1. Ambiente — Rifiuti — Direttiva 1999/31 — Discarica di rifiuti — Normativa nazionale che prevede norme più rigorose — Compatibilità
(Art. 176 CE; direttiva del Consiglio 1999/31/CE, art. 5, nn. 1 e 2)
2. Ambiente — Misure di protezione rafforzata — Compatibilità con il Trattato — Presupposto — Rispetto del principio di proporzionalità— Esclusione
(Art. 176 CE; direttiva del Consiglio 1999/31)
1. L’art. 5, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, non osta ad una misura nazionale che:
– stabilisca limiti per l’ammissione a discarica di rifiuti biodegradabili più ridotti di quelli stabiliti dalla direttiva, anche se tali limiti sono così ridotti da comportare un trattamento meccanico-biologico o l’incenerimento di tali rifiuti prima dello loro messa in discarica,
– stabilisca termini più brevi della direttiva per ridurre la quantità di rifiuti messi in discarica,
– si applichi non soltanto ai rifiuti biodegradabili, ma altresì alle sostanze organiche non biodegradabili, e
– si applichi non soltanto ai rifiuti urbani, ma altresì ai rifiuti che possono essere smaltiti come i rifiuti urbani.
(v. punti 43-44, 49, 52, 55-56, dispositivo 1)
2. Nell’ambito della politica comunitaria dell’ambiente, qualora una misura nazionale persegua gli stessi obiettivi di una direttiva, il superamento dei requisiti minimi stabiliti da tale direttiva è previsto e autorizzato dall’art. 176 CE, alle condizioni stabilite da quest’ultimo. Di conseguenza, il principio comunitario di proporzionalità non si applica per quanto riguarda le misure nazionali di protezione rafforzata adottate ai sensi dell’art. 176 CE e che superano i requisiti minimi previsti da una direttiva comunitaria in materia ambientale, nella misura in cui altre disposizioni del Trattato non siano interessate.
(v. punti 58, 64, dispositivo 2)