Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Politica sociale — Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Parità di retribuzione — Art. 141 CE e direttiva 75/117 — Ambito di applicazione — Regime di congedo di malattia che tratta in maniera identica i lavoratori di sesso femminile che soffrono di una malattia legata allo stato di gravidanza e gli altri lavoratori colpiti da una malattia non afferente a tale stato — Inclusione

(Art. 141 CE; direttiva del Consiglio 75/117/CEE)

2. Politica sociale — Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Parità di retribuzione — Malattia sopravvenuta anteriormente al congedo di maternità — Malattia connessa allo stato di gravidanza — Assenza che eccede una determinata durata — Riduzione della retribuzione — Imputazione delle assenze al numero complessivo massimo di giorni di congedo di malattia retribuiti nel corso di un periodo determinato — Discriminazione basata sul sesso — Mancanza

(Art. 141 CE; direttiva del Consiglio 75/117)

Massima

1. Un regime di congedo di malattia che tratti in maniera identica le lavoratrici affette da una malattia connessa ad una gravidanza e gli altri lavoratori colpiti da una malattia non afferente ad uno stato di gravidanza rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 141 CE e della direttiva 75/117, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile.

Infatti, siffatto regime definisce i presupposti per il mantenimento della retribuzione del lavoratore in caso di assenza per malattia. Esso subordina il mantenimento integrale della retribuzione al non superamento di un periodo di tempo massimo nell’arco di un anno e, ove si verifichi tale superamento, prevede il mantenimento della retribuzione in misura pari al 50% del suo ammontare, entro i limiti di un determinato periodo massimo complessivo in un arco di quattro anni. Un sistema siffatto, che porta in un primo momento a una riduzione della retribuzione e successivamente a una perdita integrale della stessa, funziona in modo automatico, sulla base di una contabilizzazione aritmetica dei giorni di assenza per malattia.

(v. punti 31-32, 35, dispositivo 1)

2. L'art. 141 CE e la direttiva 75/117, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, debbono essere interpretati nel senso che non costituiscono discriminazioni fondate sul sesso:

– una norma di un regime di congedo di malattia che preveda, nei confronti delle lavoratrici assenti dal lavoro anteriormente ad un congedo di maternità a motivo di una malattia connessa al loro stato di gravidanza, come pure nei confronti dei lavoratori maschi assenti dal lavoro per qualsiasi altra malattia, una riduzione della retribuzione qualora l’assenza superi una certa durata, a condizione, da un lato, che la lavoratrice venga trattata in maniera identica rispetto ad un lavoratore maschio assente per malattia e, dall’altro, che l’ammontare delle prestazioni corrisposte non sia talmente esiguo da pregiudicare la finalità di tutela delle lavoratrici incinte;

– una norma di un regime di congedo di malattia che preveda l’imputazione delle assenze per malattia ad un numero complessivo massimo di giorni di congedo di malattia retribuiti ai quali un lavoratore ha diritto nel corso di un periodo determinato, indipendentemente dal fatto che la malattia sia o no connessa ad uno stato di gravidanza, a condizione che l’imputazione delle assenze dovute a malattia connessa alla gravidanza non abbia come effetto che, durante l’assenza oggetto della detta imputazione posteriormente al congedo di maternità, la lavoratrice percepisca prestazioni inferiori all’ammontare minimo al quale essa aveva diritto nel corso della malattia insorta durante la sua gravidanza.

(v. punti 59-62, 65, 67, 69, dispositivo 2)