Parole chiave
Massima

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1. Ambiente — Inquinamento atmosferico — Direttiva 1999/32 — Riduzione del tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi — Tenore massimo di zolfo di oli combustibili pesanti — Deroga — Presupposti per la concessione — Rifiuto della Commissione di autorizzare l’utilizzo di oli combustibili pesanti aventi un tenore massimo di zolfo del 3% in peso massa — Contributo delle emissioni al superamento dei carichi critici in uno Stato membro — Dimensione di tale contributo e ruolo dello stesso nel detto superamento — Assenza di incidenza — Principio di tutela del legittimo affidamento — Violazione — Assenza

(Trattato CE, artt. 189 A e 189 C (divenuti artt. 250 CE e 252 CE); direttiva del Consiglio 1999/32, art. 3, n. 2; decisione della Commissione 2003/3)

2. Ambiente — Inquinamento atmosferico — Direttiva 1999/32 — Riduzione del tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi — Tenore massimo di zolfo di oli combustibili pesanti — Deroga — Presupposti per la concessione — Assenza di contributo delle emissioni al superamento degli oneri critici negli Stati membri — Principio di proporzionalità — Violazione — Assenza

(Direttiva del Consiglio 1999/32, art. 3, n. 2)

Massima

1. Non viola l’art. 3, n. 2, della direttiva 1999/32, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi, né il principio della tutela del legittimo affidamento, la decisione della Commissione con cui viene respinta una domanda presentata da uno Stato membro per poter autorizzare l’utilizzo di oli combustibili pesanti aventi un tenore di zolfo compreso tra 1% e 3% in peso massa in una parte del suo territorio.

Infatti, da un lato, secondo la formulazione stessa del detto art. 3, n. 2, l’autorizzazione all’uso di tali oli combustibili pesanti è sottoposta non solo alla condizione del rispetto delle norme di qualità dell’aria relative all’anidride solforosa stabilite nella legislazione comunitaria rilevante, ma anche ad una seconda condizione, e cioè che le emissioni di anidride solforosa «non contribuiscano in modo significativo al superamento» dei carichi critici in altri Stati membri, senza che tale disposizione contenga una precisazione relativa all’importanza di tale contributo ovvero al ruolo dello stesso nell’ambito del superamento. Nulla, nel testo di tale disposizione, consente di concludere che potrebbe essere concessa una deroga nel caso in cui il contributo non sia decisivo ai fini del superamento ovvero quando il contributo stesso, pur essendo rilevabile, non superi una soglia determinata.

D’altra parte, per quanto riguarda il principio di tutela del legittimo affidamento, non si può ammettere che una comunicazione presentata dalla Commissione unitamente a una proposta di direttiva, ancorché citata nei ‘considerando’ di quest’ultima, abbia potuto far sorgere un legittimo affidamento quanto al mantenimento degli orientamenti ivi contenuti, dal momento che, a norma degli artt. 189 A e 189 C del Trattato (divenuti artt. 250 CE e 252 CE), la Commissione può modificare in qualsiasi momento la propria proposta e il Consiglio può adottare un atto che ne costituisca un emendamento.

(v. punti 58, 72)

2. Non si può addebitare al Consiglio di aver violato il principio di proporzionalità assoggettando la concessione di un’autorizzazione all’impiego degli oli combustibili pesanti il cui tenore in zolfo superi la soglia autorizzata dell’1% in massa a condizioni rigorose, quali quelle previste dall’art. 3, n. 2, della direttiva 1999/32, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi.

Infatti, tenuto conto del fatto che lo zolfo presente nel petrolio è stato riconosciuto da decenni come la fonte principale delle emissioni di anidride solforosa che sono una delle grandi cause delle piogge acide e dell’inquinamento atmosferico registrato in molte zone urbane e industriali e del carattere transfrontaliero del problema di acidificazione, questa misura è idonea a realizzare l’obiettivo perseguito dalla direttiva, ossia la riduzione delle emissioni di anidride solforosa derivanti dalla combustione di alcuni tipi di combustibili liquidi.

Per quanto riguarda più in particolare la necessità di una rigida applicazione della condizione di cui al detto art. 3, n. 2, e relativa al contributo delle emissioni al superamento dei carichi critici negli Stati membri, il Consiglio, in considerazione in particolare degli effetti delle emissioni di zolfo sulla salute umana e sull’ambiente nonché dell’importante ruolo di tali emissioni nel fenomeno transfrontaliero di acidificazione, ha potuto, senza incorrere in un manifesto errore di valutazione, ritenere che fosse necessario subordinare la concessione di deroghe all’utilizzo di oli combustibili pesanti il cui tenore di zolfo superi l’1% in massa all’assenza di qualsivoglia contributo delle emissioni di zolfo di uno Stato membro al superamento dei carichi critici sul territorio degli altri Stati membri, anche se i costi economici di una tale misura possono risultare considerevoli e anche se tale contributo non concorre in maniera significativa all’aggravamento della situazione negli Stati membri. L’importanza degli scopi perseguiti può giustificare restrizioni aventi conseguenze economiche negative, anche notevoli, per taluni operatori economici, tanto più che la tutela dell’ambiente rappresenta uno degli obiettivi essenziali della Comunità.

(v. punti 90-93, 95-96)