ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

18 dicembre 2003

Causa T-215/02

Santiago Gómez-Reino

contro

Commissione delle Comunità europee

«Dipendenti — Indagine condotta dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) — Dovere di assistenza — Ricorso di annullamento e per risarcimento danni manifestamente irricevibile e manifestamente infondato in diritto»

Testo completo in francese   II-1685

Oggetto:

Ricorso diretto a ottenere, da una parte, l'annullamento di una serie di provvedimenti relativi a indagini condotte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e a domande di assistenza ai sensi dell'art. 24 dello Statuto del personale delle Comunità europee e, dall'altra, il risarcimento del danno asserito.

Decisione:

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile e manifestamente infondato in diritto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese, comprese quelle sostenute nell'ambito del procedimento sommario T-215/02 R e C-471/02 P(R).

Massime

  1. Dipendenti – Ricorso – Atto recante pregiudizio – Nozione – Atto preparatorio – Decisione di avviare indagini amministrative – Irricevibilità

    (Statuto del personale, artt. 90 e 91)

  2. Dipendenti – Obbligo di assistenza a carico dell'amministrazione – Portata – Diffamazione pubblica e personale di un dipendente a mezzo stampa – Obbligo di adottare i provvedimenti necessari per reintegrare la reputazione lesa del dipendente – Limiti

    (Statuto del personale, art. 24)

  3. Dipendenti – Ricorso – Ricorso per risarcimento danni – Ricorso a titolo dell'obbligazione solidale e sussidiaria dell'amministrazione di risarcire un danno causato a un dipendente da un terzo – Ricevibilità – Presupposti – Obbligo dell'interessato di rivolgersi preliminarmente ai giudici nazionali per ottenere risarcimento da parte dell'autore del danno

    (Statuto del personale, artt. 24, secondo comma, e 91)

  1.  L'esistenza di un atto che arreca pregiudizio ai sensi degli artt. 90, n. 2, e 91, n. 1, dello Statuto è un presupposto obbligatorio per la ricevibilità di qualunque ricorso proposto dai dipendenti contro l'istituzione cui appartengono. Orbene, costituiscono atti o decisioni impugnabili con ricorso di annullamento soltanto le misure che producono effetti giuridici obbligatori idonei a incidere direttamente e immediatamente sugli interessi del ricorrente, modificandone in misura rilevante la situazione giuridica. In materia di ricorsi di dipendenti, gli atti preparatori di una decisione finale non arrecano pregiudizio e non possono, quindi, essere impugnati che «incidenter tantum» qualora sia esperito un ricorso contro i provvedimenti annullabili. Anche se determinati atti puramente provvisori possono arrecare pregiudizio al dipendente in quanto possono influenzare il contenuto di un atto successivo impugnabile, tali atti non possono costituire oggetto di autonoma impugnazione e vanno contestati nell'ambito di un ricorso diretto contro tale atto.

    Costituiscono misure meramente preparatorie di un'eventuale decisione dell'autorità che ha il potere di nomina le decisioni dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) di avviare o di riaprire un'indagine amministrativa nonché i suoi atti investigativi vertenti sulla conduzione di un'indagine interna espletata dall'amministrazione in merito a un dipendente e la trasmissione, da parte dell'OLAF a quest'ultimo, del rapporto conclusivo dell'indagine, contenente le conclusioni e le raccomandazioni del direttore dell'OLAF. Lo stesso vale, da un lato, per quanto riguarda il rifiuto, da parte dell'OLAF, di notificare al dipendente interessato taluni atti relativi a un'indagine interna che sarebbe stata condotta nei suoi confronti e di permettergli di difendersi nell'ambito di tale indagine e, dall'altro, per quanto riguarda la decisione dell'istituzione stessa di avviare e di condurre un'indagine interna.

    (v. punti 46, 47, 50, 53 e 55)

    Riferimento: Corte 10 dicembre 1969, causa 32/68, Grasselli/Commissione (Racc, pag. 505, punti 4-7); Corte 1o febbraio 1979, causa 17/78, Deshormes/Commissione (Racc. pag. 189, punto 10); Corte 14 febbraio 1989, causa 346/87, Bossi/Commissione (Racc. pag. 303, punto 23); Tribunale 13 luglio 1993, causa T-20/92, Moat/Commissione (Racc. pag. II-799, punto 39); Tribunale 6 giugno 1996, causa T-391/94, Baiwir/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-269 e II-787, punto 34); Tribunale 18 giugno 1996, causa T-293/94, Vela Palacios/CES (Racc. PI pagg. I-A-305 e II-893, punto 22)

  2.  L'amministrazione, da una parte, dispone, nella scelta dei mezzi e dei provvedimenti per l'applicazione dell'art. 24 dello Statuto, di un potere discrezionale e, dall'altra, è tenuta ad adottare - segnatamente in presenza di accuse gravi e non fondate - i provvedimenti obiettivamente necessari e adeguati per reintegrare, ai sensi dello stesso art. 24, la reputazione lesa di un dipendente la cui dignità professionale è stata messa in discussione.

    In un caso di asserita diffamazione pubblica e personale di un dipendente a mezzo stampa il cui bersaglio primario è l'istituzione stessa, il dipendente, conformemente al suo obbligo di lealtà che si estende a tutta la sfera delle relazioni esistenti tra lui e l'istituzione, deve concedere a quest'ultima il diritto di difendere la sua reputazione in modo che non arrechi pregiudizio agli interessi propri dell'istituzione.

    (v. punti 62 e 73)

    Riferimento: Tribunale 26 ottobre 1993, causa T-59/92, Caronna/Commissione (Racc. pag. II-1129, punti 64, 65 e 92, e giurisprudenza ivi citata); Tribunale 19 maggio 1999, cause riunite T-34/96 e T-163/96, Connolly/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-87 e II-463, punto 130)

  3.  La ricevibilità di un ricorso per risarcimento proposto da un dipendente in base all'obbligazione solidale e sussidiaria dell'amministrazione, sancita dall'art. 24, secondo comma, dello Statuto, di risarcire il danno subito da un dipendente, a motivo della sua qualità e delle sue funzioni, ad opera di terzi è subordinata al fatto che il dipendente danneggiato non abbia potuto ottenere previamente il risarcimento da parte dell'autore del danno, rivolgendosi, all'occorrenza, ai giudici nazionali.

    (v. punto 82)

    Riferimento: Caronna/Commissione, già cit., punti 31-33