SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
30 settembre 2003
Causa T-214/02
Marie-Angeles Martínez Valls
contro
Parlamento europeo
«Pubblico impiego — Concorsi — Mancata ammissione alle prove orali — Accesso ai documenti»
Testo completo in francese II-1117
Oggetto:
Ricorso diretto a ottenere, da un lato, l'annullamento delle lettere 3 aprile e 31 maggio 2002, con le quali la commissione giudicatrice ha constatato il mancato superamento da parte della ricorrente delle prove scritte del concorso PE/90/A, nonché, con riferimento alla sola lettera 31 maggio 2002, in quanto la commissione giudicatrice avrebbe negato l'accesso ad alcuni documenti, e, dall'altro, il risarcimento del danno subito a causa di tali lettere.
Decisione:
Non occorre statuire sulla domanda di annullamento della lettera del 31 maggio 2002 in quanto respingerebbe la domanda di accesso ai documenti. Il Parlamento è condannato a versare alla ricorrente un euro a titolo di risarcimento del danno morale da essa subito. Il ricorso è respinto. Il Parlamento sopporterà le proprie spese e metà delle spese della ricorrente. La ricorrente sopporterà la metà delle proprie spese.
Massime
Procedura – Misure d'organizzazione del procedimento – Domanda di produzione di documenti – Presunzione di inesistenza di un documento connessa alla negazione della sua esistenza da parte dell'istituzione convenuta – Presunzione relativa
Dipendenti – Concorso – Concorso per titoli ed esami – Contenuto delle prove – Discrezionalità della commissione giudicatrice – Sindacato giurisdizionale – Limiti
Dipendenti – Concorso – Commissione giudicatrice – Rispetto del vincolo di segretezza dei lavori – Ambito d'applicazione – Criteri di correzione – Inclusione
(Statuto del personale, allegato III, art. 6)
Dipendenti – Ricorso – Domanda di risarcimento connessa a una domanda di annullamento – Irricevibilità della domanda di annullamento che determina l'irricevibilità della domanda di risarcimento
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
Dipendenti – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale
Dipendenti – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Rifiuto illegittimo di comunicare un documento che ha costretto il dipendente a proporre ricorso – Comunicazione in corso di causa che lascia sussistere un danno morale – Riconoscimento di un risarcimento pecuniario
L'inesistenza di un documento cui la ricorrente ha richiesto di accedere a titolo di misure di organizzazione del procedimento è presunta allorché un'affermazione in tal senso è fatta dall'istituzione interessata. Trattasi nondimeno di una presunzione relativa che la ricorrente può sovvertire con qualsiasi mezzo sulla base di indizi pertinenti e concordanti.
(v. punto 21)
Riferimento: Tribunale 12 ottobre 2000, causa T-123/99, JT's Corporation/Commissione (Racc. pag. II-3269, punto 58); Tribunale 25 giugno 2002, causa T-311/00, British American Tobacco (Investments)/Commissione (Racc. pag. II-2781. punto 35)
La commissione giudicatrice di un concorso dispone di un ampio potere discrezionale quanto al contenuto dettagliato delle prove previste nell'ambito di un concorso. Il giudice comunitario può censurare tale contenuto soltanto nel caso in cui esso esuli dai limiti indicati nel bando di concorso o sia completamente estraneo agli scopi della prova del concorso.
(v. punto 35)
Riferimento: Corte 8 marzo 1988. cause riunite 64/86, 71/86-73/86 e 78/86, Sergio/Commissione (Racc. pag. 1399, punto 22): Tribunale 21 maggio 1996, causa T-153/95, Kaps/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I-A-233 e II-663, punto 37)
I criteri per la correzione costituiscono parte integrante delle valutazioni di carattere comparativo cui procede la commissione giudicatrice sui rispettivi meriti dei candidati. Essi sono volti a garantire, nell'interesse di questi ultimi, una certa omogeneità delle valutazioni della commissione. I detti criteri sono quindi soggetti a un vincolo di segretezza.
(v. punto 37)
Riferimento: Corte 4 luglio 1996, causa C-254/95 P, Parlamento/Innamorati (Racc. pag. I-3423, punto 29)
Le domande di risarcimento di un danno in materia di pubblico impiego devono essere respinte quando sono strettamente connesse alle domande di annullamento a loro volta dichiarate irricevibili o respinte perché non fondate.
(v. punto 43)
Riferimento: Tribunale 15 maggio 1997, causa T-273/94, N/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-97 e II-289, punto 159, e giurisprudenza ivi citata)
Nell'ambito di una domanda di risarcimento danni proposta da un dipendente, la configurabilità della responsabilità della Comunità presuppone il sussistere di un insieme di condizioni riguardanti l'illegittimità del comportamento contestato, nella realtà del danno asserito e nell'esistenza di un nesso causale tra il comportamento e il danno fatto valere.
(v. punto 65)
Riferimento: Corte 16 dicembre 1987, causa 111/86, Delauche/Commissione (Racc. pag. 5345, punto 30); Tribunale 28 settembre 1999, causa T-140/97, Hautem/BEI (Racc. PI pagg. I-A-171 e II-897, punto 83)
Qualora un'istituzione, in violazione delle regole da essa stessa poste, non abbia comunicato a un candidato che ha fallito le prove scritte di un concorso, e che ne aveva fatto domanda, la copia della sua prova accompagnata dalla griglia di correzione corrispondente elaborata dalla commissione giudicatrice, nonché il punteggio ottenuto, commettendo così un illecito idoneo a fondare la sua responsabilità, e qualora l'interessato abbia subito, a causa di tale mancanza di diligenza, che lo ha obbligato a proporre ricorso al fine di ottenere l'accesso ai documenti di cui trattasi, un danno morale che non è completamente venuto meno a seguito della comunicazione dei detti documenti nel corso della fase scritta del procedimento, sussiste la responsabilità dell'istituzione di cui trattasi, la quale dà diritto al risarcimento.
(v. punti 66-68)