Causa C‑104/03

St. Paul Dairy Industries NV

contro

Unibel Exser BVBA

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam)

«Convenzione di Bruxelles — Provvedimenti provvisori o cautelari — Audizione di testi»

Conclusioni dell’avvocato generale D. Ruiz-Jarabo Colomer, presentate il 9 settembre 2004 

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 28 aprile 2005. 

Massime della sentenza

Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni — Competenza a disporre provvedimenti provvisori o cautelari — Nozione di provvedimenti provvisori o cautelari — Audizione di testi diretta a consentire all’attore di valutare l’opportunità di un procedimento di merito — Esclusione

(Convenzione di Bruxelles del 27 septembre 1968, art. 24)

L’art. 24 della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, così come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978 relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla convenzione 25 ottobre 1982 relativa all’adesione della Repubblica ellenica, dalla convenzione 26 maggio 1989 relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e dalla convenzione 29 novembre 1996 relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, deve essere interpretato nel senso che non rientra nella nozione di «provvedimenti provvisori o cautelari» un provvedimento che ordina l’audizione di un teste allo scopo di permettere all’attore di valutare l’opportunità di un’eventuale azione, di determinare il fondamento di una tale azione e di calcolare la pertinenza dei motivi che potrebbero essere fatti valere in tale ambito.

In assenza di ogni giustificazione diversa dal detto interesse dell’attore, infatti, la concessione di un tale provvedimento non risponde alla finalità della competenza derogatoria prevista all’art. 24 della Convenzione, che è quella di evitare alle parti un pregiudizio derivante dalle lungaggini inerenti a tutti i procedimenti internazionali e di conservare una situazione di fatto o di diritto onde preservare diritti dei quali spetterà poi al giudice del merito accertare l’esistenza.

(v. punti 12-13, 17, 25 e dispositivo)




SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

28 aprile 2005 (*)

«Convenzione di Bruxelles – Provvedimenti provvisori o cautelari – Audizione di testi»

Nel procedimento C-104/03,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all’interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, proposta dal Gerechtshof te Amsterdam (Paesi Bassi) con decisione 12 dicembre 2002, pervenuta in cancelleria il 6 marzo 2003, nella causa

St. Paul Dairy Industries NV

contro

Unibel Exser BVBA,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič e E. Levits, giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 luglio 2004,

considerate le osservazioni presentate:

–       per la St. Paul Dairy Industries NV, dal sig. R. M. A. Lensen, advocaat;

–       per la Unibel Exser BVBA, dal sig. I. P. de Groot, advocaat;

–       per il governo tedesco, dal sig. R. Wagner, in qualità di agente;

–       per il governo del Regno Unito, dal sig. K. Manji, in qualità di agente, assistito dal sig. T. Ward, barrister;

–       per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. E. Manhaeve e dalla sig.ra A.‑M. Rouchaud‑Joët, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 settembre 2004,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1       La domanda di pronuncia pregiudiziale concerne l’interpretazione dell’art. 24 della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), così come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978 relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e – testo modificato – pag. 77), dalla convenzione 25 ottobre 1982 relativa all’adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), dalla convenzione 26 maggio 1989 relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1) e dalla convenzione 29 novembre 1996 relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU 1997, C 15, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione»).

2       Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la St. Paul Dairy Industries NV (in prosieguo: la «St. Paul Dairy») e la Unibel Exser BVBA (in prosieguo: la «Unibel»), aventi entrambe sede in Belgio, in merito all’audizione di un teste residente nei Paesi Bassi.

 Contesto normativo

 La Convenzione

3       L’art. 24 della Convenzione recita:

«I provvedimenti provvisori o cautelari, previsti dalla legge di uno Stato contraente, possono essere richiesti all’autorità giudiziaria di detto Stato anche se, in forza della presente convenzione, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta al giudice di un altro Stato contraente».

 La normativa nazionale

4       L’art. 186, primo comma, del Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (codice olandese di procedura civile; in prosieguo: il «CPCO») dispone che, nei casi in cui la legge ammette la prova per testi, un’audizione provvisoria di testi può essere ordinata su domanda della parte interessata, prima che sia stata proposta un’azione.

 La controversia nella causa principale e la questione pregiudiziale

5       Con ordinanza 23 aprile 2002, il Rechtbank te Haarlem (Paesi Bassi) ha ordinato, su richiesta della Unibel, l’audizione provvisoria di un teste residente nei Paesi Bassi.

6       La St. Paul Dairy ha impugnato tale ordinanza dinanzi al Gerechtshof te Amsterdam facendo valere l’incompetenza del giudice olandese a conoscere della domanda proposta dalla Unibel.

7       Per quanto riguarda il merito della controversia che vede opposte la Unibel e la St. Paul Dairy, dall’ordinanza di rinvio risulta pacifico che le due parti sono stabilite in Belgio, che il rapporto giuridico controverso nella causa principale è disciplinato dal diritto belga, che il giudice competente a conoscere della materia è il giudice belga e che nessuna azione avente il medesimo oggetto è stata proposta né nei Paesi Bassi né in Belgio.

8       Di conseguenza, il Gerechtshof te Amsterdam ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’istituto dell’“audizione preventiva di testimoni antecedente alla pendenza in giudizio”, disciplinata dall’art. 186 e seguenti del [CPCO], rientri nella sfera di applicazione della Convenzione di Bruxelles, tenendo presente che tale istituto, quale disciplinato nel suddetto codice, non solo mira a consentire che subito dopo lo svolgimento dei fatti controversi possano essere rese dichiarazioni testimoniali al riguardo, e ad evitare che una prova vada perduta, ma ha anche e soprattutto il fine di offrire alle persone interessate all’introduzione di un’eventuale successiva causa dinanzi al giudice civile – intendendosi per interessati sia coloro i quali riflettono sull’ipotesi di intentare una causa, sia quelli che si aspettano che una causa possa essere intentata contro di loro, sia i terzi che per altre ragioni possano avere un interesse al caso – la possibilità di ottenere in anticipo chiarimenti sui fatti (dei quali probabilmente non hanno ancora una precisa cognizione), e ciò affinchè esse siano poste in condizione di valutare meglio la loro posizione, in particolare anche relativamente al problema della persona contro la quale la causa debba essere promossa.

2)      In caso di soluzione affermativa, se tale istituto rientri nella nozione di provvedimento ai sensi dell’art. 24 della Convenzione di Bruxelles».

 Sulle questioni pregiudiziali

9       Le questioni sollevate dal giudice del rinvio, che occorre esaminare congiuntamente, mirano in sostanza a stabilire se una domanda diretta ad ordinare l’audizione di un teste prima dell’avvio di un procedimento nel merito, allo scopo di permettere all’attore di valutare l’opportunità di un’eventuale azione, rientri nel campo di applicazione della Convenzione in quanto provvedimento provvisorio o cautelare ai sensi dell’art. 24 di quest’ultima.

10     In via preliminare, occorre ricordare che l’art. 24 della Convenzione può essere fatto valere al fine di ottenere provvedimenti provvisori o cautelari solo nei campi rientranti nell’ambito di applicazione rationae materiae della Convenzione quale definito all’art. 1 della stessa (sentenze 27 marzo 1979, causa 143/78, De Cavel, Racc. pag. 1055, punto 9; 31 marzo 1982, causa 25/81, C.H.W., Racc. pag. 1189, punto 12, e 17 novembre 1998, causa C-391/95, Van Uden, Racc. pag. I-7091, punto 30). Spetta pertanto al giudice del rinvio accertare se ciò avvenga nella causa principale.

11     L’art. 24 della Convenzione autorizza un organo giurisdizionale di uno Stato contraente a decidere su una domanda di provvedimento provvisorio o cautelare quando esso non è competente a conoscere del merito della controversia. Tale disposizione prevede così un’eccezione al regime di competenza istituito dalla Convenzione e deve dunque essere interpretata in maniera restrittiva.

12     La competenza derogatoria prevista all’art. 24 della Convenzione mira ad evitare alle parti un pregiudizio derivante dalle lungaggini inerenti a tutti i procedimenti internazionali.

13     In conformità a questa finalità, per «provvedimenti provvisori o cautelari» ai sensi dell’art. 24 della Convenzione devono intendersi i provvedimenti volti, nelle materie oggetto della Convenzione, alla conservazione di una situazione di fatto o di diritto onde preservare diritti dei quali spetterà poi al giudice del merito accertare l’esistenza (sentenze 26 marzo 1992, causa C-261/90, Reichert e Kockler, Racc. pag. I-2149, punto 34, e Van Uden, cit., punto 37).

14     La concessione di tali provvedimenti richiede da parte del giudice, oltre ad una particolare circospezione, una conoscenza approfondita delle circostanze concrete in cui i provvedimenti richiesti dovranno esplicare i propri effetti. In generale, egli deve subordinare la sua autorizzazione a tutte le condizioni che garantiscono la provvisorietà o il carattere cautelare del provvedimento da lui disposto (sentenze 21 maggio 1980, causa 125/79, Denilauler, Racc. pag. 1553, punto 15, e Van Uden, cit., punto 38).

15     Nella causa principale, il provvedimento richiesto, vale a dire l’audizione, dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato contraente, di un teste residente sul territorio di tale Stato, ha lo scopo di accertare fatti dai quali potrebbe dipendere la soluzione di una controversia futura per la quale un organo giurisdizionale di un altro Stato contraente sarebbe competente.

16     Risulta dall’ordinanza di rinvio che questo provvedimento, la cui concessione non è subordinata, secondo la legge dello Stato contraente interessato, ad alcuna condizione particolare, ha lo scopo di permettere all’attore di valutare l’opportunità di un’eventuale azione, di determinare il fondamento di una tale azione e di calcolare la pertinenza dei motivi che possono essere invocati in tale ambito.

17     In assenza di ogni giustificazione diversa dall’interesse dell’attore a valutare l’opportunità di un procedimento nel merito, è giocoforza constatare che il provvedimento richiesto in via principale non risponde alla finalità perseguita dall’art. 24 della Convenzione, quale ricordata ai punti 12 e 13 della presente sentenza.

18     Occorre rilevare a questo proposito che la concessione di un tale provvedimento potrebbe facilmente essere utilizzata per aggirare, nella fase istruttoria, le regole di competenza enunciate agli artt. 2 e 5-18 della Convenzione.

19     Ora, il principio della certezza del diritto, che costituisce uno degli obiettivi della Convenzione, richiede in particolare che le regole di competenza che derogano al principio generale della Convenzione di Bruxelles enunciato nel suo art. 2, come quella che figura all’art. 24 di quest’ultima, siano interpretate in modo da consentire ad un convenuto normalmente accorto di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice, diverso da quello dello Stato della propria residenza, potrebbe dover difendere i propri interessi nell’ambito di un procedimento giurisdizionale (v., in questo senso, sentenze 28 settembre 1999, causa C‑440/97, GIE Groupe Concorde e a., Racc. pag. I-6307, punti 23 e 24; 19 febbraio 2002, causa C-256/00, Besix, Racc. pag. I-1699, punto 24, e 1° marzo 2005, causa C‑281/02, Owusu, Racc. pag. I-1383, punti 38-40).

20     La concessione di un provvedimento come quello controverso nella causa principale può anche comportare una molteplicità di criteri di competenza giurisdizionale relativamente al medesimo rapporto giuridico, il che è contrario agli obiettivi della Convenzione (sentenza 20 marzo 1997, causa C-295/95, Farrell, Racc. pag. I-1683, punto 13).

21     Se conseguenze come quelle descritte ai punti 18 e 20 della presente sentenza sono inerenti all’applicazione dell’art. 24 della Convenzione, esse possono giustificarsi soltanto in quanto il provvedimento richiesto risponda alla finalità del predetto articolo.

22     Come è stato osservato al punto 17 della presente sentenza, ciò avviene nella causa principale.

23     Per giunta, una domanda di audizione di un teste in circostanze come quelle della causa principale potrebbe essere utilizzata come un mezzo per sfuggire alle norme che disciplinano, con le stesse garanzie e con gli stessi effetti per tutti i singoli, la trasmissione e la trattazione delle domande formulate da un organo giurisdizionale di uno Stato membro e dirette ad ottenere il compimento di atto istruttorio in un altro Stato membro [vedi il regolamento (CE) del Consiglio 28 maggio 2001, n. 1206, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174, pag. 1)].

24     Queste considerazioni sono sufficienti per escludere che un provvedimento il cui scopo è quello di permettere all’attore di valutare le possibilità o i rischi di un eventuale processo possa essere qualificato come un provvedimento provvisorio o cautelare ai sensi dell’art. 24 della Convenzione.

25     Le questioni sollevate devono dunque essere risolte dichiarando che l’art. 24 della Convenzione deve essere interpretato nel senso che non rientra nella nozione di «provvedimenti provvisori o cautelari» un provvedimento che ordina l’audizione di un teste allo scopo di permettere all’attore di valutare l’opportunità di un’eventuale azione, di determinare il fondamento di una tale azione e di calcolare la pertinenza dei motivi che potrebbero essere fatti valere in tale ambito.

 Sulle spese

26     Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’art. 24 della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, così come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978 relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla convenzione 25 ottobre 1982 relativa all’adesione della Repubblica ellenica, dalla convenzione 26 maggio 1989 relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e dalla convenzione 29 novembre 1996 relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, deve essere interpretato nel senso che non rientra nella nozione di «provvedimenti provvisori o cautelari» un provvedimento che ordina l’audizione di un teste allo scopo di permettere all’attore di valutare l’opportunità di un’eventuale azione, di determinare il fondamento di una tale azione e di calcolare la pertinenza dei motivi che potrebbero essere fatti valere in tale ambito.

Firme


* Lingua processuale: l’olandese.