SENTENZA DEL TRIBUNALE (giudice unico)

28 aprile 2004

Causa T-277/02

Athanacia-Nancy Pascall

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Dipendenti — Concorso generale — Esame orale — Omessa iscrizione nell’elenco di riserva — Ricorso d’annullamento»

Testo completo in francese II - 0000

Oggetto:         Ricorso diretto a ottenere l’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso Consiglio/A/393 per la costituzione di un elenco di riserva di amministratori di lingua greca con cui si attribuisce alla ricorrente un punteggio inferiore al minimo richiesto per l’esame orale e di non iscriverla nell’elenco di riserva.

Decisione:         Il ricorso è respinto. Il Consiglio sopporterà le proprie spese, nonché un quarto delle spese della ricorrente. La ricorrente sopporterà i tre quarti delle proprie spese.

Massime

1.     Dipendenti — Concorso — Commissione giudicatrice — Decisione di non iscrizione nell’elenco di riserva — Obbligo di motivazione — Portata — Rispetto della segretezza dei lavori — Ricorso da parte della commissione giudicatrice a una votazione intermedia — Comunicazione del punteggio intermedio — Compatibilità con il rispetto della segretezza dei lavori

(Statuto del personale, art. 25, secondo comma; allegato III, art.  6)

2.     Procedura — Misure di organizzazione del procedimento — Richiesta del Tribunale di comunicare a un candidato a un concorso il punteggio intermedio attribuitogli dalla commissione giudicatrice

(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 64 e 65)

3.     Dipendenti — Decisione recante pregiudizio — Rigetto di una candidatura — Obbligo di motivazione al più tardi al momento del rigetto del reclamo — Motivazione insufficiente — Regolarizzazione nel corso del procedimento contenzioso

(Statuto del personale, art. 25, secondo comma)

4.     Dipendenti — Concorso — Valutazione dell’idoneità dei candidati — Discrezionalità della commissione giudicatrice — Sindacato giurisdizionale — Limiti

5.     Dipendenti — Concorso — Valutazione delle conoscenze linguistiche dei candidati da parte della commissione giudicatrice — Valutazione comparativa — Certificati di lingua o rapporti informativi non pertinenti

1.     Per quanto riguarda le decisioni di una commissione giudicatrice di concorso, l’obbligo di motivazione deve conciliarsi con il rispetto del vincolo di segretezza cui sono soggetti i lavori della commissione stessa in forza dell’art. 6 dell’allegato III dello Statuto. Il vincolo del segreto è stato istituito al fine di garantire l’indipendenza delle commissioni di concorso e l’obiettività del loro operato, ponendole al riparo da qualsiasi ingerenza e pressione esterna, da parte tanto della stessa amministrazione comunitaria quanto dei candidati interessati o di terzi. Di conseguenza, il vincolo del segreto vieta sia la divulgazione della posizione assunta dai singoli componenti delle commissioni giudicatrici, sia la rivelazione di qualsiasi elemento relativo a valutazioni di indole personale o comparativa riguardanti i candidati.

In sede di valutazione dell’idoneità dei candidati, i lavori della commissione giudicatrice sono anzitutto di natura comparativa e quindi coperti dal vincolo di segretezza inerente a tali lavori. Pertanto, la comunicazione del punteggio conseguito nelle varie prove costituisce una motivazione sufficiente delle decisioni della commissione giudicatrice.

Una tale motivazione non lede i diritti dei candidati estromessi e consente al Tribunale di effettuare un controllo giurisdizionale adeguato a tale tipo di controversia. La commissione giudicatrice di un concorso dispone infatti di un’ampia discrezionalità e le sue valutazioni possono essere sindacate dal giudice comunitario solo in caso di palese inosservanza delle norme che presiedono ai lavori della commissione giudicatrice.

Tuttavia, allorché una commissione giudicatrice di concorso ha proceduto a una valutazione intermedia delle conoscenze dei candidati, l’obbligo di motivazione implica la comunicazione, su richiesta del candidato, del punteggio intermedio e del metodo seguito dalla commissione giudicatrice per determinare il punteggio finale. Infatti, la comunicazione di questi elementi non implica né la divulgazione delle posizioni assunte dai membri individuali della commissione né la rivelazione di elementi attinenti a valutazioni di indole personale o comparativa concernenti i candidati. Essa non è pertanto incompatibile con il vincolo di segretezza dei lavori della commissione giudicatrice.

(v. punti 20‑22, 27 e 28)

Riferimento: Corte 28 febbraio 1980, causa 89/79, Bonu/Consiglio (Racc. pag. 553, punto 5); Corte 4 luglio 1996, causa C‑254/95 P, Parlamento/Innamorati (Racc. pag. I‑3423, punti 24, 28, 31 e 32); Tribunale 2 maggio 2001, cause riunite T‑167/99 e T‑174/99, Giulietti e a./Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑93 e II‑441, punto 81); Tribunale 23 gennaio 2003, causa T‑53/00, Angioli/Commissione (Racc. PI pagg. II‑73, punti 68 e 70, e la giurisprudenza ivi citata)

2.     Qualora il punteggio intermedio attribuito dalla commissione giudicatrice di un concorso a un candidato estromesso non gli sia stato comunicato nonostante la sua richiesta, spetta al Tribunale domandare precisazioni adottando misure di organizzazione del procedimento. Questa situazione, infatti, si distingue, a causa dell’insufficiente motivazione fornita, da quella in cui un candidato estromesso chiede, senza dedurre indizi concreti idonei a far supporre che la commissione non si è conformata alle regole che presiedevano ai suoi lavori, che il giudice comunitario adotti misure di organizzazione del procedimento o istruttorie per ottenere informazioni dettagliate in merito allo svolgimento di tali lavori, situazione in cui non si deve, in via di principio, disporre tali misure.

(v. punto 29)

Riferimento: Tribunale 7 febbraio 2001, causa T‑118/99, Bonaiti Brighina/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑25 e II‑97, punto 51)

3.     Se a una mancanza totale di motivazione di una decisione recante pregiudizio non si può rimediare con spiegazioni fornite dopo la presentazione di un ricorso poiché, in questa fase, tali spiegazioni non adempiono più la loro funzione, in caso di insufficienza di motivazione precisazioni complementari possono essere apportate nel corso del procedimento e rendere priva di oggetto una censura relativa al difetto di motivazione, di modo che non è più giustificato l’annullamento della decisione di cui si tratta.

(v. punto 31)

Riferimento: Tribunale 6 novembre 1997, causa T‑71/96, Berlingieri Vinzek/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑339 e II‑921, punto 79)

4.     Gli apprezzamenti espressi dalla commissione giudicatrice di un concorso nel valutare le conoscenze e le capacità dei candidati sono di natura comparativa. Tali apprezzamenti sono espressione di un giudizio di valore quanto alla prestazione del candidato durante la prova. Esse si inseriscono nell’ampia discrezionalità di cui dispone la commissione giudicatrice e sono soggette al sindacato del giudice comunitario soltanto in caso di violazione delle regole che presiedono ai lavori della commissione giudicatrice.

(v. punto 57)

Riferimento: Angioli/Commissione, cit., punto 91

5.     Né un rapporto informativo né un certificato di conoscenza della lingua costituiscono prove incontrovertibili del possesso di un determinato livello di conoscenza di una lingua. La valutazione delle conoscenze linguistiche dei candidati in sede di concorso è di indole comparativa, cosicché documenti come un certificato di studi linguistici o un rapporto informativo non possono considerarsi pertinenti per dimostrare che il livello delle conoscenze del ricorrente non è stato correttamente valutato rispetto a quello degli altri candidati.

(v. punto 59)

Riferimento: Tribunale 21 maggio 1996, causa T‑153/95, Kaps/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I‑A‑233 e II‑663, punto 54)