
- 16
Ne consegue che, con la sua questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’art. 34 del regolamento n. 574/72 debba
essere interpretato nel senso di ostare ad una prassi seguita da una cassa malattia, nell’ambito d’attuazione di una normativa
nazionale, che consiste nel rimborsare integralmente le spese mediche sostenute dai suoi iscritti durante una permanenza in
un altro Stato membro se tali spese non superano l’importo di DEM 200.
- 17
Al fine di risolvere la questione in tal modo riformulata, occorre sottolineare che il sistema di rimborso instaurato dall’art. 34
del regolamento n. 574/72 si applica, come si evince dal n. 1 di tale disposizione, se le formalità previste agli artt. 20,
nn. 1 e 4, 21, 23 e 31 del detto regolamento non hanno potuto essere espletate durante la dimora in un altro Stato membro.
- 18
Va altresì ricordato che l’espletamento delle dette formalità deve di norma consentire agli assicurati sociali di beneficiare,
in occasione di soggiorni in uno Stato membro diverso da quello competente, di prestazioni in natura erogate, per conto dell’istituzione
competente, dall’istituzione del luogo di dimora secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se l’interessato
vi fosse iscritto, alle condizioni previste dagli artt. 22 e 31 del regolamento n. 1408/71.
- 19
Orbene, come già dichiarato dalla Corte, i diritti conferiti da queste ultime disposizioni sono diretti ad agevolare la libera
circolazione degli assicurati sociali (v. sentenze 12 luglio 2001, causa C‑368/98, Vanbraekel e a., Racc. pag. I‑5363, punto 32;
25 febbraio 2003, causa C‑326/00, IKA, Racc. pag. I‑1703, punti 38 e 51, nonché 23 ottobre 2003, causa C‑56/01, Inizan, Racc. pag. I‑12403,
punto 21).
- 20
Lo stesso dicasi, quindi, del sistema di rimborso instaurato all’art. 34 del regolamento n. 574/72 che, applicandosi solo
in subordine se le prestazioni in natura garantite dagli artt. 22 e 31 del regolamento n. 1408/71 non hanno potuto essere
ricevute perché non sono state espletate le formalità previste, ha lo scopo di assicurare che il diritto al rimborso delle
cure mediche istituito dalle suddette disposizioni non possa dipendere da esigenze di mera forma.
- 21
Occorre, peraltro, rammentare che la Corte ha precisato, in merito all’art. 22 del regolamento n. 1408/71, che tale disposizione
non è intesa a disciplinare – e quindi non impedisce affatto – il rimborso da parte degli Stati membri, in base alle tariffe
vigenti nello Stato membro di iscrizione, delle spese sostenute in occasione di cure fornite in un altro Stato membro, qualora
la normativa dello Stato membro di iscrizione preveda un siffatto rimborso e le tariffe applicate in forza di tale normativa
si rivelino più vantaggiose di quelle praticate dallo Stato membro nel quale le cure sono state erogate (v., in particolare,
sentenza Vanbraekel e a., cit., punto 36).
- 22
Lo stesso approccio s’impone nel caso di una disposizione che, come l’art. 34 del regolamento n. 574/72, mira solamente, nella
prospettiva rilevata al punto 20 della presente sentenza, a instaurare un meccanismo di rimborso subordinato che si applica
quando un assicurato sociale ha potuto ottenere solo che gli fossero erogate prestazioni in natura direttamente dall’istituzione
del luogo di dimora per conto dell’istituzione competente, ai sensi degli artt. 22, n. 1, lett. a), sub i), o 31 del regolamento
n. 1408/71.
- 23
Nella fattispecie, come si evince dal punto 9 della presente sentenza, la prassi controversa consiste nel procedere, in base
al diritto nazionale, al rimborso integrale delle spese mediche sostenute dall’iscritto in occasione di una permanenza in
un altro Stato membro, se queste non superano DEM 200.
- 24
In tale contesto, è giocoforza dichiarare che il fatto che il detto rimborso sia integrale basta a garantire che il rimborso
di cui gode l’assicurato sociale è almeno equivalente, se non superiore, a quello di cui avrebbe beneficiato se il rimborso
fosse stato eseguito alle condizioni previste dall’art. 34 del regolamento n. 574/72.
- 25
Di conseguenza quest’ultima disposizione non osta ad una prassi la quale, come quella controversa, assicura il rimborso integrale
dell’assicurato sociale.
- 26
Non rientra nella competenza della Corte accertare se una prassi del genere possa o meno fondarsi effettivamente sulla normativa
nazionale applicabile.
- 27
Da tutto quanto precede discende che occorre risolvere la questione proposta dichiarando che l’art. 34 del regolamento n. 574/72
dev’essere interpretato nel senso che esso non osta ad una prassi seguita da una cassa malattia, nell’ambito d’attuazione
di una normativa nazionale, che consiste nel rimborsare integralmente le spese mediche sostenute dai suoi iscritti in occasione
di una permanenza in un altro Stato membro se tali spese non superano un importo di DEM 200.
Sulle spese
- 28
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle
delle dette parti, non danno luogo a rifusione.
-
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:
L’art. 34 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE)
n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si
spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983,
n. 2001, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 29 aprile 1999, n. 1399, dev’essere interpretato nel senso che
esso non osta ad una prassi seguita da una cassa malattia, nell’ambito d’attuazione di una normativa nazionale, che consiste
nel rimborsare integralmente le spese mediche sostenute dai suoi iscritti in occasione di una permanenza in un altro Stato
membro se tali spese non superano un importo di DEM 200. Firme
- 1 –
- Lingua processuale: il tedesco.