Ravvicinamento delle legislazioni — Etichettatura e presentazione di prodotti alimentari — Prodotti alimentari derivati da organismi geneticamente modificati (OGM) — Regolamento n. 1139/98 — Menzione obbligatoria della presenza di materiale derivato da OGM — Esenzione — Preparati per lattanti e bambini nella prima infanzia — Applicabilità dell’esenzione — Violazione del principio di precauzione — Assenza
(Regolamento del Consiglio n. 1139/98, art. 2, n. 2, lett. b))
L’art. 2, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1139/98, concernente l’obbligo di indicare, nell’etichettatura di alcuni prodotti alimentari derivati da organismi geneticamente modificati, caratteristiche diverse da quelle di cui alla direttiva 79/112, come modificato dal regolamento n. 49/2000, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione che esso prevede dall’obbligo, stabilito dall’art. 2, nn. 1 e 3, del medesimo regolamento, di un’indicazione, nell’etichetta di prodotti alimentari, della presenza di materiale derivato da taluni organismi geneticamente modificati (OGM), nel caso in cui tale presenza derivi da una contaminazione accidentale e non superi un livello de minimis dell’1%, si applica parimenti a prodotti alimentari destinati all’alimentazione particolare dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia.
Questa interpretazione non può essere messa in discussione in base al principio di precauzione, il quale presuppone che sussistano incertezze in merito all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone. Infatti, l’immissione in commercio di OGM di cui al regolamento n. 1139/98 può avvenire solo se questi ultimi siano stati preventivamente autorizzati in esito a una valutazione dei rischi diretta a garantire che, in considerazione delle conclusioni di una siffatta valutazione, questi ultimi non comportino pericoli per i consumatori. Ne deriva che il principio di precauzione va eventualmente tenuto presente nell’ambito di una siffatta procedura di decisione.
(v. punti 55-56, 61, 63-64 e dispositivo)