Causa T-308/02

SGL Carbon AG

contro

Commissione delle Comunità europee

«Intese — Ammenda — Rigetto di una domanda di agevolazioni di pagamento — Ricorso di annullamento — Irricevibilità»

Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 29 aprile 2004  

Massime dell’ordinanza

1.     Ricorso di annullamento — Atti impugnabili mediante ricorso — Nozione — Atti produttivi di effetti giuridici vincolanti — Lettera proveniente da un’istituzione

(Art. 230 CE)

2.     Ricorso di annullamento — Ricorso diretto avverso una decisione confermativa di una decisione anteriore non impugnata entro i termini — Irricevibilità — Nozione di decisione confermativa — Decisione adottata in seguito a un riesame della decisione anteriore e in base a elementi nuovi — Esclusione

(Art. 230 CE)

3.     Concorrenza — Ammende — Agevolazioni di pagamento — Sostituzione di un procedimento amministrativo di riesame delle modalità di pagamento di un’ammenda al procedimento sommario — Inammissibilità

1.     Solo gli atti che producono effetti giuridici obbligatori idonei a incidere sugli interessi di chi li impugna, modificandone in misura rilevante la situazione giuridica, possono costituire oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell’art. 230 CE; per determinare se un atto produca tali effetti, occorre aver riguardo alla sua sostanza. A tale proposito, non è sufficiente che una lettera sia stata inviata da un’istituzione comunitaria al suo destinatario, in risposta a una domanda formulata da quest’ultimo, perché essa possa essere definita decisione ai sensi dell’art. 230 CE, rendendo così possibile l’esperimento del ricorso di annullamento.

(v. punti 39-40)

2.     Un ricorso di annullamento diretto contro una decisione meramente confermativa di una precedente decisione divenuta definitiva è irricevibile. Un atto è considerato meramente confermativo di una decisione precedente qualora non contenga alcun elemento nuovo rispetto alla decisione precedente e non sia stato preceduto da un riesame della situazione del destinatario della decisione medesima.

Tuttavia, il carattere confermativo o meno di un atto non può essere valutato unicamente in funzione del suo contenuto rispetto a quello della precedente decisione di cui costituirebbe la conferma. Infatti, la natura dell’atto impugnato deve essere parimenti valutata in funzione della natura della domanda di cui tale atto costituisce la risposta. In particolare, se l’atto costituisce la risposta ad una domanda in cui vengono dedotti fatti nuovi e rilevanti e con cui l’amministrazione è invitata a procedere ad un riesame della precedente decisione, tale atto non può essere considerato di natura meramente confermativa, qualora si pronunci sui fatti medesimi e contenga, di conseguenza, un elemento nuovo rispetto alla decisione precedente. Infatti, l’esistenza di fatti nuovi e rilevanti può giustificare la presentazione di una domanda mirante al riesame di una precedente decisione divenuta definitiva.

L’istituzione interessata è tenuta a procedere al riesame di una decisione divenuta definitiva qualora la relativa domanda sia effettivamente basata su fatti nuovi e rilevanti, e il ricorso proposto avverso una decisione di diniego, in tali circostanze, di procedere al riesame dev’essere dichiarato ricevibile. Per contro, qualora la domanda di riesame non sia basata su fatti nuovi e rilevanti, il ricorso avverso la decisione di diniego di procedere al riesame richiesto sarà dichiarato irricevibile.

Tale ragionamento si applica anche all’ipotesi in cui l’istituzione, invece di rifiutare il riesame richiesto, abbia risposto alla domanda del ricorrente mediante l’atto impugnato, dichiarando però che tale risposta era priva di carattere decisionale dato che si limitava a confermare una decisione precedente, divenuta definitiva.

(v. punti 51-55)

3.     Un procedimento amministrativo di riesame di una decisione della Commissione, concernente le modalità di pagamento di un’ammenda, non ha carattere simile né valore equivalente a quello di un procedimento d’urgenza. Infatti, mentre il giudice del procedimento sommario esaminerebbe sia l’urgenza sia il fumus boni iuris in relazione al ricorso principale diretto contro la decisione che fissa l’ammenda, la Commissione, nell’ambito del procedimento amministrativo di riesame, dovrebbe limitare la sua valutazione al problema dell’urgenza e alla situazione finanziaria del ricorrente. Ammettere la sostituzione di tale procedimento amministrativo al procedimento sommario equivarrebbe a consentire l’elusione delle disposizioni che disciplinano il procedimento giurisdizionale d’urgenza, che, appunto, non riguardano la valutazione dei soli aspetti finanziari della questione.

Quanto all’art. 7 delle «Disposizioni procedurali interne della Commissione relative alla riscossione delle ammende e delle penalità di mora ai sensi del trattato CEE», secondo cui il membro competente della Commissione è autorizzato a concedere dilazioni di pagamento, eventualmente frazionate, su domanda scritta del destinatario debitamente motivata, benché tale disposizione istituisca un procedimento amministrativo autonomo, quest’ultimo si inquadra nell’ambito della riscossione propriamente detta delle ammende fissate dalla Commissione. La tutela giurisdizionale appropriata relativa al rifiuto di concedere le agevolazioni di pagamento previste dal detto art. 7 deve avvenire pertanto nell’ambito di un procedimento sommario (art. 242 CE) ovvero di un procedimento volto ad ottenere la sospensione dell’esecuzione forzata (art. 256, quarto comma, CEE) della decisione che ha inflitto l’ammenda.

(v. punti 65, 67)




ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
29 aprile 2004(1)

«Intese – Ammenda – Rigetto di una domanda di agevolazioni di pagamento – Ricorso di annullamento – Irricevibilità»

Nella causa T-308/02,

SGL Carbon AG, con sede in Wiesbaden (Germania), rappresentata dall'avv. M. Klusmann,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. G. Wilms e W. Mölls, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 24 luglio 2002, nella parte in cui respinge la domanda della ricorrente diretta ad ottenere delle agevolazioni di pagamento dell'ammenda inflittale nell'ambito di un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE (COMP/E-1/36.490 – Elettrodi di grafite) e fissa interessi di mora superiori al 6,04 %,



IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),



composto dal sig. J. Pirrung, presidente, dai sigg. A.W.H. Meij e N.J. Forwood, giudici,

cancelliere: sig. H. Jung

ha emesso la seguente



Ordinanza




Fatti all’origine della controversia

1
Con decisione della Commissione 18 luglio 2001, 2002/271/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/E-1/36.490 – Elettrodi di grafite) (GU 2002, L 100, pag. 1; in prosieguo: la «decisione che fissa l’ammenda») è stata inflitta alla ricorrente, un produttore tedesco di elettrodi di grafite, un’ammenda di EUR 80,2 milioni per aver commesso un’infrazione all’art. 81 CE.

2
Ai sensi dell’art. 4 della decisione che fissa l’ammenda, la ricorrente doveva versare l’importo dell’ammenda entro tre mesi dalla data della notifica della detta decisione, avvenuta il 24 luglio 2001. Scaduto tale termine, cioè a partire dal 24 ottobre 2001, dovevano essere pagati gli interessi al tasso applicato dalla Banca centrale europea (BCE), maggiorato di 3,5 punti percentuali, ossia all’8,04 %.

3
La decisione che fissa l’ammenda è stata trasmessa alla ricorrente con lettera del 23 luglio 2001, in cui si ricordava l’importo dell’ammenda inflitta e le condizioni di pagamento, in particolare il tasso di interesse dell’8,04% fissato in caso di superamento del termine per il pagamento. La lettera continuava precisando che, alla scadenza del termine per il pagamento, la Commissione avrebbe proceduto alla riscossione dell’importo in questione; tuttavia, si precisava altresì che, nell’ipotesi di ricorso al Tribunale, non sarebbe stato dato corso ad alcuna misura di esecuzione forzata, purché la ricorrente si impegnasse a pagare interessi al tasso del 6,04% e fosse costituita una garanzia bancaria.

4
Il 2 ottobre 2001 la ricorrente ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso diretto all’annullamento della decisione che fissa l’ammenda (causa T‑239/01). Mediante tale ricorso ha contestato in particolare la legittimità del tasso di interesse dell’8,04% fissato dall’art. 4 della detta decisione e quella del tasso di favore del 6,04% fissato dalla lettera di trasmissione del 23 luglio 2001.

5
Con lettera del 24 ottobre 2001, la ricorrente ha rivolto alla Commissione una domanda volta ad ottenere agevolazioni di pagamento. A tal fine sosteneva che, data la sua situazione economica e finanziaria disastrosa, l’esecuzione della decisione che fissava l’ammenda avrebbe minacciato l’esistenza stessa dell’impresa. Aggiungeva che, pur essendo in grado di procurarsi diverse garanzie bancarie, l’attivazione, cioè l’esecuzione, di tale garanzie avrebbe privato l’impresa delle linee di credito necessarie al mantenimento delle sue attività correnti. Essa non sarebbe stata economicamente in grado di sopportare una perdita di liquidità pari all’importo delle garanzie bancarie pretese. La ricorrente ha quindi formalmente ed esplicitamente richiesto alla Commissione di rinunciare completamente ovvero, in via subordinata, parzialmente alla costituzione di garanzie finché non fosse stata pronunciata una sentenza avente forza di giudicato nell’ambito della controversia principale pendente dinanzi al Tribunale. La ricorrente ha dichiarato che, nell’ipotesi di un rifiuto da parte della Commissione, avrebbe sottoposto al Tribunale una domanda di provvedimenti provvisori al fine di ottenere le agevolazioni di pagamento di cui si tratta, ed ha aggiunto di sperare che la Commissione si astenesse nel frattempo dal procedere all’esecuzione forzata della decisione che fissava l’ammenda.

6
Nella sua risposta del 26 ottobre 2001, la Commissione ha informato la ricorrente che avrebbe proseguito l’esame della domanda il 15 novembre successivo. Il 5 novembre 2001, la ricorrente ha fatto nuovamente presente il proprio desiderio di non essere sottoposta ad alcuna misura di esecuzione forzata prima del 15 novembre, precisando che non avrebbe proceduto giudizialmente in alcun modo finché la sua domanda non fosse stata evasa.

7
Con lettera del 20 febbraio 2002, tenuto conto del fatto che la Commissione non si era ancora pronunciata sulla domanda, la ricorrente l’ha informata che nel frattempo la sua situazione finanziaria si era aggravata e le ha chiesto di organizzare una riunione al fine di esporre oralmente tale situazione.

8
Il 15 marzo 2002, a seguito della richiesta presentata in tal senso dalla Commissione, la ricorrente le ha trasmesso diversi documenti relativi alla propria situazione economica, in particolare la versione più recente della relazione sulla gestione relativa all’esercizio 2001, in lingua tedesca.

9
A causa di un comunicato pubblicato su un giornale tedesco il 14 marzo 2002, secondo cui la ricorrente aveva superato la propria crisi economica e finanziaria, la Commissione si è nuovamente rivolta alla ricorrente per richiederle informazioni in materia. In risposta la ricorrente le ha inviato il 30 aprile 2002 la versione inglese della relazione sulla gestione dell’esercizio 2001 e, in seguito ad altri contatti telefonici, il 3 luglio 2002 le ha fatto pervenire il formulario 20‑F da essa depositato il 1º luglio negli Stati Uniti presso la United States Securities and Exchange Commission (autorità federale di regolamentazione della borsa).

10
In seguito, il contabile della Commissione, sig. Taverne, con lettera del 24 luglio 2002, ricevuta dalla ricorrente il 5 agosto successivo (in prosieguo: la «lettera impugnata»), si è pronunciato contro la concessione delle agevolazioni di pagamento. Dopo aver ricordato le diverse tappe dei contatti intercorsi tra la ricorrente e la Commissione, ha fatto presente che il bilancio della ricorrente al 31 dicembre 2001 e la sua relazione risultante dal formulario 20‑F, pur contenendo alcuni elementi preoccupanti, non facevano pensare che la società – combinando i propri sforzi con quelli dei suoi notori azionari di riferimento e dei suoi banchieri – non fosse in grado di fornire garanzie bancarie prive di conseguenze pregiudizievoli sulla sua attività futura. Riteneva, pertanto, che non occorresse derogare alle regole in vigore. Conseguentemente, continuava, la ricorrente era tenuta a conformarsi alle condizioni di pagamento indicate nella lettera del 23 luglio 2001 e a pagare gli interessi al tasso dell’8,04% annuo sull’importo dell’ammenda a partire dal 24 ottobre 2001 fino alla data di ricevimento da parte della Commissione di una garanzia bancaria, giacché il tasso di interesse del 6,04% sarebbe stato applicabile solo a partire da quest’ultima data.

11
Per quanto riguarda la fissazione del tasso dei detti interessi, la Commissione si è avvalsa, nell’ambito del presente procedimento dinanzi al Tribunale, delle «disposizioni procedurali interne della Commissione relative alla riscossione delle ammende e delle penalità di mora ai sensi del trattato CEE» [SEC (86) 1748] del 29 ottobre 1986 (in prosieguo: le «disposizioni relative alla riscossione»).

12
Ai sensi dell’art. 6 delle disposizioni relative alla riscossione, finché la causa è pendente dinanzi alla Corte non si dà corso ad alcuna misura di riscossione, seppure alla doppia condizione che il destinatario della decisione abbia accettato che il suo debito produca interessi a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento e che abbia fornito alla Commissione una garanzia bancaria. In caso di mancato pagamento alla scadenza del termine per il pagamento o per la costituzione di una garanzia bancaria, l’importo dell’ammenda diventa ipso iure produttivo di interessi. Tale interesse corrisponde al tasso di interesse applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria, maggiorato di 3,5 punti.

13
Ai sensi dell’art. 7 delle disposizioni relative alla riscossione, su domanda scritta del destinatario debitamente motivata, il membro della Commissione competente in materia, in collaborazione con il membro della Commissione responsabile del bilancio, è autorizzato a concedere dilazioni di pagamento, eventualmente frazionate, a condizione che il destinatario della decisione abbia accettato che il suo debito produca interessi, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento fino ad integrale liquidazione, ad un tasso di interesse simile a quello applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria, maggiorato di 1,5 punti, e che abbia fornito una garanzia bancaria.

14
L’art. 8 delle disposizioni relative alla riscossione, che verte sulla procedura di esecuzione forzata, prevede che ogni domanda inerente a modalità di pagamento di cui si intenda beneficiare nel corso della procedura di esecuzione forzata sia esaminata in conformità delle disposizioni dell’art. 7.

15
Dopo aver ricevuto la lettera impugnata, con lettera del 29 agosto 2002 la ricorrente ha fornito alla Commissione tre garanzie bancarie destinate a coprire l’ammenda di EUR 80,2 milioni, maggiorate degli interessi al tasso del 6,04% dal 24 ottobre 2001 e fino all’effettivo pagamento dell’ammenda. Le garanzie portano la data, rispettivamente, dell’11, del 12 e del 22 ottobre 2001. A questo proposito, la ricorrente ha dichiarato che si trattava di garanzie bancarie che si era procurata, per precauzione, prima della scadenza del termine di pagamento indicato nella decisione che fissa l’ammenda, ma che non erano ancora state convalidate a quel tempo, in quanto la loro convalida era avvenuta solamente nell’agosto del 2002.


Procedimento e conclusioni delle parti

16
Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 7 ottobre 2002, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame.

17
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 24 luglio 2002 nella parte in cui rifiuta la concessione di agevolazioni di pagamento;

annullare tale decisione nella parte in cui gli interessi di mora ivi pretesi per il periodo dal 24 ottobre 2001 fino alla data di ricevimento della dichiarazione di garanzia sono fissati a un tasso superiore al 6,04%;

in via subordinata, diminuire adeguatamente gli interessi di mora fissati dalla decisione;

condannare la Commissione alle spese.

18
La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso irricevibile o, in via subordinata, respingerlo in quanto infondato;

condannare la ricorrente alle spese.

19
A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente solleva diverse censure. Rimprovera alla Commissione di avere motivato la lettera impugnata in misura insufficiente, di avere commesso errori di valutazione della sua capacità di pagamento e di averle fatto subire una discriminazione rispetto alla società americana UCAR, parimenti sanzionata dalla decisione che fissa l’ammenda, in quanto le domande di quest’ultima società dirette a ottenere agevolazioni di pagamento non sarebbero state respinte, benché la UCAR non abbia fornito garanzie bancarie che consentissero di coprire la sua ammenda.

20
La ricorrente rimprovera alla Commissione, inoltre, di aver fissato interessi di mora illegittimi, in quanto sia il tasso dell’8,04% che quello del 6,04% sarebbero eccessivi, e di non aver tenuto conto del suo stesso comportamento nel corso delle lunghe trattative sulla questione delle agevolazioni di pagamento, comportamento mediante il quale le avrebbe di fatto accordato una sospensione del pagamento. Sostiene infine, in via subordinata, che gli interessi di mora dovrebbero essere almeno ridotti nettamente a causa dell’eccezionale lunghezza della procedura che ha preceduto l’invio della lettera impugnata.


Sulla ricevibilità

21
Ai sensi dell’art. 113 del regolamento di procedura, il Tribunale, statuendo nelle forme previste dall’art. 114, paragrafi 3 e 4, dello stesso regolamento, può in qualsiasi momento, d’ufficio, rilevare l’irricevibilità per motivi di ordine pubblico, tra i quali figurano, secondo una giurisprudenza costante, le condizioni di ricevibilità di un ricorso fissate dall’art. 230, quarto comma, CE (ordinanza del Tribunale 15 ottobre 2003, causa T‑372/02, Internationaler Hilfsfonds/Commissione, Racc. pag. II‑4389, punto 33, e giurisprudenza ivi citata).

22
Nel caso di specie il Tribunale, ritenendosi sufficientemente edotto dagli atti di causa, ha deciso di statuire senza passare alla trattazione orale.

Argomenti delle parti

23
Secondo la ricorrente, la lettera impugnata non è una semplice conferma della decisione che fissa l’ammenda del 18 luglio 2001 e della lettera di trasmissione del 23 luglio 2001, ma contiene elementi materiali e giuridici in grado di produrre effetti giuridici vincolanti che possono incidere sugli interessi della ricorrente modificandone gravemente la posizione giuridica.

24
Infatti, la lettera impugnata conterrebbe due elementi normativi distinti, che andrebbero al di là del contenuto della decisione che fissa l’ammenda. Da un lato, essa conterrebbe il rifiuto, a una data che si situa ben oltre il 18 luglio 2001, nuovamente e sulla base di un’analisi dei fatti diversa dalla precedente, di concedere qualsiasi agevolazione di pagamento. Dall’altro, in essa, le pretese in materia di interessi sarebbero state aumentate e supererebbero le pretese di base della decisione che fissa l’ammenda.

25
A questo proposito precisa che la Commissione, nonostante la costituzione di garanzie bancarie, ha ormai adottato un tasso di interesse dell’8,04% invece del tasso di interesse del 6,04% inizialmente previsto in caso di costituzione di garanzie bancarie. Dato che questo nuovo tasso è stato fissato al termine di un iter decisionale distinto e a sua volta nuovo, circa un anno dopo l’adozione della decisione che fissa l’ammenda, si tratterebbe di un elemento normativo distinto. La Commissione avrebbe in tal modo proceduto ad un nuovo esame globale nel merito. Anche il continuo degrado della salute finanziaria e della capacità di pagamento della ricorrente costituirebbe un fatto nuovo rispetto alla situazione che aveva prevalso nel momento dell’adozione della decisione che fissava l’ammenda.

26
Rispetto alla decisione che fissa l’ammenda, quindi, la lettera impugnata pregiudicherebbe la ricorrente in quanto pretenderebbe dalla stessa il pagamento di interessi di mora ad un tasso dell’8,04% per il periodo dal 24 ottobre 2001 fino alla data di ricevimento della dichiarazione di garanzia dell’agosto 2002, benché la Commissione avesse convenuto con la ricorrente, a dire di quest’ultima, di rinunciare a qualsiasi misura di riscossione dell’ammenda o di garanzie equivalenti nel corso dell’iter di adozione della decisione relativa alla domanda diretta a ottenere agevolazioni di pagamento.

27
Per quanto riguarda il rigetto della sua domanda di dispensa dalla costituzione di una garanzia bancaria, la ricorrente contesta l’argomento della Commissione secondo cui quest’ultima non sarebbe tenuta ad esaminare la questione dell’eventuale concessione di agevolazioni di pagamento dopo aver adottato la decisione che fissa l’ammenda. Essa sottolinea che la Commissione ha effettivamente considerato che occorreva studiare con attenzione la sua solvibilità e la sua capacità di pagamento. La competenza della Commissione a concedere agevolazioni di pagamento implicherebbe di per sé la sua facoltà di esaminare la concessione di tali agevolazioni nell’ambito di una procedura amministrativa organizzata.

28
Secondo la ricorrente, lo scopo della presente controversia non è di stabilire se la Commissione fosse o non fosse tenuta a procedere ad un esame della capacità di pagamento della ricorrente e di pronunciarsi sulla concessione di agevolazioni di pagamento, bensì solamente di verificare se, dal momento che essa ha effettivamente posto in essere un tale esame, la decisione adottata fosse legittima o meno. Infatti, nell’agire, la Commissione sarebbe tenuta, sia nel corso della procedura posta in essere sia nel momento dell’adozione della decisione, a rispettare le regole giuridiche che si applicano alla sua azione. Nel caso di specie non sarebbe stato così.

29
La ricorrente si stupisce che la Commissione affermi che non fosse necessario procedere a un esame del livello dei tassi di interesse in quanto la ricorrente non li aveva contestati. Fa presente di aver depositato fin dal 2 ottobre 2001 un ricorso in cui contestava, in particolare, la legittimità del livello dei tassi adottati. Inoltre, anche la sua domanda di concessione di agevolazioni di pagamento, che era volta ad ottenere una sospensione dell’esecuzione forzata della decisione che fissa l’ammenda, nonché l’annullamento della domanda di costituzione di garanzie, dimostrerebbe l’esistenza di una domanda di esame della legittimità delle constatazioni di base. Infine, la legittimità della fissazione dei tassi di interesse da parte della Commissione non dipenderebbe dal fatto che tale fissazione sia contestata o meno dai destinatari della decisione. La Commissione sarebbe invece tenuta a controllare d’ufficio la legittimità dei suoi provvedimenti che recano pregiudizio e di emendarli in qualsiasi momento dagli elementi illegali.

30
La ricorrente contesta la tesi secondo cui essa avrebbe potuto e dovuto presentare una domanda di provvedimenti provvisori. Tale tesi appare cinica visto che, dati i rigorosi requisiti imposti dalla giurisprudenza del Tribunale, solo la dimostrazione che l’impresa si trova in una situazione prossima al fallimento consentirebbe di ottenere una sospensione giudiziale dell’esecuzione di una decisione della Commissione. L’onerosa preparazione di una tale procedura giudiziale non sarebbe ragionevole per un’impresa che si trova in una situazione economica difficile. Inoltre, la ricorrente sostiene che la pubblicità negativa che risulterebbe immancabilmente dall’avvio di un’azione giudiziaria da parte di un’impresa sull’orlo del fallimento sarebbe impossibile da sopportare per l’impresa stessa, poiché un tale annuncio produrrebbe inevitabilmente conseguenze nefaste sul mercato finanziario, soprattutto per società anonime quotate in borsa come la ricorrente.

31
Infine, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, il giudice del procedimento sommario non sarebbe l’unica istanza competente a pronunciarsi sulle possibilità di sopravvivenza economica di un’impresa in relazione alle sanzioni adottate contro di essa dalla Commissione. Tale giudice non sarebbe in alcun caso competente a pronunciarsi sull’attuazione delle decisioni amministrative. Sarebbe contrario al «principio dello Stato di diritto», nel caso di decisioni rientranti nell’ambito del potere discrezionale dell’amministrazione, procedere al trasferimento della relativa competenza a un’istanza giudiziaria.

32
La Commissione ritiene che le conclusioni dirette all’annullamento della decisione debbano essere dichiarate irricevibili in quanto si riferiscono alla parte della lettera impugnata che rifiuta di dispensare la ricorrente dall’obbligo di costituire una garanzia bancaria. La dichiarazione della Commissione in quel passo della lettera impugnata non inciderebbe sulla situazione giuridica della ricorrente. Infatti, le disposizioni applicabili non conferirebbero ai debitori della Commissione una posizione giuridicamente protetta per quanto riguarda il loro interesse ad essere dispensati dall’obbligo di fornire una garanzia, non essendo prevista dal diritto comunitario alcuna procedura dinanzi alla Commissione affinché gli interessati possano richiedere una simile dispensa.

33
Ciò non toglierebbe che la Commissione possa, a suo dire, in alcuni casi particolari, rinunciare a pretendere una garanzia bancaria, poiché essa beneficerebbe di un certo margine di discrezionalità per poter tenere conto di un eventuale interesse pubblico preponderante, che la condurrebbe, ove necessario, ad ammettere una tale eccezione. Il detto interesse pubblico preponderante potrebbe risultare, per esempio, quando le prospettive di effettiva riscossione dell’ammenda, in particolari circostanze di una data questione, siano maggiori in caso di concessione di una dispensa dall’obbligo di fornire una garanzia bancaria che in caso di mantenimento di una simile imposizione. Tuttavia, il potere della Commissione di concedere tale dispensa non conferirebbe affatto alle imprese debitrici un diritto soggettivo che esse possano far valere in giudizio, obbligando la Commissione ad agire nel loro interesse. Inoltre, il semplice fatto che la Commissione abbia esaminato la presente questione, com’era in suo potere, non potrebbe essere interpretato in alcun caso come riconoscimento di un qualsivoglia diritto soggettivo in tal senso.

34
La situazione della ricorrente sarebbe paragonabile a quella di un privato che chiedesse alla Commissione di intervenire contro uno Stato membro ai sensi dell’art. 226 CE. Anche in questo caso, la Commissione eserciterebbe il suo potere unicamente nell’interesse pubblico, in quanto i privati non avrebbero un interesse giuridicamente protetto al suo intervento. La loro situazione giuridica, quindi, non sarebbe lesa nel momento in cui la Commissione rigettasse la loro domanda.

35
Ciò non significa affatto che la ricorrente sia privata di ogni diritto. Questa potrebbe, infatti, chiedere al giudice del procedimento sommario di dispensarla dall’obbligo di fornire una garanzia bancaria. In tale ipotesi, il giudice verificherebbe in maniera approfondita se il suo interesse a godere di tale dispensa prevalga eccezionalmente sull’interesse pubblico relativo alla costituzione di una garanzia bancaria. Nel corso di tale esame, terrebbe conto in particolare delle probabilità di successo del ricorso nella causa principale (fumus boni iuris).

36
Secondo la Commissione, l’equilibrio tra gli interessi particolari dei debitori di un’ammenda e l’interesse della Commissione a far applicare la sua politica sulla concorrenza e ad ottenere la soddisfazione dei suoi crediti finanziari esige che la protezione giuridica relativa alla decisione che infligge un’ammenda sia garantita dal ricorso di annullamento, mentre la protezione giuridica relativa alla sua esecuzione nel corso dello svolgimento del procedimento principale è affidata al giudice dell’urgenza.

37
Quanto alla domanda relativa ai tassi degli interessi di mora dovuti dalla ricorrente, la Commissione la considera irricevibile per il fatto che la lettera impugnata richiama unicamente le regole stabilite all’art. 4 della decisione che fissa l’ammenda e che figurano altresì nella lettera di trasmissione del 23 luglio 2001. La lettera impugnata non avrebbe quindi alcun contenuto normativo sotto questo profilo. Essa sostiene che, poiché il tasso di interesse non è mai stato contestato dalla ricorrente nel corso del procedimento di cui si tratta, la Commissione non avrebbe avuto alcuna ragione di verificarlo.

38
Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la Commissione non sarebbe tenuta a procedere ad un esame globale della legittimità delle decisioni che infliggono un’ammenda quando riceve una domanda che si riferisce espressamente alla sola concessione di agevolazioni di pagamento. Ora, nella sua domanda del 24 ottobre 2001, la ricorrente si sarebbe esplicitamente accontentata di chiedere una dispensa dalle garanzie bancarie. La Commissione sostiene che, se fosse tenuta a procedere d’ufficio e sistematicamente all’esame suggerito dalla ricorrente, ciò avrebbe l’effetto di rimettere in discussione, de facto, il carattere definitivo di decisioni amministrative non impugnate nei termini, poiché la Commissione dovrebbe costantemente riesaminare tutte le proprie decisioni.

Giudizio del Tribunale

Sul carattere decisionale della lettera impugnata in relazione al tasso degli interessi moratori

39
Per quanto riguarda la domanda della ricorrente volta ad ottenere l’annullamento della lettera impugnata nella parte in cui la Commissione rifiuterebbe di abbassare il livello eccessivamente alto degli interessi di mora, occorre ricordare che solo gli atti che producono effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificandone in misura rilevante la situazione giuridica, possono costituire oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell’art. 230 CE; per determinare se un atto produca tali effetti, occorre aver riguardo alla sua sostanza (sentenza della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione, Racc. pag. 2639, punto 9).

40
Inoltre, non è sufficiente che una lettera sia stata inviata da un’istituzione comunitaria al suo destinatario, in risposta a una domanda formulata da quest’ultimo, perché essa possa essere definita decisione ai sensi dell’art. 230 CE, rendendo così possibile l’esperimento del ricorso di annullamento (sentenza del Tribunale 22 maggio 1996, causa T‑277/94, AITEC/Commissione, Racc. pag. II‑351, punto 50; ordinanza del Tribunale 4 ottobre 1996, causa T‑5/96, Sveriges Betodlares e Henrikson/Commissione, Racc. pag. II‑1299, punto 26).

41
Nel caso di specie, la domanda iniziale della ricorrente del 24 ottobre 2001 e la sua successiva corrispondenza con la Commissione non sono affatto volte a contestare il tasso degli interessi moratori stabilito dalla decisione che fissa l’ammenda (8,04%) e dalla lettera di trasmissione del 23 luglio 2001 (6,04% a determinate condizioni). I documenti di carattere economico e finanziario prodotti dalla ricorrente, poi, sono stati trasmessi alla Commissione con il solo scopo di ottenerne la rinuncia alla pretesa della costituzione di una garanzia bancaria. Peraltro, la questione della legittimità degli interessi di mora, cioè quella del tasso normale dell’8,04% e di quello di favore del 6,04%, è già oggetto della controversia registrata con il numero T‑239/01, pendente tra le stesse parti.

42
In tali circostanze, la lettera impugnata non può essere interpretata nel senso che la Commissione, sulla base di elementi nuovi, abbia proceduto al rigetto di una domanda volta alla riduzione del tasso degli interessi di mora. La Commissione, nella lettera impugnata, si è limitata a dichiarare che non occorreva derogare alle regole vigenti, in quanto la ricorrente era in grado di fornire garanzie bancarie prive di effetti dannosi sulla sua attività economica futura. Se la Commissione ha menzionato i tassi dell’8,04% e del 6,04%, l’ha fatto ricordando che la ricorrente era tenuta a conformarsi alle condizioni di pagamento indicate nella lettera di trasmissione del 23 luglio 2001, di notifica della decisione che fissava l’ammenda alla ricorrente. Nulla consente di dedurre, in particolare alla luce del testo della lettera impugnata, che la Commissione, così facendo, abbia esaminato d’ufficio la legittimità di tali tassi.

43
Conseguentemente, la lettera impugnata non riveste un carattere decisionale in relazione alla fissazione del tasso degli interessi di mora.

44
Per quanto riguarda il periodo di applicazione del tasso di favore del 6,04%, la ricorrente rimprovera alla Commissione di avere sostituito a questo tasso il tasso di interesse normale dell’8,04% per il periodo dal 24 ottobre 2001, data di scadenza del termine per il pagamento, fino alla trasmissione delle tre garanzie bancarie (v. supra, punto 15), avvenuta alla fine dell’agosto del 2002, benché disponesse in tal modo di garanzie che producevano lo stesso effetto che avrebbero prodotto se fossero state ottenute già dal mese di ottobre del 2001. La ricorrente reclama, quindi, l’applicazione del tasso di favore del 6,04% a partire dal 24 ottobre 2001.

45
A questo proposito, si deve tuttavia ricordare che le garanzie bancarie cui la ricorrente si richiama sono state trasmesse alla Commissione solo alla fine del mese di agosto del 2002, cioè dopo la data d’invio della lettera impugnata. E’ quindi escluso che, mediante quest’ultima, la Commissione abbia potuto pronunciarsi sulla trasmissione delle garanzie di cui si tratta e dunque sulle conseguenze giuridiche di tale trasmissione in relazione all’importo degli interessi di mora. La lettera impugnata non poteva pertanto ledere la ricorrente su questo punto.

46
E’ vero che la lettera impugnata fa presente alla ricorrente l’obbligo di pagare gli interessi al tasso dell’8,04% sull’importo dell’ammenda a partire dal 24 ottobre 2001 e fino alla data di ricevimento da parte della Commissione di una garanzia bancaria, dopodiché il tasso di interesse sarebbe passato al 6,04%, ma tale documento non fa che ripetere, in maniera generale ed astratta, le condizioni di pagamento stabilite dall’art. 4 della decisione che fissa l’ammenda e dalla lettera di trasmissione del 23 luglio 2001. Esso si astiene in particolare dal pronunciarsi sul problema degli eventuali effetti retroattivi sul tasso degli interessi di mora della trasmissione, successiva alla scadenza del termine per il pagamento, delle garanzie bancarie. La lettera impugnata, quindi, non presentava carattere decisionale neanche sotto questo profilo.

47
Quanto al punto delle conclusioni presentato in via subordinata, in cui si chiede al Tribunale di ridurre gli interessi di mora fissati dalla Commissione, è sufficiente rilevare che esso riguarda solamente una delle modalità di attuazione della decisione che fissa l’ammenda. La riduzione richiesta, quindi, avrebbe potuto essere ottenuta solamente nell’ambito di un procedimento sommario ai sensi dell’art. 243 CE e dell’art. 104 del regolamento di procedura del Tribunale. Orbene, la ricorrente si è astenuta dall’introdurre tale domanda. Nell’ambito del presente ricorso di annullamento, tale punto delle conclusioni deve in ogni caso essere dichiarato irricevibile.

48
Da quanto precede risulta che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile nella parte in cui verte sugli interessi di mora stabiliti dalla decisione che fissa l’ammenda e dalla lettera di trasmissione del 23 luglio 2001.

Sul carattere decisionale della lettera impugnata in relazione alla mancata concessione di agevolazioni di pagamento

49
Per quanto riguarda il fatto che la ricorrente contesta il rifiuto della Commissione, espresso nella lettera impugnata, di rinunciare alla costituzione di una garanzia bancaria, si deve ricordare che l’imposizione di una simile garanzia nonché le modalità di pagamento connesse alla costituzione della stessa sono già state esposte nella lettera di trasmissione del 23 luglio 2001, benché la ricorrente abbia fatto presente alla Commissione, nel corso del procedimento amministrativo precedente l’adozione della decisione che fissa l’ammenda, la sua situazione finanziaria particolarmente difficile. In tali circostanze, il fatto che la Commissione abbia preteso dalla ricorrente la costituzione della garanzia bancaria se avesse voluto evitare la riscossione dell’ammenda si deve ritenere che produca effetti giuridici vincolanti in grado di incidere sui suoi interessi, modificandone in misura rilevante la situazione giuridica (v., in questo senso, sentenza IBM/Commissione, cit., punto 9).

50
Non essendo stata impugnata entro il termine previsto dall’art. 230, quinto comma, CE, l’imposizione della costituzione di una garanzia bancaria, contenuta nella lettera del 23 luglio 2001, è divenuta definitiva nei confronti della ricorrente (v., in questo senso, sentenza del Tribunale 7 febbraio 2001, causa T‑186/98, Inpesca/Commissione, Racc. pag. II‑557, in prosieguo: la «sentenza Inpesca», punto 40, e giurisprudenza ivi citata).

51
Orbene, secondo ben consolidata giurisprudenza, il ricorso di annullamento diretto contro una decisione meramente confermativa di una precedente decisione divenuta definitiva è irricevibile. Un atto è considerato meramente confermativo di una decisione precedente qualora non contenga nessun elemento nuovo rispetto alla decisione precedente e non sia stato preceduto da un riesame della situazione del destinatario della decisione medesima (sentenza Inpesca, cit., punto 44, e giurisprudenza ivi citata).

52
Tuttavia, il carattere confermativo o meno di un atto non può essere valutato unicamente in funzione del suo contenuto rispetto a quello della precedente decisione di cui costituisca la conferma. Infatti, la natura dell’atto impugnato deve essere parimenti valutata in funzione della natura della domanda di cui tale atto costituisce la risposta (sentenza Inpesca, cit., punto 45, e giurisprudenza ivi citata).

53
In particolare, se l’atto costituisce la risposta ad una domanda in cui vengono dedotti fatti nuovi e rilevanti e con cui l’amministrazione è invitata a procedere ad un riesame della precedente decisione, tale atto non può essere considerato avente natura meramente confermativa, laddove si pronunci sui fatti medesimi e contenga, in tal modo, un elemento nuovo rispetto alla decisione precedente (sentenza Inpesca, cit., punto 46). Infatti, che l’esistenza di fatti nuovi e rilevanti può giustificare la presentazione di una domanda mirante al riesame di una precedente decisione divenuta definitiva (v., fra le altre, sentenze della Corte 22 marzo 1961, cause riunite 42/59 e 49/59, Snupat/Alta Autorità, Racc. pag. 97, in particolare pag. 142; 15 maggio 1985, causa 127/84, Esly/Commissione, Racc. pag. 1437, punto 10; sentenza del Tribunale 7 febbraio 1991, causa T‑58/89, Williams/Corte dei conti, Racc. pag. II‑77, punto 24, e ordinanza del Tribunale 11 luglio 1997, causa T‑16/97, Chauvin/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑237 e II‑681, punto 37).

54
Sulla base di tale giurisprudenza il Tribunale ha dichiarato, nella sentenza Inpesca (punti 48 e 49, e giurisprudenza ivi citata), che l’istituzione interessata è tenuta a procedere al riesame di una decisione divenuta definitiva qualora la relativa domanda sia effettivamente basata su fatti nuovi e rilevanti, e che un ricorso proposto avverso una decisione di diniego, in tali circostanze, di procedere al riesame dev’essere dichiarato ricevibile. Per contro, qualora la domanda di riesame non sia basata su fatti nuovi e rilevanti, il ricorso avverso la decisione di diniego di procedere al riesame richiesto sarà dichiarato irricevibile.

55
Tale ragionamento si applica anche alla presente ipotesi, in cui la Commissione, invece di rifiutare il riesame richiesto, ha sì risposto alla domanda della ricorrente mediante la lettera impugnata, ma ha fatto valere che tale risposta era priva di carattere decisionale, limitandosi a confermare una decisione precedente, divenuta definitiva, cioè la lettera di trasmissione del 23 luglio 2001.

56
Ai fini della ricevibilità di tale parte del ricorso, si deve pertanto verificare se gli elementi addotti dalla ricorrente a sostegno della propria domanda di riesame costituiscano effettivamente fatti «nuovi e rilevanti».

57
Sotto questo profilo, è un fatto che le informazioni fornite dalla ricorrente sul continuo deterioramento della sua situazione finanziaria presentavano un carattere di novità, poiché tale deterioramento si è manifestato in seguito all’invio della lettera di trasmissione del 23 luglio 2001 e né la ricorrente né la Commissione erano in grado di averne conoscenza precedentemente (v., in questo senso, sentenza Inpesca, cit., punto 50, e giurisprudenza ivi citata).

58
Perché sussista l’elemento della «rilevanza», occorre che le informazioni di cui trattasi siano idonee a modificare in modo rilevante la situazione della ricorrente quale si presentava al momento dell’adozione della decisione precedente divenuta definitiva, cioè, nel caso di specie, il 23 luglio 2001 (in tal senso, v. sentenza Inpesca, cit., punto 51, e giurisprudenza ivi citata).

59
A questo fine, si deve ricordare, innanzitutto, che la ricorrente si è espressamente astenuta dal presentare nell’ambito della causa T‑239/01 una domanda di provvedimenti provvisori, ai sensi dell’art. 104 del regolamento di procedura, a proposito della decisione che fissa l’ammenda. Nella sua domanda di riesame del 24 ottobre 2001, da un lato ha annunciato l’avvio di un procedimento sommario nel caso di rigetto di tale domanda e, dall’altro ha invitato la Commissione a non dare esecuzione alla decisione che fissa l’ammenda prima di aver deliberato sulla domanda di riesame. Nella lettera del 5 novembre 2001 la ricorrente ha ribadito questi due punti. Dinanzi al Tribunale ha esplicitamente dichiarato che l’onerosa preparazione di un procedimento sommario non era ragionevole per un’impresa che si trova in una situazione economica difficile come la sua.

60
Inoltre, è pacifico che, al momento della presentazione della domanda di riesame, poi a quello dell’invio della lettera impugnata e anche della presentazione del ricorso in esame, la Commissione non aveva ancora proceduto alla riscossione dell’ammenda inflitta alla ricorrente né all’esecuzione forzata della decisione che fissa l’ammenda ai sensi dell’art. 256 CE e degli artt. 104‑110 del regolamento di procedura.

61
In tali circostanze, la domanda presentata dalla ricorrente al di fuori di un procedimento sommario affinché la Commissione tenesse conto del deterioramento della sua situazione finanziaria per accordarle delle agevolazioni di pagamento deve essere considerata prematura, dato che la Commissione non poteva sapere, nelle varie date sopra citate, quale sarebbe stata la situazione finanziaria della ricorrente nel caso e nel momento in cui si fosse dato corso a misure di riscossione o di esecuzione forzata (v., in questo senso, sentenza della Corte 7 giugno 1983, cause riunite 100/80‑103/80, Musique diffusion française e a./Commissione, Racc. pag. 1825, punto 135). In particolare, non avendo la ricorrente presentato, a fronte della minaccia di una riscossione imminente, una domanda di provvedimenti provvisori, il Tribunale non può essere chiamato, nell’ambito di un diverso procedimento, a risolvere il problema di stabilire se la ponderazione degli interessi contrapposti osti all’applicazione delle modalità di pagamento contestate dalla ricorrente prima della pronuncia della sentenza nella causa principale che statuisce sulla legittimità dell’ammenda inflitta alla ricorrente, in quanto tale applicazione metterebbe in pericolo l’esistenza dell’impresa.

62
Si deve aggiungere che la Commissione ha già rifiutato, nella decisione che fissa l’ammenda (v. ‘considerando’ 184 e 185), di prendere in considerazione l’argomento secondo cui l’imposizione di un’ammenda rischierebbe di spingere l’impresa verso il fallimento. Tale impostazione è conforme ad una costante giurisprudenza secondo cui la Commissione non ha l’obbligo di tenere conto della situazione finanziaria deficitaria di un’impresa nel determinare l’importo dell’ammenda che intende infliggerle (sentenza della Corte 8 novembre 1983, cause riunite 96/82‑102/82, 104/82, 105/82, 108/82 e 110/82, IAZ e a./Commissione, Racc. pag. 3369, punto 55; sentenze del Tribunale 11 marzo 1999, causa T‑141/94, Thyssen Stahl/Commissione, Racc. pag. II‑347, punto 630, e 19 maggio 1999, causa T‑175/95, BASF/Commissione, Racc. pag. II‑1581, punto 158). Peraltro, il fatto che un provvedimento adottato da un’autorità comunitaria provochi il fallimento o la liquidazione di una data impresa non è vietato come tale dal diritto comunitario, poiché la liquidazione di un’impresa nella sua forma giuridica in causa non significa che gli elementi personali, materiali e immateriali rappresentati dall’impresa perdano a loro volta di valore (v., in questo senso, sentenze della Corte 15 gennaio 1986, causa 52/84, Commissione/Belgio, Racc. pag. 89, punto 14, e 2 luglio 2002, causa C‑499/99, Commissione/Spagna, Racc. pag. I‑6031, punto 38).

63
Ne consegue che le informazioni di carattere finanziario presentate dalla ricorrente a sostegno della domanda di riesame non erano in grado di incidere sulla sua situazione giuridica, quale si presentava il 23 luglio 2001. Poiché non vigono norme di diritto comunitario tali da obbligare la Commissione a verificare costantemente e d’ufficio la situazione finanziaria dei suoi debitori, tali informazioni non possono essere qualificate come rilevanti nel presente contesto processuale.

64
Nessuno degli argomenti addotti dalla ricorrente nel presente contesto può essere accolto.

65
Per quanto riguarda l’intenzione della ricorrente di sostituire il procedimento giurisdizionale d’urgenza mediante il procedimento amministrativo di riesame, da essa prescelta nel caso di specie, è sufficiente rilevare che tale procedimento amministrativo non ha carattere simile né valore equivalente a quello di un procedimento d’urgenza. Infatti, mentre il giudice del procedimento sommario esaminerebbe, nel presente contesto, sia l’urgenza sia il fumus boni iuris in relazione al ricorso principale diretto contro la decisione che fissa l’ammenda, la Commissione, nell’ambito del procedimento amministrativo auspicato dalla ricorrente, dovrebbe limitare la sua valutazione al problema dell’urgenza e alla situazione finanziaria della ricorrente. Ammettere la sostituzione di tale procedimento amministrativo al procedimento sommario equivarrebbe a consentire l’aggiramento delle disposizioni che disciplinano il procedimento giurisdizionale d’urgenza, che, appunto, non riguardano la valutazione dei soli aspetti finanziari della questione.

66
Per quanto riguarda, tra l’altro, i timori espressi dalla ricorrente in merito alle conseguenze delle misure di pubblicità relative alla sua situazione finanziaria negativa, che, a suo dire, sarebbero state inevitabili qualora fosse stato adito il giudice dell’urgenza, è sufficiente ricordare che l’art. 17, n. 4, delle istruzioni al cancelliere del Tribunale consente di omettere dati confidenziali nelle pubblicazioni relative alle cause pendenti dinanzi al Tribunale. Peraltro, tale timore non ha impedito alla ricorrente di presentare il ricorso in esame, a dispetto delle pubblicazioni connesse a tale azione.

67
Quanto all’art. 7 delle disposizioni relative alla riscossione, secondo cui il membro competente della Commissione «è autorizzato a concedere dilazioni di pagamento, eventualmente frazionate», «su domanda scritta del destinatario debitamente motivata» (v. supra, punti 11‑14), occorre rilevare che tale disposizione istituisce un procedimento amministrativo autonomo che s’inquadra tuttavia nell’ambito della riscossione propriamente detta delle ammende fissate dalla Commissione. La tutela giurisdizionale appropriata relativa al rifiuto di concedere le agevolazioni di pagamento previste dal detto art. 7 avverrà pertanto nell’ambito di un procedimento sommario (art. 242 CE) ovvero di un procedimento volto ad ottenere la sospensione dell’esecuzione forzata (art. 256, quarto comma, CEE) della decisione che ha inflitto l’ammenda.

68
La ricorrente denuncia ancora una violazione del principio di parità di trattamento per il fatto che la società americana UCAR avrebbe beneficiato di agevolazioni di pagamento, mentre a lei tale beneficio sarebbe stato rifiutato: occorre osservare che tale asserita discriminazione a danno della ricorrente non avrebbe potuto produrre effetti prima dell’invio della lettera impugnata, giacché la Commissione non aveva ancora proceduto alla riscossione o all’esecuzione forzata dell’ammenda inflitta alla ricorrente. E’ sufficiente, quindi, che quest’ultima, se si crede nel giusto, possa far valere tale asserita discriminazione rispetto alla UCAR nell’ambito del successivo procedimento a cui essa darà avvio, se necessario e al momento opportuno, contro le misure di riscossione o di esecuzione forzata effettivamente adottate contro di essa.

69
In ogni caso, tale censura è carente in fatto. La Commissione, infatti, aveva già respinto nell’agosto del 2001 una domanda della UCAR volta ad ottenere la dispensa dall’obbligo di fornire una garanzia bancaria. Peraltro la UCAR, nella sua nuova denominazione di GrafTech International Ltd, il 26 settembre 2003 ha presentato una domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione mediante la quale la Commissione le aveva inflitto un’ammenda mirante ad ottenere agevolazioni di pagamento (causa T‑246/01 R).

70
Da quanto sopra esposto risulta che la ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di fatti rilevanti che avrebbero dovuto portare la Commissione a procedere al riesame della sua lettera di trasmissione del 23 luglio 2001 e ad adottare una nuova decisione impugnabile mediante autonomo ricorso di annullamento.

71
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile anche nella parte in cui verte sul rifiuto, espresso nella lettera impugnata, di concedere le agevolazioni di pagamento richieste dalla ricorrente.

72
Tale conclusione non è contraddetta dal fatto che la Commissione, nella lettera impugnata, ha risposto nel merito in relazione ad elementi nuovi, ma non rilevanti, presentati nella domanda volta ad ottenere le agevolazioni di pagamento. Infatti, benché tale modalità di evasione della domanda della ricorrente possa interpretarsi come sforzo di cortesia, non può in alcun modo avere avuto l’effetto di derogare alle condizioni imperative di ricevibilità di un ricorso né di privare la Commissione della facoltà di dichiarare, nella fase del procedimento giurisdizionale, l’irricevibilità del ricorso e ancor meno di dispensare il Tribunale dall’obbligo ad esso incombente di verificare le dette condizioni di ricevibilità (v., per analogia, giurisprudenza costante in materia di pubblico impiego e in particolare sentenze della Corte 12 luglio 1984, causa 227/83, Moussis/Commissione, Racc. pag. 3133, punto 13, e del Tribunale 11 marzo 1999, causa T‑257/97, Herold/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑49 e II‑251, punto 43).

73
Conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato integralmente irricevibile.


Sulle spese

74
A norma dell’ art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è fatta domanda. Essendo la ricorrente rimasta soccombente, questa dev’essere condannata alle spese, conformemente alle conclusioni della Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

così provvede:

1)
Il ricorso è irricevibile.

La ricorrente sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione.

Lussemburgo, 29 aprile 2004

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

J. Pirrung


1
Lingua processuale: il tedesco.