CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JACOBS
presentate il 19 febbraio 2004(1)



Causa C-166/03



Commissione delle Comunità europee
contro
Repubblica francese


«»






1.        Tradizionalmente, la purezza dell’oro è stata misurata in carati, ed era considerato puro l’oro a 24 carati; oggi esso è spesso misurato in millesimi. La presente causa verte sulla questione se una norma di uno Stato membro, ai sensi della quale possono riportare la denominazione «oro» soltanto lavori con titolo pari o superiore a 750 millesimi (18 carati), mentre quelli con titolo 375 e 585 millesimi (rispettivamente 9 e 14 carati) devono riportare la denominazione «lega d’oro», costituisca una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all’importazione e sia pertanto vietata ai sensi dell’art. 28 CE.

Procedimento

2.        Nel novembre 2000, a seguito di un reclamo, la Commissione inviava al governo francese una lettera di diffida nella quale rilevava che a suo parere alcune norme francesi potevano ostacolare in quattro modi l’importazione di lavori in oro in Francia.

3.        Nel settembre 2001, essa inviava alle autorità francesi un parere motivato, ai sensi dell’art. 226 CE, concernente due di tali asseriti ostacoli al commercio.

4.        A seguito della risposta francese del 4 febbraio 2002, rimaneva in sospeso soltanto la questione controversa nella presente causa.

5.        Il 10 aprile 2003, la Commissione proponeva alla Corte un ricorso, affinché dichiarasse che la Repubblica francese, riservando la denominazione «oro» ai lavori con titolo 750 millesimi, mentre quelli con titolo pari a 375 o 585 millesimi devono riportare la denominazione «lega d’oro», è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell’art. 28 CE.

6.        La norma di cui trattasi è contenuta nell’art. 522 bis del Code Général des Impôts (Codice generale delle imposte), e riguarda il momento della vendita al minuto a singoli. Il numero dei millesimi dev’essere specificato per i lavori in «lega d’oro», ma non è chiaro se lo stesso valga per i lavori in «oro».

Argomenti

7.        La Commissione afferma che la maggior parte dei lavori che devono riportare la denominazione «lega d’oro» sono importati. Articoli legalmente venduti come «oro» nei loro Stati membri di provenienza devono essere venduti in Francia con una denominazione meno nota e di minor conto, rendendo più difficile la loro commercializzazione in tale Stato ed ostacolando così la loro importazione (nonostante il governo francese neghi siano state fornite prove di tale asserzione).

8.        Secondo consolidata giurisprudenza, costituiscono misure di effetto equivalente, vietate dall’art. 28 CE, gli ostacoli alla libera circolazione delle merci derivanti, in mancanza di armonizzazione delle legislazioni, dall’applicazione a merci provenienti da altri Stati membri, in cui siano legalmente fabbricate e messe in commercio, di norme che dettino requisiti ai quali le merci stesse devono rispondere (come quelli riguardanti la denominazione, la forma, le dimensioni, il peso, la composizione, la presentazione, l’etichettatura o il confezionamento), anche qualora tali norme siano indistintamente applicabili a tutti i prodotti, se tale applicazione non risulti giustificata da finalità di interesse generale tali da prevalere sulle esigenze della libera circolazione delle merci  (2) .

9.        La Commissione ritiene che nel presente caso un tale interesse superiore non sia riscontrabile. Ogni esigenza di informazione del consumatore, che si suppone normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto  (3) , può essere soddisfatta con un’adeguata etichettatura  (4) capace di fornire un’informazione più dettagliata e utile di una mera differenza nella denominazione, e nella quale i commercianti sarebbero liberi di sottolineare i vantaggi di un particolare titolo.

10.      Il governo francese sostiene che un siffatto interesse sussiste. Una norma sulla denominazione, necessaria per soddisfare esigenze attinenti alla lealtà nei negozi commerciali e alla tutela dei consumatori, può essere giustificata se è proporzionata ad uno scopo che non può essere conseguito con provvedimenti che ostacolino in misura minore gli scambi comunitari  (5) . La norma in questione è necessaria a proteggere i consumatori in quanto li informa, semplicemente e direttamente, di una differenza sostanziale tra due prodotti di qualità diversa, evitando ogni confusione che può essere causata da un’informazione più tecnica. Essa è proporzionata a tale scopo, non è volta a proteggere qualsivoglia vantaggio detenuto dalle imprese nazionali e non viola pertanto l’art. 28 CE.

11.      Nei loro atti di replica e controreplica, le parti si concentrano sull’esistenza o meno di un ostacolo agli scambi. Sostenendo che la norma può in realtà ostacolare le importazioni, la Commissione rileva che ricade nel campo dell’art. 28 ogni misura anche potenzialmente idonea a creare anche un minimo impedimento. In ogni caso non è plausibile sostenere che la denominazione di un articolo di lusso abbia un effetto ridotto sui consumatori, e la Corte ha affermato con fermezza che una norma sull’etichettatura ha un effetto meno restrittivo sugli scambi rispetto a una norma sulla denominazione  (6) . L’etichettatura del titolo in millesimi è chiara e semplice per il consumatore medio. Il governo francese tuttavia ribadisce che la Commissione deve provare l’esistenza di un effetto sugli scambi, ma che non l’ha fatto.

Valutazione

12.      La presente causa non verte né su quale dovrebbe essere il titolo minimo sufficiente perché un lavoro riporti la denominazione «oro» né su quali dovrebbero essere le denominazioni atte a garantire l’accuratezza di un’indicazione relativa al titolo di un lavoro in oro. Nessuno di tali due criteri è stato oggetto di armonizzazione comunitaria. La questione è se, in assenza di tale armonizzazione, la norma francese ricada sostanzialmente nell’ambito di applicazione dell’art. 28 CE e se, in tal caso, sia giustificabile.

13.      Si ricorda altresì che, perlomeno in Europa, la maggior parte dell’oro utilizzato per la produzione di gioielli od altri lavori in oro è sotto forma di lega. Una percentuale d’oro pari ai tre ottavi (375%) e ai tre quarti (750%) è di uso comune. Vengono anche utilizzati titoli più elevati, ma l’oro puro o quasi puro è spesso troppo morbido per essere lavorato, nonostante in alcune parti del mondo sembri essere preferito. Le leghe vengono in genere utilizzate a fini di lavorabilità, robustezza e durevolezza. Leghe differenti hanno colori, proprietà fisiche e prezzi diversi, e corrispondono a diverse preferenze dei consumatori.

Se la norma francese costituisca una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa

14.      La posizione del governo francese consiste sostanzialmente nel sostenere che la Commissione non ha prodotto alcuna prova dell’esistenza di ostacoli agli scambi, comunque incerti o di poco rilievo.

15.      La Commissione sostiene nella sua domanda che gran parte dei lavori con titolo 375 o 585 millesimi venduti in Francia sono importati; che essi possono essere legalmente venduti come «oro» nei loro Stati membri di provenienza, ma che la legge francese esige che gli stessi siano venduti in Francia come «lega d’oro»; e che la denominazione «lega d’oro» può renderli meno attraenti per gli acquirenti rispetto a quelli con la denominazione «oro».

16.      Se accertati, tali elementi identificano nel loro complesso, a mio parere, una norma sostanzialmente in contrasto con l’art. 28 CE, sollevando l’esigenza di esaminare se perlomeno sussista una giustificazione che la renda compatibile con il diritto comunitario  (7) .

17.      Nella sua difesa, la Repubblica francese nega che i lavori con la denominazione «lega d’oro» siano meno attraenti per gli acquirenti e sostiene che la Commissione non ha fornito alcuna prova dell’asserito effetto sul commercio intracomunitario.

18.      In ogni caso, secondo giurisprudenza costante, qualsiasi misura che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari deve essere considerata come una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative e, in quanto tale, vietata dall’art. 28 CE  (8) . Tale principio è chiaramente applicabile al caso di specie.

19.      Negare che la norma controversa possa avere effetti sugli acquisti, e quindi sul commercio, non solo non è plausibile, ma è anche in contraddizione con l’unico argomento principale del governo francese, secondo il quale la norma è necessaria per la tutela dei consumatori.

20.      Ogni requisito volto alla tutela del consumatore riguardante la denominazione di beni in relazione alla loro qualità è destinato ad avere un effetto sulle vendite, anche soltanto evitando che i consumatori acquistino un prodotto in base ad un’idea errata. Denominazioni attestanti alta qualità sono sempre, in linea di principio, più attraenti di quelle che indicano bassa qualità. Quando altri criteri, come il prezzo, si equivalgono, una denominazione di qualità può essere decisiva nella scelta del consumatore, a favore della qualità più attraente. E non sembra si possa seriamente eccepire che la denominazione «oro» per lavori di gioielleria non sia più attraente della denominazione «lega d’oro».

21.      Di conseguenza, la norma di cui trattasi può ostacolare gli scambi tra gli Stati membri ed è pertanto vietata dall’art. 28 CE.

Se la norma possa essere giustificata

22.      Secondo la linea giurisprudenziale seguita a partire dalla sentenza Cassis de Dijon  (9) , è assodato che la protezione dei consumatori e la lealtà nel commercio sono obiettivi di interesse pubblico che possono avere priorità rispetto alla libera circolazione di beni.

23.      Si può anche senz’altro convenire che, considerato il valore intrinseco della materia prima dei gioielli in oro, tali obiettivi richiedono un’adeguata informazione, come il contenuto in oro della materia prima. Anche se l’attrazione estetica, la qualità della manodopera e il prezzo complessivo costituiscono indubbiamente fattori della decisione finale di un acquirente, nella scelta viene certamente tenuto conto della percentuale in oro di un articolo. L’oro è una merce che suscita emotività, e la storia dimostra una predilezione delle persone per la purezza, accanto ad un timore di frode probabilmente giustificato.

24.      Tuttavia, come giustamente ribatte la Commissione, tali interessi possono essere soddisfatti attraverso un’adeguata etichettatura.

25.      Un sistema di etichettatura secondo la scala in millesimi comunemente accettata appare pienamente proporzionato agli obiettivi della protezione dei consumatori e della lealtà commerciale. Esso è assolutamente trasparente, con la possibile limitazione, di secondaria rilevanza, che il pubblico in genere è forse più abituato a pensare in termini di percentuali che di «millesimi».

26.      Il sistema della caratura, precedentemente in uso e forse ancora adesso più familiare, è altrettanto trasparente, sebbene per un’adeguata valutazione richieda la conoscenza, poco diffusa, del fatto che l’oro puro ha 24 carati, assieme ad una certa abilità a pensare in ventiquattresimi.

27.      Il sistema difeso quale necessario dal governo francese è, ad ogni modo, molto meno trasparente. In mancanza di ulteriori indicazioni, esso può portare i consumatori a credere semplicemente che lavori che riportino la denominazione «oro» siano in oro puro, mentre quelli che riportino la denominazione «lega d’oro» siano in finto oro. Vi sono tre ragioni per la quali esso sembra pertanto inidoneo, da solo, a perseguire l’obiettivo dallo stesso dichiarato.

28.      In primo luogo, esso non fornisce direttamente informazioni, né indirettamente, informazioni dettagliate, come l’effettivo contenuto in oro dell’articolo designato.

29.      In secondo luogo, esso omette di avvertire i consumatori del fatto che l’oro con titolo 750 millesimi è altresì una lega, poiché contiene il 25% di uno o più metalli diversi.

30.      In terzo luogo, esso trascura la distinzione tra l’oro con titolo 585 millesimi e quello con titolo 375 millesimi, una distinzione che può essere, se mai, più significativa per i consumatori di quella tra un titolo di 750 ed uno di 585 millesimi, in quanto essa consiste nella differenza tra leghe che contengono, rispettivamente, più o meno del 50% di oro.

31.      Vero è che perlomeno sui lavori con i due titoli più bassi deve apparire in modo evidente un’indicazione di tale precisa titolazione. A tale fine, tuttavia, il parallelo sistema dicotomico di denominazione come «oro» o «lega d’oro» appare nel migliore dei casi superfluo e certamente inadeguato a fornire un’informazione riguardo a ciò che è, in sostanza, una scala in gradi della composizione percentuale.

32.      Tali carenze mi sembrano prevalere sull’asserita semplicità e convenienza del sistema, il quale, invece di evitare confusione, può in tal modo addirittura alimentarla. Pertanto la norma di cui trattasi non è soltanto meno adeguata dell’etichettatura proposta dalla Commissione per raggiungere l’obiettivo voluto, essa è in realtà inadatta e non può essere considerata proporzionata. L’argomento del governo francese secondo il quale essa rappresenta un necessario complemento ad un’informazione più «tecnica» in termini di millesimi non può essere ritenuto fondato.

33.      Infine si può rilevare che al riguardo le argomentazioni del governo francese sono alquanto indebolite dal fatto che, nella sua lettera alla Commissione del 7 febbraio 2001, nel corso della fase precontenziosa, esso annunciava la sua intenzione di sopprimere la norma del tutto.

Conclusione

34.      Propongo pertanto alla Corte di dichiarare quanto segue:

1)
la Repubblica francese, riservando la denominazione «oro» ai lavori con titolo 750 millesimi, mentre quelli con titolo pari a 375 o 585 millesimi devono riportare la denominazione «lega d’oro», è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell’art. 28 CE;

2)
la Repubblica francese è condannata alle spese.


1
Lingua originale: l'inglese.


2
- V., in particolare, sentenze 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe-Zentral, detta «Cassis de Dijon» (Racc. pag. 649, punto 14), e 14 giugno 2001, causa C‑84/00, Commissione/Francia (Racc. pag. I‑4553, punto 24).


3
- V., ad esempio, sentenza 21 giugno 2001, causa C‑30/99, Commissione/Irlanda (Racc. pag. I‑4619, punto 32).


4
- V. sentenza 9 dicembre 1981, causa 193/80, Commissione/Italia (Racc. pag. 3019, in particolare punto 27).


5
- V. sentenza 5 dicembre 2000, causa C‑448/98, Guimont (Racc. pag. I‑10663, punto 27, e giurisprudenza ivi cit.).


6
V. sentenze Commissione/Italia (cit. alla nota 4); Guimont (cit. alla nota 5), e 16 gennaio 2003, causa C‑12/00, Commissione/Spagna (Racc. pag. I‑459).


7
V., ad es., sentenza Guimont (cit. alla nota 5), punti 25‑27.


8
V. sentenze 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville (Racc. pag. 837, punto 5), e 11 dicembre 2003, causa C‑322/01, Deutscher Apothekerverband (Racc. pag. I‑0000, punto 66).


9
V. nota 2.