CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
M. POIARES MADURO
presentate l'8 giugno 2004(1)



Causa C-171/03



1. Maatschap Toeters
2. M.C. Verberk
contro
het Productschap Vee en Vlees


[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi)]

«Calcolo dei termini – Interpretazione dell'art. 3 del regolamento (CEE) nº 1182/71 – Interpretazione e validità dell'art. 50 bis del regolamento nº 3886/92 – Principio di proporzionalità»






1.        Il College van Beroep voor het bedrijfsleven (Tribunale commerciale) solleva tre questioni pregiudiziali di interpretazione relative alle modalità di calcolo di un termine previsto dalla normativa concernente l’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine e una questione pregiudiziale di validità riguardante la proporzionalità delle conseguenze dell’inosservanza di detto termine.

I – Fatti, contesto giuridico e questioni pregiudiziali

2.        Le parti del procedimento principale sono due imprese di allevamento (Maatschap Toeters e M.C. Verberk) e il Productschap Vee en Vlees (Ufficio per la commercializzazione del bestiame e delle carni). Le imprese hanno chiesto un premio alla commercializzazione precoce di vitelli previsto nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine. Le loro domande sono state respinte dal Productschap Vee en Vlees, in quanto erano state presentate oltre il termine di tre settimane stabilito dalla normativa applicabile.

3.        In concreto, i vitelli della Maatschap Toeters sono stati macellati in data 12, 13 e 16 marzo 1998. Il Productschap Vee en Vlees ha ritenuto che il termine di presentazione delle domande fosse scaduto, rispettivamente, il 3, 6 e 7 aprile 1998 e che la domanda, pervenuta l’8 aprile 1998, fosse stata presentata oltre il termine. I vitelli della M.C. Verberk sono stati macellati in data 27 e 28 gennaio 1998, per cui il Productschap Vee en Vlees ha ritenuto che il termine di tre settimane fosse scaduto, rispettivamente, il 18 e il 19 febbraio 1998 e che anche tale domanda, pervenuta il 20 febbraio 1998, fosse stata presentata oltre il termine.

4.        Le imprese hanno proposto ricorso dinanzi al giudice nazionale, il quale ha ritenuto che la decisione dipendesse dall’interpretazione dell’art. 3 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 3 giugno 1971, n. 1182, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini  (2) . Detta disposizione prevede quanto segue:

«1. (…)

Se un periodo di tempo espresso in giorni, in settimane, in mesi o in anni deve essere calcolato a partire dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, il giorno nel corso del quale si verifica tale evento o si compie tale atto non è computato nel periodo.

2. Salve le disposizioni dei paragrafi 1 e 4:

(…)

c) un periodo di tempo espresso in settimane, in mesi o in anni comincia a decorrere all’inizio della prima ora del primo giorno del periodo e termina con lo spirare dell’ultima ora del giorno che, nell’ultima settimana, nell’ultimo mese o nell’ultimo anno, porta la stessa denominazione o lo stesso numero del giorno iniziale. (…)».

5.        Il giudice nazionale ha ritenuto che la soluzione della controversia dipendesse altresì dall’interpretazione e dalla validità dell’art. 50 bis, n. 1, del regolamento n. 3886/92  (3) , a tenore del quale «[l]a domanda di premio [per la commercializzazione precoce di vitelli] dev’essere presentata all’autorità competente dello Stato membro interessato entro le tre settimane successive alla macellazione».

6.        In tale contesto, il giudice nazionale ha proposto le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) a)
Se l’art. 3, n. 2, […] lett. c), del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 debba essere interpretato nel senso che un termine definito in settimane, come quello previsto dall’art. 50 bis del regolamento (CEE) n. 3886/92, scade alla fine del giorno che nell’ultima settimana reca lo stesso nome del giorno seguente a quello in cui ha avuto luogo la macellazione.

2)
Se l’art. 50 bis, n. 1, del regolamento (CEE) n. 3886/92 sia valido nei limiti in cui esclude integralmente dal premio le domande per qualsiasi superamento del termine nella presentazione delle stesse, indipendentemente dalla natura e dalla portata del ritardo».

7.        Hanno presentato osservazioni il governo dei Paesi Bassi, il Productschap Vee en Vlees e la Commissione.

II – Valutazione

A – Sulla prima questione pregiudiziale

8.        Con tale questione, il giudice nazionale desidera sapere come si debba calcolare un termine definito in settimane ai sensi del regolamento n. 1182/71 e che decorre a partire da un avvenimento o dal compimento di un atto. Il giudice a quo desume dall’art. 3 del regolamento che il giorno in cui si verifica l’evento o si compie l’atto, nel caso di specie il giorno in cui sono stati macellati i vitelli, non viene computato nel termine, ma nutre dubbi per quanto riguarda il giorno finale del periodo. L’art. 3, n. 2, lett. c), del suddetto regolamento stabilisce che il periodo di tempo termina alla fine del giorno che porta la stessa denominazione o lo stesso numero del giorno da cui inizia a decorrere il termine. Tale disposizione si riferisce al giorno in cui si verifica l’evento o si compie l’atto, anche se non è computato nel termine? Oppure si tratta del giorno successivo, che è il primo giorno del periodo? Il giudice nazionale osserva che, secondo la prima interpretazione, i periodi definiti in settimane sarebbero di sette giorni, mentre, in base alla seconda, tali periodi risulterebbero composti da un giorno in più. Pertanto, il termine di una settimana sarebbe di otto giorni, il termine di due settimane sarebbe di quindici giorni e così via.

9.        Secondo il governo dei Paesi Bassi, dal testo dell’art. 3 del regolamento n. 1182/71 si evince che l’ultimo giorno di un periodo di tempo definito in settimane è il giorno dell’ultima settimana del periodo la cui denominazione è la stessa del giorno successivo a quello in cui si verifica l’evento o si compie l’atto che determina la decorrenza del termine. Nel caso di specie, poiché il giorno della macellazione non è computato nel periodo, il giorno in cui inizia a decorrere il termine non può che essere il giorno seguente. Pertanto, se la macellazione dei vitelli ha avuto luogo lunedì 16 marzo 1998, il termine di tre settimane ha iniziato a decorrere martedì 17 marzo 1998 alle 00:00 ed è scaduto il martedì della terza settimana seguente alle 24:00, ossia martedì 7 aprile 1998 alle ore 24:00.

10.      La Commissione sostiene l’interpretazione contraria. L’art. 3 del regolamento n. 1182/71 si basa sulle nozioni di dies a quo e dies ad quem. La Commissione desume dal n. 1 di detto articolo che il dies a quo è il giorno in cui si verifica l’evento o si compie l’atto a partire dal quale si deve calcolare il termine. In virtù del n. 1 di detta disposizione, il dies a quo viene escluso dal periodo affinché tutti gli amministrati dispongano dello stesso termine, indipendentemente dal momento in cui si verifica l’evento o viene compiuto l’atto. Tuttavia il giorno in cui si verifica l’evento o si compie l’atto continuerebbe ad essere il dies a quo ai fini del calcolo dell’ultimo giorno del periodo. In tal modo, il termine di una settimana sarebbe pari a sette giorni. In caso contrario, il termine di una settimana sarebbe costituito da otto giorni, il termine di due settimane da quindici e così via, il che, secondo la Commissione, sarebbe illogico.

11.      Tale questione solleva un problema di interpretazione complesso e di una certa importanza, data l’ampiezza dell’ambito di applicazione del regolamento n. 1182/71. L’art. 1 di detto regolamento chiarisce che «[s]alvo disposizioni contrarie, le disposizioni del (…) regolamento si applicano agli atti del Consiglio o della Commissione, adottati o da adottarsi in virtù del trattato». Pertanto il regolamento si applica per calcolare i periodi di tempo, le date e i termini previsti dalla legislazione comunitaria, ad esclusione dei termini basati su normative specifiche e di quelli stabiliti dal diritto primario o da atti non adottati dal Consiglio o dalla Commissione, ad esempio il regolamento di procedura della Corte di giustizia, atto della Corte stessa che contiene disposizioni specifiche in materia di termini.

12.      Inizierò la mia analisi con un breve richiamo ai testi normativi, quindi esporrò un argomento sistematico che, a mio parere, offre la risposta corretta per la questione sollevata.

13.      I testi delle versioni linguistiche da me consultate non forniscono una soluzione definitiva. Ciò è dovuto ad un’ambiguità rilevabile in tutte le versioni dell’art. 3 del regolamento n. 1182/71. Per stabilire quale debba essere considerato l’ultimo giorno dei periodi di tempo espressi in settimane, in mesi o in anni, il n. 2 del suddetto articolo dispone semplicemente che è l’ultimo giorno dell’ultima settimana, dell’ultimo mese o dell’ultimo anno che porta la stessa denominazione o lo stesso numero del giorno iniziale, senza specificare se si tratti del giorno in cui si verifica l’evento o si compie l’atto che determina la decorrenza del termine, oppure del giorno seguente, che è il primo giorno del periodo.

14.      Farò riferimento anzitutto alle versioni del regolamento n. 1182/71 facenti fede all’epoca dell’adozione dell’atto (tedesca, francese, italiana e olandese). Anche se i testi di diritto comunitario primario e derivato sono parimenti autentici in tutte le lingue ufficiali, esaminare con particolare attenzione le versioni linguistiche in cui essi sono stati adottati può essere utile per chiarirne il significato.

15.      Secondo la versione tedesca, il periodo termina alla fine del giorno dell’ultima settimana, dell’ultimo mese o dell’ultimo anno «der dieselbe Bezeichnung oder dieselbe Zahl wie der Tag des Fristbeginns trägt» (che porta la stessa denominazione o lo stesso numero del giorno di inizio del periodo). Non è chiaro quale sia questo «Tag des Fristbeggins». Poco sopra, l’art. 3, n. 2, lett. c), stabilisce che il periodo comincia («beginnt») all’inizio della prima ora «des ersten Tages der Frist» (del primo giorno del periodo) e sembra quindi fare riferimento al giorno successivo a quello in cui si verifica l’evento o si compie l’atto che determina la decorrenza del termine, dato che tale giorno non è computato nel periodo. Il fatto che nella versione tedesca si utilizzi al n. 2 il verbo «beginnen» e il termine «Fristbeggins», mentre al n. 1 viene impiegata l’espressione «Anfang», sembra indicare che l’ultimo giorno del periodo dev’essere calcolato con riferimento al primo giorno del periodo, e non al giorno in cui si verifica l’evento o si compie l’atto a partire dal quale inizia a decorrere il termine. Tuttavia questa versione linguistica presenta comunque una certa ambiguità.

16.      La versione francese fa dipendere l’ultimo giorno del periodo dal «jour de départ», che è riferibile sia al primo giorno del periodo («premier jour du délai») che al giorno in cui si compie l’atto o si verifica l’evento a partire dal quale dev’essere calcolato il termine («à partir du moment où survient un événement ou s’effectue un acte»). L’impiego delle espressioni «jour de départ» e «à partir» potrebbe indurre a ritenere che il legislatore si riferisca al giorno in cui si verifica l’evento o si compie l’atto e non al giorno successivo, sebbene non si possa escludere neanche quest’ultima opzione.

17.      La versione italiana, benché non sia perfettamente chiara, sembra confermare la tesi del governo dei Paesi Bassi, in quanto all’art. 3, n. 2, lett. c), utilizza l’espressione «giorno iniziale» e poco sopra stabilisce che il periodo di tempo «comincia a decorrere all’inizio della prima ora del primo giorno del periodo», mentre al n. 1 impiega l’espressione «a partire dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto».

18.      Il testo olandese presenta la stessa ambiguità, in quanto l’art. 3, n. 2, lett. c), del regolamento fa riferimento al «dag waarop de termijn ingaat» (il giorno in cui inizia il periodo) mentre poco sopra, nello stesso paragrafo, riporta «gaat een in weken, maanden of jaren omschreven termijn in […]» (un periodo di tempo definito in settimane, in mesi o in anni inizierà…). L’uso dello stesso verbo («ingaan») sembra indicare che l’ultimo giorno del periodo è il giorno che porta la stessa denominazione di quello con cui inizia il periodo, vale a dire il giorno successivo a quello in cui si verifica l’evento o si compie l’atto che determina la decorrenza del termine. Tuttavia anche il n. 1 utilizza il verbo «ingaan» per indicare il giorno in cui inizia a decorrere il termine, per cui non è chiaro a quale giorno si faccia riferimento.

19.      Lo stesso problema si pone nelle versioni spagnola («el día a partir del cual empieza a computarse un plazo»), portoghese («o dia do início do prazo», che sembra riferirsi piuttosto al primo giorno del periodo) e inglese («the day from which the period runs», che sembra fare riferimento al giorno dell’evento o del compimento dell’atto).

20.      Questa mancanza di chiarezza differenzia la questione proposta dall’interpretazione dei termini processuali dinanzi alla Corte di giustizia e al Tribunale di primo grado, che si basano sulla specifica normativa contenuta agli artt. 80-82 e 101-103 dei rispettivi regolamenti di procedura. Tali disposizioni sono chiare, in quanto stabiliscono che il termine scade «con lo spirare del giorno che, nell’ultima settimana, nell’ultimo mese o nell’ultimo anno, ha lo stesso nome o lo stesso numero del giorno in cui si è verificato l’evento o è stato compiuto l’atto a partire dai quali il termine dev’essere calcolato»  (4) . È indubbio che il giorno di riferimento per il calcolo della data di scadenza del termine è il giorno in cui si verifica l’evento o viene compiuto l’atto che determina la decorrenza del termine, per cui il termine di una settimana sarà di sette giorni, quello di due settimane di quattordici giorni e così via. Tuttavia, trattandosi di testi normativi così diversi, la soluzione in materia di termini processuali non è utile ai fini dell’interpretazione del regolamento n. 1182/71. Inoltre, non vi è alcun motivo di interpretare detto regolamento alla luce dei regolamenti di procedura della Corte e del Tribunale, né questi ultimi alla luce del primo.

21.      Poiché il tenore letterale non è decisivo, occorre fare ricorso ad altri criteri di interpretazione. La giurisprudenza ha chiarito che in caso di dubbio o di divergenza fra le varie versioni linguistiche di una disposizione comunitaria, quest’ultima dev’essere intesa in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui essa fa parte  (5) . Nel caso di specie si può fare ricorso solo all’analisi sistematica, dato che lo scopo del regolamento n. 1182/71 è neutro rispetto a tale questione. Infatti detto regolamento è inteso a stabilire «norme generali uniformi»  (6) ed entrambe le interpretazioni per cui si potrebbe optare sono in linea con questo obiettivo.

22.      L’argomento decisivo si basa sul rapporto tra i nn. 1 e 2 dell’art. 3 del regolamento n. 1182/71. Il n. 1 dev’essere inteso come una disposizione che sancisce una regola speciale per un unico tipo di termini, quelli che si calcolano «a partire dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto». Solo per detti termini si dispone che il giorno in cui si verifica l’evento o si compie l’atto non è computato nel periodo. Nel contesto dei termini processuali, la Corte ha dichiarato che «siffatta disciplina, che esclude dal calcolo dei termini processuali il giorno della data dell’atto che ne costituisce il punto di partenza, intende garantire a ciascuna parte la possibilità di fruire pienamente dei termini»  (7) . Del pari, nel caso del regolamento n. 1182/71 tutti i singoli sono soggetti allo stesso termine, a prescindere dal momento in cui si verifica l’evento o si compie l’atto a partire dal quale dev’essere calcolato il periodo.

23.      Per contro, la regola del n. 2 si applica a tutti i tipi di termini e non solo a quelli che dipendono da un evento o da un atto. È il motivo per cui detto paragrafo inizia con «[s]alve le disposizioni dei paragrafi 1 e 4» (quest’ultimo riguarda il caso particolare in cui l’ultimo giorno del periodo sia un giorno festivo, una domenica o un sabato). È quest’ultimo, il n. 2 dell’art. 3, e non il n. 1, che definisce in generale l’inizio e la fine dei termini, e più avanti vedremo che lo fa in modo tale che i periodi di tempo definiti in settimane hanno sempre un giorno in più di quelli che avrebbero se si prendessero in considerazione settimane di sette giorni. Lo stesso vale per i periodi definiti in mesi o in anni.

24.      Immaginiamo che il legislatore stabilisca il termine di una settimana che non si calcoli a partire da un evento o dal compimento di un atto, bensì da una data specifica  (8) , ad esempio il 19 marzo 2004. La regola speciale dell’art. 3, n. 1, non sarebbe applicabile, in quanto non si tratta di uno dei termini ivi previsti. Ciò è logico, perché nel caso di un termine che inizia a decorrere da una data prestabilita tutti gli amministrati possono fruire pienamente del primo giorno del periodo. In questo caso, in virtù dell’art. 3, n. 2, il termine inizia a decorrere alle ore 00:00 di venerdì 19 marzo 2004 e scade alle ore 24:00 del giorno che nell’ultima settimana del periodo — la settimana seguente — porta lo stesso nome, ossia alle ore 24:00 di venerdì 26 marzo. Se si calcolano i giorni trascorsi, si vedrà che si tratta di otto giorni completi. Pertanto, ai sensi del regolamento n. 1182/71, un periodo di tempo definito in settimane avrà sempre un giorno in più rispetto ai periodi corrispondenti al numero di settimane stabilito. Di conseguenza, un termine di una settimana sarà di otto giorni, un termine di due settimane di quindici e così via. Lo stesso vale per i periodi di tempo espressi in mesi o in anni. Pertanto non mi sembra corretto l’argomento della Commissione secondo cui i termini indicati dal regolamento n. 1182/71 devono essere ricondotti alla logica del calendario convenzionale.

25.      La conclusione dovrebbe essere evidente, in quanto i termini menzionati nel regolamento n. 1182/71, definiti in settimane, in mesi o in anni, non possono essere diversi a seconda che inizino a una data prestabilita ovvero dipendano da un evento o dal compimento di un atto. Se il legislatore, nel prevedere la regola speciale del n. 1, intendeva garantire la parità nella disponibilità dei termini, non sarebbe coerente trattare i singoli, soggetti ad un termine il cui inizio dipende da un evento o da un atto, in modo diverso rispetto ai singoli, soggetti ad un termine che si calcola a partire da un data prestabilita. Orbene, l’interpretazione sostenuta dalla Commissione farebbe sì che i secondi dispongano di un giorno in più qualora si tratti di periodi definiti in settimane, in mesi o in anni, mentre non sussiste alcun motivo per introdurre tale disparità di trattamento. Inoltre, poiché i periodi di tempo definiti in giorni avranno sempre la stessa durata, a prescindere dalla circostanza che siano calcolati a partire da una data prestabilita ovvero da un avvenimento o dal compimento di un atto, non sarebbe logico neppure che la durata di un termine definito in settimane, in mesi o in anni vari a seconda del tipo di termine di cui si tratta.

26.      Pertanto si deve considerare che l’art. 3, n. 1, del regolamento n. 1182/71 colloca l’inizio del dies a quo all’inizio del giorno seguente per i termini la cui decorrenza dipende da un evento o dal compimento di un atto. In realtà, le ore restanti del giorno in cui si verifica l’evento o si compie l’atto non sono ore utili per effettuare l’atto soggetto al termine, in quanto non rientrano in quest’ultimo. Avendo quindi fissato il dies a quo nel giorno successivo all’evento o al compimento dell’atto a partire dal quale inizia a decorrere il termine, la data finale deve coincidere con il nome o il numero di detto dies a quo e non con il giorno precedente, che, sebbene dia inizio al decorso del termine, non fa parte di quest’ultimo.

27.      Questo argomento mi sembra necessario e sufficiente per risolvere la prima questione nel senso indicato dal governo dei Paesi Bassi, ma si possono aggiungere altri motivi. Il primo consiste nel sottolineare che nella proposta originale della Commissione, i nn. 1 e 2 dell’art. 3 corrispondevano ad articoli distinti (gli artt. 3 e 5) del regolamento  (9) , per cui appare difficile che una nozione del secondo potesse riferirsi ad un concetto del primo. La vicinanza e l’improbabilità di un riferimento del n. 2 al n. 1, quando nello stesso n. 2 figura un termine di riferimento naturale per l’ultimo giorno del periodo, possono essere prese del pari in considerazione al fine di interpretare il testo definitivo adottato dal legislatore. Infine, data l’ambiguità del testo, l’interpretazione che ritengo corretta è anche quella che garantisce un grado maggiore di certezza del diritto, sia per i singoli che per le autorità nazionali che debbono applicare i termini disciplinati dal regolamento n. 1182/71.

28.      In conclusione, l’art. 3, n. 2, lett. c), del regolamento n. 1182/71 dev’essere interpretato nel senso che i periodi di tempo definiti in settimane, in mesi o in anni, che devono essere calcolati a partire dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, termineranno alla fine del giorno che, nell’ultima settimana, nell’ultimo mese o nell’ultimo anno porta la stessa denominazione o lo stesso numero del giorno successivo a quello in cui si è verificato l’evento o è stato compiuto l’atto a partire dal quale dev’essere calcolato il termine.

B – Sulla seconda questione pregiudiziale

29.      Tale questione risulta meno complessa della precedente. Lo dimostra il fatto che la Commissione e il governo dei Paesi Bassi hanno proposto di risolverla in senso negativo, in base ad argomenti analoghi.

30.      Infatti il diritto comunitario definisce con precisione le condizioni di presentazione delle domande oggetto della presente causa nella normativa risultante dai regolamenti nn. 3886/92 e 1182/71. Detti regolamenti concorrono a stabilire, rispettivamente, una organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine e norme generali uniformi in materia di termini, e lo fanno in maniera esaustiva per quanto riguarda le questioni ora in esame (durata del termine per richiedere il premio e relative modalità di calcolo). Se fossero applicabili le disposizioni amministrative nazionali, verrebbero meno l’uniformità del diritto comunitario e l’uguaglianza tra gli operatori economici.

31.      Pertanto ritengo che, nell’applicare l’art. 50 bis del regolamento n. 3886/92, uno Stato membro non sia libero di determinare la data di presentazione della domanda di premio facendo ricorso alle norme procedurali nazionali vigenti nel suo ordinamento giuridico interno per termini analoghi in materia di presentazione delle domande.

C – Sulla terza questione pregiudiziale

32.      Mi sembra semplice anche la soluzione della terza questione. Al pari del governo dei Paesi Bassi e della Commissione, ritengo che l’art. 50 bis del regolamento n. 3886/92 debba essere interpretato nel senso che l’elemento decisivo è la ricezione della domanda da parte dell’autorità competente e non la sua consegna al servizio postale.

33.      Questa è l’interpretazione corretta per la grande maggioranza delle versioni linguistiche. Si tratta delle versioni francese («est à introduire auprès de l’autorité compétente»), spagnola («se presentarán ante la autoridad competente»), inglese («shall be lodged with the competent authority»), italiana («dev’essere presentata all’autoritá competente»), portoghese («devem ser apresentados à autoridade competente»), tedesca («sind (…) bei der zuständigen Behörde (…) einzureichen»), danese («indgives til medlemsstatens myndigheder») e svedese [«skall lämnas in till den (…) behöriga myndighet»]. Le versioni inglese e francese risultano particolarmente chiare per via del verbo impiegato, che fa riferimento al momento in cui la domanda viene depositata fisicamente presso l’autorità competente. Anche le altre versioni sono chiare, soprattutto se si tiene conto che ciò che rileva è la presentazione all’autorità competente. Benché il verbo utilizzato in altre versioni (in finlandese «toimittaa», che apparentemente può significare sia inviare che consegnare; in greco «υποβάλλεται») risulti forse più ambiguo, la specifica menzione dell’autorità competente fa sì che l’interpretazione più naturale sia quella di ritenere decisiva la data di ricezione da parte dell’autorità, e non quella di invio.

34.      La chiarezza dei testi differenzia il caso di specie dalla causa C-1/02, Borgmann  (10) , in cui, poiché la data rilevante secondo alcune versioni linguistiche della legislazione applicabile era quella di invio e secondo altre quella di ricezione, la Corte ha optato per la data di invio, considerando che né lo scopo né la struttura della normativa ostavano a tale interpretazione e che in tal modo si garantiva la certezza del diritto per gli operatori economici. Nella presente causa, invece, non esistono divergenze linguistiche atte a giustificare tale interpretazione.

35.      L’argomento secondo cui l’autorità nazionale avrebbe potuto inviare i dati pertinenti alla Commissione lo stesso giorno, a prescindere dal fatto che si tenga conto della data di invio o di quella di ricezione, non mi sembra possa modificare l’interpretazione dell’art. 50 bis del regolamento n. 3886/92. Un termine viene stabilito in generale per tutti gli operatori e in linea di principio il suo effetto è che l’atto sul quale incide non può più essere compiuto dopo la scadenza del termine stesso. Inoltre una proroga dei termini in funzione delle date in cui vengono macellati i vitelli e in cui devono essere inviati i dati alla Commissione sarebbe difficilmente conciliabile con i principi di uguaglianza e di certezza del diritto, a parte le complicazioni pratiche che ciò comporterebbe per le autorità nazionali competenti.

36.      Pertanto ritengo che l’art. 50 bis del regolamento n. 3886/92 debba essere interpretato nel senso che una domanda di premio non è presentata nei termini benché sia dimostrato che essa è stata inviata per posta prima della scadenza del termine di tre settimane ed è pervenuta all’autorità competente in una data tale che l’autorità stessa ha potuto comunicare alla Commissione i relativi dati lo stesso giorno in cui li avrebbe comunicati qualora la domanda di premio fosse stata ricevuta dall’autorità competente entro il termine prescritto.

D – Sulla quarta questione pregiudiziale

37.      Per quanto riguarda la questione relativa alla validità dell’art. 50 bis del regolamento n. 3886/92, rilevo anzitutto ch’essa non riguarda la validità del termine di tre settimane, bensì la validità della conseguenza della sua inosservanza, che è in ogni caso il rigetto della domanda, a prescindere dall’entità del ritardo. Secondo il giudice nazionale, il principio di proporzionalità imporrebbe una riduzione dell’importo del premio proporzionale ai giorni di ritardo. Ciò sarebbe coerente con una disposizione non applicabile al premio in discussione nella presente causa, l’art. 8 del regolamento (CEE) n. 3887/92  (11) , a norma del quale «[s]alvo in caso di forza maggiore, se una domanda viene ricevuta in ritardo, si procede ad una riduzione dell’1% per ogni giorno feriale di ritardo dell’importo dell’aiuto assegnato della domanda, al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile. In caso di ritardo superiore a 25 giorni, la domanda è irricevibile e non può più dar luogo alla concessione di alcun aiuto».

38.      Il governo dei Paesi Bassi e la Commissione ritengono che l’art. 50 bis del regolamento n. 3886/92 sia compatibile con il principio di proporzionalità. Il governo dei Paesi Bassi distingue il caso di specie dalla causa Pressler  (12) , in cui la Corte ha dichiarato invalida una disposizione relativa ad una misura di carattere strutturale che non teneva conto dell’entità del ritardo nella presentazione della domanda. La Corte ha ritenuto che le autorità nazionali disponessero comunque di un lasso di tempo assai ampio per comunicare la ricapitolazione delle dichiarazioni alla Commissione. Nella causa in esame, invece, ci troviamo di fronte ad una misura congiunturale che sarebbe diversa dai premi strutturali per i quali il legislatore ha previsto una riduzione in caso di ritardo nella presentazione della domanda. Inoltre, poiché si tratta di una misura congiunturale, la Commissione deve poterne valutare gli effetti in modo costante ed efficace. Secondo il governo dei Paesi Bassi e la Commissione, ciò imporrebbe un rispetto rigoroso del termine, per cui le conseguenze della sua inosservanza sarebbero compatibili con il principio di proporzionalità, in quanto non travalicano quanto necessario per conseguire gli scopi della misura in questione.

39.      Tale questione ci permette di provare a chiarire un aspetto della giurisprudenza relativa all’applicazione del principio di proporzionalità in materia di termini, giurisprudenza che non sempre mantiene distinti i termini la cui inosservanza comporta una sanzione (la perdita di una cauzione o l’imposizione di un’ammenda, ad esempio), da quelli il cui mancato rispetto comporta una decisione sfavorevole (ad esempio il mancato versamento di un premio). Questa distinzione mi sembra importante, giacché in materia di sanzioni si giustifica un duplice esame: occorrerà verificare se il termine sia proporzionato e se la sanzione irrogata sia proporzionata alla gravità dell’infrazione. Sotto questo profilo, risulta che la Corte ha dichiarato invalide disposizioni che prevedevano una sanzione identica a prescindere dalla gravità dell’infrazione, dall’entità del ritardo o dall’impatto di quest’ultimo sul raggiungimento dello scopo della normativa considerata  (13) .

40.      Per contro, quanto si tratta di un termine la cui inosservanza non comporta una sanzione, bensì una decisione sfavorevole, l’esame della proporzionalità dovrebbe limitarsi al termine stabilito, senza estendersi alle conseguenze della sua inosservanza. La citata sentenza Pressler potrebbe sembrare contraria a questa tesi, in quanto la Corte ha dichiarato invalida una disposizione che non consentiva agli operatori economici di ottenere un aiuto qualora avessero presentato domanda oltre il termine, «indipendentemente dall’entità del superamento della data»  (14) . Tuttavia, dal ragionamento che ha condotto la Corte a dichiarare invalida detta disposizione emerge che ciò che è sproporzionato rispetto agli scopi della normativa era il termine fissato, e non le conseguenze della sua inosservanza  (15) .

41.      D’altro canto, l’interpretazione proposta è in linea con la sentenza Denkavit France: «la decadenza in cui si incorre in caso di presentazione tardiva del fascicolo è, di regola, il normale effetto della scadenza di un termine imperativo e non di una sanzione»  (16) . Pertanto mi sembra contraddittorio dichiarare che un termine la cui inosservanza non comporta una sanzione è proporzionato alla luce degli scopi di una normativa e poi esaminare la proporzionalità delle conseguenze della sua inosservanza. In altre parole, le conseguenze negative che detto termine comporta per i singoli non costituiscono una sanzione, bensì derivano dal fatto che si tratta di un termine di decadenza, ossia dipendono dalla conseguenza naturale della decadenza dalla facoltà di effettuare l’atto o di esercitare il diritto soggetti al termine in questione. Nel caso di specie, la proporzionalità di tale conseguenza rientra nel quadro della valutazione relativa alla proporzionalità del termine in sé, cui tutti i singoli sono soggetti allo stesso modo e che normalmente risponde ad un interesse generale correlato alla buona amministrazione. In conclusione, ritengo che solo nel caso in cui l’inosservanza di un termine comporta l’irrogazione di una sanzione occorra valutare separatamente la proporzionalità di quest’ultima. Negli altri casi l’esame deve limitarsi alla proporzionalità del termine stabilito.

42.      Nella presente causa, trattandosi di un termine la cui inosservanza non comporta una sanzione, è sufficiente pronunciarsi sulla proporzionalità del termine stesso, il che evidentemente modifica la questione sollevata dal giudice nazionale. Come ha rilevato la Commissione, nell’ambito della politica agricola comune il legislatore comunitario dispone di un potere discrezionale, per cui il sindacato esercitato dalla Corte dev’essere limitato alla manifesta inadeguatezza di una misura rispetto al suo scopo  (17) . Pertanto il principio di proporzionalità non dev’essere applicato in modo rigoroso, bensì cercando di stabilire se il termine sia manifestamente sproporzionato. Nel caso di specie, il termine di decadenza di tre settimane di cui all’art. 50 bis del regolamento n. 3886/92 non mi sembra manifestamente sproporzionato, bensì necessario nell’ambito della concessione di premi che hanno carattere temporaneo e richiedono un esame costante da parte della Commissione, ai fini del loro eventuale adeguamento. Ritengo inoltre che la durata del termine sia ragionevole e sufficiente affinché i possibili beneficiari possano presentare le loro domande entro i termini.

43.      Questo tipo di analisi globale della proporzionalità di un termine – senza addentrarsi nella valutazione relativa alla proporzionalità delle sue conseguenze – ci permette anche di non dover distinguere con una certa arbitrarietà tra misure congiunturali, per le quali i termini sarebbero inderogabili, e misure strutturali, per le quali invece i termini sarebbero obbligatori solo nel caso in cui la legislazione preveda conseguenze di gravità proporzionale all’entità del ritardo in caso di inosservanza del termine. Infine, è evidente che il legislatore può prevedere conseguenze di diversa gravità, ma ciò non significa che un principio generale di diritto comunitario di rango costituzionale – il principio di proporzionalità – lo obblighi a farlo e comporti la nullità delle disposizioni che non prevedono siffatti meccanismi.

44.      Di conseguenza, ritengo che dall’esame della quarta questione pregiudiziale non emerga alcun elemento atto ad incidere sulla validità dell’art. 50 bis del regolamento n. 3886/92.

III – Conclusione

45.      Per le ragioni suesposte, propongo alla Corte di risolvere come segue la questione sottopostale dal College van Beroep voor het bedrijfsleven:

«1)
L’art. 3, n. 2, lett. c), del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 3 giugno 1971, n. 1182, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini, dev’essere interpretato nel senso che i periodi di tempo definiti in settimane, in mesi o in anni, che devono essere calcolati a partire dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, terminano alla fine del giorno che, nell’ultima settimana, nell’ultimo mese o nell’ultimo anno porta la stessa denominazione o lo stesso numero del giorno successivo a quello in cui si è verificato l’evento o è stato compiuto l’atto a partire dal quale dev’essere calcolato il termine.

2)
Nell’applicare l’art. 50 bis del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3886, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti dal regolamento (CEE) n. 805/68, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1244/82 e (CEE) n. 714/89, uno Stato membro non può determinare liberamente la data in cui si considera presentata la domanda di premio facendo ricorso alle norme procedurali nazionali vigenti nel suo ordinamento giuridico interno per analoghi termini nazionali in materia di presentazione delle domande.

3)
L’art. 50 bis del regolamento n. 3886/92 dev’essere interpretato nel senso che una domanda di premio non può essere considerata come presentata nei termini benché sia dimostrato che essa è stata inviata per posta prima della scadenza del termine di tre settimane ed è pervenuta oltre il detto termine all’autorità competente, in una data tale che l’autorità stessa ha potuto comunicare alla Commissione i relativi dati lo stesso giorno in cui li avrebbe comunicati qualora la domanda di premio fosse stata ricevuta dall’autorità competente entro il termine.

4)
Dall’esame della quarta questione non emerge alcun elemento atto ad incidere sulla validità dell’art. 50 bis del regolamento n. 3886/92».


1
Lingua originale: il portoghese.


2
GU L 124, pag. 1.


3
Regolamento della Commissione 23 dicembre 1992, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti dal regolamento (CEE) n. 805/68, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1244/82 e (CEE) n. 714/89 (GU L 391, pag. 20), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 2 dicembre 1996, n. 2311 (GU L 313, pag. 9).


4
Si tratta della versione risultante dalle modifiche del regolamento di procedura della Corte introdotte il 15 maggio 1991 (GU L 176, pag. 1). Tale versione costituisce una «codificazione» della sentenza 15 gennaio 1987, causa 152/85, Misset/Consiglio (Racc. pag. 223, punto 8).


5
V. ad esempio, sentenza 27 marzo de 1990, causa C-372/88, Cricket St. Thomas (Racc. pag. I-1345, punto 19).


6
Secondo ‘considerando’ del regolamento n. 1182/71.


7
Ordinanza 17 maggio 2002, causa C-406/01, Germania/Parlamento e Consiglio (Racc. pag. I-4561, punto 14), che rinvia al punto 8 della sentenza Misset/Consiglio, citata.


8
Termini di questo tipo vengono stabiliti frequentemente. V., ad esempio, i termini previsti dal regolamento (CE) della Commissione 9 luglio 2001, n. 1392, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 187, pag. 19).


9
Proposta di regolamento (CEE, Euratom) concernente il computo del tempo, presentata dalla Commissione il 27 luglio 1969 (GU C 108, pag. 10).


10
Sentenza 1° aprile 2004 (Racc. pag. I-0000).


11
Regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 391, pag. 36), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 6 luglio 1995, n. 1648 (GU L 156, pag. 27).


12
Sentenza 21 gennaio 1992, causa C-319/90 (Racc. pag. I-203).


13
V., ad esempio, sentenze 20 febbraio 1979, causa 122/78, Buitoni (Racc. pag. 677), e 6 luglio 2000, causa C-356/97, Molkereigenossenschaft Wiedergeltingen (Racc. pag. I-5461).


14
Punto 17.


15
In particolare punto 16: «non sembra che il rispetto assoluto della data del 7 settembre per la presentazione delle dichiarazioni di raccolta sia indispensabile per garantire alla Commissione una conoscenza adeguata della produzione e delle giacenze nel settore vitivinicolo per il 10 dicembre».


16
Sentenza 22 gennaio 1986, causa 266/84 (Racc. pag. 149, punto 21).


17
V., ad esempio, sentenze 13 novembre 1990, causa C-331/88, Fedesa e a. (Racc. pag. I-4023, punto 14), e 11 luglio 1989, causa 265/87, Schräder (Racc. pag. 2237, punti 21 e 22).