1. Ricorso per risarcimento danni — Oggetto — Domanda di risarcimento di un danno imputabile ad una posizione comune — Incompetenza del giudice comunitario — Assenza di ricorso giurisdizionale effettivo — Dichiarazione del Consiglio relativa ad un diritto al risarcimento — Irrilevanza — Competenza del giudice comunitario a conoscere di un ricorso per risarcimento danni fondato sulla violazione da parte del Consiglio delle competenze della Comunità
(Artt. 5 UE, 34 UE e 46 UE)
2. Unione europea — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Fondamento normativo — Art. 34 UE — Obbligo di rispettare le disposizioni comunitarie
[Art. 61, lett. e), CE; art. 34 UE; posizione comune del Consiglio 2001/931/PESC, art. 4]
1. Il Tribunale è manifestamente incompetente a statuire su un ricorso per risarcimento danni diretto ad ottenere il risarcimento del danno eventualmente causato da una posizione comune basata sull’art. 34 UE in quanto, in forza dell’art. 46 UE, nell’ambito del titolo sesto del Trattato UE non è previsto alcun ricorso per risarcimento danni.
Anche se è probabile che ne derivi una assenza di tutela giurisdizionale effettiva, tale situazione non può costituire, di per sé, un titolo di competenza comunitaria autonomo in un sistema giuridico basato sul principio delle competenze di attribuzione, quale risulta dall’art. 5 UE.
È anche inifluente la dichiarazione del Consiglio, che figura nel verbale della riunione durante la quale è stata adottata una posizione comune relativa al diritto al risarcimento, in quanto questa dichiarazione non trova alcun riscontro nel testo di cui trattasi. Inoltre, questa dichiarazione non può riguardare un ricorso dinanzi ai giudici comunitari, senza contraddire il sistema giurisdizionale istituito dal Trattato UE.
Per contro, il Tribunale è competente a conoscere di un tale ricorso per risarcimento danni laddove i ricorrenti fanno valere una violazione delle competenze della Comunità. Infatti, i giudici comunitari sono competenti ad effettuare l’esame del contenuto di un atto adottato nell’ambito del Trattato UE al fine di verificare se tale atto non pregiudichi le competenze della Comunità.
(v. punti 33-34, 36, 38-41)
2. L’adozione da parte del Consiglio di una posizione comune potrebbe essere illegittima per sconfinamento nelle competenze della Comunità solo se fosse intervenuta in luogo di un atto basato su una disposizione del Trattato CE la cui adozione fosse stata obbligatoria, alternativamente o in concomitanza.
Non si può ritenere che una posizione comune che prevede una cooperazione di polizia e giudiziaria tra Stati membri ai sensi dell’art. 34 UE sia incompatibile con il sistema delle competenze comunitarie predisposto dal Trattato CE in quanto, indipendentemente dalla questione se misure di questo tipo possano basarsi sull’art. 308 CE, l’art. 61, lett. e), CE prevede esplicitamente che il Consiglio adotti misure nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, conformemente alle disposizioni del Trattato UE.
(v. punti 45-46)