Sommario dei ricorsi di funzionari
Massime
1. Dipendenti — Ricorso — Ricorso proposto contro la decisione di rigetto del reclamo — Ricevibilità
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
2. Dipendenti — Ricorso — Previo reclamo amministrativo — Identità di petitum e di causa petendi — Motivi che non figurano nel reclamo, ma vi si ricollegano strettamente — Ricevibilità
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
3. Dipendenti — Ripetizione dell’indebito — Presupposti — Manifesta irregolarità del versamento — Criteri
(Statuto del personale, art. 85)
4. Dipendenti — Ripetizione dell’indebito — Deduzione della buona fede da parte del dipendente che abbia omesso di dichiarare assegni della stessa natura degli assegni familiari comunitari — Inammissibilità
(Statuto del personale, artt. 67, n. 2, e 85)
1. Un ricorso di annullamento della decisione che respinge il reclamo nei confronti della decisione iniziale comporta che il Tribunale è chiamato a conoscere dell’atto recante pregiudizio che è stato oggetto del reclamo.
(v. punto 41)
Riferimento: Corte 17 gennaio 1989, causa 293/87, Vainker/Parlamento (Racc. pag. 23, punto 8); Tribunale 7 novembre 2002, causa T‑199/01, G/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑207 e II‑1085, punto 23); Tribunale 21 ottobre 2003, causa T‑302/01, Birkhoff/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑245 e II‑1185, punto 24)
2. Nei ricorsi del personale, le conclusioni presentate dinanzi al giudice comunitario possono contenere unicamente censure basate sulla stessa causa delle censure esposte nel reclamo e tali censure possono, dinanzi al giudice comunitario, essere sviluppate mediante la deduzione di motivi e argomenti che, pur non figurando necessariamente nel reclamo, vi si ricolleghino tuttavia strettamente.
Infatti, il procedimento precontenzioso ha lo scopo di consentire, in via prioritaria, una composizione amichevole delle controversie insorte tra i dipendenti od agenti e l’amministrazione. Perché un procedimento del genere possa raggiungere il suo obiettivo, occorre che l’autorità che ha il potere di nomina sia in grado di conoscere in maniera sufficientemente precisa le critiche che gli interessati formulano nei confronti della decisione contestata. In proposito, l’amministrazione non deve interpretare i reclami in maniera restrittiva, ma deve, al contrario, esaminarli con spirito di apertura.
(v. punti 47 e 48)
Riferimento: Corte 13 dicembre 2001, causa C‑446/00 P, Cubero Vermurie/Commissione (Racc. pag. I‑10315, punto 12); Corte 23 aprile 2002, causa C‑62/01 P, Campogrande/Commissione (Racc. pag. I‑3793, punto 33); Tribunale 22 febbraio 2001, causa T‑144/00, Tirelli/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑45 e II‑171, punto 25); Tribunale 14 ottobre 2003, causa T‑174/02, Wieme/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑241 e II‑1165, punto 18)
3. L’espressione «così evidente» utilizzata dall’art. 85 dello Statuto, allorché enuncia i presupposti per la ripetizione dell’indebito, dev’essere interpretata nel senso che non si tratta di sapere se l’errore fosse o no evidente per l’amministrazione, bensì se lo fosse per l’interessato. Questi, infatti, lungi dall’essere dispensato da qualsiasi sforzo di approfondimento e di controllo, è tenuto, al contrario, alla restituzione qualora si tratti di un errore rilevabile da un dipendente diligente che si presume essere a conoscenza delle norme che disciplinano il suo trattamento.
Gli elementi presi in considerazione dal giudice comunitario al fine di valutare la capacità del dipendente in questione di procedere alle necessarie verifiche riguardano il suo livello di responsabilità, il suo grado e la sua anzianità, il grado di chiarezza delle disposizioni statutarie che definiscono le condizioni per l’erogazione della prestazione in questione, nonché l’entità delle modifiche prodottesi nella sua situazione personale o familiare, dal momento che il versamento della somma controversa è connesso alla valutazione di tale situazione da parte dell’amministrazione.
(v. punti 82 e 83)
Riferimento: Tribunale 17 gennaio 2001, causa T‑14/99, Kraus/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑7 e II‑39, punto 38); Tribunale 30 maggio 2001, causa T‑348/00, Barth/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑119 e II‑557, punto 30); Tribunale 5 novembre 2002, causa T‑205/01, Ronsse/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑211 e II‑1065, punto 47)
4. Il dipendente che, pur avendo debitamente informato l’amministrazione di un mutamento intervenuto nella sua situazione familiare, abbia omesso di fornire a quest’ultima determinate informazioni di cui era in possesso e delle quali doveva cogliere la portata, non ha rispettato l’obbligo previsto dall’art. 67, n. 2, dello Statuto, ai sensi del quale incombe a ciascun dipendente interessato dichiarare gli assegni aventi la stessa natura degli assegni familiari comunitari. Postosi dunque, con il suo stesso comportamento, in una situazione irregolare, avendo omesso di fornire una tale dichiarazione, egli non può invocare la propria buona fede allo scopo di liberarsi dall’obbligo di ripetizione dell’indebito.
(v. punti 102 e 106)
Riferimento: Corte 30 maggio 1973, causa 36/72, Meganck/Commissione (Racc. pag. 527); Tribunale 13 marzo 1990, cause riunite T‑34/89 e T‑67/89, Costacurta/Commissione (Racc. pag. II‑93, punti 43‑49); Tribunale 10 maggio 1990, causa T‑117/89, Sens/Commissione (Racc. pag. II‑185, punto 12); Tribunale 13 luglio 1995, causa T‑545/93, Kschwendt/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑185 e II‑565, punto 109); Barth/Commissione, cit., punto 36; Tribunale 12 giugno 2002, causa T‑66/00, B/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑75 e II‑361, punto 54)