Parole chiave
Massima

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1. Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Pregiudizio agli scambi tra Stati membri — Carattere selettivo della misura — Giustificazione fondata sulla natura o sull’economia generale del sistema — Pregiudizio alla concorrenza

[Trattato CE, art. 92, n. 1 (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE)]

2. Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Misura che persegue uno scopo sociale — Deroga prevista all’art. 90, n. 2, del Trattato (divenuto art. 86, n. 2, CE) — Misure statali dirette a ravvicinare le condizioni di concorrenza a quelle prevalenti in altri Stati membri — Ininfluenza quanto alla qualificazione come aiuto

[Trattato CE, artt. 90, n. 2, e 93, n. 3 (divenuti artt. 86, n. 2, CE e 88, n. 3, CE), e art. 92, n. 1 (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE)]

3. Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Rinuncia, in caso di passaggio dei medici da un regime di operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto ad un regime di operazioni esentate, alla riduzione, prescritta dall’art. 20 della sesta direttiva sull’imposta sul valore aggiunto, della detrazione già operata per beni che continuano ad essere utilizzati nell’impresa — Inclusione

[Trattato CE, art. 92, n. 1 (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE); direttiva del Consiglio 77/388/CEE, art. 20]

Massima

1. Ai sensi dell’art. 92, n. 1, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE), devono ricorrere le seguenti condizioni affinché una misura possa essere qualificata come aiuto di Stato. In primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali. In secondo luogo, tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra Stati membri. In terzo luogo, deve concedere un vantaggio al suo beneficiario. In quarto luogo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza.

Quanto alla seconda condizione, non esiste una soglia o una percentuale al di sotto della quale si possa ritenere che gli scambi tra Stati membri non siano stati pregiudicati. Infatti, l’entità relativamente esigua di un aiuto o le dimensioni relativamente modeste dell’impresa beneficiaria non escludono a priori l’eventualità che vengano influenzati gli scambi tra Stati membri. Pertanto, questa seconda condizione può ricorrere indipendentemente dal carattere locale o regionale dei servizi forniti o dall’importanza del settore di attività interessato.

Per quanto riguarda la terza condizione, è pacifico che il concetto di aiuto vale a designare non soltanto prestazioni positive, ma anche interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono identici effetti. A tale proposito, l’art. 92, n. 1, del Trattato impone di determinare se nell’ambito di un dato regime giuridico una misura statale sia tale da favorire «talune imprese o talune produzioni» rispetto ad altre imprese che si trovano in una situazione fattuale e giuridica analoga, tenuto conto dell’obiettivo perseguito dal detto regime. In caso affermativo, il provvedimento di cui trattasi soddisfa il presupposto della selettività, che è un elemento costitutivo della nozione di aiuto di Stato. Infatti, la circostanza che il numero di imprese che possono pretendere di beneficiare della misura in questione sia assai rilevante, o che tali imprese appartengano a settori di attività diversi, non è sufficiente a far venir meno il carattere selettivo della misura medesima e, quindi, a escludere la qualifica di aiuto di Stato. Parimenti, determinati aiuti possono riguardare un intero settore economico e rientrare tuttavia nel campo di applicazione dell’art. 92, n. 1, del Trattato. Diverso sarebbe il caso se un provvedimento, sebbene rappresenti un vantaggio per il suo beneficiario, fosse giustificato dalla natura o dalla struttura generale del sistema nel quale si inserisce.

Per quanto riguarda la quarta condizione, gli aiuti diretti a sgravare un’impresa dai costi cui avrebbe dovuto normalmente far fronte nell’ambito della propria gestione corrente o delle proprie normali attività falsano in linea di principio le condizioni di concorrenza.

(v. punti 27, 32-33, 36, 40, 42-43, 55)

2. Il mero fatto che una misura persegua uno scopo sociale non è sufficiente per sottrarre ipso facto tale misura alla qualifica di aiuto ai sensi dell’art. 92 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE). Infatti, la disposizione di cui al n. 1 di tale articolo non distingue gli interventi statali a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti. Inoltre, la deroga prevista all’art. 90, n. 2, del Trattato (divenuto art. 86, n. 2, CE) non consente di escludere la qualifica di una misura come aiuto di Stato in forza dell’art. 92 di detto Trattato. Essa non potrebbe nemmeno, una volta accertata detta qualifica, dispensare lo Stato membro interessato dall’obbligo di notificare tale misura in conformità all’art. 93, n. 3, del detto Trattato (divenuto art. 88, n. 3, CE). Infine, la circostanza che uno Stato membro cerchi di ravvicinare, attraverso misure unilaterali, le condizioni di concorrenza di un determinato settore economico a quelle prevalenti in altri Stati membri non può togliere a tali misure il carattere di aiuto.

(v. punti 46, 51, 54)

3. L’art. 92 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE) dev’essere interpretato nel senso che deve essere qualificata come aiuto di Stato una disciplina secondo cui il passaggio dei medici dal regime di operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto al regime di operazioni esenti da detta imposta non implica la riduzione, prevista dall’art. 20 della sesta direttiva, della detrazione già effettuata in rapporto a beni che continuano a essere impiegati nell’impresa.

(v. punto 59)