Causa T‑34/02 DEP

Le Levant 015 EURL e altri

contro

Commissione europea

«Procedura — Liquidazione delle spese»

Massime dell’ordinanza

1.      Procedura — Spese — Liquidazione — Spese ripetibili — Nozione — Spese pagate da una parte terza rispetto alla controversia — Inclusione — Presupposti

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 91)

2.      Procedura — Spese — Liquidazione — Spese ripetibili — Nozione — Spese sostenute dalle parti nella fase precedente la presentazione del ricorso — Esclusione

(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 90 e 91)

3.      Procedura — Spese — Liquidazione — Aspetti da prendere in considerazione

[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 91, lett. b)]

4.      Procedura — Spese — Liquidazione — Aspetti da prendere in considerazione

[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 91, lett. b)]

1.      Dall’art. 91 del regolamento di procedura del Tribunale si evince che le spese ripetibili sono limitate, da un lato, a quelle sostenute ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale e, dall’altro, a quelle che sono state a tal fine indispensabili.

Peraltro, l’espressione «spese sostenute dalle parti» designa le spese generate dal procedimento cui le parti hanno partecipato. Tale espressione non indica dunque soltanto le spese effettivamente sopportate dalle parti. Pertanto, sono ripetibili le spese sostenute ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale e che sono state a tal fine indispensabili, anche se sono state effettivamente pagate da una parte terza nella controversia. Per un esito diverso, la parte condannata a sopportare le spese deve dimostrare adeguatamente che gli interessi perseguiti dalla parte terza sono distinti da quelli dell’altra parte nel procedimento principale.

(v. punti 25‑27)

2.      Anche se un lavoro giuridico sostanziale viene di norma svolto nel corso del procedimento che precede la fase giurisdizionale, con il termine «procedimento», l’art. 91 del regolamento di procedura del Tribunale intende soltanto il procedimento dinanzi al Tribunale, escludendo la fase precedente. Ciò risulta, segnatamente, dall’art. 90 del regolamento medesimo che menziona il «procedimento dinanzi al Tribunale».

Occorre pertanto respingere la domanda volta al rimborso delle spese relative al periodo precedente la fase giurisdizionale, segnatamente all’intervento degli avvocati presso la Commissione, oppure quella volta al rimborso da parte della Commissione delle spese relative al periodo in cui non è stato adottato alcun atto di procedura. Infatti, in questo periodo, siffatte spese non possono apparire direttamente legate agli interventi dell’avvocato dinanzi al Tribunale e non possono pertanto essere considerate spese indispensabili ai fini del procedimento ai sensi dell’art. 91 del regolamento di procedura del Tribunale. Occorre parimenti respingere la domanda che mira al rimborso, da parte della Commissione, delle spese relative alla predisposizione di un ricorso dinanzi ad un giudice nazionale.

(v. punti 31‑33, 35)

3.      Il giudice dell’Unione non è autorizzato a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, ma a determinare l’importo a concorrenza del quale detti compensi possono essere rifusi dalla parte condannata alle spese. Pronunciandosi sulla domanda di liquidazione delle spese, il Tribunale non deve prendere in considerazione tariffe nazionali relative agli onorari degli avvocati, né eventuali accordi conclusi a questo proposito tra la parte interessata e i suoi agenti o consulenti.

In mancanza di disposizioni di natura tariffaria nel diritto dell’Unione, il Tribunale deve valutare liberamente i termini della causa tenendo conto dell’oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione, nonché delle difficoltà della causa, della mole di lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto procurare agli agenti o ai consulenti intervenuti e degli interessi economici che la lite ha costituito per le parti.

(v. punti 37‑38)

4.      Per quanto riguarda la valutazione della mole di lavoro determinato dal procedimento contenzioso, spetta al giudice dell’Unione prendere in considerazione il lavoro obiettivamente indispensabile al procedimento giurisdizionale nel suo insieme.

Tuttavia, quando gli avvocati di una parte hanno già assistito quest’ultima nel corso di procedimenti o di atti che hanno preceduto la relativa controversia, occorre anche tener conto del fatto che detti avvocati dispongono di una conoscenza di elementi rilevanti per la controversia tale da aver facilitato il loro lavoro e ridotto il tempo di preparazione necessario ai fini del procedimento contenzioso. Siffatta constatazione resta immutata, in linea di principio, se il numero dei ricorrenti è considerevole, in quanto tutte le azioni da compiere in questo caso sono formali e standardizzate e non incidono sul contenuto giuridico della causa.

Peraltro, anche se le parti hanno la possibilità di affidare la loro difesa a vari consulenti alla volta, al fine di garantirsi i servizi di avvocati più esperti, si deve tuttavia tenere principalmente conto del numero totale di ore di lavoro che possono sembrare obiettivamente indispensabili ai fini del procedimento contenzioso, indipendentemente dal numero di avvocati tra i quali le prestazioni effettuate hanno potuto essere ripartite.

(v. punti 42‑44, 46)







ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

21 dicembre 2010 (*)

«Procedimento – Liquidazione delle spese»

Nel procedimento T‑34/02 DEP,

Le Levant 015 EURL, con sede in Parigi (Francia)

Le Levant 271 EURL, con sede in Parigi,

A, con sede in Parigi,

B, residente a Versailles (Francia), e gli altri 255 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato,

rappresentati dall’avv. P. Kirch,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata dal sig. B. Stromsky, in qualità di agente,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese a seguito della sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) 22 febbraio 2006, causa T‑34/02, Le Levant 001 e a./Commissione (Racc. pag. II‑267),

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto dai sigg. M. Jaeger, presidente, O. Czúcz e dalla sig.ra I. Labucka (relatore), giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti, procedimento e conclusioni delle parti

1        Il 9 dicembre 1996 A costituiva la comproprietà del bastimento Le Levant, divisa in 740 quote di comproprietà, o «carati». Nel corso del 1997 alcune persone fisiche hanno creato, ciascuna, un’impresa personale a responsabilità limitata (EURL) cui A ha venduto i carati per mezzo di un’offerta pubblica di quote.

2        L’interesse degli investitori a partecipare a tale operazione consisteva nella possibilità loro concessa di dedurre dai loro redditi imponibili il costo dell’investimento effettuato e gli oneri finanziari connessi alla sua acquisizione (interessi passivi) ed al suo possesso (ammortamento) nonché le eventuali perdite di gestione.

3        Il 25 luglio 2001 la Commissione delle Comunità europee adottava la decisione 2001/882/CE, relativa all’aiuto di Stato cui la Francia ha dato esecuzione sotto forma di aiuto allo sviluppo in favore del bastimento “Le Levant” costruito da Alstom Leroux Naval e destinato ad essere utilizzato a Saint-Pierre-et-Miquelon (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Tale decisione è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il 12 dicembre 2001 (GU L 327, pag. 37).

4        Nella decisione impugnata la Commissione ha dichiarato di aver esaminato l’aiuto in questione alla luce delle disposizioni dell’art. 4, n. 7, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1990, 90/684/CEE, concernente gli aiuti alla costruzione navale (GU L 380, pag. 27) «poiché si tratta(va) di un aiuto connesso alla costruzione navale, concesso come aiuto allo sviluppo nel 1996 nell’ambito di un regime d’aiuti [legge francese 11 luglio 1986 (n. 86‑824, legge finanziaria rettificativa per il 1986, JORF del 12 luglio 1986, pag. 8688) denominata «legge Pons»] autorizzato nel 1992» (‘considerando’16).

5        Nella decisione impugnata la Commissione ha anche precisato che, in occasione di questo esame, essa aveva considerato che l’operazione in esame non comportava un’effettiva finalità di «sviluppo» ai sensi della sentenza della Corte 5 ottobre 1994, causa C-400/92, Germania/Commissione (Racc. pag. I-4701), tenuto conto delle insufficienti ricadute economiche e sociali constatate per Saint-Pierre-et-Miquelon (Francia) (‘considerando’ 20, 22-23).

6        All’art. 1 della decisione impugnata la Commissione dichiarava infine l’aiuto allo sviluppo per il bastimento Le Levant incompatibile con il mercato comune.

7        Il 20 febbraio 2002 la EURL Le Levant 001, altre EURL nonché talune persone fisiche proponevano dinanzi al Tribunale un ricorso volto ad ottenere l’annullamento della decisione impugnata.

8        Su domanda della Commissione, il procedimento principale veniva sospeso sino alla pronuncia definitiva della Corte nella causa C-394/01, Francia/Commissione. Detta sentenza è stata emessa il 3 ottobre 2002. A seguito dell’udienza del 27 settembre 2005, la decisione impugnata veniva annullata con sentenza del Tribunale 22 febbraio 2006, causa T-34/02, Le Levant 001 e a./Commissione (Racc. pag. II-267). In tale sentenza, il Tribunale ingiungeva inoltre alla Commissione di sopportare le proprie spese e le spese sostenute dai ricorrenti nel procedimento principale, comprese quelle relative al procedimento sommario.

9        A seguito di uno scambio di corrispondenza tra, da una parte, la Commissione e A e, dall’altra, la Commissione e il consulente dei ricorrenti, detta istituzione, con lettera 29 novembre 2007, comunicava al consulente dei ricorrenti il proprio rifiuto di versare l’importo di EUR 509 561,71, a fronte delle spese e degli onorari che hanno dovuto essere pagati per difendere gli interessi di questi ultimi nel procedimento principale, per il fatto che A, che ha sopportato tutte le spese, non era parte nel procedimento principale.

10      Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 31 luglio 2008, i ricorrenti proponevano la domanda di liquidazione delle spese in esame, in applicazione dell’art. 92, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale. Essi chiedono al Tribunale di fissare, ai sensi di questa disposizione, l’ammontare delle spese ripetibili in EUR 509 561,71, maggiorandolo degli interessi.

11      Con memoria depositata nella cancelleria del Tribunale l’11 novembre 2008, la Commissione presentava le sue osservazioni riguardo a tale domanda. Essa chiede al Tribunale di respingere in quanto irricevibile la presente domanda di liquidazione delle spese per quanto concerne A e di fissare in EUR 0 l’importo totale delle spese da rimborsare ai ricorrenti nel procedimento principale.

 In diritto

 Argomenti delle parti

12      I ricorrenti sostengono che deve essere respinta l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione secondo la quale A, non essendo parte nel procedimento principale, non può chiedere il rimborso delle spese.

13      I ricorrenti fanno valere anche che la somma di EUR 509 561,71, maggiorata degli interessi, di cui chiedono il pagamento, corrisponde al periodo compreso tra il 1°agosto 2001, data in cui la decisione impugnata è stata loro trasmessa e in cui essi hanno cominciato a predisporre il ricorso di annullamento, e il 27 settembre 2005, data dell’ultima udienza dinanzi al Tribunale. Detta somma consisterebbe nelle spese relative al procedimento sommario e nell’imposta sul valore aggiunto non recuperabile.

14      I ricorrenti precisano che, «conformemente alla giurisprudenza della Corte, gli onorari e le spese sono limitati a quelli dello studio M, studio incaricato dai ricorrenti di agire dinanzi al Tribunale, escluso ogni altro consulente, ivi compreso l’avv.  C.-N., dello studio AO».

15      In via principale, la Commissione ritiene che la domanda di liquidazione delle spese presentata da A sia irricevibile. La questione delle spese sarebbe accessoria rispetto alla controversia principale, e dalla formulazione stessa dell’art. 91, lett. b), del regolamento di procedura si evincerebbe che soltanto le parti nel procedimento principale possono chiedere il pagamento delle spese e che le spese sostenute dalle parti possono essere liquidate soltanto in favore delle parti nel procedimento principale.

16      Quanto all’argomento di A secondo il quale essa era una ricorrente nel procedimento principale grazie alla sua qualità di associato unico della EURL Le Levant 132, la Commissione ricorda che una EURL è una «forma speciale» di società a responsabilità limitata creata dalla legge 85-697 dell’11 luglio 1985, che ha per oggetto quello di ridurre i rischi corsi da una persona che agisce da sola. Inoltre, una EURL sarebbe una persona giuridica dotata di un’autonomia giuridica completa.

17      La Commissione osserva che, pur se 259 persone fisiche erano parti ricorrenti nel procedimento principale, esse lo erano in nome proprio. Essa sostiene che detta qualità di ricorrente non risulta dal fatto che dette persone erano socio unico di una EURL che aveva acquisito un carato del bastimento Le Levant, la quale agiva anche in veste di ricorrente, bensi da una manifestazione di volontà espressa di ciascuna di tali persone. Per contro, A non avrebbe affatto manifestato la volontà di assumere, in nome proprio, la qualità di ricorrente in questa causa, prima che fosse discussa la questione delle spese. L’autonomia delle persone giuridiche interessate non consentirebbe di estendere la qualità di ricorrente nel procedimento principale ad A, per il solo motivo della sua qualità di socio unico della EURL Le Levant 132.

18      Quanto all’argomento dei ricorrenti secondo il quale A era il solo socio della «comunità delle persone interessate» contrario alla decisione impugnata che fosse in grado di portare a termine il procedimento, la Commissione ribatte che, sebbene sia vero che un’azione di gruppo e la scelta dello stesso difensore facilitavano loro considerevolmente il compito, tutte le difficoltà invocate dai ricorrenti potevano essere risolte dalla A stessa. A avrebbe infatti potuto limitarsi a riunire gli investitori privati, conservando il loro anonimato. Essa avrebbe anche potuto trasmettere loro le informazioni necessarie concernenti l’operazione in causa e anticipare agli investitori i fondi necessari per la loro difesa.

19      Inoltre, la Commissione fa valere che le EURL che hanno acquisito un carato del bastimento Le Levant disponevano di personalità giuridica e in forza di ciò potevano stare in giudizio, ciò che del resto hanno fatto. Allo stesso modo, i loro soci, persone fisiche, potevano depositare un ricorso avverso la decisione impugnata, come del resto hanno fatto alcune di esse.

20      La Commissione afferma che A era perfettamente consapevole, sin dall’inizio, dei rischi che l’operazione in causa presentava riguardo alle norme applicabili agli aiuti di Stato, ma che essa ha nondimeno invitato gli «investitori privati» a divenire comproprietari esercenti del bastimento. Nel contesto del procedimento principale, A avrebbe dunque avuto interessi specifici, distinti da quelli degli investitori ricorrenti, vincolati agli impegni che essa aveva preso nei confronti di siffatti «investitori privati» (segnatamente, l’obbligo di riacquisto delle EURL che hanno acquisito un carato del bastimento Le Levant al termine dell’operazione in causa ad un prezzo fisso).

21      La Commissione sostiene anche che A, la quale sembra voler trarre vantaggio dalla struttura dell’operazione di cui trattasi, ha essa stessa elaborato lo schema giuridico e finanziario di detta operazione ed ha effettuato una scelta tattica concernente il modo in cui intendeva partecipare al procedimento principale.

22      Infine, secondo la Commissione, i ricorrenti nel procedimento principale non hanno presentato spese che non siano state sostenute da A. Dal fascicolo del procedimento principale emergerebbe che tutte le note di onorari presentate alla Commissione e, nel contesto della presente domanda, al Tribunale sono indirizzate ad A. Le spese e gli onorari sarebbero stati sopportati in ultima analisi da quest’ultima, e i ricorrenti nel procedimento principale non si sarebbero indebitati nei suoi confronti per garantire la propria difesa. Essi non sarebbero in alcun modo debitori di siffatte spese ed onorari. Di conseguenza, i ricorrenti nel procedimento principale non potrebbero richiederne il rimborso alla Commissione.

23      In subordine, la Commissione osserva che l’importo di EUR 509 561,71 eccede manifestamente quanto giustificato per la difesa dei ricorrenti nel procedimento principale, tenuto conto, in conformità con la giurisprudenza del Tribunale, dell’oggetto e della natura della controversia, della sua rilevanza sotto il profilo del diritto dell’Unione e delle difficoltà della causa. Siffatto importo comprenderebbe, segnatamente, spese non ripetibili ai sensi dell’art. 91 del regolamento di procedura.

 Giudizio del Tribunale

24      Ai sensi dell’art. 92, n. 1, del regolamento di procedura, se vi è contestazione sulle spese ripetibili, il Tribunale statuisce mediante ordinanza non impugnabile su domanda della parte interessata, sentite le osservazioni dell’altra parte.

 Sulla ricevibilità

25      Ai sensi dell’art. 91 del regolamento di procedura, sono considerate spese ripetibili, segnatamente, «le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso all’agente, consulente o avvocato». Da questa disposizione si evince che le spese ripetibili sono limitate, da un lato, a quelle sostenute ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale e, dall’altro, a quelle che sono state a tal fine indispensabili (v. ordinanza del Tribunale 28 giugno 2004, causa T-342/99 DEP, Airtours/Commissione, Racc. pag. II‑1785, punto 13 e giurisprudenza ivi citata).

26      Peraltro, è già stato dichiarato che l’espressione «spese sostenute dalle parti» designa le spese generate dal procedimento cui le parti hanno partecipato. Questa espressione non indica dunque soltanto le spese che sono state effettivamente sopportate dalle parti. Pertanto, sono ripetibili le spese sostenute ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale e che sono state indispensabili a questo fine, anche se sono state effettivamente pagate da una parte terza nella controversia, come, nella fattispecie, da A (v., in questo senso, ordinanza del Tribunale 2 marzo 1999, causa T-373/04 DEP, Fries Guggenheim/Cedefop, non pubblicata nella Raccolta, punto 24).

27      Orbene, nella fattispecie la Commissione non ha sufficientemente dimostrato che gli interessi perseguiti da A fossero tanto distinti da quelli delle persone fisiche e giuridiche, parti nel procedimento principale, e, di conseguenza, che la situazione considerata potesse essere diversa da quella definita dalla precitata ordinanza Fries Guggenheim/Cedefop.

28      Di conseguenza, occorre respingere gli argomenti della Commissione relativi alla ricevibilità della domanda di liquidazione delle spese in quanto proviene da ricorrenti che erano anche parti nel procedimento principale.

29      Per contro, si deve constatare che gli argomenti sollevati da A per dimostrare la sua qualità di parte nel procedimento principale devono essere respinti. Da una parte, la qualità di socio unico di una EURL, ricorrente nel procedimento principale, deve essere considerata alla luce delle peculiarità del diritto delle società che disciplina questa persona giuridica. Orbene, l’autonomia giuridica di questa EURL osta ad assimilare l’unico socio alla persona giuridica che, nella fattispecie, ha presentato il ricorso principale. Dall’altra, il fatto che, secondo A, quest’ultima fosse l’unico membro della «comunità delle persone interessate» contrario alla decisione impugnata in grado di «riunire gli investitori privati avverso la [detta] decisione» non priva affatto siffatta persona giuridica della possibilità di partecipare in nome proprio al procedimento principale e rientra nelle modalità pratiche di finanziamento dell’azione che, nella fattispecie, non ha alcun effetto sulla qualità di parte nel procedimento principale.

 Nel merito

30      Occorre ricordare che possono essere recuperate soltanto le spese indispensabili sopportate ai fini del procedimento (v. precedente punto 25).

31      Inoltre, secondo la giurisprudenza, anche se un lavoro giuridico sostanziale viene di norma svolto nel corso del procedimento che precede la fase giurisdizionale, occorre ricordare che, con il termine «procedimento», l’art. 91 del regolamento di procedura intende soltanto il procedimento dinanzi al Tribunale, escludendo la fase precedente. Ciò risulta, segnatamente, dall’art. 90 del regolamento medesimo che parla del «procedimento dinanzi al Tribunale» (ordinanza del Tribunale 24 gennaio 2002, causa T-38/95 DEP, Groupe Origny/Commissione, Racc. pag. II‑217, punto 29).

32      Si deve dunque respingere la domanda dei ricorrenti nella parte in cui essa mira al rimborso delle spese relative al periodo precedente la fase giurisdizionale, segnatamente all’intervento degli avvocati dinanzi alla Commissione.

33      Allo stesso modo, si deve respingere la domanda dei ricorrenti nella parte in cui mira al recupero dalla Commissione delle spese relative al periodo in cui non è stato adottato alcun atto di procedura. Infatti, in questo periodo, siffatte spese non possono apparire direttamente legate agli interventi del loro avvocato dinanzi al Tribunale e non possono pertanto essere considerate spese indispensabili ai fini del procedimento ai sensi dell’art. 91 del regolamento di procedura (v., in questo senso, ordinanze del Tribunale 27 novembre 2000, causa T-78/99 DEP, Elder/Commissione, Racc. pag. II‑3717, punto 17, e Groupe Origny/Commissione, cit., punto 31).

34      A questo riguardo, occorre constatare che nessun atto di procedura è stato adottato, da un lato, tra il 30 aprile 2002, data dell’ordinanza del presidente della Quinta Sezione recante la sospensione del procedimento principale sino alla decisione della Corte nella causa C‑394/01, e il 3 ottobre 2002, data in cui la Corte ha pronunciato la sua sentenza nella causa C‑394/01, e, dall’altro, dopo l’udienza nella causa principale, che ha avuto luogo il 27 settembre 2005. Occorre nondimeno includere nelle spese ripetibili quelle connesse al procedimento sommario dinanzi al Tribunale, sostenute tra il 23 aprile e il 13 giugno 2002, quando il procedimento principale era stato sospeso.

35      Peraltro, occorre respingere la domanda dei ricorrenti nella parte in cui mira al recupero dalla Commissione delle spese relative alla predisposizione di un ricorso dinanzi ad un giudice nazionale.

36      Inoltre si deve respingere la domanda dei ricorrenti nella parte in cui concerne le spese menzionate nei rendiconti di spesa figuranti all’allegato 8 del ricorso, che non sono riconducibili ad alcun atto procedurale nella causa principale. Infatti, queste non possono essere considerate come indispensabili ai fini del procedimento principale.

37      Infine, riguardo alle altre spese di cui i ricorrenti chiedono il rimborso, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il giudice dell’Unione non è competente a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, ma a determinare la misura in cui i detti compensi possono essere rifusi dalla parte condannata alle spese. Pronunciandosi sulla domanda di liquidazione delle spese, il Tribunale non deve prendere in considerazione tariffe nazionali relative agli onorari degli avvocati, né eventuali accordi conclusi a questo proposito tra la parte interessata e i suoi agenti o consulenti (v. ordinanza Airtours/Commissione, cit., punto 17 e la giurisprudenza ivi citata).

38      È del pari giurisprudenza costante che, in mancanza di disposizioni di natura tariffaria nel diritto dell’Unione, il Tribunale deve valutare liberamente i termini della causa tenendo conto dell’oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione, nonché delle difficoltà della causa, dell’entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto procurare agli agenti o ai consulenti intervenuti e degli interessi economici che la lite ha costituito per le parti (v. ordinanza Airtours/Commissione, cit., punto 18 e giurisprudenza ivi citata).

39      L’importo delle spese ripetibili nel caso di specie dev’essere stabilito in base a tali criteri. Al riguardo si deve tener conto dei seguenti elementi di valutazione.

 Sull’oggetto e sulla natura della controversia, sulla sua importanza sotto il profilo del diritto comunitario e sulle difficoltà della causa

40      Occorre osservare che la causa principale aveva per oggetto un ricorso di annullamento di una decisione emessa dalla Commissione in materia di aiuti di Stato. Essa non ha sollevato alcuna nuova questione di diritto e le questioni sollevate non presentavano una complessità giuridica o di fatto tale da giustificare un esame dettagliato della legislazione o ricerche particolari. Di conseguenza, alla luce di tali criteri, si deve constatare che la causa principale non richiedeva che i rappresentanti dei ricorrenti vi dedicassero un lavoro considerevole.

 Sull’interesse economico che la controversia ha rappresentato per le parti

41      Occorre constatare che, sebbene sembri che la causa principale presentasse un interesse economico sicuro per i ricorrenti che beneficiavano dell’agevolazione fiscale in causa, siffatto interesse economico non può essere considerato di grande importanza. Infatti, detto aiuto, per un importo di EUR 11,9 milioni, era suddiviso tra un elevato numero di investitori, il che riduce nella stessa misura gli interessi economici rispettivi dei ricorrenti. La causa in questione non ha dunque avuto un grande interesse economico per le parti.

 Sulla mole di lavoro svolto

42      Per quanto riguarda la valutazione della mole di lavoro determinato dal procedimento contenzioso, spetta al giudice dell’Unione prendere in considerazione il lavoro obiettivamente indispensabile all’insieme del procedimento giurisdizionale (ordinanza Airtours/Commissione, cit., punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

43      Tuttavia, quando gli avvocati di una parte hanno già assistito quest’ultima nel corso di procedimenti o di atti che hanno preceduto la relativa controversia, occorre anche tener conto del fatto che detti avvocati dispongono di una conoscenza di elementi rilevanti per la controversia tale da aver facilitato il loro lavoro e ridotto il tempo di preparazione necessario ai fini del procedimento contenzioso (ordinanza del Tribunale 13 gennaio 2006, causa T-331/94 DEP, IPK‑München/Commissione, Racc. pag. II‑51, punto 59).

44      Siffatta constatazione resta immutata, in linea di principio, se il numero dei ricorrenti è considerevole, in quanto tutte le azioni da compiere in questo caso sono formali e standardizzate e non incidono sul contenuto giuridico della causa.

45      Inoltre, tenuto conto del fatto che A, la quale era all’origine dell’operazione in causa, ha potuto trasmettere tutte le informazioni pertinenti agli avvocati intervenuti nel procedimento principale, questi erano in grado di offrire i loro servizi con maggiore efficienza e rapidità. Questa considerazione è tale da averne in ogni caso agevolato il lavoro, almeno in parte, e ridotto il tempo dedicato alla preparazione delle osservazioni sul ricorso (ordinanze 6 marzo 2003, cause riunite T-226/00 DEP e T-227/00 DEP, Nan Ya Plastics e Far Eastern Textiles/Consiglio, Racc. pag. II‑685, punto 42, e Airtours/Commissione, cit., punto 29).

46      Occorre quindi ricordare che, sebbene nella fattispecie fosse .possibile affidare la difesa dei ricorrenti nel procedimento principale a vari consulenti alla volta, al fine di garantirsi i servizi di avvocati più esperti, si deve tuttavia tenere principalmente conto del numero totale di ore di lavoro che possono sembrare obiettivamente indispensabili ai fini del procedimento contenzioso, indipendentemente dal numero di avvocati tra i quali le prestazioni effettuate hanno potuto essere ripartite (ordinanza del Tribunale 30 ottobre 1998, causa T‑290/94 DEP, Kaysersberg/Commissione, Racc. pag. II‑4105, punto 20).

47      Orbene, dal resoconto dettagliato delle spese allegato alla presente domanda di liquidazione delle spese emerge che il numero totale di ore di lavoro di cui si chiede la retribuzione, alla tariffa oraria media globale di EUR 240, ammonta a circa 1 889 ore.

48      Anche se queste ore di lavoro sembrano debitamente giustificate dal punto di vista contabile, spetta tuttavia al Tribunale tener conto del criterio citato al precedente punto 25, ossia del carattere obiettivamente indispensabile di queste ore di lavoro.

49      In primo luogo, come constatato al precedente punto 34, si deve escludere il rimborso delle spese che non corrispondono ad una fase del procedimento dinanzi al Tribunale, ossia gli onorari relativi al periodo dal 13 giugno al 4 ottobre 2002. Si devono anche escludere gli onorari relativi al periodo dal 20 marzo 2003 al 22 ottobre 2004, che, a quanto risulta dal fascicolo, non corrispondono ad alcuna fase del procedimento dinanzi al Tribunale.

50      In secondo luogo, si deve osservare che dai dettagli delle ore di lavoro emerge che alcuni compiti non sembrano strettamente legati alla preparazione del ricorso dinanzi al Tribunale, segnatamente per quanto concerne le ore dedicate alla preparazione di un ricorso dinanzi ad un giudice nazionale (v. precedente punto 35).

51      In terzo luogo, la ripartizione del lavoro per la preparazione delle memorie tra vari avvocati implica necessariamente una certa duplicazione degli sforzi intrapresi (v., in questo senso, ordinanza del Tribunale 8 ottobre 2008, causa T-324/00 DEP, CDA Datenträger Albrechts/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 91), di modo che il Tribunale non può riconoscere tutte le ore di lavoro rivendicate.

52      Del resto, come risulta dalle note degli onorari, nel procedimento principale sono state predisposte quattro versioni successive della domanda e della memoria di replica. Nondimeno, gli onorari relativi alla redazione di diverse bozze successive non possono essere considerati come strettamente indispensabili al procedimento dinanzi al Tribunale e il loro rimborso non può quindi essere giustificato.

53      Allo stesso modo, da una parte, il tempo dedicato alla redazione della domanda di annullamento e della domanda nel procedimento sommario, che supera le 1 000 ore, e, dall’altra, quello dedicato alla redazione della memoria di replica, che supera le 450 ore, eccedono in modo considerevole quanto potrebbe essere considerato necessario a questo fine.

54      In quarto luogo, il Tribunale ritiene che la tariffa oraria richiesta per i servizi dell’avvocato associato, MK., ossia da 380 a 400 euro, superi largamente quanto può essere considerato appropriato per retribuire i servizi di un professionista particolarmente esperto, capace di lavorare in modo molto efficiente e rapido (v., in questo senso, ordinanza del Tribunale 13 febbraio 2008, causa T-310/00 DEP, Verizon Business Global/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 44). Inoltre, prendere in considerazione una retribuzione di questo livello ha come contropartita una valutazione necessariamente rigida del numero totale delle ore di lavoro indispensabili ai fini del procedimento contenzioso (v. ordinanza del Tribunale 17 ottobre 2008, causa T-33/01 DEP, Infront WM/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 31 e la giurisprudenza ivi citata).

55      Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve fissare il tempo complessivo di lavoro degli avvocati dei ricorrenti nel procedimento principale, obiettivamente indispensabile ai fini della loro rappresentazione nella fase giurisdizionale, a 600 ore.

56      In considerazione degli elementi che precedono, la cifra di EUR 509 561,71, menzionata nella presente domanda di liquidazione delle spese, non può essere considerata obiettivamente indispensabile ai fini del procedimento principale.

57      In questo contesto, è appropriato fissare in EUR 144 000 l’importo degli onorari ripetibili, in quanto spese indispensabili sostenute dai ricorrenti ai fini del procedimento principale.

58      Occorre inoltre fissare in EUR 2 000 l’importo corrispondente alle spese varie per il procedimento dinanzi al Tribunale, come le spese di viaggio o quelle per fotocopie.

59      Tenuto conto di quanto precede, costituisce una valutazione corretta delle spese ripetibili da parte dei ricorrenti nel procedimento principale ai fini del rimborso ad A delle spese sostenute per la difesa di questi ultimi nella causa T‑34/02 fissandone l’ammontare in EUR 146 000.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

così provvede:

L’importo totale delle spese che la Commissione europea deve rimborsare ai ricorrenti, nella misura in cui questi erano parti nel procedimento principale, è fissato in EUR  146 000.

Lussemburgo, 21 dicembre 2010

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Lingua processuale: il francese.