SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

11 dicembre 2003

Causa T-323/02

Monique Breton

contro

Corte di giustizia delle Comunità europee

«Dipendenti — Promozione — Attribuzione di punti di promozione — Ricevibilità»

Testo completo in francese   II-1587

Oggetto:

Ricorso diretto a ottenere l'annullamento della decisione della Corte di giustizia riguardante l'attribuzione alla ricorrente dei punti di promozione per gli anni 1998, 1999 e 2000 in applicazione della decisione della Corte 18 ottobre 2000 relativa alle promozioni e della decisione del cancelliere della Corte 3 dicembre 2001 che istituisce un sistema transitorio in materia di promozioni.

Decisione:

Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

  1. Dipendenti – Ricorso – Atto recante pregiudizio – Nozione – Attribuzione di punti di promozione – Inclusione

    (Statuto del personale, artt. 90 e 91)

  2. Dipendenti – Promozione – Adozione di un nuovo sistema di promozione – Sistema transitorio – Presa in considerazione dei meriti dei dipendenti – Discrezionalità dell'amministrazione – Sindacato giurisdizionale – Limiti

    (Statuto del personale, art. 45)

  3. Diritto comunitario – Principi – Parità di trattamento – Discriminazione – Nozione

  1.  Nella normativa in materia di promozione adottata dalla Corte di giustizia e che postula che siano presi in considerazione meriti cumulati, rappresentati dai punti di promozione accumulati anno dopo anno, le implicazioni dell'attribuzione di punti di promozione non sono circoscritte a un solo esercizio di promozione determinato.

    Pertanto, tale attribuzione, benché rientri nel procedimento di promozione e non predetermini totalmente la posizione che l'autorità che ha il potere di nomina adotterà in merito all'eventuale promozione dell'interessato nell'ambito di un determinato esercizio di promozione, deve, così come il rapporto informativo, essere considerata un atto autonomo produttivo di effetti giuridici vincolanti tali da incidere sugli interessi del dipendente modificandone sensibilmente la posizione giuridica, atto contro il quale possono essere proposti i ricorsi previsti dallo Statuto.

    (v. punti 54 e 55)

  2.  Un'istituzione comunitaria obbligata, in forza di una decisione interna che istituisce un sistema transitorio in materia di promozione, a tener conto dei meriti dimostrati da un dipendente nel corso del periodo, non coperto dai rapporti informativi, compiuto dapprima in qualità di agente temporaneo e poi come dipendente in prova dispone a tal fine di un'ampia discrezionalità. Pertanto, il sindacato del giudice comunitario deve limitarsi ad accertare se, esaminando le ragioni che hanno potuto determinare la valutazione espressa dall'amministrazione, quest'ultima si sia mantenuta entro limiti non criticabili e non abbia esercitato il proprio potere in modo manifestamente errato.

    (v. punto 98)

    Riferimento: Tribunale 6 giugno 1996, causa T-262/94, Baiwir/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-257 e II-739. punto 66): Tribunale 5 marzo 1998. causa T-221/96. Manzo-Tafaro/Commissione(Racc. PI pagg. I-A-115 e II-307. punto 16); Tribunale 11 luglio 2002. causa T-163/01. Perez Escanilla/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-131 e II-717, punto 28)

  3.  II principio di non discriminazione o di parità di trattamento, principio generale di diritto comunitario, vieta che situazioni analoghe siano trattate in maniera diversa o situazioni diverse siano trattate in maniera uguale, a meno che una tale disparità di trattamento sia oggettivamente giustificata.

    (v. punto 99)

    Riferimento: Corte 8 ottobre 1986. causa 91/85, Clemen e a./Commissione (Racc, pag. 2853, punto 10); Corte 28 giugno 1990. causa C-174/89. Hoche (Racc. pag. I-2681. punto 25. e giurisprudenza ivi citata)