62002B0130

Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione ampliata) del 5 novembre 2003. - Kronoply GmbH & Co. KG contro Commissione delle Comunità europee. - Aiuti concessi dagli Stati - Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento - Domanda di rettifica di una decisione che dichiara un aiuto compatibile con il mercato comune - Risposta della Commissione - Carattere non decisionale - Ricorso di annullamento - Irricevibilità. - Causa T-130/02.

raccolta della giurisprudenza 2003 pagina 00000


Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parti


Nella causa T-130/02,

Kronoply GmbH & Co. KG, con sede in Heiligengrabe (Germania) rappresentata inizialmente dall'avv. B. Luther, successivamente dall'avv. R. Nierer,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. V. Di Bucci e T. Scharf, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della asserita decisione della Commissione 5 febbraio 2002 di non rettificare la sua decisione 3 luglio 2001 relativa all'autorizzazione di un aiuto di Stato per un importo di 69,3 milioni di marchi tedeschi a favore della ricorrente al fine della realizzazione di un investimento a Heiligengrabe (Germania),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione ampliata),

composto, all'atto della deliberazione, dalla sig.ra V. Tiili, presidente, e dai sigg. J. Pirrung, P. Mengozzi, A.W.H. Meij e M. Vilaras, giudici,

cancelliere: sig. H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

Motivazione della sentenza


Ambito normativo

1 La disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento (GU 1998, C 107, pag. 7, in prosieguo: la «disciplina multisettoriale») definisce le regole di valutazione degli aiuti concessi a tale titolo, che entrano nel suo campo di applicazione.

2 Il punto 3.10 della disciplina multisettoriale contiene la descrizione della formula di calcolo in base alla quale la Commissione determina l'intensità massima ammissibile di un aiuto notificato.

3 Questa formula si basa, innanzi tutto, sulla determinazione dell'intensità massima ammissibile applicabile agli aiuti alle grandi imprese nella zona considerata, denominata «massimale regionale» (fattore R), al quale si applicano poi tre coefficienti corrispondenti, rispettivamente, alla concorrenza nel settore considerato (fattore T), al rapporto capitale/lavoro (fattore I) e all'impatto regionale dell'aiuto di cui trattasi (fattore M). L'intensità massima dell'aiuto autorizzato corrisponde così alla formula seguente: R x T x I x M.

4 In base ai punti 3.2-3.4 della disciplina multisettoriale, il fattore «concorrenza» comporta un'analisi diretta a stabilire se il progetto notificato sarà realizzato in un settore o sottosettore che soffre di sovraccapacità strutturale. Questa analisi riguarda un periodo di riferimento pari agli ultimi cinque anni per i quali sono disponibili i dati. Se i dati relativi allo sfruttamento delle capacità sono insufficienti, la Commissione esamina se gli investimenti considerati avvengono in un settore in declino. A tal fine, essa confronta l'evoluzione del consumo apparente del prodotto o dei prodotti di cui trattasi (in altri termini, la produzione più le importazioni meno le esportazioni) con il tasso di crescita di tutta l'industria manifatturiera nello Spazio economico europeo (SEE).

5 In forza del punto 3.10.1 della disciplina multisettoriale, al fattore T (concorrenza) si applica un coefficiente correttore di 0,25, di 0,5, di 0,75 o di 1, in funzione dei criteri seguenti:

«i) Progetto che determina un'espansione di capacità in un settore che soffre di una grave sovraccapacità strutturale e/o di calo assoluto della domanda 0,25

ii) progetto che determina un'espansione di capacità in un settore che soffre di sovraccapacità strutturale e/o in un mercato in declino, e che può rafforzare una quota di mercato già elevata 0,50

iii) progetto che determina un'espansione di capacità in un settore che soffre di sovraccapacità strutturale e/o in un mercato in declino 0,75

iv) assenza di probabili effetti negativi nel senso di cui ai punti i), ii) e iii) 1,00».

Fatti all'origine della controversia

6 La ricorrente è una società di diritto tedesco che fabbrica materiali derivati dal legno.

7 Con lettera 22 dicembre 2000, la Repubblica federale di Germania ha notificato alla Commissione, ai sensi dell'art. 2, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'art. [88] del Trattato CE (GU L 83, pag. 1), un progetto di aiuti a favore della ricorrente, che rientra nella disciplina multisettoriale.

8 Il progetto notificato prevedeva la concessione alla ricorrente di un aiuto di 77 milioni di marchi tedeschi (DEM) (EUR 39,36 milioni) al fine della realizzazione di una linea di produzione di pannelli a lamelle orientate, chiamati anche pannelli OSB (Oriented Strand Boards), il cui costo totale era di DEM 220 milioni (EUR 112,5 milioni). In questo progetto, le autorità tedesche indicavano che il coefficiente correttore che doveva essere applicato a titolo della concorrenza (fattore T) era di 1,00.

9 Con lettere 3 gennaio e 9 febbraio 2001, la Commissione, ha rispettivamente, chiesto informazioni complementari e posto taluni quesiti alle autorità tedesche. Queste ultime hanno fornito le informazioni complementari richieste ed hanno risposto ai quesiti posti, con lettere in data 9, 20 febbraio e 21 maggio 2001.

10 Con lettera 19 giugno 2001, la Repubblica federale di Germania ha modificato la notifica iniziale del progetto di aiuto di cui sopra per quanto riguarda l'intensità dell'aiuto. Essa ha in particolare comunicato alla Commissione che «aveva deciso di ridurre il fattore "concorrenza" notificato da 1 a 0,75». L'applicazione del nuovo fattore T notificato dalle autorità tedesche riduceva l'importo totale dell'aiuto a DEM 69,3 milioni (EUR 35,4 milioni).

11 Il 3 luglio 2001, la Commissione, in applicazione dell'art. 4, n. 3, del regolamento n. 659/1999, ha adottato una decisione di non sollevare obiezioni nei confronti del progetto di aiuti così notificato (GU 2001, C 226, pag. 14, in prosieguo: la «decisione 3 luglio 2001»).

12 In questa decisione, la Commissione sottolinea che, con la lettera 19 giugno 2001 sopra menzionata, la Repubblica federale di Germania ha modificato la sua notifica iniziale e che l'importo dell'aiuto previsto a favore della ricorrente è di DEM 69,3 milioni (EUR 35,4 milioni) per un costo totale d'investimento valutato in 220 milioni di DEM, il che corrisponde ad un'intensità dell'aiuto di 31.5%.

13 Sulla base di una valutazione dell'aiuto notificato in relazione ai criteri posti dalla disciplina multisettoriale, la Commissione ha espostyo, nella stessa decisione, i motivi per cui i fattori applicabili nella fattispecie dovevano essere fissati a:

- 35% per quanto riguarda l'intensità massima autorizzata nella regione di Heiligengrabe;

- 0,75 per il fattore T tenuto conto della concorrenza sul mercato interessato;

- 0,8 per il fattore I (rapporto capitale/lavoro);

- 1,5 per il fattore M in relazione all'impatto regionale dell'aiuto previsto, ossia un'intensità massima del 31,5% (= 35% x 0,75 x 0,8 x 1,5).

14 Essendo stato constatato che l'importo dell'aiuto che la Repubblica federale di Germania intendeva concedere alla ricorrente era quindi conforme all'aiuto massimo autorizzato, la Commissione ha dichiarato l'aiuto notificato compatibile con il Trattato CE.

15 Con lettera 3 gennaio 2002 (in prosieguo: la «lettera 3 gennaio 2002»), il sig. Happe, capo unità presso il Ministero delle Finanze tedesco, ha inviato alla Commissione un documento intitolato «comunicazione del governo federale tedesco alla Commissione europea», secondo il quale il governo federale tedesco intendeva chiedere la rettifica della decisione 3 luglio 2001, affinché l'intensità dell'aiuto autorizzato fosse portata da 31,5 a 35% del costo dell'investimento per il quale fosse possibile concedere aiuti e, in particolare, che il fattore T (concorrenza) fosse modificato. Questa domanda era motivata col fatto che le previsioni di crescita annua del consumo sul mercato rilevante dell'OSB e del compensato per il 2000, comunicate nell'ambito della procedura di notifica - le quali sarebbero state escluse al punto 33 della decisione del 3 luglio 2001 in quanto si basavano su stime e non su valori accertati - sarebbero state confermate da un recente studio (Jaakko Pöyry: The development of OSB and wood based panels consumption in the European Economic Area 1996-2000 with an outlook on the demand development for OSB in 2001) (lo sviluppo del consumo di OSB e di pannelli a base di legno nello Spazio economico europeo 1996-2000 e le prospettive di sviluppo della domanda di OSB nel 2001), secondo il quale «la crescita eccezionale prevista sul mercato dell'OSB per il 2000 era effettivamente avvenuta». Questa evoluzione giustificherebbe la rettifica del fattore T da 0,75 a 1,00.

16 Con lettera 5 febbraio 2002 (in prosieguo: «l'atto impugnato»), il sig. Drabbe, direttore della direzione «Aiuti di Stato II» nell'ambito della direzione generale della concorrenza della Commissione ha risposto alla lettera 3 gennaio 2002 nei termini seguenti:

«Egregio Signor Happe,

In considerazione della Sua lettera del 3 gennaio 2002 relativa all'argomento in oggetto, mi dispiace comunicarLe che non sarà possibile procedere alla rettifica, desiderata dal governo della Repubblica federale di Germania, della decisione della Commissione europea inviata il 3 luglio 2001.

In forza dell'art. 9 del regolamento [n. 659/99], la Commissione può revocare una decisione da essa adottata, nel caso in cui tale decisione si basava su informazioni inesatte trasmesse nel corso del procedimento. I fatti esposti dal governo federale tedesco, relativi ai dati economici per il 2000, non riguardano tuttavia informazioni che erano note al momento dell'adozione della decisione e che avrebbero comportato un errore manifesto di valutazione.

Ora, poiché la determinazione del fattore "concorrenza" si basa nella fattispecie sul confronto dell'evoluzione del consumo del prodotto di cui trattasi con il tasso di crescita di tutta l'industria manifatturiera durante gli anni 1994-1999, e poiché i dati previsionali non erano errati al momento dell'adozione della decisione, non si può adottare una nuova decisione nello stesso caso.

Inoltre, la decisione della Commissione riguarda l'insieme del progetto "costruzione di una linea di produzione di pannelli OSB" sovvenzionato mediante un aiuto individuale ad hoc. Non è quindi nemmeno possibile operare una distinzione parziale tra diversi periodi, ai quali si applicherebbero fattori "concorrenza" e, pertanto, intensità dell'aiuto differenti.

Spero di esserLe stato utile trasmettendole questa informazione».

Procedimento e conclusioni delle parti

17 In tale situazione, con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 17 aprile 2002, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

18 Con atto separato depositato nella cancelleria del Tribunale il 9 agosto 2002, la Commissione ha sollevato un'eccezione d'irricevibilità, sulla quale la ricorrente ha presentato le sue osservazioni l'8 ottobre 2002.

19 Nel ricorso, la ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare l'atto impugnato;

- condannare la Commissione alle spese.

20 Nell'eccezione d'irricevibilità la Commissione conclude che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso irricevibile;

- condannare la ricorrente alle spese.

21 Nelle sue osservazioni sull'eccezione d'irricevibilità, la ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- respingere l'eccezione di irricevibilità e dichiarare il ricorso ricevibile;

- condannare la Commissione alle spese.

In diritto

22 Ai sensi dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, se una parte lo richiede, il Tribunale può statuire sull'irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. In conformità al n. 3 dello stesso articolo, il procedimento sulla domanda incidentale prosegue oralmente, salvo decisione contraria del Tribunale. Nella fattispecie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente informato dai documenti versati al fascicolo per cui non occorre avviare la fase orale del procedimento.

Argomenti delle parti

23 La Commissione sostiene, in primo luogo, che ogni lettera da essa inviata al destinatario, in risposta ad una domanda formulata da quest'ultimo, non costituisce una decisione (ordinanza del Tribunale 27 ottobre 1999, causa T-106/99, Meyer/Commissione, Racc. pag. II-3273, punto 31). L'atto impugnato non potrebbe formare oggetto di ricorso, poiché non produce effetti giuridici e neppure è inteso a spiegare tali effetti (sentenza della Corte 22 giugno 2000, causa C-147/96, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. I-4723, punto 26).

24 Sul piano formale, parimenti, l'atto impugnato non costituirebbe una decisione. Infatti, quest'atto sarebbe firmato dal direttore della direzione «Aiuti di Stato I» nell'ambito della Direzione generale della Concorrenza e non da un membro della Commissione. Per il resto, esso non conterrebbe alcun riferimento ad una decisione della Commissione, che è l'unica legittimata, in quanto organo collegiale, ad adottare una decisione ufficiale. Contrariamente a quanto affermerebbe la ricorrente, questo non costituirebbe tuttavia un indizio del fatto che il principio di collegialità sia stato violato, ma dimostrerebbe invece che non si tratterebbe di una decisione della Commissione.

25 Infine, l'atto impugnato non potrebbe in alcun modo costituire una decisione in quanto non vi sarebbe stata nella fattispecie alcuna notifica di un nuovo aiuto sulla quale tale atto avrebbe potuto statuire. Certo, le autorità nazionali avrebbero la possibilità di notificare un progetto che concede un nuovo aiuto o che modifica un aiuto già concesso. Tuttavia, la lettera 3 gennaio 2002 non potrebbe essere considerata una notifica di un tale progetto di aiuto, ma una semplice domanda di rettifica di una decisione già adottata che autorizzava l'aiuto per l'intero importo notificato.

26 In secondo luogo, la Commissione sostiene che, come risulta dal suo contenuto, l'atto impugnato, anche supponendo che costituisca una decisione, è un atto puramente confermativo della decisione 3 luglio 2001.

27 A tal riguardo, la Commissione rileva, innanzi tutto, che l'atto impugnato non è stato manifestamente preceduto da un riesame della situazione e, come ammetterebbe la ricorrente stessa, non vi sarebbe stato nella fattispecie né un esame preliminare né un avvio del procedimento formale di esame previsto dall'art. 88, n. 2, CE.

28 Inoltre, l'atto impugnato non conterrebbe elementi nuovi rispetto alla decisione 3 luglio 2001, ma elencherebbe brevemente i motivi per cui questa decisione non potrebbe essere modificata. Quanto alle informazioni comunicate dalle autorità tedesche nella lettera 3 gennaio 2002 relativamente all'anno 2000, l'atto impugnato vi farebbe allusione solo per constatare che la decisione non era basata su dati che erano inesatti nel momento in cui essa è stata adottata e che le informazioni per il 2000 non erano ancora conosciute in tale data.

29 Infine, contrariamente a quando farebbe valere la ricorrente nel ricorso, non si tratterebbe, nella fattispecie, della modifica di un aiuto già dichiarato compatibile con il mercato comune che sarebbe stato fissato ad un livello troppo basso «a causa di una erronea valutazione della Commissione». Per contro, la Commissione avrebbe applicato il fattore «concorrenza» che le era stato comunicato dal governo federale e avrebbe basato la sua decisione su tale fattore. In tale contesto, non vi sarebbe alcun motivo per riesaminare l'aiuto già concesso e approvato dalla decisione 3 luglio 2001 o per prendere in considerazione elementi non noti all'atto della sua adozione.

30 In ultimo luogo, la Commissione sostiene che, anche se l'atto impugnato costituisse un atto che potesse essere oggetto di ricorso, la ricorrente non avrebbe alcun interesse a che esso sia annullato (sentenza del Tribunale 30 gennaio 2002, causa T-212/00, Nuove Industrie Molisane/Commissione, Racc. pag. II-347, punto 33).

31 La ricorrente replica, in primo luogo, che l'atto impugnato costituisce un atto che può essere oggetto di ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE. A tal riguardo, essa rileva che un atto può costituire oggetto di un ricorso di annullamento allorché produce effetti giuridici vincolanti all'esterno (sentenza della Corte 20 marzo 1997, causa C-57/95, Francia/Commissione, Racc. pag. I-1627, punto 7). Per accertare se l'atto impugnato produce tali effetti o se è inteso a produrne, occorrerebbe far riferimento al suo contenuto. Su tale punto, l'effetto giuridico verso l'esterno dell'atto impugnato consisterebbe nel fatto che la Commissione respinge la domanda di rettifica della decisione 3 luglio 2001 che la Repubblica federale di Germania ha presentato. Il rigetto di una domanda di rettifica di una decisione costituirebbe a sua volta una decisione. In mancanza, qualsiasi domanda successiva di rettifica di una decisione potrebbe essere respinta con semplice riferimento alla prima decisione, senza che l'interessato abbia la possibilità di contestare questo rigetto.

32 Per quanto riguarda l'argomento della Commissione relativo al fatto che l'atto impugnato non costituirebbe una decisione formale del collegio dei commissari, la ricorrente ritiene che esso non sia convincente. Infatti, la forma che rivestono gli atti o le decisioni sarebbe in via di principio indifferente relativamente alla possibilità di impugnarli. Per determinare se tali misure costituiscano atti ai sensi dell'art. 230 CE, bisognerebbe far riferimento al loro contenuto (sentenza della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione, Racc. pag. 2639, punto 9; sentenza del Tribunale 12 settembre 2002, causa T-113/00, DuPont Teijin Films Luxembourg e a./Commissione, Racc. pag. II-3681, punto 45). Questa conclusione varrebbe anche per le lettere che non sarebbero sottoscritte da un membro della Commissione ma da un dipendente (ordinanza del Tribunale 4 maggio 1998, causa T-84/97, BEUC/Commissione, Racc. pag. II-795, punti 47 e 48), qualora esse contengano, come nella fattispecie, una valutazione definitiva su una domanda.

33 In secondo luogo e contrariamente a quanto fa valere la Commissione, la ricorrente ritiene che l'atto impugnato non si limiti a confermare la decisione 3 luglio 2001. Infatti, l'atto impugnato sarebbe stato adottato in seguito ad un esame di fatti nuovi fatti valere nella lettera 3 gennaio 2002 e pertanto costituirebbe un atto impugnabile.

34 In ultimo, la ricorrente ritiene di avere un interesse legittimo a che l'atto impugnato sia annullato, in conformità al ragionamento seguito dal Tribunale al punto 47 della sua sentenza Nuove Industrie Molisane/Commissione, soprammenzionato. A tal riguardo, la ricorrente sostiene che la Commissione, se riteneva che la lettera 3 gennaio 2002 non costituisse una notifica completa, avrebbe dovuto richiedere allo Stato membro interessato tutte le informazioni necessarie in conformità all'art. 5, n. 1, del regolamento n. 659/1999.

Giudizio del Tribunale

35 In via preliminare, occorre ricordare che, con la decisione 3 luglio 2001, adottata sulla base dell'art. 4, n. 3, del regolamento n. 659/1999, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti del progetto di aiuti a favore della ricorrente notificato dalla Repubblica federale di Germania e, dopo aver constatato che l'importo dell'aiuto progettato era conforme all'aiuto massimo autorizzato ed aver esaminato il detto progetto in relazione agli altri criteri posti dalla disciplina multisettoriale, ha dichiarato l'intero aiuto notificato compatibile con il mercato comune. Per calcolare l'intensità massima dell'aiuto sopramenzionato, la Commissione ha applicato al fattore T (concorrenza) il coefficiente correttore notificato nel corso del procedimento amministrativo con la lettera 19 giugno 2001 della Repubblica federale di Germania, ossia 0,75.

36 Nell'ambito dell'esame del fattore T, la Commissione ha basato le sue valutazioni e le sue conclusioni sui dati forniti dalle autorità tedesche nel corso del procedimento amministrativo relativo all'evoluzione del mercato dei prodotti di cui trattasi, ossia, quello dell'OSB e del compensato (i quali sono prodotti sostituibili) a livello del SEE per il periodo del 1994-2000, e sul confronto di questi dati con quelli relativi allo sviluppo dell'intera industria manifatturiera durante lo stesso periodo.

37 Per quanto riguarda in particolare l'anno 2000 la Commissione ha ritenuto, al punto 33 della decisione 3 luglio 2001, che le previsioni per questo anno si basavano in gran parte su una stima e non su valori accertati e che non esisteva alcun dato affidabile sullo sviluppo del consumo apparente nell'intera industria manifatturiera che potesse servire a effettuare un confronto. Inoltre, uno studio condotto dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (ECI/FAO: Forest Products Annual Market Review 1999-2000) (Relazione CEI/FAO sul mercato dei prodotti forestali 1999-2000) rivelava uno sviluppo diverso del mercato. Infine e soprattutto, la Commissione ha ritenuto che «la tendenza positiva su un anno non era sufficiente per concludere che il tasso di crescita relativa indicasse una forte tendenza alla ripresa del mercato).

38 La Commissione ha poi ritenuto, allo stesso considerando, che «il mercato rilevante, nonostante alcuni segnali di ripresa in questi ultimi anni, doveva essere considerato in declino rispetto all'evoluzione dell'intera industria manifatturiera».

39 Sulla base di queste considerazioni, la Commissione è pervenuta alla conclusione, al punto 36 della decisione 3 luglio 2001, che «il progetto di cui trattasi, il quale comporta un aumento di capacità in un settore caratterizzato da una sovraccapacità strutturale, verrebbe eseguito in un mercato in declino» e che, pertanto, il coefficiente correttore da applicare al fattore T sarebbe, conformemente al punto 3.10.1, iii), della disciplina multisettoriale, quello notificato dalle autorità tedesche, ossia 0,75.

40 Da quanto precede risulta che la Commissione, con la decisione 3 luglio 2001, ha autorizzato l'aiuto di Stato progettato a favore della ricorrente nella sua totalità, conformemente alla domanda della Repubblica federale di Germania.

41 Inoltre occorre stabilire se l'atto impugnato costituisca un atto decisionale, come sostiene la ricorrente, o se, come sostiene la Commissione, si tratti solo di un atto d'informazione, che non può essere oggetto di ricorso di annullamento.

42 Da una giurisprudenza costante risulta che non è sufficiente che una lettera sia stata inviata da un'istituzione comunitaria al suo destinatario, in risposta ad una domanda formulata da quest'ultimo, perché essa possa essere definita decisione ai sensi dell'art. 230 CE, rendendo così possibile il rimedio del ricorso di annullamento (sentenza del Tribunale 22 maggio 1996, causa T-277/94, AITEC/Commissione, Racc. pag. II-351, punto 50; ordinanze del Tribunale 4 ottobre 1996, causa T-5/96, Sveriges Betodlares e Henrikson/Commissione, Racc. pag. II-1299, punto 26, e Meyer/Commissione, soprammenzionata, punto 31).

43 Inoltre, secondo una giurisprudenza anch'essa costante, solo gli atti che producono effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificandone in misura rilevante la situazione giuridica, possono costituire oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE (sentenze della Corte IBM/Commissione, sopra menzionata, punto 9, e 31 marzo 1998, cause C-68/94 e C-30/95, Francia e a./Commissione, Racc. pag. I-1375, punto 62; sentenze del Tribunale 4 marzo 1999, causa T-87/96, Assicurazioni Generali e Unicredito/Commissione, Racc. pag. II-203, punto 37; 22 marzo 2000, cause T-125/97 e T-127/97, Coca-Cola/Commissione, Racc. pag. II-1733, punto 77, e 18 settembre 2001, causa T-112/99, M6 e a./Commissione, Racc. pag. II-2459, punto 35; ordinanza BEUC/Commissione, sopra menzionata, punto 43).

44 Al fine di determinare se un atto o una decisione producano tali effetti, occorre aver riguardo alla loro sostanza (ordinanza della Corte 13 giugno 1991, causa C-50/90, Sunzest/Commissione, Racc. pag. I-2917, punto 12; sentenze Francia e a./Commissione, sopra menzionata, punto 63, e Coca-Cola/Commissione, sopra menzionata, punto 78).

45 Il Tribunale ritiene che l'atto impugnato non possa essere interpretato come un atto decisionale. Infatti, sia dalla forma e dal contenuto della lettera 3 gennaio 2002 e dell'atto impugnato sia dall'identità dei loro autori risulta che questa lettera e questo atto sono solo l'espressione, rispettivamente, di un'iniziativa informale delle autorità tedesche mirante ad ottenere, a conclusione di un esame ufficioso, una rettifica di una decisione 3 luglio 2001, e di una risposta, anch'essa informale, a questa iniziativa, formulata dai servizi della Commissione competenti per gli aiuti di Stato.

46 Il Tribunale rileva pertanto che la «comunicazione del governo federale tedesco alla Commissione europea», di cui sopra al punto 15, consiste in un testo non datato e non firmato e che solo leggendo l'atto impugnato è possibile dedurre che essa è stata trasmessa, con la lettera 3 gennaio 2002, alla Commissione. Per quanto riguarda l'atto impugnato, il Tribunale deduce dalla sua stessa formulazione, in particolare dal testo del primo e secondo paragrafo di tale atto, che esso non mirava affatto a costituire una decisione che rigettava formalmente una domanda, ma solo a fornire un'«informazione» in risposta all'espressione di un «desiderio». Il Tribunale rileva del resto che l'uso di tali termini nell'atto impugnato concorda con il fatto che questo atto non proviene dalla Commissione stessa né dal membro della Commissione incaricato della concorrenza, ma dal direttore della direzione «Aiuti di Stato II» nell'ambito della Direzione generale della Concorrenza, sig. Drabbe, relativamente al quale non risulta affatto dall'atto impugnato che fosse autorizzato dalla Commissione a prendere una decisione.

47 Il Tribunale ritiene inoltre che questa portata limitata delle lettere scambiate tra il sig. Happe e il sig. Drabbe dipende anche dal fatto che la modifica desiderata dal governo federale tedesco, lungi dal riguardare la rettifica di un errore materiale di stampa o di calcolo, la quale avrebbe eventualmente potuto essere prevista al di fuori dell'ambito procedurale strettamente definito dal regolamento n. 659/1999, mirava, in realtà, ad una modifica sostanziale della decisione di cui trattasi, la quale poteva essere ricercata solo con l'attuazione delle procedure previste dal detto regolamento e, in particolare, con la notifica, da parte della Repubblica federale di Germania, di un nuovo progetto di aiuto in applicazione dell'art. 2 del detto regolamento.

48 Una diversa conclusione, in base alla quale l'atto impugnato sarebbe un atto decisionale, avrebbe potuto essere prevista, nella fattispecie, solo se la lettera 3 gennaio 2002, contenente la «comunicazione del governo federale alla Commissione europea», dovesse essere interpretata come una notifica di un progetto mirante a modificare, in un senso più favorevole alla ricorrente, l'aiuto già concesso a quest'ultima e approvato con la decisione 3 luglio 2001, progetto nei confronti del quale la Commissione avrebbe adottato, con l'atto impugnato, una decisione negativa.

49 A tal riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 2, nn. 1 e 2, del regolamento n. 659/1999, ogni progetto di concessione di un aiuto nuovo viene notificato in tempo utile alla Commissione dallo Stato membro interessato. Nella sua notifica, lo Stato membro interessato fornisce tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di adottare una decisione in conformità degli artt. 4 e 7 dello stesso regolamento. L'oggetto di questo obbligo di notifica è di dare alla Commissione la possibilità di esercitare, tempestivamente e nell'interesse generale della Comunità, il suo controllo su ogni progetto mirante ad istituire o modificare aiuti (sentenza della Corte 14 febbraio 1990, causa C-301/87, Francia/Commissione, Racc. pag. I-307, punto 17, e sentenza del Tribunale 15 settembre 1998, cause riunite T-126/96 e T-127/96, BFM e EFIM/Commissione, Racc. pag. II-3437, punto 46).

50 Inoltre, occorre rilevare che nulla si oppone a che le autorità nazionali notifichino un progetto inteso ad istituire un nuovo aiuto a favore di un'impresa o a modificare un aiuto già concesso a quest'ultima. In un tale caso, risulta dalla giurisprudenza che, se la Commissione adotta una decisione totalmente o parzialmente negativa nei confronti di un tale progetto, l'impresa beneficiaria dell'aiuto individuale progettato è legittimata a presentare un ricorso d'annullamento (sentenze della Corte 17 settembre 1980, causa 730/79, Philip Morris/Commissione, Racc. pag. 2671, punto 5; 14 novembre 1984, causa 323/82, Intermills/Commissione, Racc. pag. 3809, punto 5, e 9 marzo 1994, causa C-188/92, TWD, Racc pag. I-833, punto 24; sentenza Nuove Industrie Molisane/Commissione, soprammenzionata, punto 47).

51 Si deve tuttavia constatare che tale non è il caso nella fattispecie.

52 Infatti, in considerazione del suo contenuto, la lettera 3 gennaio 2002 non può essere interpretata come una notifica di un progetto di aiuto mirante a modificare l'aiuto già concesso alla ricorrente e approvato con la decisione 3 luglio 2001. Questa lettera non notifica alcun aiuto a favore della ricorrente e non contiene alcun riferimento esplicito all'art. 88, n. 3, CE (v., su tale punto, sentenza BFM e EFIM/Commissione, sopra menzionata, punto 47). La formulazione di questa lettera e della comunicazione che essa contiene [«con la presente chiediamo la rettifica del fattore "concorrenza" (T)»] conferma in maniera chiara e non equivoca che la detta lettera costituisce al massimo una domanda di riesame o di modifica della decisione 3 luglio 2001 che ha autorizzato nella sua totalità l'importo dell'aiuto inizialmente notificato.

53 Ne deriva che, poiché la lettera 3 gennaio 2002 non può essere considerata una notifica valida, e neanche del resto come una notifica, di un progetto di aiuto mirante a modificare l'aiuto già concesso alla ricorrente, non si può sostenere che l'atto impugnato costituisce una decisione negativa della Commissione nei confronti di un tale progetto, che possa costituire oggetto di un ricorso di annullamento, sulla base della giurisprudenza sopra menzionata al punto 50, da parte della ricorrente. A tal riguardo occorre inoltre constatare che, con l'atto impugnato, la Commissione non ha con tutta evidenza proceduto ad un esame preliminare di un progetto di aiuto asseritamente notificato con la lettera 3 gennaio 2002 né all'avvio del procedimento formale di esame nei confronti di un tale progetto.

54 In tale contesto, l'argomento della ricorrente secondo cui la Commissione avrebbe dovuto, se riteneva che la lettera 3 giugno 2002 «non costituiva una notifica completa», richiedere allo Stato membro interessato tutte le informazioni complementari necessarie, in conformità all'art. 5, n. 1, del regolamento n. 659/1999, è basato su una premessa erronea e dev'essere escluso.

55 Occorre quindi concludere che l'atto impugnato non costituisce una decisione, ma una misura d'informazione, che non può costituire oggetto di un ricorso di annullamento. Il ricorso va quindi dichiarato irricevibile, senza che sia necessario esaminare gli altri argomenti sollevati dalla convenuta.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

56 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, essa va condannata alle spese, conformemente alle conclusioni della Commissione.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

così provvede:

1) Il ricorso é irricevibile.

2) La ricorrente é condannata alle spese.