Parole chiave
Massima

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1. Ambiente — Rifiuti — Direttiva 75/442, modificata dalla direttiva 91/156 — Nozione — Idrocarburi sversati in modo non intenzionale — Inquinamento del terreno e delle acque sotterranee — Inclusione

[Direttiva del Consiglio 75/442/CEE, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE, art. 1, lett. a)]

2. Ambiente — Rifiuti — Direttiva 75/442, modificata dalla direttiva 91/156 — Detentore dei rifiuti — Nozione — Rifiuti degli idrocarburi — Gestore di una stazione di servizio e compagnia petrolifera fornitrice — Inclusione — Presupposti

[Direttiva del Consiglio 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156, art. 1, lett. c)]

Massima

1. Costituiscono rifiuti ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva 75/442, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156, idrocarburi che siano stati sversati in modo non intenzionale e che siano all’origine di un inquinamento del terreno e delle acque sotterranee, in quanto dette sostanze sono residui di produzione che il detentore non può riutilizzare senza previa trasformazione e di cui egli si disfa, quand’anche involontariamente, nel corso di operazioni di produzione o di distribuzione ad esse attinenti.

Lo stesso vale per il suolo contaminato da idrocarburi, poiché questi non sono separabili dal terreno che hanno inquinato e possono essere recuperati o smaltiti soltanto se detto terreno viene anch’esso sottoposto alle necessarie operazioni di decontaminazione. Inoltre, il fatto che tale terreno non sia stato rimosso è irrilevante ai fini della sua qualificazione.

(v. punti 46-47, 50, 52-53 e dispositivo)

2. La direttiva 75/442, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156, distingue la materiale realizzazione delle operazioni di recupero o di smaltimento dei rifiuti – che essa pone a carico di ogni «detentore di rifiuti», sia questo il produttore o il possessore degli stessi – dall’assunzione dell’onere finanziario relativo alle suddette operazioni, che essa accolla, in conformità al principio «chi inquina paga», ai soggetti che sono all’origine dei rifiuti, a prescindere se costoro siano detentori o precedenti detentori dei rifiuti oppure fabbricanti del prodotto che ha generato i medesimi.

Gli idrocarburi che si sono accidentalmente sversati a causa di una fuoriuscita dagli impianti di stoccaggio di una stazione di servizio e che sono stati da questa acquistati per i bisogni delle sue attività sono in possesso del gestore della stazione di servizio. Inoltre, il gestore che, per le esigenze della sua attività, accantona detti idrocarburi quando sono divenuti rifiuti può essere considerato come colui che li ha «prodotti» ai sensi dell’art. 1, lett. b), della direttiva 75/442. Di conseguenza, il gestore della stazione di servizio, essendo al tempo stesso possessore e produttore di tali rifiuti, dev’essere considerato come loro detentore ai sensi del medesimo art. 1, lett. c).

Tuttavia, qualora il cattivo stato degli impianti di stoccaggio della stazione di servizio e la fuoriuscita degli idrocarburi siano imputabili ad una violazione degli obblighi contrattuali incombenti alla compagnia petrolifera fornitrice della stazione di servizio ovvero a diversi comportamenti idonei a far sorgere la responsabilità di detta compagnia, si può intendere che quest’ultima, a motivo della sua attività, abbia «prodotto rifiuti» ai sensi dell’art. 1, lett. b), della direttiva 75/442 e quindi esserne la detentrice.

(v. punti 58-61 e dispositivo)