Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Ravvicinamento delle legislazioni — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Direttiva 93/13 — Regola dell’interpretazione più favorevole al consumatore in caso di dubbio sul senso di una clausola — Distinzione tra le azioni che coinvolgono un singolo consumatore e le azioni inibitorie collettive

(Direttiva del Consiglio 93/13/CEE, artt. 5 e 7, n. 2)

2. Ravvicinamento delle legislazioni — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Direttiva 93/13 — Contratto disciplinato dal diritto di un paese terzo e avente un legame stretto con il territorio di uno Stato membro — Nozione di «legame stretto» — Criteri di collegamento contemplati dall’art. 5, n. 2, della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali — Esclusione

(Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, art. 5; direttiva del Consiglio 93/13, art. 6, n. 2)

Massima

1. La precisazione contenuta nell’art. 5, terza frase, della direttiva 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, secondo cui la regola dell’interpretazione più favorevole al consumatore che prevale in caso di dubbio sul senso di una clausola non si applica nell’ambito delle azioni cosiddette «inibitorie» contemplate dall’art. 7, n. 2, della stessa direttiva, costituisce una regola normativa e vincolante, che conferisce diritti ai consumatori e contribuisce a definire il risultato perseguito da tale direttiva.

Infatti, la distinzione in tale modo effettuata, relativamente alla regola d’interpretazione applicabile, tra le azioni che coinvolgono un singolo consumatore e le azioni inibitorie, relative a persone o organizzazioni rappresentative dell’interesse collettivo dei consumatori, trova una spiegazione nella diversa finalità di tali azioni. Nel primo caso le autorità giudiziarie o gli organi competenti sono chiamati ad effettuare una valutazione in concreto sul carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto già concluso, mentre nel secondo devono operare una valutazione in abstracto sul carattere abusivo di una clausola suscettibile di essere inclusa in contratti che non sono ancora stati stipulati. Nella prima ipotesi, l’interpretazione favorevole al consumatore individualmente interessato produce immediatamente un vantaggio a suo favore. Nella seconda, invece, per ottenere in via preventiva il risultato più favorevole alla totalità dei consumatori, in caso di dubbio, non bisogna interpretare la clausola come produttiva di effetti favorevoli nei loro confronti. Un’interpretazione oggettiva consente infatti di vietare più spesso l’uso di una clausola oscura o ambigua, dal che deriva una tutela più estesa dei consumatori

(v. punti 16-17)

2. L’art. 6, n. 2, della direttiva 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – a tenore del quale gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché il consumatore non sia privato della protezione assicurata dalla stessa direttiva a motivo della scelta della legislazione da parte di un paese terzo come legislazione applicabile al contratto, laddove il contratto presenti un legame stretto con il territorio di uno Stato membro –, deve essere interpretato nel senso che la nozione volutamente vaga di «legame stretto», che mira a consentire la presa in considerazione di vari elementi di collegamento in funzione delle circostanze di specie, può eventualmente essere concretizzata mediante presunzioni. Per contro, essa non può essere limitata mediante una combinazione di criteri di collegamento predefiniti, quali le condizioni cumulative relative alla residenza del consumatore e alla stipulazione del contratto contemplate dall’art. 5 della Convenzione 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

(v. punti 32-33)