Causa C-166/03

Commissione delle Comunità europee

contro

Repubblica francese

«Inadempimento di uno Stato — Art. 28 CE — Commercializzazione di prodotti in metalli preziosi — Denominazioni “oro” e “lega d’oro”»

Massime della sentenza

Libera circolazione delle merci — Restrizioni quantitative — Misure d’effetto equivalente — Normativa nazionale che riserva la denominazione «oro» ai prodotti con titolo 750 millesimi — Inammissibilità — Giustificazione — Tutela dei consumatori — Lealtà dei negozi commerciali — Insussistenza

(Art. 28 CE)

Viene meno agli obblighi ad esso incombenti a norma dell’art. 28 CE uno Stato membro che riserva la denominazione «oro» ai prodotti con titolo 750 millesimi, mentre quelli con titolo 375 o 585 millesimi, benché commercializzati nei loro paesi d’origine con la denominazione «oro», recano in tale Stato membro la denominazione «lega d’oro», meno attraente per i consumatori.

Siffatta normativa impone una doppia denominazione ridondante per i prodotti con i due livelli di purezza più bassi, vale a dire l’impiego non solo del titolo del prodotto, ma altresì della denominazione «lega d’oro», e non è quindi proporzionata all’obiettivo di garantire la lealtà dei negozi commerciali e la difesa dei consumatori, giacché tale obiettivo può essere conseguito con misure meno restrittive degli scambi intracomunitari.

(v. punti 13-14, 19-21 e dispositivo)





SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
8 luglio 2004(1)

«Inadempimento di uno Stato – Art. 28 CE – Commercializzazione di prodotti in metalli preziosi – Denominazioni “oro” e “lega d'oro”»

Nella causa C-166/03,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. B. Stromsky, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica francese, rappresentata dai sigg. G. de Bergues e F. Million, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, avendo riservato la denominazione «oro» ai prodotti con titolo 750 millesimi, mentre quelli con titolo 375 o 585 millesimi recano la denominazione «lega d'oro», la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 28 CE,



LA CORTE (Seconda Sezione),,



composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg.  J.–P. Puissochet, J.N. Cunha Rodrigues (relatore), R. Schintgen e dalla sig.ra N. Colneric, giudici,

avvocato generale: sig. F.G. Jacobs
cancelliere: sig. R. Grass

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 19 febbraio 2004,

ha pronunciato la seguente



Sentenza



1
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 10 aprile 2003, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell’art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, avendo riservato la denominazione «oro» ai prodotti con titolo 750 millesimi, mentre quelli con titolo 375 o 585 millesimi recano la denominazione «lega d’oro», la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 28 CE.


Ambito normativo

2
L’art. 521 del code général des impôts (codice generale delle imposte), come modificato dalla legge 4 gennaio 1994, n. 94‑6, sul riordinamento della legislazione relativa alla garanzia dei metalli preziosi e ai poteri di controllo degli agenti doganali sulla situazione amministrativa di determinate persone (JORF 5 gennaio 1994, pag. 245; in prosieguo: il «CGI»), così dispone:

«Solo i prodotti in oro il cui titolo è pari o superiore a 750 millesimi possono beneficiare della denominazione “oro” al momento della loro commercializzazione nella fase del dettaglio presso i privati.

I prodotti contenenti oro per 585 o 375 millesimi beneficiano della denominazione “lega d’oro”, accompagnati dal loro titolo al momento della loro commercializzazione nella fase del dettaglio presso i privati».


Il procedimento precontenzioso

3
Considerando che tale disposizione non fosse conforme all’art. 28 CE, la Commissione ha avviato il procedimento per inadempimento previsto dall’art. 226 CE. Dopo avere ingiunto alla Repubblica francese di presentare le sue osservazioni, la Commissione ha adottato, il 19 settembre 2001, un parere motivato con il quale invitava tale Stato membro a prendere le misure necessarie per conformarvisi entro un termine di due mesi a decorrere dalla sua notifica.

4
Con lettera 4 febbraio 2002, la Repubblica francese ha affermato che l’art. 522 bis del CGI rispondeva ad un’esigenza di tutela del consumatore e di lealtà nei negozi commerciali e ha invitato la Commissione a riesaminare la sua valutazione. La Commissione ha deciso di proporre il ricorso in esame.


Sul ricorso

Argomenti delle parti

5
La Commissione fa valere che l’art. 522 bis del CGI vieta la commercializzazione in Francia con la denominazione «oro» dei prodotti contenenti oro per 585 o 375 millesimi, che però possono beneficiare di tale denominazione nello Stato membro da cui provengono, e impone a tali prodotti un’altra denominazione, cioè quella di «lega d’oro», meno conosciuta e meno apprezzata dal consumatore. Tale disposizione potrebbe rendere più difficile la commercializzazione dei detti prodotti in Francia ed ostacolare così, almeno indirettamente, il commercio tra gli Stati membri. Di conseguenza, le regole di denominazione controverse, qualora non potessero essere giustificate da una finalità di interesse generale, costituirebbero misure aventi effetto equivalente, vietate dall’art. 28 CE.

6
La Commissione ritiene che le dette regole di denominazione non siano necessarie per garantire la tutela dei consumatori e la lealtà dei negozi commerciali, né giustificate alla luce dell’art. 28 CE. Sarebbe infatti sufficiente che gli Stati membri prescrivessero un’adeguata etichettatura che garantisse una corretta informazione sul reale contenuto in oro dei diversi prodotti offerti in vendita.

7
Il governo francese contesta l’ipotesi secondo cui l’esistenza di due categorie di prodotti ha un’incidenza sensibile sugli scambi intracomunitari. Non avendo dimostrato l’esistenza di un effetto sugli scambi intracomunitari, la Commissione non avrebbe soddisfatto l’onere della prova che grava su di essa nell’ambito di un ricorso per inadempimento.

8
Per il governo francese, poiché corrisponde a tipi di prodotti il cui contenuto in oro è sostanzialmente diverso, l’esistenza di due denominazioni, «oro» e «lega d’oro», risponde alla preoccupazione di informare il consumatore per garantire la sua tutela. Si tratterebbe di una finalità di interesse generale idoneo a giustificare una misura relativa alla denominazione dei prodotti alla luce dei requisiti posti dall’art. 28 CE.

9
Inoltre, il sistema di doppia denominazione garantirebbe un’informazione dei consumatori migliore di quella suggerita dalla Commissione, cioè l’etichettatura indicante solo il contenuto in «oro» dei prodotti. Quest’ultimo sistema rilascerebbe ai consumatori una mera informazione tecnica, mentre la doppia denominazione andrebbe oltre, dando già un’interpretazione facilmente comprensibile della qualità dei prodotti di cui trattasi.

10
Pertanto, il governo francese non ritiene contrario all’art 28 CE il sistema di denominazione derivante dall’art. 522 bis del CGI.

Giudizio della Corte

11
Secondo una giurisprudenza costante, qualsiasi misura che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari deve essere considerata come una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative e, in quanto tale, vietata dall’art. 28 CE (v. sentenze 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville, Racc. pag. 837, punto 5, e 11 dicembre 2003, causa C‑322/01, Deutscher Apothekerverband, Racc. pag. I‑14887, punto 66).

12
La Commissione afferma, senza essere contraddetta dal governo francese, che in Stati membri diversi dalla Francia vengono legalmente commercializzati con la denominazione «oro» prodotti contenenti oro per 375 o 585 millesimi.

13
È pacifico che la denominazione «lega d’oro» è meno attraente per i consumatori rispetto dalla denominazione «oro».

14
L’obbligo di vendere tali prodotti con la denominazione «lega d’oro», imposto dall’art. 522 bis del CGI, mentre nei loro paesi d’origine sono commercializzati con la denominazione «oro», è quindi tale da ostacolare il commercio intracomunitario.

15
Ne consegue che tale disposizione del CGI deve essere considerata una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all’importazione ai sensi dell’art. 28 CE, senza che sia necessario produrre la prova che essa ha inciso sensibilmente sugli scambi intracomunitari.

16
Circa la questione se una normativa siffatta possa tuttavia essere conforme al diritto comunitario, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, una normativa nazionale adottata in mancanza di disciplina comune o armonizzata, indistintamente applicabile ai prodotti nazionali e a quelli importati da altri Stati membri, può essere compatibile con il Trattato solo se essa è necessaria per soddisfare esigenze imperative attinenti, in particolare, alla lealtà nei negozi commerciali e alla tutela dei consumatori, se è proporzionata allo scopo così perseguito e se tale scopo non può essere conseguito con provvedimenti che ostacolino in misura minore gli scambi intracomunitari (v. sentenza 5 dicembre 2000, causa C‑448/98, Guimont, Racc. pag. I‑10663, punto 27).

17
È pacifico che i termini da utilizzare per indicare la proporzione di metallo prezioso contenuta nei prodotti, nonché il modo di indicare questi ultimi non formano oggetto di armonizzazione nella fase attuale del diritto comunitario. È altresì pacifico che l’art. 522 bis del CGI è indistintamente applicabile ai prodotti francesi ed ai prodotti importati da altri Stati membri.

18
Inoltre, si deve ammettere che la disposizione del CGI in esame mira a garantire la lealtà dei negozi commerciali e la difesa dei consumatori.

19
La normativa controversa impone tuttavia, per i prodotti con i due livelli di purezza più bassi commercializzati nella fase del dettaglio ai privati, una doppia denominazione ridondante, dato che impone l’impiego non solo del titolo del prodotto, che apporta un’informazione oggettiva sul suo grado di purezza, ma altresì della denominazione «lega d’oro», che rappresenta un’informazione molto meno precisa sullo stesso aspetto.

20
Ne discende che il sistema di doppia denominazione previsto all’art. 522 bis del CGI non è proporzionato all’obiettivo di garantire la lealtà dei negozi commerciali e la difesa dei consumatori, e che tale obiettivo può essere perseguito con misure meno restrittive degli scambi intracomunitari.

21
Si deve pertanto constatare che, riservando la denominazione «oro» ai prodotti con titolo 750 millesimi, mentre quelli con titolo 375 o 585 millesimi recano la denominazione «lega d’oro», la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 28 CE.


Sulle spese

22
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica francese, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)
Riservando la denominazione «oro» ai prodotti con titolo 750 millesimi, mentre quelli con titolo 375 o 585 millesimi recano la denominazione «lega d’oro», la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 28 CE.

2)
La Repubblica francese è condannata alle spese.

Timmermans

Puissochet

Cunha Rodrigues

Schintgen

Colneric

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l'8 luglio 2004.

Il cancelliere

Il presidente della Seconda Sezione

R. Grass

C.W.A. Timmermans


1
Lingua processuale: il francese.