Parole chiave
Massima

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Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni — Competenze esclusive — Controversie in «materia di registrazione o di validità dei brevetti»

(Convenzione 27 settembre 1968, art. 16, punto 4)

Massima

L’art. 16, punto 4, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata da ultimo dalla Convenzione 29 novembre 1996, relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, dev’essere interpretato nel senso che la norma sulla competenza esclusiva da esso sancita riguarda tutte le controversie vertenti sulla registrazione o sulla validità di un brevetto, a prescindere dal fatto che la questione sia sollevata mediante azione o eccezione. Infatti, da un lato, permettere al giudice adito con un’azione in via principale vertente su un brevetto, quale un’azione per contraffazione o di accertamento di non contraffazione, di accertare, in via incidentale, la nullità del brevetto controverso pregiudicherebbe la natura vincolante della norma sulla competenza prevista da tale disposizione ed eluderebbe il suo carattere perentorio. D’altro lato, la possibilità così offerta condurrebbe ad una moltiplicazione delle competenze e sarebbe tale da inficiare la prevedibilità delle norme sulla competenza previste dalla Convenzione, pregiudicando, di conseguenza, il principio della certezza del diritto quale fondamento di quest’ultima. Infine, l’ammissione, nel sistema della Convenzione, di decisioni nelle quali giudici diversi da quelli dello Stato di rilascio di un brevetto statuissero in via incidentale sulla validità di tale brevetto moltiplicherebbe anche il rischio di pronunce contrastanti che la Convenzione mira appunto ad evitare.

(v. punti 26-29, 31 e dispositivo)