Parole chiave
Massima

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1. Procedura — Intervento — Argomenti diversi da quelli della parte sostenuta dall’interveniente

(Statuto della Corte di giustizia, art. 40, quarto comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 116, n. 3)

2. Comunità europee — Istituzioni — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4)

Massima

1. Sebbene l’art. 40, quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale in forza dell’art. 53 di detto Statuto, e l’art. 116, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale non ostino a che l’interveniente presenti argomenti diversi da quelli della parte che esso sostiene, ciò vale, nondimeno, purché questi non modifichino l’ambito della controversia e l’intervento miri sempre a sostenere le conclusioni presentate da quest’ultima parte.

(v. punto 40)

2. La mera circostanza che un documento menzionato in una domanda d’accesso ai sensi del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, riguardi un interesse tutelato da un’eccezione non basta di per sé a giustificare l’applicazione di quest’ultima. In linea di principio, tale applicazione può essere giustificata solo nel caso in cui l’istituzione abbia previamente valutato, innanzi tutto, se l’accesso al documento avrebbe, concretamente ed effettivamente, rischiato di arrecare un pregiudizio all’interesse tutelato e, in secondo luogo, nei casi previsti dall’art. 4, nn. 2 e 3, del detto regolamento, se non sussistesse un interesse pubblico prevalente atto a giustificare la divulgazione del documento in questione. Inoltre, il rischio di arrecare un pregiudizio ad un interesse tutelato deve essere ragionevolmente prevedibile e non meramente ipotetico. Di conseguenza, l’esame al quale deve procedere l’istituzione per applicare un’eccezione deve essere effettuato in concreto e deve emergere dalla motivazione della decisione. Inoltre, risulta dal regolamento considerato che tutte le eccezioni di cui ai nn. 1‑3 del suo art. 4 devono essere applicate «a un documento». Questo esame concreto deve dunque essere effettuato per ciascun documento oggetto della domanda.

Peraltro, solamente un esame specifico e concreto, in contrapposizione ad un esame astratto e globale, può consentire all’istituzione di valutare la possibilità di accordare al richiedente un accesso parziale, ai sensi dell’art. 4, n. 6, di questo stesso regolamento e, quanto all’applicazione ratione temporis delle eccezioni al diritto d’accesso, l’art. 4, n. 7, del detto regolamento prevede che le eccezioni di cui ai suoi nn. 1‑3 si applichino unicamente nel periodo nel quale la protezione è giustificata sulla base «del contenuto del documento».

L’obbligo per un’istituzione di procedere ad un esame specifico e concreto del contenuto dei documenti oggetto della domanda d’accesso costituisce quindi una soluzione di principio, che si applica a tutte le eccezioni menzionate ai nn. 1‑3 dell’art. 4 del detto regolamento, a prescindere dalla materia cui si collegano i documenti richiesti, sia che si tratti, in particolare, delle intese, sia che si tratti del controllo degli aiuti pubblici. Comunque, detto esame può non essere necessario quando, a causa delle circostanze particolari del caso concreto, è evidente che l’accesso dev’essere negato o, al contrario, accordato. Ciò potrebbe avvenire, in particolare, innanzi tutto, nel caso in cui alcuni documenti ricadano manifestamente ed integralmente in un’eccezione al diritto di accesso o, al contrario, qualora siano manifestamente consultabili nella loro interezza o, infine, nel caso in cui siano già stati oggetto di una valutazione specifica e concreta da parte della Commissione in analoghe circostanze. Peraltro, in via eccezionale e unicamente nel caso in cui l’onere amministrativo causato dall’esame specifico e concreto dei documenti si rivelasse particolarmente gravoso, oltrepassando così i limiti di ciò che può essere ragionevolmente richiesto, può essere ammessa una deroga a tale obbligo di esame.

(v. punti 77-79, 85-86, 94)