Causa C-171/03
Maatschap Toeters e M. C. Verberk
contro
Productschap Vee en Vlees
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven)
«Carni bovine — Premio alla immissione precoce dei vitelli sul mercato — Termine di presentazione della domanda di premio — Modalità di calcolo del termine — Validità del regolamento (CEE) n. 3886/92»
Massime della sentenza
1. Diritto comunitario — Periodo di tempo, data e termine — Periodo di tempo espresso in settimane — Scadenza — Determinazione
del dies ad quem con riferimento al giorno dell’evento
[Regolamento del Consiglio n. 1182/71, art. 3, nn. 1, secondo comma, e 2, lett. c)]
2. Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Carni bovine — Premio all’immissione precoce dei vitelli sul mercato — Termine
di presentazione della domanda di premio — Calcolo
[Regolamento del Consiglio n. 1182/71, art. 3, n. 2, lett. c); regolamento della Commissione n. 3886/92, art. 50 bis]
3. Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Carni bovine — Premio all’immissione precoce dei vitelli sul mercato — Determinazione
del momento di presentazione della domanda di premio — Inapplicabilità delle norme nazionali — Applicazione uniforme del diritto
comunitario
(Regolamento della Commissione n. 3886/92, art. 50 bis)
4. Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Carni bovine — Premio all’immissione precoce dei vitelli sul mercato — Presentazione
della domanda di premio — Presupposto — Ricezione della detta domanda da parte dell’autorità competente entro la scadenza
del termine
(Regolamento della Commissione n. 3886/92, art. 50 bis)
5. Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Carni bovine — Premio all’immissione precoce dei vitelli sul mercato — Completa
esclusione dal beneficio del premio in caso di superamento del termine di presentazione della domanda — Violazione del principio
di proporzionalità — Insussistenza
(Regolamento della Commissione n. 3886/92, art. 50 bis)
1. Ai sensi dell’art. 3, n. 2, lett. c), del regolamento n. 1182/71, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo,
alle date e ai termini, un periodo di tempo espresso in settimane termina con lo spirare dell’ultima ora del giorno che, nell’ultima
settimana, porta la stessa denominazione o lo stesso numero del giorno iniziale. Questa disposizione, che consente di determinare
il dies ad quem o giorno in cui il termine scade, deve essere interpretata con riferimento all’art. 3, n. 1, secondo comma,
dello stesso regolamento, in base al quale il giorno di decorrenza è il giorno nel corso del quale si verifica l’evento. In
altri termini, se un evento che costituisce il punto di decorrenza di un termine di una settimana si verifica un lunedì, il
termine scadrà il lunedì seguente, che sarà il dies ad quem. Poiché questa regola è sufficiente per determinare il modo in
cui il termine viene calcolato ed il giorno in cui scade il periodo stabilito dalla legge, non ha rilevanza cercare di determinare
il giorno in cui il termine ha cominciato a decorrere ed il numero di giorni durante il quale è decorso.
(v. punti 33, 36)
2. L’art. 3, n. 2, lett. c), del regolamento n. 1182/71, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e
ai termini, deve essere interpretato nel senso che un periodo di tempo espresso in settimane, quale il termine previsto all’art. 50
bis del regolamento n. 3886/92, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti dal regolamento n. 805/68,
relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine e che abroga i regolamenti n. 1244/82 e n. 714/89,
come modificato dal regolamento n. 2311/96, termina con lo spirare dell’ultima ora del giorno che, nell’ultima settimana,
porta la stessa denominazione del giorno in cui è avvenuta la macellazione.
(v. punto 38, dispositivo 1)
3. Uno Stato membro, nell’applicare l’art. 50 bis del regolamento n. 3886/92, che stabilisce le modalità di applicazione dei
regimi di premi previsti dal regolamento n. 805/68, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni
bovine e che abroga i regolamenti n. 1244/82 e n. 714/89, come modificato dal regolamento n. 2311/96, non può determinare
la data di presentazione di una domanda di premio conformemente alle norme procedurali nazionali vigenti nel suo ordinamento
giuridico interno per analoghi termini nazionali in materia di presentazione delle domande. Infatti, il detto art. 50 bis
contiene una regola precisa che deve essere applicata in maniera uniforme nella Comunità, in modo da salvaguardare l’uguaglianza
tra gli operatori economici.
(v. punti 40-41, dispositivo 1)
4. L’art. 50 bis del regolamento n. 3886/92, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti dal regolamento
n. 805/68, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine e che abroga i regolamenti n. 1244/82
e n. 714/89, come modificato dal regolamento n. 2311/96, deve essere interpretato nel senso che una domanda di premio può
essere considerata «presentata» nei termini solo quando è pervenuta all’autorità competente prima della scadenza del termine.
Infatti, la circostanza che l’autorità competente sia stata in grado di comunicare taluni dati alla Commissione non costituisce
un elemento pertinente per il calcolo di un termine, che deve essere applicato in maniera uniforme in tutta la Comunità al
fine, in particolare, di salvaguardare la parità di trattamento degli operatori economici.
(v. punti 44-45, dispositivo 1)
5. In considerazione degli obiettivi di sorveglianza del regime e di controllo del rispetto delle condizioni di concessione dei
premi, che costituiscono misure congiunturali destinate, da un lato, a ridurre l’offerta eccedentaria di carne bovina sul
mercato risultante dalla crisi dell’ESB, e, dall’altro, a sostenere i prezzi per i produttori, non risulta che il legislatore
abbia violato in maniera manifesta il principio di proporzionalità allorché ha adottato l’art. 50 bis, n. 1, del regolamento
n. 3886/92, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti dal regolamento n. 805/68, relativo all’organizzazione
comune dei mercati nel settore delle carni bovine, e che abroga i regolamenti n. 1244/82 e n. 714/89, come modificato dal
regolamento n. 2311/96, in quanto tale articolo esclude integralmente il richiedente dal premio in caso di superamento del
termine di presentazione della domanda, indipendentemente dalla natura e dalla portata di tale superamento di termine.
(v. punti 53, 55-56, dispositivo 2)
-
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
11 novembre 2004(1)
«Carne bovina – Premio alla immissione precoce sul mercato dei vitelli – Termine di presentazione della domanda di premio – Modalità di calcolo del termine – Validità del regolamento (CEE) n. 3886/92»
Nel procedimento C-171/03,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal College van
Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi), con decisione 13 aprile 2003, pervenuta in cancelleria il 14 aprile 2003, nel
procedimento
Maatschap Toeters,M.C. Verberk, che opera con la denominazione commerciale «Verberk-Voeten»,
contro
Productschap Vee en Vlees,
LA CORTE (Prima Sezione),,
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dal sig. A. Rosas (relatore) e dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, giudici,
avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro
cancelliere: sig. R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate:
- –
per la Maatschap Toeters e la M.C. Verberk, che opera con la denominazione commerciale «Verberk‑Voeten», dal sig. J. Hulshuizen,
advocaat;
- –
per la Productschap Vee en Vlees, dal sig. C.M. den Hoed, in qualità di agente;
- –
per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra H.G. Sevenster, in qualità di agente;
- –
per la Commissione delle Communità europee, dal sig. T. van Rijn, in qualità di agente,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'8 giugno 2004,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
- 1
La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 3 giugno 1971,
n. 1182, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124, pag. 1), nonché l’interpretazione
e la validità del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3886, che stabilisce le modalità di applicazione
dei regimi di premi previsti dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 805/68 relativo all’organizzazione comune dei mercati
nel settore delle carni bovine, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1244/82 e (CEE) n. 714/89 (GU L 391, pag. 20), come modificato
dal regolamento (CE) della Commissione 2 dicembre 1996, n. 2311 (GU L 313, pag. 9).
- 2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di controversie che oppongono la Maatschap Toeters (in prosieguo: la «Toeters»)
e la M.C. Verberk, che opera con la denominazione commerciale Verberk-Voeten (in prosieguo: la «Verberk»), al Productschap
Vee en Vlees (in prosieguo: il «Productschap»), relativamente alla decisione con cui quest’ultimo ha respinto le domande che
la Toeters e la Verberk hanno presentato al fine di ottenere il premio di immissione precoce sul mercato dei vitelli.
-
- La normativa vigente
La normativa comunitaria
- 3
Il regolamento n. 1182/71 contiene norme generali uniformi relative ai periodi di tempo, alle date e ai termini che sono fissati
con atti giuridici del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione delle Comunità europee.
- 4
L’art. 1 del regolamento n. 1182/71 prevede:
«Salvo disposizioni contrarie, le disposizioni del presente regolamento si applicano agli atti del Consiglio o della Commissione,
adottati o da adottarsi in virtù del trattato che istituisce la Comunità economica europea o del trattato che istituisce la
Comunità europea dell’energia atomica».
- 5
L’art. 3, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1182/71 è così formulato:
«1. (...)
Se un periodo di tempo espresso in giorni, in settimane, in mesi o in anni deve essere calcolato a partire dal momento in
cui si verifica un evento o si compie un atto, il giorno nel corso della quale si verifica tale evento o si compie tale atto
non è computato nel periodo.
2. Salve le disposizioni dei paragrafi 1 e 4 :
(...)
- c)
- un periodo di tempo espresso in settimane, in mesi o in anni comincia a decorrere all’inizio della prima ora del primo giorno
del periodo e termina con lo spirare dell’ultima ora del giorno che, nell’ultima settimana, nell’ultimo mese o nell’ultimo
anno, porta la stessa denominazione o lo stesso numero del giorno iniziale (…)».
- 6
Il regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle
carni bovine (GU L 148, pag. 24), come modificato il regolamento (CE) del Consiglio 18 novembre 1996, n. 2222 (GU L 296, pag. 50;
in prosieguo: il «regolamento n. 805/68»), prevede la possibilità, per gli Stati membri, di adottare normative che istituiscono
premi, in particolare al fine di ripristinare l’equilibrio del mercato della carne bovina dopo le perturbazioni provocate
dall’epizootia di encefalopatia spongiforme bovina (ESB), pur salvaguardando i regimi di sostegno nel settore della carne
bovina.
- 7
L’art. 4 i), nn. 2, 5 e 6, del regolamento n. 805/68 prevede in particolare quanto segue:
«2. Fino al 30 novembre 1998, gli Stati membri possono concedere un premio per l’immissione precoce sul mercato dei vitelli. Questo
premio è concesso alla macellazione, in uno Stato membro, di ciascun vitello:
- –
- di peso carcassa pari o inferiore al peso carcassa medio dei vitelli macellati nello Stato membro interessato, decurtato del
15%. Il peso carcassa medio per Stato membro è quello che si evince dai dati statistici Eurostat del 1995, o da qualsiasi
altra informazione statistica per tale anno, ufficialmente pubblicata e accettata dalla Commissione;
- –
- che sia stato detenuto, immediatamente prima della macellazione, nello Stato membro di macellazione per un periodo da determinarsi.
(...)
5. La Commissione, secondo la procedura dell’art. 27:
(…)
- –
- fissa l’importo del premio di immissione precoce sul mercato ad un livello appropriato per consentire la macellazione di un
numero sufficiente di vitelli in funzione delle esigenze del mercato;
- –
- può autorizzare, all’interno di uno Stato membro, su richiesta di quest’ultimo, l’applicazione regionale differenziata del
premio di immissione precoce sul mercato, purché gli animali siano stati detenuti immediatamente prima della macellazione
nella regione di macellazione per un periodo da determinarsi;
- –
- può sospendere la concessione dell’uno o dell’altro premio di cui al presente articolo.
6. La commissione verificherà se, sei mesi dopo la loro entrata in vigore, i regimi previsti dal presente articolo hanno dato
risultati soddisfacenti.
In caso contrario, la Commissione sottoporrà al Consiglio un’appropriata proposta sulla quale quest’ultimo delibererà a maggioranza
qualificata, tenendo conto, segnatamente, della ripartizione degli sforzi di adattamento tra gli Stati membri e di eventuali
distorsioni commerciali».
- 8
Il regolamento n. 3886/92 contiene le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti dal regolamento n. 805/68.
- 9
Il suo art. 50, n. 1, come modificato dal regolamento n. 2311/96, stabilisce:
«Condizioni
1. Ogni Stato membro può accordare il premio alla commercializzazione precoce dei vitelli (denominato in appresso “premio”) soltanto
per animali macellati sul proprio territorio, le cui carcasse abbiano un peso uguale o inferiore a quello indicato nell’allegato
IV.
La macellazione viene effettuata in un macello che si impegna nei confronti dell’autorità competente a partecipare alla corretta
applicazione del regime di premio, in particolare delle disposizioni di cui gli artt. 50 a) e 50 b)».
- 10
L’art. 50 bis del regolamento n. 3886/92, aggiunto dal regolamento n. 2311/96 prevede:
«Domanda di premio
1. La domanda di premio deve essere presentata dall’autorità competente dello Stato membro interessato entro le tre settimane
successive alla macellazione.
Una domanda può riguardare diversi animali, purché contenga le informazioni necessarie su ognuno di essi, conformemente al
paragrafo 2.
2. Ogni domanda deve essere corredata da tutta la documentazione dettagliata necessaria su ciascuno degli animali, affinché l’autorità
competente possa verificare l’ammissibilità al premio.
(…)».
- 11
L’art. 52 del regolamento n. 3886/92, come modificato dal regolamento n. 2311/96, stabilisce:
«Comunicazioni
Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
(...)
- c)
- per quanto riguarda il premio alla commercializzazione precoce dei vitelli:
-
- i)
- le misure adottate ai fini dell’applicazione del regime del premio;
-
- ii)
- entro il 2 dicembre 1996, la specifica delle carcasse utilizzate nel 1995 per le carni di vitello nella comunicazione delle
statistiche di produzione all’Ufficio statistico della Commisione;
-
- iii)
- ogni mercoledì:
-
-
- –
- il numero di animali per il quale è stata chiesto il premio nella settimana precedente e a decorrere dall’inizio del regime;
-
-
- –
- il numero di animali per i quali è stato concesso il premio a decorrere dall’inizio del regime;
-
-
- –
- il numero totale dei vitelli macellati ogni settimana dal 1° dicembre 1996;
-
- iv)
- i pesi carcassa per quarto, suddivisi in gruppi di 10 chilogrammi di:
-
-
- –
- vitelli per cui è stata presentata la domanda di premio,
-
-
- –
- altri vitelli».
La normativa nazionale
- 12
Le norme che disciplinano le domande di premio di cui all’art. 50 del regolamento n. 3886/92 sono esposte nel Verordening
kalverslachtpremie (regolamento sul premio per la macellazione dei vitelli), adottato l’11 dicembre 1996 dall’administration
du Productschap (PBO-blad 1997, n. 25). Gli artt. 2 e 3 di questo regolamento stabiliscono:
«Articolo 2
1. A richiesta del proprietario dei vitelli, in conformità alle condizioni fissate nel regolamento della Commissione e alle condizioni
fissate dal presente regolamento o in forza dello stesso, viene concesso un premio per ogni vitello:
- –
- macellato il 1° dicembre 1996 o successivamente a tale data (...)
(...)
Articolo 3
1. La richiesta viene effettuata mediante l’invio al Productschap di un modulo, fornito dal Productschap, compilato integralmente
e con informazioni veritiere.
2. La richiesta viene presa in considerazione solo se essa, accompagnata da tutti i documenti da cui risulti che il vitello di
cui trattasi presenta i requisiti per il premio, viene presentata presso il Productschap entro tre settimane dalla data di
macellazione.
(...)».
- 13
L’art. 6:9 della wet houdende algemene regels van bestuursrecht (Algemene wet bestuursrecht, codice generale del diritto amministrativo),
del 4 giugno 1992 (Stbl. 1998, pag. 1), è così formulato:
«1. Un reclamo o un ricorso si considera presentato nei termini quando il destinatario lo riceve prima della scadenza di tale
termine.
2. In caso di invio per posta, un reclamo o un ricorso si considera nei termini quando viene depositato presso l’ufficio postale
prima della scadenza di tale termine a condizione che il destinatario non lo riceva più di una settimana dopo la scadenza
del termine».
I fatti della causa principale e le questioni pregiudizialiLa causa Toeters
- 14
Con un modulo 3 aprile 1998, la Toeters ha chiesto al Productschap un premio di abbattimento per 209 vitelli, per i quali
indicava che erano stati abbattuti il 12, il 13 e il 16 marzo 1998. Questo modulo è stato spedito per posta il 7 aprile 1998
ed è pervenuto agli uffici del Productschap l’8 aprile 1998.
- 15
Con lettera 26 maggio 1998, il Productschap ha respinto integralmente la domanda della Toeters in quanto il detto modulo non
era stato presentato presso i suoi uffici entro il termine di tre settimane dalla macellazione degli animali. Secondo il Productschap,
i termini di presentazione delle domande erano scaduti rispettivamente il 3, il 6 e il 7 aprile 1998.
- 16
Con decisione 21 gennaio 1999, il Productschap ha respinto in quanto infondato il reclamo che la Toeters aveva presentato
contro la decisione di rigetto della sua domanda di premio.
- 17
L’8 febbraio 1999, la Toeters ha presentato un ricorso contro questa decisione di rigetto dinanzi al giudice del rinvio.
- 18
La Toeters fa valere, in particolare, che il rigetto integrale della sua domanda di premio, relativa ad un importo di circa
EUR 11 300, è sproporzionato rispetto al lieve superamento del termine constatato all’atto della presentazione della domanda.
La causa Verberk
- 19
Con tre moduli in data 18 febbraio 1998, la Verberk ha chiesto al Productschap un premio di macellazione per 68, 49 e 102
vitelli, per i quali ha indicato che erano stati macellati rispettivamente il 28, 27 e 27 gennaio 1998. Come risulta dal timbro
postale, questi moduli sono stati spediti il 19 febbraio 1998. Essi sono pervenuti agli uffici del Productschap il 20 febbraio
1998.
- 20
Con lettera 24 febbraio 1998, il Productschap ha respinto queste tre domande in quanto i moduli non erano stati presentati
entro il termine di tre settimane dopo la macellazione. Secondo il Productschap, questi termini di presentazione delle domande
erano scaduti rispettivamente il 19, 18 e 18 febbraio 1998.
- 21
Con decisione 15 aprile 1999, il Productschap ha respinto, in quanto infondato, il reclamo che la Verberk ha presentato contro
la decisione di rigetto della sua domanda di premi.
- 22
Il 27 maggio 1999 la Verberk ha presentato un ricorso contro questa decisione del 15 aprile 1999 dinanzi al giudice del rinvio.
- 23
La Verberk fa valere che una delle domande che ha presentato, ossia la domanda relativa ai 68 vitelli macellati il 28 gennaio
1998, era stata in effetti presentata nei termini, poiché era stata depositata presso l’ufficio postale entro il termine regolamentare
di tre settimane.
- 24
La Verberk ha anche fatto valere che il rigetto integrale della sua domanda di premio a causa di un lieve superamento del
termine è incompatibile con il principio di proporzionalità.
- 25
Dinanzi al College van Beroep voor het bedrijfsleven, si è sostenuto in particolare che, con il regolamento (CEE) del Consiglio
27 novembre 1992, n. 3508, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari
(GU L 355, pag. 1), il Consiglio ha previsto che il detto sistema si applica in particolare ai regimi di premio a favore dei
produttori di carne bovine, istituiti dall’art. 4, lettere a)-h), del regolamento n. 805/68. Ai sensi dell’art. 8 del regolamento
(CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di
controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 391, pag. 36), salvo in caso di forza maggiore, se una domanda
viene ricevuta in ritardo, si procede ad una riduzione proporzionale al numero di giorni di ritardo dell’importo dell’aiuto
richiesto. Una tale norma sarebbe compatibile con il principio di proporzionalità. Tuttavia, il premio alla macellazione dei
vitelli controverso basato sull’art. 4 i) del regolamento n. 805/68 non rientrerebbe in tale normativa.
- 26
Il College van Beroep voor het bedrijfsleven nutre dubbi circa l’interpretazione da dare all’art. 3, n. 2, lett. c), del regolamento
n. 1182/71. Infatti, riprendendo l’esempio di una domanda di premio che deve essere presentata entro le tre settimane successive
alla macellazione, ai sensi dell’art. 3, n. 1, di questo regolamento, il termine comincerebbe a decorrere dal giorno della
macellazione, senza che si tenga conto della parte restante di tale giorno. Per contro, se occorresse applicare l’art. 3,
n. 2, del detto regolamento, il termine verrebbe calcolato a decorre dal giorno successivo alla macellazione e si concluderebbe
con lo spirare dell’ultima ora del giorno che, nell’ultima settimana, porta la stessa denominazione del giorno successivo
all’abbattimento. In quest’ultimo caso, il termine comporterebbe sempre un giorno in più rispetto al numero di giorni compreso
in queste settimane.
- 27
Nella decisione di rinvio il College van Beroep voor het bedrijfsleven rileva poi che, se si applicassero le norme procedurali
nazionali per la determinazione della data di presentazione di una domanda, ossia l’art. 6:9 del codice generale di diritto
amministrativo, si dovrebbe ritenere che le domande di cui trattasi nella causa principale siano state presentate conformemente
all’art. 50 bis del regolamento n. 3886/92. Infatti, essi sono state consegnate alla posta prima della scadenza del termine
e sono state ricevute dal destinatario meno di una settimana dopo la scadenza del termine.
- 28
Secondo il giudice del rinvio, non risulta che il fatto di considerare queste domande nel senso che siano state presentate
tempestivamente comprometterebbe il controllo effettivo in vista del quale la Commissione ha fissato il termine, contravverrebbe
alle misure di controllo che essa ha introdotto a tal fine mediante l’art. 50 ter del regolamento n. 3886/92 o ostacolerebbe
il buon funzionamento del regime.
- 29
In considerazione di questi elementi, il College van Beroep voor het bedrijfsleven ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
|
|
| Se l’art. 3, n. 2, […] lett. c), del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 debba essere interpretato nel senso che un termine
definito in settimane, come quello previsto dall’art. 50 bis del regolamento (CEE) n. 3886/92, scade alla fine del giorno
che nell’ultima settimana reca lo stesso nome del giorno seguente a quello in cui ha avuto luogo la macellazione.
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|
- 2)
- Se l’art. 50 bis, n. 1, del regolamento (CEE) n. 3886/92 sia valido nei limiti in cui esclude integralmente dal premio le
domande per qualsiasi superamento del termine nella presentazione delle stesse, indipendentemente dalla natura e dalla portata
del ritardo».
Sulle questioniSulla prima questione, sub a)
- 30
Con la prima questione, sub a), il giudice del rinvio chiede se l’art. 3, n. 2, lett. c), del regolamento n. 1182/71 debba
essere interpretato nel senso che un periodo di tempo espresso in settimane, quale il termine previsto all’art. 50 bis del
regolamento n. 3886/92, termini con lo spirare dell’ultima ora del giorno che, nell’ultima settimana, porta la stessa denominazione
del giorno successivo a quello in cui è avvenuta la macellazione.
- 31
Come è precisato all’art. 3, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 1182/71, se un periodo di tempo espresso in giorni, in
settimane, in mesi o in anni deve essere calcolato a partire dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto,
il giorno nel corso del quale si verifica tale evento o si compie tale atto non è computato nel periodo. Questa disposizione
è espressione dell’adagio latino dies a quo non computatur in termino, che costituisce una regola di diritto riconosciuta
da numerosi ordinamenti giuridici degli Stati membri.
- 32
Il dies a quo, o giorno in cui si verifica l’evento, è quindi il giorno che costituisce il punto di partenza del termine,
a decorrere dal quale verrà calcolato il periodo di tempo determinato dalla legge, ossia, nelle cause principali, tre settimane.
- 33
Ai sensi dell’art. 3, n. 2, lett. c), del regolamento (CEE) n. 1182/71, un periodo di tempo espresso in settimane termina
con lo spirare dell’ultima ora del giorno che, nell’ultima settimana, porta la stessa denominazione o lo stesso numero del
giorno iniziale. Questa disposizione, che consente di determinare il dies ad quem o giorno in cui il termine scade, deve essere
interpretata con riferimento all’art. 3, n. 1, secondo comma, dello stesso regolamento, in base al quale il giorno di decorrenza
è il giorno nel corso del quale si verifica l’evento. In altri termini, se un evento che costituisce il punto di decorrenza
di un termine di una settimana si verifica un lunedì, il termine scadrà il lunedì seguente, che sarà il dies ad quem.
- 34
Quest’interpretazione del regolamento n. 1182/71 corrisponde alla regola prevista all’art. 4, n. 1, della convenzione europea
sul computo dei termini, sottoscritta a Basilea il 16 maggio 1972 (in prosieguo: la «convenzione di Basilea»), in base al
quale «quando un termine è espresso in settimane, il dies ad quem è il giorno dell’ultima settimana il cui nome corrisponde
a quello del dies a quo».
- 35
Essa corrisponde anche alla regola utilizzata per calcolare i termini in materia giudiziaria. Ai sensi dell’art. 80, n. 1,
lett. b), del regolamento di procedura della Corte, un termine espresso in settimane scade con lo spirare del giorno che,
nell’ultima settimana, ha lo stesso nome del giorno in cui si è verificato l’evento o è stato compiuto l’atto a partire dai
quali il termine deve essere calcolato (in tal senso, sentenza 15 gennaio 1987, causa 152/85, Misset/Consiglio, Racc. pag.
223, punti 7 e 8).
- 36
Poiché questa regola è sufficiente per determinare il modo in cui il termine viene calcolato ed il giorno in cui scade il
periodo stabilito dalla legge, non ha rilevanza cercare di determinare il giorno in cui il termine ha cominciato a decorrere
ed il numero di giorni durante il quale è decorso. Infatti, indipendentemente dal fatto che si consideri che il termine ha
cominciato a decorrere il dies a quo nel momento del verificarsi dell’evento, il dies a quo a mezzanotte (v., in tal senso,
l’art. 3, n. 1, della convenzione di Basilea) o alla prima ora del giorno che segue il dies a quo, come potrebbe risultare
da un’interpretazione dell’art. 3, n. 2, lett. c), inizio di frase, del regolamento n. 1182/71, l’importante è che questo
dies a quo non venga preso in considerazione per il computo del periodo di tempo stabilito dalla legge (non computatur in
termino).
- 37
Per il resto, un’interpretazione letterale troppo restrittiva di questo art. 3, n. 2, lett. c), inizio di frase, secondo cui
il termine comincerebbe a decorrere solo il giorno successivo al dies a quo, potrebbe avere come conseguenza, in un’ipotesi
quale quella delle cause principali, di rendere irricevibile, perché fuori termine, una domanda di premio presentata il giorno
stesso della macellazione dei vitelli, ossia il dies a quo. Tale non era sicuramente l’intenzione del legislatore comunitario,
il quale, quando ha adottato norme relative al computo dei termini, ha avuto come unico obiettivo di stabilire il modo in
cui si effettua il calcolo di un periodo alla cui inosservanza una normativa attribuisce taluni effetti giuridici.
- 38
In considerazione di questi vari elementi occorre risolvere la prima questione, sub a), dichiarando che l’art. 3, n. 2, lett. c),
del regolamento n. 1182/71 deve essere interpretato nel senso che un periodo di tempo espresso in settimane, quale il termine
previsto all’art. 50 bis del regolamento n. 3886/92, termina con lo spirare dell’ultima ora del giorno che, nell’ultima settimana,
porta la stessa denominazione del giorno in cui è avvenuta la macellazione.
Sulla prima questione, sub b)
- 39
Con la prima questione, sub b), il giudice del rinvio chiede se uno Stato membro, nellルapplicare l’art. 50 bis del regolamento
n. 3886/92, sia libero di determinare la data di presentazione di una domanda di premio conformemente alle norme procedurali
nazionali vigenti nel suo ordinamento giuridico interno per analoghi termini nazionali in materia di presentazione delle domande.
- 40
A tal riguardo, occorre constatare che il detto art. 50 bis contiene una regola precisa che deve essere applicata in maniera
uniforme nella Comunità, in modo da salvaguardare l’uguaglianza tra gli operatori economici.
- 41
Occorre quindi risolvere la questione sottoposta nel senso che uno Stato membro, nell’applicare l’art. 50 bis del regolamento
n. 3886/92, non può determinare la data di presentazione di una domanda di premio conformemente alle norme procedurali nazionali
vigenti nel suo ordinamento giuridico interno per termini nazionali in materia di presentazione delle domande.
Sulla prima questione, sub c)
- 42
Con la prima questione, sub c), il giudice del rinvio chiede se l’art. 50 bis del regolamento n. 3886/92 debba essere interpretato
nel senso che una domanda di premio deve essere considerata come «presentata» nei termini anche nel caso in cui sia dimostrabile
che essa è stata inviata per posta prima della scadenza del termine di tre settimane ed è pervenuta oltre il detto termine
all’autorità competente in una data tale che quest’ultima ha potuto comunicare alla Commissione i relativi dati lo stesso
giorno in cui li avrebbe comunicati qualora la domanda di premio fosse stata ricevuta dall’autorità competente entro il termine.
- 43
Come sottolinea l’avvocato generale al paragrafo 33 delle sue conclusioni, l’art. 50 bis è chiaro nel senso che una domanda
può essere considerata come «presentata» solo quando perviene al suo destinatario. Non è sufficiente quindi che una domanda
sia stata consegnata agli uffici postali entro il termine.
- 44
Per il resto, il fatto che l’autorità competente sia stata in grado di comunicare taluni dati alla Commissione non costituisce
un elemento pertinente per il calcolo di un termine, che deve essere applicato in maniera uniforme in tutta la Comunità al
fine in particolare di salvaguardare la parità di trattamento degli operatori economici.
- 45
In considerazione di questi elementi, occorre risolvere la questione posta dichiarando che l’art. 50 bis del regolamento n. 3886/92
deve essere interpretato nel senso che una domanda di premio può essere considerata «presentata» nei termini solo quando è
pervenuta all’autorità competente prima della scadenza del termine.
Sulla seconda questione
- 46
Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede se l’art. 50 bis, n. 1, del regolamento n. 3886/92 sia valido nei limiti
in cui esclude integralmente dal premio le domande per qualsiasi superamento del termine nella presentazione delle stesse,
indipendentemente dalla natura e dalla portata di tale superamento di termine.
- 47
A tal riguardo, occorre precisare che, allorché il legislatore comunitario fissa un termine imperativo per la presentazione
di una domanda, la decadenza che comporta il mancato rispetto di tale termine non costituisce una sanzione, ma una semplice
conseguenza del mancato rispetto delle condizioni previste dalla legge (v., in tal senso, sentenza 22 gennaio 1986, causa
266/84, Denkavit, Racc. pag. 149, punto 21).
- 48
Quando, ad esempio, il legislatore prevede che qualsiasi presentazione tardiva di una domanda dà luogo ad una riduzione dell’1%
per ogni giorno feriale di ritardo dell’importo dell’aiuto cui si riferisce la domanda, al quale il beneficiario avrebbe avuto
diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile, così come prevede l’art. 8 del regolamento n. 3887/92, fatto valere
dinanzi al giudice del rinvio, esso non disciplina, in generale, le sanzioni che si applicano al mancato rispetto di un termine,
ma determina, nella fattispecie, le conseguenze giuridiche, variabili secondo la data di presentazione di una domanda, del
deposito tardivo di quest’ultima.
- 49
Ne deriva che la riduzione dell’importo assegnato, nell’ipotesi di presentazione tardiva di una domanda di premio, non costituisce
un principio generale che si applica in tutti i casi in cui la normativa in materia di agricoltura prevede un termine per
la presentazione di una domanda, ma una scelta deliberata del legislatore il quale ha ritenuto che il rispetto di un termine
non fosse essenziale per la gestione di un regime di premio determinato.
- 50
Nella fattispecie, occorre verificare se il legislatore comunitario abbia commesso un errore manifesto di valutazione non
prevedendo una regressività dell’importo dei premi concessi, in funzione della data di presentazione delle domande. Questo
controllo si effettua in relazione al principio di proporzionalità.
- 51
A tal riguardo, occorre ricordare che il principio di proporzionalità, che fa parte dei principi generali del diritto comunitario,
richiede che gli atti delle istituzioni comunitarie non superino i limiti di ciò che è idoneo e necessario per il conseguimento
degli scopi legittimamente perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta
tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati
agli scopi perseguiti (v., in particolare, sentenze 5 ottobre 1994, cause riunite C-133/93, C-300/93 e C-362/93, Crispoltoni
e a., Racc. pag. I-4863, punto 41; 5 maggio 1998, causa C-157/96, National Farmers’ Union e a., Racc. pag. I-2211, punto 60;
e 29 ottobre 1998, causa C-375/96, Zaninotto, Racc. pag. I‑6629, punto 63).
- 52
Per quanto riguarda il controllo giurisdizionale delle condizioni soprammenzionate, il legislatore comunitario dispone in
materia di politica agricola comune di un potere discrezionale corrispondente alle responsabilità politiche che gli artt. 34
CE - 37 CE gli attribuiscono. Di conseguenza, solo il carattere manifestamente inidoneo di un provvedimento adottato in tale
ambito, in relazione allo scopo che l’istituzione competente intende perseguire, può inficiare la legittimità di tale provvedimento
(v. citate sentenze Crispoltoni e a., punto 42, e National Farmers’ Union e a. punto 61).
- 53
Come hanno sottolineato il Regno dei Paesi Bassi e la Commissione nelle osservazioni che hanno presentato dinanzi alla Corte,
il premio di cui trattasi nella causa principale è una misura congiunturale destinata, da un lato, a ridurre l’offerta eccedentaria
di carne bovina sul mercato risultante dalla crisi dell’ESB e, dall’altro, a sostenere i prezzi per i produttori.
- 54
L’importanza del rispetto dei termini di presentazione delle domande di premi risulta chiaramente dal nono, decimo e undicesimo
‘considerando’ del regolamento n. 2311/96, che sono così formulati:
«considerando che, per consentire una sorveglianza efficace del regime, le domande devono essere presentate entro le tre settimane
successive alla macellazione; che le suddette domande devono essere completate da tutte le informazioni necessarie ad un esame
adeguato;
considerando che è necessario prevedere misure di controllo efficaci; che tali misure devono, in particolare, essere basate
su controlli amministrativi e fisici nel mattatoio interessato nonché nelle stalle da ingrasso;
considerando che, ai fini del corretto funzionamento del regime, gli Stati membri devono comunicare periodicamente alcuni
dati relativi alle domande e alla riscossione dei premi e alla macellazione dei vitelli».
- 55
In considerazione degli obiettivi di sorveglianza del regime e di controllo del rispetto delle condizioni di concessione dei
premi, non risulta che il legislatore abbia violato in maniera manifesta il principio di proporzionalità non prevedendo una
regressività dell’importo del premio concesso in funzione della data di presentazione della domanda.
- 56
Occorre pertanto risolvere la seconda questione nel senso che dal suo esame non è emerso alcun elemento tale da inficiare
la validità dell’art. 50 bis, n. 1, del regolamento n. 3886/92 in quanto esso esclude integralmente dal premio le domande
per qualsiasi superamento del termine nella presentazione delle stesse, indipendentemente dalla natura e dalla portata di
tale superamento di termine.
Sulle spese
- 57
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle
delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione.
-
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
1 a) L’art. 3, n. 2, lett. c), del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 3 giugno 1971, n. 1182, che stabilisce le norme applicabili
ai periodi di tempo, alle date e ai termini, deve essere interpretato nel senso che un periodo di tempo espresso in settimane
quale il termine previsto all’art. 50 bis del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3886, che stabilisce
le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 805/68 relativo ad un’organizzazione
comune dei mercati nel settore delle carni bovine e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1244/82 e (CEE) n. 714/89, come modificato
dal regolamento (CE) della Commissione 2 dicembre 1996, n. 2311, termina con lo spirare dell’ultima ora del giorno che, nell’ultima
settimana, porta la stessa denominazione del giorno in cui è avvenuta la macellazione.
b) Uno Stato membro, nell’applicare l’art. 50 bis del regolamento n. 3886/92, non può determinare la data di presentazione di
una domanda di premio conformemente alle norme procedurali nazionali vigenti nel suo ordinamento giuridico interno per analoghi
termini nazionali in materia di presentazione delle domande.
c) L’art. 50 bis del regolamento n. 3886/92 deve essere interpretato nel senso che una domanda di premio può essere considerata
«presentata» nei termini solo quando è pervenuta all’autorità competente prima della scadenza del termine.
2) Dall’esame della questione sottoposta non è emerso alcun elemento tale da inficiare la validità dell’art. 50 bis, n. 1, del
regolamento n. 3886/92 in quanto esso esclude integralmente il richiedente dal premio in caso di qualsiasi superamento del
termine nella presentazione della domanda, indipendentemente dalla natura e dalla portata di tale superamento di termine.
Firme
- 1 –
- Lingua processuale: l'olandese.