1. Ravvicinamento delle legislazioni — Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori — Direttive 93/36/CEE e 93/37/CEE — Amministrazioni aggiudicatrici — Organismo di diritto pubblico — Nozione — Normativa nazionale che esclude gli enti di diritto privato che soddisfano i requisiti enunciati nella direttiva — Inammissibilità
[Direttive del Consiglio 93/36, art. 1, lett. b), e 93/37, art. 1, lett. b)]
2. Ravvicinamento delle legislazioni — Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori — Direttive 93/36/CEE e 93/37/CEE — Appalto pubblico — Nozione — Normativa nazionale che esclude gli accordi di collaborazione stipulati tra gli enti di diritto pubblico — Inammissibilità
[Direttive del Consiglio 93/36, art. 1, lett. a), e 93/37, art. 1, lett. a)]
3. Ravvicinamento delle legislazioni — Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori — Direttive 93/36 e 93/37 — Deroghe alle norme comuni — Interpretazione restrittiva — Ricorso alla procedura negoziale — Limiti
(Direttive del Consiglio 93/36 e 93/37)
1. Una normativa nazionale in materia di appalti pubblici che esclude dal suo ambito di applicazione gli enti di diritto privato anche se essi soddisfano i requisiti cumulativi in relazione ai quali è definita la nozione di «organismo di diritto pubblico» e enunciati all’art. 1, lett. b), secondo comma, delle direttive 93/36, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, e 93/37, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, costituisce una trasposizione inesatta della detta nozione di «organismo di diritto pubblico» e quindi di quella di «amministrazione aggiudicatrice» che figura al primo comma di questa disposizione.
Infatti, al fine di risolvere la questione della qualificazione eventuale di un ente di diritto privato come un organismo di diritto pubblico, si deve verificare se l’ente interessato soddisfi queste condizioni, in quanto il carattere di diritto privato di tale ente non costituisce un criterio atto ad escludere la sua qualificazione quale amministrazione aggiudicatrice ai sensi delle dette direttive.
(v. punti 27-28, 31 et dispositivo)
2. Costituisce una trasposizione inesatta delle direttive 93/36, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di fornitura, e 93/37, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, una normativa nazionale in materia di appalti pubblici che esclude a priori dal suo ambito di applicazione gli accordi di collaborazione stipulati tra le amministrazioni pubbliche e gli altri enti pubblici e, quindi, anche gli accordi che costituiscono appalti pubblici agli effetti delle dette direttive.
Infatti, affinché sussista un appalto pubblico di forniture o di lavori ai sensi dell’art. 1, lett. a), delle dette direttive, basta, in linea di principio, che il contratto sia stato stipulato, da un lato, da un ente locale e, dall’altro, da una persona giuridicamente distinta da quest’ultimo. Può avvenire diversamente solo nel caso in cui, nel contempo, l’ente locale eserciti sulla persona di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi e questa persona realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o con gli enti locali che la controllano.
(v. punti 38, 40 e dispositivo)
3. Le deroghe alle norme miranti a garantire l’effettività dei diritti conferiti dal Trattato nel settore degli appalti pubblici di forniture e di lavori devono essere interpretate restrittivamente. Pena la privazione dell’effetto utile delle direttive 93/36, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, e 93/37, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, gli Stati membri non possono quindi introdurre ipotesi di ricorso alla procedura negoziata non previste dalle dette direttive o aggiungere alle ipotesi espressamente previste da queste direttive nuove condizioni aventi per effetto di rendere più agevole il ricorso alla detta procedura.
(v. punti 48, 58 e dispositivo)