Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Procedura — Intervento — Eccezione d’irricevibilità non sollevata dal convenuto — Irricevibilità — Eccezione d’irricevibilità di ordine pubblico — Esame d’ufficio da parte del giudice

(Statuto della Corte di giustizia, artt. 40, quarto comma, e 53; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 113 e 116, n. 3)

2. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione che chiude un procedimento avviato in forza del regolamento n. 17 in seguito a una denuncia — Autore della denuncia — Impresa terza cui è stato riconosciuto un interesse legittimo a presentare osservazioni nell’ambito del procedimento amministrativo — Ricevibilità

(Artt. 81 CE, 82 CE e 230, quarto comma, CE; regolamento del Consiglio n. 17)

3. Concorrenza — Norme comunitarie — Associazioni di imprese — Nozione — Federazioni calcistiche nazionali — Inclusione

(Artt. 2 CE e 81 CE)

4. Concorrenza — Norme comunitarie — Associazioni di imprese — Nozione — Federazione calcistica internazionale — Inclusione

(Art. 81 CE)

5. Concorrenza — Intese — Decisioni di associazioni di imprese — Nozione — Regolamento che disciplina l’attività degli agenti di giocatori, adottato dalla Federazione calcistica internazionale — Inclusione

(Art. 81 CE)

6. Concorrenza — Procedura amministrativa — Esame delle denunce — Denuncia avente ad oggetto la regolamentazione di un’attività economica senza fini sportivi ad opera di un ente di diritto privato sprovvisto di delega da parte di un’autorità pubblica — Decisione che chiude il procedimento amministrativo — Sindacato giurisdizionale limitato alle valutazioni effettuate dalla Commissione alla luce delle norme in materia di concorrenza

(Regolamento del Consiglio n. 17)

7. Concorrenza — Procedura amministrativa — Esame delle denunce — Rilevanza dell’interesse comunitario riconosciuto all’istruzione di un caso — Criteri di valutazione — Potere discrezionale della Commissione — Limiti — Sindacato giurisdizionale

(Artt. 81 CE, 82 CE e 85, n. 1, CE)

8. Concorrenza — Intese — Divieto — Esenzione — Regolamento che disciplina l’attività degli agenti di giocatori adottato dalla Federazione calcistica internazionale — Istituzione di una licenza che condiziona l’esercizio della professione — Obiettivo di professionalizzazione e di organizzazione collettiva degli agenti — Ammissibilità

(Art. 81, n. 3, CE)

9. Concorrenza — Posizione dominante — Posizione dominante collettiva — Nozione — Entità collettiva — Presupposti

(Art. 82 CE)

10. Concorrenza — Posizione dominante — Posizione dominante collettiva — Presupposti — Posizione della Federazione calcistica internazionale sul mercato delle prestazioni di servizi degli agenti di giocatori

(Art. 82 CE)

Massima

1. Le conclusioni di un’istanza di intervento possono avere come oggetto soltanto il sostegno alle conclusioni di una delle parti in causa. Un interveniente non può perciò utilmente sollevare un’eccezione di irricevibilità che non sia dedotta dalla parte a sostegno delle cui conclusioni è stata autorizzata a intervenire.

Tuttavia, in forza dell’art. 113 del regolamento di procedura del Tribunale, quest’ultimo può esaminare d’ufficio, in qualsiasi momento, le eccezioni d’irricevibilità di ordine pubblico, comprese quelle sollevate dagli intervenienti.

(v. punti 35-37)

2. Il rifiuto da parte della Commissione di dar seguito ad un procedimento avviato in base ad una denuncia depositata in forza del regolamento n. 17 e il rigetto della detta denuncia arrecano un pregiudizio al suo autore, il quale deve disporre di mezzi di tutela giurisdizionale dei suoi legittimi interessi. Parimenti, un’impresa terza, alla quale la Commissione ha riconosciuto un interesse legittimo a presentare osservazioni nell’ambito di un siffatto procedimento, è legittimata a proporre un ricorso avverso la decisione che lo chiude definitivamente.

(v. punto 38)

3. Le associazioni nazionali costituite da società calcistiche che esercitano economicamente il gioco del calcio e che, di conseguenza, sono imprese nel senso dell’art. 81 CE, sono associazioni di imprese nel senso della medesima disposizione.

Il fatto che le dette associazioni nazionali raggruppino, oltre a società di professionisti, anche società di dilettanti non infirma tale conclusione. Al riguardo, la circostanza che un’associazione o una federazione sportiva qualifichi unilateralmente come «dilettanti» atleti o società non è di per sé tale da escludere che questi ultimi esercitino attività economiche ai sensi dell’art. 2 CE.

(v. punti 69-70)

4. La Fédération internationale de football (Federazione calcistica internazionale: FIFA) è un’associazione di imprese ai sensi dell’art. 81 CE. Infatti, essa raggruppa associazioni nazionali che sono esse stesse, nel contempo, associazioni di imprese, poiché hanno come aderenti società che svolgono un’attività economica, e imprese, poiché esercitano esse stesse un’attività economica a causa del fatto che, in base allo statuto della FIFA, sono tenute a partecipare alle competizioni da questa organizzate, devono corrisponderle una percentuale degli incassi lordi di ciascun incontro internazionale e sono riconosciute, sempre dal detto statuto, comproprietarie insieme alla FIFA dei diritti esclusivi di diffusione e di trasmissione delle manifestazioni sportive di cui trattasi.

Infatti, l’art. 81 CE si applica alle associazioni nell’ipotesi in cui la loro attività o quella delle imprese associate produca gli effetti che esso vieta. L’ambito giuridico entro il quale sono adottate decisioni di imprese come pure la qualificazione di tale ambito data dai vari ordinamenti giuridici nazionali sono irrilevanti ai fini dell’applicazione delle norme comunitarie sulla concorrenza.

(v. punti 71-72)

5. Il regolamento adottato dalla Fédération internationale de football (FIFA) per disciplinare l’attività degli agenti di giocatori, attività economica di prestazione di servizi e non attività peculiare al mondo dello sport nel senso definito dalla giurisprudenza della Corte, costituisce una decisione di associazione di imprese nel senso dell’art. 81, n. 1, CE, la quale deve rispettare le norme comunitarie in materia di concorrenza poiché essa produce effetti nella Comunità.

Infatti, da un lato, esso è stato adottato dalla FIFA motu proprio e non in virtù di poteri normativi che le sarebbero stati delegati da autorità pubbliche per esercitare un compito riconosciuto di interesse generale riguardante l’attività sportiva e, dall’altro, visto il suo carattere vincolante per le associazioni nazionali membri della Federazione internazionale, che sono tenute a stabilire una regolamentazione analoga soggetta all’approvazione della detta federazione, nonché per le società, per i giocatori e per gli agenti di giocatori, esso esprime la volontà della FIFA di coordinare il comportamento dei suoi membri verso l’attività degli agenti di giocatori.

(v. punti 73-75)

6. Una regolamentazione che disciplini un’attività economica toccando libertà fondamentali compete in linea di principio alle autorità pubbliche. Il principio stesso della regolamentazione di un’attività economica non concernente né le peculiarità del mondo dello sport né la libertà di organizzazione interna delle associazioni sportive da parte di un organismo di diritto privato che non ha ricevuto alcuna delega in tal senso dall’autorità pubblica non può essere prima facie ritenuto compatibile con il diritto comunitario.

Il sindacato giurisdizionale effettuato nell’ambito di un ricorso che verte sulla legittimità di una decisione adottata dalla Commissione al termine di un procedimento aperto per una denuncia depositata in conformità al regolamento n. 17, per la cui conduzione la Commissione non poteva mettere in atto altri poteri che quelli di cui dispone in tale ambito, è necessariamente circoscritto alle norme in materia di concorrenza e alla valutazione effettuata dalla Commissione sulle violazioni che la decisione controversa vi avrebbe arrecato. Tale sindacato non può perciò estendersi ad altre disposizioni del trattato se non quando la loro eventuale violazione riveli contestualmente una violazione del diritto della concorrenza, e non può neppure spingersi a verificare eventuali violazioni di principi fondamentali se non qualora queste integrino un’infrazione al diritto della concorrenza.

(v. punti 76-79)

7. Quando la Commissione esamina una denuncia in materia di concorrenza alla luce dell’interesse comunitario, la valutazione di quest’ultimo varia in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto di ciascun caso di specie, che possono differire notevolmente da un caso all’altro, e non a criteri predeterminati di applicazione obbligatoria. Pertanto, non è opportuno né limitare il numero dei criteri di valutazione cui la Commissione può riferirsi, ma neppure imporle il ricorso esclusivo a determinati criteri.

D’altro canto, la Commissione, investita dall’art. 85, n. 1, CE del compito di vigilare sull’applicazione degli artt. 81 CE e 82 CE, è responsabile dell’orientamento e dell’attuazione della politica comunitaria della concorrenza e dispone a tal fine di un potere discrezionale nel trattare le denunce. Tale potere non è però senza limiti e la Commissione ha l’obbligo di valutare in ciascun caso la gravità, la durata delle violazioni della concorrenza e la persistenza dei loro effetti.

Il controllo, poi, del giudice comunitario sull’esercizio da parte della Commissione del potere discrezionale riconosciutole in materia non deve condurre a sostituire la sua valutazione dell’interesse comunitario a quella della Commissione, bensì a verificare se la decisione controversa non si basi su fatti materialmente inesatti e non sia viziata da errori di diritto, da manifesti errori di valutazione o da sviamento di potere.

(v. punti 80-81, 120)

8. La licenza di agente di giocatori, imposta da un regolamento della Fédération internazionale de football (FIFA), che condiziona l’esercizio della detta professione, costituisce una barriera all’accesso a tale attività economica e incide, dunque, necessariamente sullo svolgimento della concorrenza.

Tuttavia, in considerazione del fatto che, da un lato, la FIFA persegue un duplice obiettivo di professionalizzazione e di moralizzazione dell’attività di agente di giocatori al fine di proteggere questi ultimi, la cui carriera è breve, e che, dall’altro, la concorrenza non è eliminata dal sistema della licenza, il quale sembra comportare una selezione qualitativa, adatta a soddisfare l’obiettivo di professionalizzazione dell’attività di agente di giocatori, piuttosto che una restrizione quantitativa al suo accesso, e che, infine, le attuali condizioni di esercizio dell’attività di agente di giocatori sono contrassegnate da un’assenza quasi generale di regolamentazioni nazionali e dalla mancanza di organizzazione collettiva degli agenti di giocatori, le restrizioni discendenti dal carattere obbligatorio della licenza potrebbero beneficiare di una deroga ex art. 81, n. 3, CE.

(v. punti 101-104)

9. L’art. 82 CE riguarda il comportamento di uno o più operatori economici che sfruttano in maniera abusiva una posizione di potenza economica e ostano così al mantenimento di una effettiva concorrenza sul mercato in questione, dando a tali operatori la possibilità di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei propri concorrenti, dei propri clienti e, in ultima analisi, dei consumatori.

L’espressione «più imprese» ivi contenuta implica che una posizione dominante può essere detenuta da due o più entità economiche, giuridicamente indipendenti l’una dall’altra, a condizione che dal punto di vista economico esse si presentino o agiscano insieme, sul mercato specifico, come un’entità collettiva.

Per l’esistenza di una posizione dominante collettiva è necessario che siano presenti tre requisiti cumulativi: in primo luogo, ciascun membro dell’oligopolio dominante deve poter conoscere il comportamento degli altri membri, al fine di verificare se essi adottino o meno la stessa linea di azione; in secondo luogo, è necessario che la situazione di coordinamento tacito possa conservarsi nel tempo, ossia deve esistere un incentivo a non discostarsi dalla linea di condotta comune nel mercato; in terzo luogo, la reazione prevedibile dei concorrenti effettivi e potenziali nonché dei consumatori non deve poter rimettere in discussione i risultati attesi dalla comune linea d’azione.

(v. punti 109-111)

10. La Fédération internationale de football (FIFA) occupa una posizione dominante collettiva sul mercato delle prestazioni di servizi da parte degli agenti di giocatori, posto che il suo regolamento, che ne disciplina l’attività, in sede di applicazione può sortire la conseguenza che le imprese attive sul mercato in questione, vale a dire le società, si trovino vincolate quanto al loro comportamento su un mercato determinato in maniera tale da presentarsi su tale mercato come un’entità collettiva nei confronti dei loro concorrenti, delle loro controparti commerciali e dei consumatori.

Orbene, dato il carattere obbligatorio del regolamento per loro previsto, le associazioni nazionali membri della FIFA e le società che esse raggruppano appaiono durevolmente vincolate nei loro comportamenti da regole che accettano e che gli altri soggetti (giocatori e agenti di giocatori) non possono trasgredire senza andare incontro a sanzioni che, nel caso particolare degli agenti di giocatori, possono arrivare fino all’espulsione dal mercato. Ciò contrassegna una posizione dominante collettiva delle società sul mercato delle prestazioni di servizi da parte degli agenti di giocatori, poiché sono le società, tramite la regolamentazione cui aderiscono, che impongono le condizioni di prestazione di detti servizi.

La circostanza che la FIFA non sia, di per sé, un operatore economico, che acquista prestazioni di servizi degli agenti di giocatori sul mercato interessato, e che il suo intervento derivi da un’attività normativa che essa si è attribuito il potere di esercitare riguardo all’attività economica degli agenti di giocatori è irrilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 82 CE, poiché la detta federazione è l’emanazione delle associazioni nazionali e delle società, effettive acquirenti dei servizi degli agenti di giocatori, e agisce conseguentemente sul detto mercato tramite i suoi membri.

(v. punti 112-116)