1. Questioni pregiudiziali — Adizione della Corte — Giurisdizione nazionale ai sensi dell’art. 35 UE — Nozione — Giudice per le indagini preliminari — Inclusione
(Art. 35 UE)
2. Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro diretta al ravvicinamento delle legislazioni — Domanda di interpretazione che coinvolge il principio di interpretazione conforme del diritto nazionale — Competenza a fornire tale interpretazione
[Art. 234 CE; artt. 35 UE e 46, lett. b), UE]
3. Unione europea — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Stati membri — Obblighi — Obbligo di leale cooperazione con le istituzioni
4. Unione europea — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisioni quadro dirette al ravvicinamento delle legislazioni nazionali — Esecuzione da parte degli Stati membri — Obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale — Limiti — Rispetto dei principi generali del diritto — Interpretazione contra legem del diritto nazionale — Inammissibilità
[Art. 249, terzo comma, CE; art. 34, n. 2, lett. b), UE]
5. Unione europea — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Posizione delle vittime nel procedimento penale — Decisione quadro 2001/220/GAI — Tutela delle vittime particolarmente vulnerabili — Modalità — Condizioni di testimonianza dei bambini in età infantile — Audizione al di fuori dell’udienza pubblica e prima della tenuta di quest’ultima — Ammissibilità — Limiti
(Decisione quadro del Consiglio 2001/220/GAI, artt. 2, 3 e 8, n. 4)
1. Qualora uno Stato membro abbia dichiarato di accettare la competenza della Corte a statuire sulla validità e sull’interpretazione degli atti previsti dall’art. 35 UE, la Corte stessa è competente a risolvere la questione pregiudiziale proposta da un giudice per le indagini preliminari. Agendo nell’ambito di un procedimento penale, tale giudice interviene, infatti, nell’esercizio di una funzione giurisdizionale, di modo che esso dev’essere considerato come una giurisdizione di uno Stato membro ai sensi del detto articolo.
(v. punti 20, 22)
2. In forza dell’art. 46, lett. b), UE, il regime previsto all’art. 234 CE è destinato ad applicarsi all’art. 35 UE, fatte salve le condizioni previste da tale disposizione. Analogamente all’art. 234 CE, l’art. 35 UE subordina l’adizione della Corte in via pregiudiziale alla condizione che il giudice nazionale reputi necessaria una decisione su tale punto per emanare la sua sentenza, di modo che la giurisprudenza della Corte relativa alla ricevibilità delle questioni pregiudiziali proposte ai sensi dell’art. 234 CE è, in linea di principio, trasponibile alle domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte in forza dell’art. 35 UE.
Ne consegue che la presunzione di pertinenza che inerisce alle questioni proposte in via pregiudiziale dai giudici nazionali può essere esclusa solo in casi eccezionali, qualora risulti manifestamente che la sollecitata interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione considerate in tali questioni non abbia alcun rapporto con la realtà o con l’oggetto della causa principale o qualora il problema sia di natura ipotetica o la Corte non disponga di elementi di fatto o di diritto necessari per risolvere utilmente le questioni che le vengono sottoposte. Fatte salve tali ipotesi, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire sulle questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione degli atti previsti all’art. 35, n. 1, UE.
In questo contesto, indipendentemente dal grado di integrazione considerato dal Trattato di Amsterdam nel processo di creazione di un’unione sempre più stretta tra i popoli dell’Europa ai sensi dell’art. 1, secondo comma, UE, è perfettamente comprensibile che gli autori del Trattato sull’Unione europea abbiano ritenuto utile prevedere, nell’ambito del titolo VI di tale Trattato, dedicato alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, il ricorso a strumenti giuridici che comportano effetti analoghi a quelli previsti dal Trattato CE, al fine di contribuire efficacemente al perseguimento degli obiettivi dell’Unione. La competenza pregiudiziale della Corte ai sensi dell’art. 35 UE sarebbe privata dell’aspetto essenziale del suo effetto utile se i singoli non avessero il diritto di far valere le decisioni quadro al fine di ottenere un’interpretazione conforme del diritto nazionale dinanzi ai giudici degli Stati membri.
(v. punti 19, 28-30, 36, 38)
3. Sarebbe difficile per l’Unione adempiere efficacemente alla sua missione se il principio di leale cooperazione, che implica in particolare che gli Stati membri adottino tutte le misure generali o particolari in grado di garantire l’esecuzione dei loro obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea, non si imponesse anche nell’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale figurante al titolo VI del Trattato UE, che è del resto interamente fondata sulla cooperazione tra gli Stati membri e le istituzioni.
(v. punto 42)
4. Il carattere vincolante delle decisioni quadro adottate sul fondamento del titolo VI del Trattato dell’Unione europea, dedicato alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, è formulato in termini identici a quelli dell’art. 249, terzo comma, CE, relativamente alle direttive. Esso comporta, in capo alle autorità nazionali, un obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale. Così, applicando il diritto nazionale, il giudice del rinvio chiamato ad interpretare quest’ultimo è tenuto a farlo per quanto possibile alla luce della lettera e dello scopo della decisione quadro al fine di conseguire il risultato perseguito da questa e di conformarsi così all’art. 34, n. 2, lett. b), UE.
L’obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al contenuto di una decisione quadro quando interpreta le norme pertinenti del suo diritto nazionale trova tuttavia i suoi limiti nei principi generali del diritto, e in particolare in quelli di certezza del diritto e di non retroattività. Questi principi ostano in particolare a che il detto obbligo possa condurre a determinare o ad aggravare, sul fondamento di una decisione quadro e indipendentemente da una legge adottata per l’attuazione di quest’ultima, la responsabilità penale di coloro che agiscono in violazione delle sue disposizioni.
Analogamente, il principio di interpretazione conforme non può servire da fondamento ad un’interpretazione contra legem del diritto nazionale. Tale principio richiede tuttavia che il giudice nazionale prenda in considerazione, se del caso, il diritto nazionale nel suo complesso per valutare in che misura quest’ultimo può ricevere un’applicazione tale da non sfociare in un risultato contrario a quello perseguito dalla decisione quadro.
(v. punti 34, 43-45, 47, 61 e dispositivo)
5. Gli artt. 2, 3 e 8, n. 4, della decisione quadro 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, enunciano un certo numero di obiettivi tra i quali quello consistente nel garantire alle vittime particolarmente vulnerabili un trattamento specifico che risponda in modo ottimale alla loro situazione. Tali disposizioni devono essere interpretate nel senso che il giudice nazionale competente deve avere la possibilità di autorizzare bambini in età infantile che sostengano di essere stati vittime di maltrattamenti a rendere la loro deposizione secondo modalità che permettano di garantire a tali bambini un livello di tutela adeguato, ad esempio al di fuori dell’udienza pubblica e prima della tenuta di quest’ultima. Le adottate condizioni in cui rendere testimonianza non debbono tuttavia essere incompatibili con i principi fondamentali dell’ordinamento dello Stato membro interessato, così come previsto all’art. 8, n. 4, della detta decisione quadro, e analogamente esse non debbono privare l’imputato del diritto, sancito all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ad un processo equo.
(v. punti 54, 57, 59, 61 e dispositivo)