1. Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Atti che producono effetti giuridici vincolanti
[Art. 230, quarto comma, CE; regolamento (CE) del Consiglio n. 659/1999, artt. 4, n. 2, 10, n. 1, 20 e 25]
2. Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Attribuzione di benefici imputabile allo Stato
[Art. 87, n. 1, CE; direttiva del Consiglio 92/81/CEE, art. 8, n. 1, lett. b)]
3. Aiuti concessi dagli Stati — Esame delle denunce
(Art. 253 CE; direttiva del Consiglio 92/81)
4. Trasporti — Trasporti aerei — Direttiva 92/81
[Direttiva del Consiglio 92/81, art. 8, n. 1, lett. b)]
1. Possono costituire oggetto di azione di annullamento ai sensi dell’art. 230 CE solamente i provvedimenti che producono effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi di chi li impugna. In tal senso, possono essere impugnate con un ricorso di annullamento tutte le disposizioni adottate dalle istituzioni, indipendentemente dalla loro natura e forma, che mirino a produrre effetti giuridici.
Tale è il caso di una lettera indirizzata ad un’impresa denunciante dalla Commissione allorché quest’ultima, avendo ricevuto informazioni in merito a presunti aiuti illegali ed essendo perciò obbligata ad esaminarli senza indugio in applicazione dell’art. 10, n. 1, del regolamento n. 659/1999, non si accontenta, come le consente l’art. 20 del detto regolamento, di informare la denunciante che non vi sono motivi sufficienti per pronunciarsi sul caso, ma prende una posizione chiara, motivata e definitiva indicando che la misura controversa non costituisce un aiuto poiché, così facendo, la Commissione può infatti solo adottare una decisione ai sensi dell’art. 4, n. 2, di tale regolamento. La Commissione non è pertanto legittimata a sottrarla al sindacato del giudice comunitario dichiarando di non aver preso tale decisione, cercando di ritirarla o decidendo di non inviare la decisione allo Stato membro interessato, in violazione dell’art. 25 del regolamento n. 659/1999.
La ragione per cui la Commissione è pervenuta alla conclusione che non si trattava di un aiuto di Stato e il fatto che l’esame preliminare non le abbia richiesto un’analisi approfondita e prolungata delle informazioni su cui verteva la denuncia sono irrilevanti sotto tale profilo.
È irrilevante anche il fatto che la lettera non risulti dall’adozione di una decisione definitiva sulla denuncia ad opera del collegio dei commissari, in quanto una tale decisione può essere adottata solo se una proposta in questo senso sia stata presentata dal commissario responsabile.
Poco importa infine che la lettera della Commissione non sia stata pubblicata; non è infatti necessario che un atto sia pubblicato perché possa formare oggetto di un ricorso di annullamento.
(v. punti 35, 41, 43, 49, 51-52, 58-59)
2. L’art. 87, n. 1, CE si riferisce alle decisioni unilaterali ed autonome degli Stati membri, prese per il perseguimento di finalità economiche e sociali loro proprie, di fornire risorse alle imprese o ad altri soggetti dell’ordinamento, o di procurare loro vantaggi destinati a favorire la realizzazione delle finalità economiche o sociali perseguite. Ne consegue che determinati vantaggi, per poter essere qualificati come aiuti ai sensi dell’art. 87, n. 1 CE, devono in particolare essere imputati allo Stato.
Tale non è il caso dell’esenzione fiscale prevista da una normativa nazionale che si limita a dare attuazione all’art. 8, n. 1, lett. b), della direttiva 92/81, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali, in quanto quest’ultima disposizione impone agli Stati membri un obbligo chiaro e preciso di non assoggettare all’accisa armonizzata il carburante utilizzato per la navigazione aerea commerciale. Trasponendo l’esenzione nel diritto interno, gli Stati membri non fanno che dare esecuzione alle norme comunitarie in conformità degli obblighi che incombono loro in virtù del Trattato. Ne deriva che la disposizione nazionale di cui trattasi non è imputabile allo Stato membro, ma deriva in realtà da un atto del legislatore comunitario. Poco importa a tal riguardo che l’esenzione sia stata concessa mediante risorse dello Stato, in quanto l’imputabilità di un aiuto ad uno Stato è distinta dal problema di stabilire se l’aiuto sia stato concesso mediante risorse dello Stato. Si tratta infatti di condizioni distinte e cumulative. Poiché alcune delle condizioni essenziali per l’applicazione dell’art. 87 CE non sono soddisfatte, una tale esenzione non rientra quindi nell’ambito di applicazione di tale articolo.
(v. punti 99-104)
3. La motivazione richiesta dall’art. 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La necessità della motivazione dev’essere valutata in relazione alle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo riguardate direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto si accerta se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’art. 253 CE non solo alla luce del suo tenore, ma anche del suo contesto, e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia.
Soddisfa un tale requisito la decisione della Commissione con cui viene respinta una denuncia poiché l’esenzione fiscale denunciata costituisce l’attuazione della direttiva 92/81, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali, e non un tentativo di concedere un aiuto in quanto una tale motivazione, seppure sommaria, è sufficientemente chiara e comprensibile.
(v. punti 119-120)
4. Il principio di parità di trattamento vieta di trattare in modo diverso situazioni analoghe che comportano uno svantaggio per taluni operatori rispetto ad altri, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato.
L’esenzione fiscale del carburante per aerei fondata sull’art. 8, n. 1, lett. b), della direttiva 92/81, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali, e sulla norma che traspone in diritto interno tale disposizione non viola il principio di parità di trattamento, in quanto la situazione delle imprese di trasporto aereo è manifestamente distinta da quella delle imprese di trasporto ferroviario. Per quanto riguarda le loro caratteristiche operative, la struttura dei loro costi e le disposizioni regolamentari a cui sono soggetti, i servizi di trasporto aereo e ferroviario sono molto diversi e non sono comparabili ai sensi del principio di parità di trattamento. Inoltre, e in ogni caso, tale differenza di trattamento è obiettivamente giustificata, tenendo conto dell’ampio potere discrezionale del Consiglio quanto all’obiettiva giustificazione di un eventuale trattamento diverso. Infatti, stante la prassi internazionale dell’esenzione dalle accise a favore del carburante per aerei, sancita dalla convenzione di Chicago relativa all’aviazione civile internazionale del 7 dicembre 1944, nonché da accordi bilaterali conclusi tra Stati, la concorrenza tra gli operatori comunitari del trasporto aereo e gli operatori degli Stati terzi sarebbe alterata se il legislatore comunitario imponesse unilateralmente accise su tale carburante.
(v. punti 137-139)