Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Violazione sufficientemente grave e manifesta di una norma giuridica che attribuisce diritti ai soggetti dell’ordinamento — Istituzione che non dispone di nessun potere discrezionale — Sufficienza di una mera violazione del diritto comunitario

(Art. 288, secondo comma, CE)

2. Diritto comunitario — Principi — Tutela del legittimo affidamento — Presupposti

Massima

1. In materia di responsabilità della Comunità per danni provocati ai soggetti dell’ordinamento, il comportamento addebitato all’istituzione deve costituire una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che attribuisce diritti ai detti soggetti. Il criterio decisivo per giudicare sufficientemente qualificata una violazione del diritto comunitario è quello della violazione manifesta e grave, commessa dall’istituzione comunitaria in questione, dei limiti posti al suo potere discrezionale. Quando tale istituzione dispone solo di un potere discrezionale considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto comunitario può essere sufficiente per accertare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata.

(v. punto 87)

2. Il diritto di invocare la tutela del legittimo affidamento, che rappresenta uno dei principi fondamentali della Comunità, si estende a chiunque si trovi in una situazione dalla quale risulti che l’amministrazione comunitaria, avendogli fornito assicurazioni precise, ha suscitato in lui aspettative fondate. Rappresentano assicurazioni di tal genere, a prescindere dalla forma in cui siano state comunicate, informazioni precise, categoriche e concordanti, che derivino da fonti autorizzate ed affidabili. Per contro, nessuno può invocare una violazione di tale principio in mancanza di assicurazioni precise fornitegli dall’amministrazione.

Ne consegue che un operatore economico non può invocare un siffatto principio basandosi su assicurazioni verbali che la Commissione nega di aver formulato e di cui non vi è alcun elemento nel fascicolo che consenta di dimostrarne l’esistenza.

Egli non può nemmeno invocare questo principio quando, in mancanza di un accordo definitivo sulla conclusione di un contratto con la Commissione, quest’ultima gli ha chiesto di presentare diverse bozze di contratto, in quanto tale circostanza fa parte integrante delle trattative contrattuali normali e la Commissione non ha incoraggiato l’operatore interessato ad eccedere i rischi legati alla sua attività economica.

(v. punti 89, 92, 100)