Causa T-138/02

Nanjing Metalink International Co. Ltd

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Dumping — Importazione di ferro-molibdeno proveniente dalla Cina — Revoca dello status di impresa operante in economia di mercato — Art. 2, n. 7, lett. b) e c), e art. 6, n. 1, del regolamento (CE) n. 384/96»

Massime della sentenza

1.      Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Margine di dumping

(Regolamento del Consiglio n. 384/96, artt. 2, n. 7, lett. a), b) e c), 11, n. 3, e 20)

2.      Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Margine di dumping

(Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 6, n. 1)

1.      Se l’ultimo periodo dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento antidumping di base n. 384/96 osta a che, ai fini della determinazione dell’esistenza di un dumping, le istituzioni valutino nuovamente le informazioni di cui già disponevano in sede di accertamento iniziale dello status di impresa operante in economia di mercato, da tale ultimo periodo non può dedursi che il valore normale dei prodotti considerati si determini in base alle norme applicabili ai paesi retti da un’economia di mercato qualora la parte interessata si riveli, nel corso dell’indagine e, eventualmente, successivamente all’adozione di provvedimenti provvisori, non operante in condizioni di economia di mercato ai sensi dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base.

Infatti, il n. 7, lett. a), dell’art. 2 del regolamento di base prevede un metodo specifico di determinazione del valore normale nell’ipotesi di importazioni provenienti da paesi non retti da un’economia di mercato, proprio in considerazione del fatto che le informazioni su cui si fonda la determinazione del valore normale, quale previsto dai nn. 1-6 dell’articolo stesso, non sono ritenute costituire elementi affidabili ai fini del calcolo del valore normale. Orbene, se il n. 7, lett. b), dell’art. 2 del regolamento di base prevede, per taluni paesi, una deroga quanto alle modalità di determinazione del valore normale di cui al n. 7, lett. a), tale deroga deve essere interpretata restrittivamente e non può, conseguentemente, trovare applicazione qualora, in esito a cambiamenti della situazione di fatto ovvero alla rivelazione di elementi nuovi che non potevano ritenersi ragionevolmente noti alla Commissione all’atto della determinazione dello status di impresa operante in economia di mercato nei tre mesi dall’avvio della procedura antidumping, emerga che il produttore de quo non soddisfi i criteri ai quali deve rispondere un’impresa operante in condizioni di economia di mercato.

Per tale ragione l’ultimo periodo dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base non osta a che il riconoscimento dello status di impresa operante in economia di mercato non venga mantenuto qualora un cambiamento della situazione di fatto in base alla quale tale status era stato attribuito non consenta più di ritenere che il produttore de quo operi in condizioni di economia di mercato.

Nei limiti in cui la revoca dello status di impresa operante in economia di mercato si limita a trarre le conseguenze, pro futuro, della modifica accertata delle relative circostanze e, in tal modo, si limita a produrre effetti ex nunc, essa non costituisce affatto una lesione dei diritti quesiti dell’impresa interessata.

La revoca dello status di impresa operante in economia di mercato non deve peraltro essere effettuata nel contesto della procedura di cui all’art. 11, n. 3, del regolamento di base, in quanto tale disposizione concerne unicamente il riesame di provvedimenti definitivi adottati al termine della procedura antidumping. La procedura di riesame, infatti, è volta ad adattare i dazi imposti alla successiva variazione degli elementi che erano alla loro origine e implica, normalmente, il ricorso ad un periodo di indagine successivo all’adozione dei provvedimenti definitivi che tale procedura ha l’obiettivo di riesaminare. Per contro, la procedura di riesame non ha la finalità di riesaminare gli elementi che erano stati all’origine di tali dazi, qualora essi siano rimasti invariati, poiché un esame siffatto costituisce, in realtà, una riapertura del procedimento iniziale.

Infine, quando è stata posta in condizioni di dedurre le proprie osservazioni con riguardo alle conseguenze che la Commissione intendeva trarre dai nuovi elementi che le erano stati comunicati, l’impresa considerata non può far valere una violazione del diritto di difesa, quale riconosciuto dai principi generali del diritto comunitario e attuato dall’art. 20 del regolamento di base.

(v. punti 44-47, 53-54, 56)

2.      La determinazione di un periodo di inchiesta ed il divieto di tener conto di elementi posteriori alla stessa mirano a garantire che i risultati dell’inchiesta siano rappresentativi ed affidabili. A tal proposito, il periodo di inchiesta previsto dall’art. 6, n. 1, del regolamento antidumping di base n. 384/96 è volto, segnatamente, a garantire che gli elementi su cui si fonda l’accertamento del dumping e del danno non siano influenzati dal comportamento dei produttori interessati successivo all’avvio del procedimento antidumping e, dunque, che il dazio definitivo imposto in esito al procedimento sia idoneo a porre rimedio effettivo al danno risultante dal dumping.

Peraltro, poiché l’imposizione di dazi antidumping non costituisce una sanzione per un comportamento precedente, ma una misura di difesa e di tutela nei confronti della concorrenza sleale derivante dalle pratiche di dumping, allo scopo di fissare dazi antidumping idonei a proteggere l’industria comunitaria dalle pratiche di dumping, è necessario condurre l’inchiesta sulla base di informazioni il più possibile attuali.

Ne consegue che, usando il termine «normalmente», l’art. 6, n. 1, del regolamento di base consente eccezioni al divieto di tener conto di informazioni relative ad un periodo successivo al periodo d’indagine. Pertanto, qualora elementi relativi ad un periodo successivo a quello dell’indagine, riflettendo il comportamento attuale delle imprese interessate, giustifichino l’imposizione ovvero l’aumento di un dazio antidumping, le istituzioni hanno il diritto, se non l’obbligo, di tenerne conto.

Ne consegue che il Consiglio ha correttamente applicato l’art. 6, n. 1, del regolamento di base, tenendo conto della partecipazione di un’impresa, successivamente al periodo di indagine, ad un raggruppamento di produttori avente per obiettivo dichiarato quello di eludere i dazi antidumping e revocandole, conseguentemente, il beneficio dello status di impresa operante in economia di mercato, in modo da prevenire l’istituzione di misure definitive manifestamente inadeguate.

(v. punti 59-61, 63)







SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)

14 novembre 2006 (*)

«Dumping – Importazione di ferro-molibdeno proveniente dalla Cina – Revoca dello status di impresa operante in economia di mercato – Art. 2, n. 7, lett. b) e c), e art. 6, n. 1, del regolamento (CE) n. 384/96»

Nella causa T‑138/02,

Nanjing Metalink International Co. Ltd, con sede in Nanjing (Cina), rappresentata dall’avv. P. Waer, avocat,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato dal sig. S. Marquardt, in qualità di agente, assistito dall’avv. G. Berrisch,

convenuto,

con l’intervento di

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. T. Scharf e dalla sig.ra S. Meany, in qualità di agenti,

interveniente,

avente ad oggetto l’annullamento dell’art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 28 gennaio 2002, n. 215, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferro-molibdeno originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 35, pag. 1), nella parte in cui istituisce un dazio antidumping sulle importazioni di ferro-molibdeno provenienti dalla produzione della ricorrente,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione ampliata),

composto dai sigg. J. Pirrung, A.W.H. Meij, N.J. Forwood, dalla sig.ra I. Pelikánová e dal sig. S. Papasavvas, giudici,

cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 novembre 2004,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

1        L’art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di base»), è rubricato «Determinazione del dumping».

2        Ai fini della determinazione del dumping, l’art. 2 del regolamento di base prevede, ai nn. 1-6, le regole generali relative al metodo di determinazione dell’importo detto del «valore normale», ai sensi dell’art. 1, n. 2, del regolamento di base.

3        L’art. 2, n. 7, del regolamento di base prevede una disposizione particolare quanto al metodo di determinazione di tale valore normale nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un’economia di mercato. Tale disposizione, come modificata dal regolamento CE) del Consiglio 27 aprile 1998, n. 905 (GU L 128, pag. 18), e dal regolamento (CE) del Consiglio 9 ottobre 2000, n. 2238 (GU L 257, pag. 2), alla lett. a), all’epoca dell’avvio del procedimento sfociato nel regolamento impugnato nella presente controversia, così recitava:

«Nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un’economia di mercato, il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato oppure al prezzo per l’esportazione da tale paese terzo ad altri paesi, compresa la Comunità, oppure, qualora ciò non sia possibile, su qualsiasi altra base equa […]».

4        Le disposizioni di cui al n. 7, lett. b) e c), dell’art. 2 del regolamento di base prevedono un’eccezione rispetto a quelle di cui al n. 7, lett. a), del regolamento medesimo. Esse prevedono quanto segue:

«b)      Nel caso di inchieste antidumping relative ad importazioni in provenienza dalla […] Repubblica popolare cinese […], il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 [dell’ art. 2 del regolamento di base] qualora, in base a richieste debitamente motivate di uno o più produttori oggetto dell’inchiesta e in funzione dei criteri e delle procedure di cui alla lettera c), sia dimostrata la prevalenza di condizioni dell’economia di mercato per il produttore o per i produttori in questione […]. Qualora ciò non sia possibile, si applica il regime di cui alla lettera a).

c)      La domanda di cui al [n. 7,] lettera b) dev’essere fatta per iscritto e deve contenere prove sufficienti in ordine al fatto che il produttore opera in condizioni di economia di mercato. Ciò si verifica quando:

–        le decisioni delle imprese in materia di prezzi, costi e fattori produttivi, inclusi ad esempio le materie prime, le spese per gli impianti tecnologici e la manodopera, la produzione, le vendite e gli investimenti, vengano prese in risposta a tendenze del mercato che rispecchiano condizioni di domanda e di offerta, senza significative interferenze statali, ed i costi dei principali mezzi di produzione riflettano nel complesso i valori di mercato;

–        […]

Si procede ad un accertamento se il produttore soddisfa i criteri summenzionati [alla lett. c)] entro tre mesi dall’avvio dell’inchiesta, dopo aver sentito il comitato consultivo e dopo aver dato all’industria comunitaria la possibilità di presentare osservazioni. Quest’accertamento resta valido durante l’inchiesta».

5        L’art. 6, n. 1, del regolamento di base, peraltro, prevede quanto segue:

«Dopo l’apertura del procedimento, la Commissione […] inizia l’inchiesta a livello comunitario. L’inchiesta riguarda tanto le pratiche di dumping quanto il pregiudizio, i cui aspetti sono esaminati simultaneamente. Ai fini di una conclusione rappresentativa, viene scelto un periodo dell’inchiesta che per il dumping riguarda normalmente un periodo non inferiore ai sei mesi immediatamente precedenti l’inizio del procedimento. Le informazioni relative ad un periodo successivo al periodo dell’inchiesta non sono di norma prese in considerazione».

6        Infine, ai sensi dell’art. 11, n. 3, del regolamento di base:

«Può essere svolto un riesame relativo alla necessità di lasciare in vigore le misure, per iniziativa della Commissione oppure a richiesta di uno Stato membro oppure, a condizione che sia trascorso almeno un anno dall’istituzione delle misure definitive, su domanda di qualsiasi esportatore o importatore oppure di produttori comunitari, la quale contenga sufficienti elementi di prova dell’esigenza di tale riesame intermedio.

Un riesame intermedio è avviato quando […] le misure vigenti non sono più sufficienti per agire contro il dumping arrecante il pregiudizio […]».

 Fatti

7        La ricorrente è una società cinese che produce ed esporta ferro-molibdeno, segnatamente verso la Comunità europea.

8        Il 9 novembre 2000, la Commissione pubblicava un avviso di avvio di procedimento antidumping relativo alle importazioni di ferro-molibdeno proveniente dalla Cina (GU C 320, pag. 3).

9        L’indagine avviata nel contesto di tale procedimento verteva sul periodo intercorrente dal 1° ottobre 1999 al 30 settembre 2000 (in prosieguo: il «periodo d’indagine»).

10      All’atto dell’apertura dell’indagine, la Commissione inviava alle imprese interessate questionari relativi allo status delle imprese operanti in economia di mercato, di cui all’art. 2, n. 7, lett. b) e c), del regolamento di base. La ricorrente compilava tale questionario e chiedeva il riconoscimento del detto status. Con lettera del 21 marzo 2001, la Commissione accoglieva la domanda.

11      Il 3 agosto 2001, la Commissione emanava il regolamento (CE) n. 1612/2001, che istituisce un dazio antidumping [provvisorio] sulle importazioni di ferro‑molibdeno originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 214, pag. 3; in prosieguo: il «regolamento provvisorio»). Nel ‘considerando’ 24 del detto regolamento, si afferma che solamente la ricorrente rispondeva ai requisiti necessari per il riconoscimento dello status di impresa operante in economia di mercato.

12      Per la ricorrente, l’aliquota del dazio provvisorio prevista dall’art. 1 del regolamento provvisorio era pari al 3,6%. Per tre altre imprese interessate, le aliquote del dazio provvisorio erano pari, rispettivamente, al 9,8, al 12,7 e al 17,2%. Per tutte le altre imprese interessate, l’aliquota era pari al 26,3%.

13      Il 28 gennaio 2002, su proposta della Commissione, il Consiglio emanava il regolamento (CE) del Consiglio 28 gennaio 2002, n. 215, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferro-molibdeno originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 35, pag. 1; nel prosieguo: il «regolamento impugnato»). I ‘considerando’ 11-17 del regolamento impugnato prevedono quanto segue:

«(11) Si è appurato che, poco dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, è stata organizzata presso la Camera di commercio dei metalli e minerali della Cina (China Chamber of Commerce and Minmetals) una riunione nella quale è stato costituito un raggruppamento di produttori cinesi di FeMo […] Ai produttori del gruppo sono state assegnate precise quote di esportazioni, che sembrano essere state determinate in base al livello del dazio antidumping provvisorio loro imposto […] La società cui era stato riconosciuto lo status di economia di mercato e che era soggetta al dazio più basso (3,6%) [vale a dire, la ricorrente] ha ricevuto una quota di esportazioni superiore alla sua capacità di produzione […] Inoltre, uno degli obiettivi dichiarati del gruppo è di eludere i dazi antidumping.

(12) Tutte le parti interessate […] hanno avuto l’opportunità di esprimersi in merito agli elementi sopra esposti. Sono state ricevute osservazioni da tutte le parti interessate ad eccezione della camera di commercio […]

(13) L’accordo in questione è […] chiaramente incompatibile con il criterio della libera determinazione dei prezzi all’esportazione e dei quantitativi destinati all’esportazione, che dev’essere soddisfatto per poter ottenere o conservare [lo status di economia di mercato]. A parte ciò, la ripartizione delle esportazioni che è stata decisa, sotto l’egida della Camera di commercio, d’accordo con numerose imprese statali è un forte indizio di notevole influenza dello Stato e di un grave rischio di elusione del dazio. Inoltre, un tale patto costituisce un tentativo chiaro e deliberato di far transitare le esportazioni di una società attraverso un’altra società assoggettata ad un dazio antidumping inferiore nell’intento di eludere precisamente i dazi antidumping. […]

(15) Per quanto riguarda lo status di economia di mercato riconosciuto [alla ricorrente], si ricorda che quest’ultima ha dichiarato nella risposta al questionario che le sue decisioni relative, tra l’altro, ai prezzi, alla produzione e alle vendite erano prese in risposta a tendenze del mercato che rispecchiavano condizioni di domanda e di offerta, senza significative interferenze statali. Si sottolinea anche che il riconoscimento dello status di economia di mercato deve basarsi, conformemente alle pertinenti disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 7 del regolamento di base, su una chiara dimostrazione che il produttore opera in condizioni di economia di mercato. Nel caso in questione però la [ricorrente] mostra di allineare le sue operazioni e le sue decisioni commerciali non solo a quelle di società che non soddisfano i criteri per essere riconosciute come imprese operanti in condizioni di economia di mercato, bensì anche a quelle di imprese statali che non hanno collaborato all’inchiesta. […] Queste pratiche sono chiaramente contrarie alle sue precedenti dichiarazioni e incompatibili con uno dei criteri principali per ottenere lo status di economia di mercato, secondo il quale le decisioni riguardanti, tra l’altro, i prezzi, la produzione e le vendite, sono prese in risposta a tendenze del mercato.

(16) La Commissione, nel giudicare se ad una società debba essere riconosciuto o meno lo status d’impresa operante in condizioni di economia di mercato, basa le sue conclusioni principalmente sulla situazione rilevata durante il periodo dell’inchiesta (PI). Se i criteri stabiliti dall’articolo 2, paragrafo 7 del regolamento di base sono stati soddisfatti durante questo periodo, si può ragionevolmente presumere che la società opererà in futuro con un sufficiente grado d’indipendenza dallo Stato e secondo i dettami dell’economia di mercato. Tuttavia, nella fattispecie la società che sembrava operare in condizioni di economia di mercato durante il PI ha modificato il suo comportamento da quando ha ricevuto il margine di dumping individuale. È perciò evidente che essa non opera più secondo i principi dell’economia di mercato, come prescrive l’articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base, ed è invece soggetta ad interferenze esterne e partecipa ad accordi che la vincolano in materia di prezzi e quantitativi delle esportazioni. Si rivela anche che la società non opera senza significative interferenze statali. Normalmente, non si tiene conto d’informazioni relative ad un periodo successivo al PI, ma in queste circostanze eccezionali è giusto prendere in considerazione questi nuovi sviluppi che hanno l’effetto di rendere manifestamente infondate le precedenti conclusioni.

(17) Alla luce di questi nuovi elementi si conclude pertanto che le risultanze relative allo status di economia di mercato della società in questione non sono più valide e che non è più appropriato applicare nel suo caso un dazio individuale. Lo status riconosciuto precedentemente a[lla ricorrente] è pertanto revocato e anche a questa società sarà d’ora in poi applicato il margine di dumping nazionale applicabile alla Cina».

14      Gli artt. 1 e 2 del regolamento impugnato così dispongono:

«Articolo 1

1.      È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferro molibdeno […] originarie della Repubblica popolare cinese.

2.      L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, del prodotto di cui al paragrafo 1 è pari al 22,5%.

[…]

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori a norma del regolamento provvisorio della Commissione sono definitivamente riscossi a concorrenza dell’aliquota del dazio istituito nell’articolo 1, o a concorrenza del dazio provvisorio quando questo è inferiore. Viene svincolata la parte degli importi depositati che supera l’aliquota del dazio definitivo».

 Procedimento

15      Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 26 aprile 2002, la ricorrente proponeva il presente ricorso.

16      Il 4 luglio 2002, il Consiglio depositava controricorso.

17      Il 6 agosto 2002, la Commissione chiedeva di intervenire a sostegno del Consiglio.

18      Il 3 settembre 2002, la ricorrente depositava la propria replica.

19      Con ordinanza del 7 ottobre 2002, il presidente della Seconda Sezione ampliata del Tribunale ammetteva l’intervento della Commissione la quale, tuttavia, rinunciava al deposito di memoria di intervento.

20      Il 23 ottobre 2002, il Consiglio depositava controreplica.

21      Con lettere del 27 novembre e del 19 dicembre 2003, il Consiglio, su domanda del Tribunale, depositava gli allegati al controricorso. Il presidente della Seconda Sezione del Tribunale fissava quindi un termine al fine di consentire alla ricorrente di completare la replica, ove tali allegati comportassero elementi nuovi. La ricorrente, tuttavia, non depositava osservazioni.

22      All’udienza del 16 novembre 2004 venivano sentite le difese orali delle parti e le risposte ai quesiti scritti e orali alle stesse rivolti dal Tribunale.

 Conclusioni delle parti

23      La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare l’art. 1 del regolamento impugnato nella parte in cui istituisce un dazio antidumping sulle importazioni di ferro-molibdeno provenienti dalla sua produzione;

–        condannare il Consiglio alle spese.

24      Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

25      A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi. Il primo si articola su due capi, attinenti, rispettivamente, alla violazione dell’art. 2, n. 7, lett. c), e dell’art. 6, n. 1, del regolamento di base. Il secondo motivo attiene al preteso eccesso di potere da parte del Consiglio.

 Argomenti delle parti

26      In limine, la ricorrente sottolinea di contestare i fatti riportati nel regolamento impugnato con riguardo allo status di impresa operante in economia di mercato. La circostanza di non aver dedicato un motivo a tale punto non va intesa quale riconoscimento dei fatti stessi.

27      Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, replica che i fatti riportati nel regolamento impugnato devono presumersi esatti, in quanto la ricorrente non fa discendere alcuna conseguenza giuridica dalla loro contestazione.

 Sul primo motivo

–       Sul primo capo, attinente alla violazione dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base

28      La ricorrente sostiene che, revocandole lo status di impresa operante in economia di mercato già attribuitole durante l’indagine, il Consiglio ha violato l’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base, in quanto l’ultimo periodo di tale disposizione prevede, inderogabilmente, che la soluzione accolta con riguardo allo status di impresa operante in economia di mercato resti vigente durante tutta l’indagine.

29      La ricorrente afferma che l’art. 11, n. 3, del regolamento di base schiude una possibilità manifestamente adeguata al fine di procedere al riesame dei provvedimenti anteriori, in qualsiasi momento e ad iniziativa delle istituzioni, che avrebbe garantito il rispetto delle norme di procedura del regolamento di base.

30      Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, contesta la fondatezza di tale capo.

–       Sul secondo capo, attinente ad una violazione dell’art. 6, n. 1, del regolamento di base

31      La ricorrente sostiene che il Consiglio, fondandosi su fatti successivi al periodo di indagine al fine di revocarle lo status di impresa operante in economia di mercato e di istituire dazi antidumping nettamente più elevati sulle importazioni di ferro-molibdeno provenienti dalla sua produzione, ha violato l’art. 6, n. 1, del regolamento di base.

32      Infatti, dalle sentenze del Tribunale 11 luglio 1996, causa T-161/94, Sinochem Heilongjiang/Consiglio (Racc. pag. II‑695), e 20 giugno 2001, causa T‑188/99, Euroalliages/Commissione (Racc. pag. II‑1757), emergerebbe che le sole eccezioni che l’espressione «normalmente», di cui all’art. 6, n. 1, del regolamento di base, consente riguardano solo l’ipotesi secondo cui gli elementi successivi al periodo di indagine sono presi in considerazione per rinunciare all’istituzione ovvero al mantenimento dei dazi antidumping.

33      La ricorrente aggiunge che da tali sentenze discende che il Tribunale attribuisce la massima importanza alla circostanza che, affinché possano essere istituiti o mantenuti dazi antidumping, i fatti pertinenti siano stati accertati con un’indagine, che tuttavia nel caso in esame non avrebbe avuto luogo.

34      Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, contesta la fondatezza di tale capo.

 Sul secondo motivo, attinente all’asserito eccesso di potere del Consiglio

35      La ricorrente sostiene che il Consiglio, revocandole lo status di impresa operante in economia di mercato attribuitole durante l’indagine, ha commesso un eccesso di potere, in quanto il regolamento di base non prevede il procedimento relativo ad una revoca siffatta durante l’indagine e, al contrario, l’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base vieta espressamente tale revoca.

36      Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, contesta la fondatezza di tale motivo.

 Giudizio del Tribunale

 Osservazioni preliminari

37      Occorre rilevare che con il primo capo del primo motivo si sostiene che, revocando lo status attribuito alla ricorrente, il Consiglio avrebbe violato l’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base, e che con il secondo motivo si afferma che, agendo in tal modo, il Consiglio sarebbe incorso in un eccesso di potere.

38      Orbene, se dovesse concludersi nel senso che, revocando lo status attribuito alla ricorrente, il Consiglio abbia violato l’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base, dovrebbe parimenti concludersi nel senso che, agendo in tal modo, il Consiglio sarebbe incorso in un eccesso di potere. Al contrario, se dovesse ritenersi che il Consiglio non abbia violato tale disposizione, ne conseguirebbe che, nel caso di specie, non sarebbe incorso in un eccesso di potere.

39      Di conseguenza, dal momento che il secondo motivo non presenta elementi ulteriori rispetto al primo capo del primo, come osservato dal Consiglio, occorre esaminare tali motivi congiuntamente.

 Sulle censure sollevate, nell’ambito del primo capo del primo motivo e del secondo motivo attinenti, rispettivamente, alla violazione dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base e ad un eccesso di potere

40      Occorre sottolineare, anzitutto, che dall’art. 2, n. 7, lett. b), del regolamento di base risulta che il metodo di determinazione del valore normale differisce a seconda che i produttori in questione dimostrino o meno di soddisfare i criteri previsti dall’art. 2, n. 7, lett. c), del detto regolamento e, pertanto, che prevalgano, nei loro confronti, le condizioni di economia di mercato. Infatti, qualora si ritenga che un produttore operi in condizioni di economia di mercato, il valore normale dei suoi prodotti è determinato conformemente alle norme applicabili ai paesi retti da un’economia di mercato, di cui all’art. 2, nn. 1-6, del regolamento di base. Per contro, qualora non si ritenga che il produttore operi in una situazione di economia di mercato, il valore normale viene determinato in base all’art. 2, n. 7, lett. a), del regolamento di base.

41      A tal riguardo, occorre sottolineare che il metodo di determinazione del valore normale di un prodotto previsto dall’art. 2, n. 7, lett. b), del regolamento di base costituisce un’eccezione al metodo specifico previsto a tal fine all’art. 2, n. 7, lett. a), essendo quest’ultimo in linea di principio applicabile nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un’economia di mercato (sentenza del Tribunale 28 ottobre 2004, causa T‑35/01, Shanghai Teraoka Electronic/Consiglio, Racc. pag. II‑3663, punto 50). 

42      Il testo iniziale dell’art. 2, n. 7, del regolamento di base è stato modificato dal regolamento n. 905/98, successivamente dal regolamento n. 2238/2000, poiché il Consiglio aveva ritenuto che le riforme intraprese in alcuni paesi, tra cui la Cina, avessero sostanzialmente modificato l’economia di tali paesi e posto in crisi imprese sottoposte alle condizioni di economia di mercato. Così, il quinto ‘considerando’ del preambolo al regolamento n. 905/98 insiste sull’importanza di riesaminare la prassi antidumping adottata nei confronti di tali paesi, precisando che il valore normale di un prodotto potrà essere calcolato in base al regime applicabile ai paesi retti da un’economia di mercato, qualora sia stato possibile dimostrare la prevalenza delle condizioni di mercato per uno o più produttori oggetto dell’inchiesta relativa alla produzione e alla vendita del prodotto in questione. Secondo il sesto ‘considerando’ dello stesso regolamento, «per stabilire se prevalgano condizioni di mercato, ci si baserà sulle richieste debitamente motivate di uno o più produttori oggetto dell’inchiesta che intendano avvalersi della possibilità di far determinare il valore normale [del prodotto in questione] secondo le norme applicabili ai paesi ad economia di mercato» (sentenza Shanghai Teraoka Electronic/Consiglio, cit., punto 51).

43      Come sottolineato dal Consiglio, imponendo la scelta del metodo utilizzato per il calcolo del valore normale, la soluzione alla questione se il produttore in oggetto operi secondo le condizioni dell’economia di mercato incide sul calcolo del margine del dumping e, pertanto, sull’importo del dazio antidumping definitivo imposto dal Consiglio. Peraltro, l’attribuzione dello status di impresa operante in economia di mercato implica, del pari, conseguenze quanto alle modalità di conduzione dell’indagine, dal momento che, qualora trovino applicazione i nn. 1-6 dell’art. 2 del regolamento di base, la Commissione determina il valore normale in base alle informazioni comunicate dall’esportatore in oggetto e può, a tal fine, verificare la loro esattezza. Ciò non si verifica, per contro, quando il valore normale sia determinato ai sensi dell’art. 2, n. 7, lett. a), del regolamento di base.

44      Proprio per tale motivo l’ultimo comma dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base prevede che la questione se il produttore de quo operi in condizioni di economia di mercato va decisa entro tre mesi dall’avvio della procedura e che la soluzione accolta resta valida durante l’inchiesta. Tale disposizione mira a garantire, segnatamente, che la questione non venga decisa in funzione dei suoi effetti con riguardo al calcolo del margine del dumping. In tal senso, l’ultimo periodo dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base osta a che le istituzioni valutino nuovamente le informazioni di cui già disponevano in sede di accertamento iniziale dello status di impresa operante in economia di mercato.

45      Ciò premesso, dall’ultimo periodo dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base non può dedursi che il valore normale si determini in base alle norme applicabili ai paesi retti da un’economia di mercato qualora la parte interessata si riveli, nel corso dell’indagine e, eventualmente, successivamente all’adozione di provvedimenti provvisori, non operante in condizioni di economia di mercato ai sensi dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base.

46      Infatti, il n. 7, lett. a), dell’art. 2 del regolamento di base prevede un metodo specifico di determinazione del valore normale nell’ipotesi di importazioni provenienti da paesi non retti da un’economia di mercato, proprio in considerazione del fatto che le informazioni su cui si fonda la determinazione del valore normale, quale previsto dai nn. 1-6 dell’articolo stesso, non sono ritenute costituire elementi affidabili ai fini del calcolo del valore normale. Orbene, se il n. 7, lett. b), dell’art. 2 del regolamento di base prevede, per taluni paesi, una deroga quanto alle modalità di determinazione del valore normale di cui al n. 7, lett. a), tale deroga deve essere interpretata restrittivamente (sentenza Shanghai Teraoka Electronic/Consiglio, cit., punto 50) e non può, conseguentemente, trovare applicazione qualora, in esito a cambiamenti della situazione di fatto ovvero alla rivelazione di elementi nuovi che non potevano ritenersi ragionevolmente noti alla Commissione all’atto della determinazione dello status di impresa operante in economia di mercato nei tre mesi dall’avvio della procedura antidumping, emerga che il produttore de quo non soddisfi i criteri ai quali deve rispondere un’impresa operante in condizioni di economia di mercato.

47      Alla luce delle suesposte considerazioni, l’ultimo periodo dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base deve essere interpretato nel senso che esso preclude alle istituzioni di procedere ad una nuova valutazione degli elementi di cui disponevano all’atto della determinazione iniziale dello status di impresa operante in economia di mercato. Tale disposizione, tuttavia, non osta a che il riconoscimento dello status di impresa operante in economia di mercato non venga mantenuto qualora un cambiamento della situazione di fatto in base alla quale tale status era stato attribuito non consenta più di ritenere che il produttore de quo operi in condizioni di economia di mercato.

48      Nel caso di specie, si deve osservare che nel regolamento impugnato si rileva che, poco tempo dopo l’imposizione di dazi antidumping provvisori, la ricorrente aveva partecipato ad un raggruppamento di produttori cinesi di ferro-molibdeno organizzato presso la Camera di commercio dei metalli e minerali della Cina, nel contesto del quale erano state attribuite ai produttori interessati quote di esportazioni individuali che sembravano essere state fissate in base al livello del dazio antidumping provvisorio loro imposto.

49      Al quindicesimo ‘considerando’ del regolamento impugnato, il Consiglio ha rilevato che, ancorché la ricorrente abbia dichiarato «che le sue decisioni relative, tra l’altro, ai prezzi, alla produzione e alle vendite erano prese in risposta a tendenze del mercato […] senza significative interferenze statali», essa aveva tuttavia «allinea[to] le sue operazioni e le sue decisioni commerciali non solo a quelle di società che non soddisfano i criteri per essere riconosciute come imprese operanti in condizioni di economia di mercato, bensì anche a quelle di imprese statali che non hanno collaborato all’inchiesta» e, «[i]noltre, essa sembra[va] disposta ad esportare prodotti che non [aveva] la capacità di produrre ai prezzi minimi stabiliti dal gruppo». Il Consiglio ha pertanto ritenuto che «[q]ueste pratiche [fossero] chiaramente contrarie alle […] precedenti dichiarazioni [della ricorrente] e incompatibili con uno dei criteri principali per ottenere lo status di economia di mercato, secondo il quale le decisioni riguardanti, tra l’altro, i prezzi, la produzione e le vendite, sono prese in risposta a tendenze del mercato».

50      Al sedicesimo ‘considerando’ del regolamento impugnato, il Consiglio ha aggiunto quanto segue:

«[L]a [ricorrente] che sembrava operare in condizioni di economia di mercato [ai sensi dell’art. 2, n. 7, del regolamento di base] durante il PI ha modificato il suo comportamento da quando ha ricevuto il margine di dumping individuale. È perciò evidente che essa non opera più secondo i principi dell’economia di mercato, come prescrive l’articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base, ed è invece soggetta ad interferenze esterne e partecipa ad accordi che la vincolano in materia di prezzi e quantitativi delle esportazioni. Si rivela anche che la società non opera senza significative interferenze statali».

51      Dal regolamento impugnato emerge, quindi, che il fondamento in fatto su cui la Commissione si era basata al fine di riconoscere alla ricorrente lo status di impresa operante in economia di mercato è stato modificato, successivamente all’imposizione di dazi antidumping provvisori, in esito alla partecipazione della ricorrente al raggruppamento di produttori cinesi di ferro-molibdeno.

52      È pur vero che la ricorrente contesta l’esattezza dei fatti come riportati ai ‘considerando’ 11-17 del regolamento impugnato, su cui si fonda la revoca dello status di impresa operante in economia di mercato; occorre tuttavia rilevare che essa non deduce alcun elemento idoneo a contestarli sotto un profilo sostanziale. Occorre pertanto respingere tale contestazione e fondarsi sui fatti, come risultano dal regolamento impugnato.

53      Si deve inoltre rilevare che la revoca dello status di impresa operante in economia di mercato si limita a trarre le conseguenze, pro futuro, della modifica accertata delle relative circostanze. In tal modo, la revoca di tale status, limitandosi a produrre effetti ex nunc, non costituisce affatto una lesione dei diritti quesiti della ricorrente (v., in tal senso, sentenza della Corte 24 giugno 1976, causa 56/75, Elz/Commissione, Racc. pag. 1097, punto 18, e sentenza del Tribunale 30 novembre 1994, causa T‑498/93, Dornonville de la Cour/Commissione, Racc. PI pag. I‑A‑257 e II‑813, punto 48).

54      Quanto all’argomento attinente al fatto che la revoca dello status di impresa operante in economia di mercato avrebbe dovuto essere effettuata nel contesto della procedura di cui all’art. 11, n. 3, del regolamento di base, occorre rilevare, come sottolineato dal Consiglio, che tale disposizione concerne il riesame di provvedimenti definitivi adottati al termine della procedura antidumping. La procedura di riesame, infatti, è volta ad adattare i dazi imposti alla successiva variazione degli elementi che erano alla loro origine (sentenza del Tribunale 29 giugno 2000, causa T‑7/99, Medici Grimm/Consiglio, Racc. pag. II‑2671, punto 82), e implica, normalmente, il ricorso ad un periodo di indagine successivo all’adozione dei provvedimenti definitivi che tale procedura ha l’obiettivo di riesaminare. Per contro, la procedura di riesame non ha la finalità di riesaminare gli elementi che erano stati all’origine di tali dazi, qualora essi siano rimasti invariati, poiché un esame siffatto costituisce, in realtà, una riapertura del procedimento iniziale (v., in tal senso, sentenza Medici Grimm/Consiglio, cit., punto 85).

55      Nel caso di specie, è pacifico che la Commissione abbia avuto conoscenza di elementi nuovi relativi all’organizzazione del raggruppamento di produttori cinesi di ferro-molibdeno prima della chiusura del procedimento antidumping conclusosi con l’istituzione di dazi definitivi. La Commissione e il Consiglio erano pertanto autorizzati, se non obbligati, a trarre le conseguenze di tale nuova situazione di fatto sin dalla fase dell’indagine iniziale, dal momento che la procedura di riesame di cui all’art. 11, n. 3, del regolamento di base non costituisce, sotto tale profilo, un contesto adeguato. Occorre peraltro osservare che l’argomento della ricorrente, ove dovesse venire accolto, indurrebbe ad esigere dal Consiglio l’istituzione di dazi antidumping definitivi determinati in funzione di un valore normale calcolato in violazione dell’art. 2, n. 7, lett. a), del regolamento di base. Orbene, una conseguenza siffatta sarebbe inammissibile.

56      Inoltre, laddove la ricorrente intende far valere la violazione del diritto di difesa, occorre rilevare che, in ogni caso, dal dodicesimo ‘considerando’ del regolamento impugnato e dai documenti allegati dal Consiglio al controricorso emerge che la ricorrente è stata posta in condizioni di dedurre le proprie osservazioni con riguardo alle conseguenze che la Commissione intendeva trarre dai nuovi elementi che le erano stati comunicati. La ricorrente, pertanto, non può far valere una violazione del diritto di difesa, quale riconosciuto dai principi generali del diritto comunitario e attuato dall’art. 20 del regolamento di base (v., in tal senso, sentenza della Corte 7 maggio 1991, causa C-69/89, Nakajima/Consiglio, Racc. pag. I‑2069, punto 108, e sentenze del Tribunale 18 settembre 1996, causa T‑155/94, Climax Paper/Consiglio, Racc. pag. II‑873, punto 116, e Shanghai Teraoka Electronic/Consiglio, cit., punti 288-290) .

57      Si deve pertanto concludere che il Consiglio, avendo revocato, nella fase iniziale dell’indagine, lo status di impresa operante in economia di mercato riconosciuto alla ricorrente, non ha violato l’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base e non ha, pertanto, ecceduto il potere conferitogli dal regolamento medesimo.

 Sul secondo capo del primo motivo, attinente alla violazione dell’art. 6, n. 1, del regolamento di base

58      La ricorrente sostiene che, fondandosi su fatti successivi al periodo di indagine al fine di revocarle lo status di impresa operante in economia di mercato e di istituire dazi antidumping nettamente superiori sulle importazioni di ferro-molibdeno proveniente dalla sua produzione, il Consiglio ha violato il disposto di cui all’ultimo periodo dell’art. 6, n. 1, del regolamento di base.

59      A tal riguardo, il Tribunale ha avuto occasione di rilevare che la determinazione di un periodo di inchiesta ed il divieto di tener conto di elementi posteriori alla stessa mirano a garantire che i risultati dell’inchiesta siano rappresentativi ed affidabili (sentenza Euroalliages/Commissione, cit., punto 74). Infatti, il periodo di inchiesta previsto dall’art. 6, n. 1, del regolamento di base è volto, segnatamente, a garantire che gli elementi su cui si fonda l’accertamento del dumping e del danno non siano influenzati dal comportamento dei produttori interessati successivo all’avvio del procedimento antidumping e, dunque, che il dazio definitivo imposto in esito al procedimento sia idoneo a porre rimedio effettivo al danno risultante dal dumping.

60      Occorre parimenti rilevare che l’imposizione di dazi antidumping non costituisce una sanzione per un comportamento precedente, ma una misura di difesa e di tutela nei confronti della concorrenza sleale derivante dalle pratiche di dumping. Allo scopo di fissare dazi antidumping idonei a proteggere l’industria comunitaria dalle pratiche di dumping, è quindi necessario condurre l’inchiesta sulla base di informazioni il più possibile attuali (sentenza della Corte 3 ottobre 2000, causa C‑458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Consiglio, Racc. pag. I‑8147, punti 91 e 92).

61      Ne consegue che, usando il termine «normalmente», l’art. 6, n. 1, del regolamento di base consente eccezioni al divieto di tener conto di informazioni relative ad un periodo successivo al periodo d’indagine. Con riguardo alle circostanze favorevoli alle imprese interessate dall’indagine, è stato affermato che non compete alle istituzioni comunitarie tener conto di dati che si riferiscono ad un periodo successivo a quello dell’indagine, a meno che tali dati non rivelino nuovi sviluppi che rendono manifestamente inadeguata la prevista istituzione del dazio antidumping (v., in tal senso, sentenze Sinochem Heilongjang/Consiglio, cit., punto 88, e Euroalliages/Commissione, cit., punto 75). Qualora, per contro, elementi relativi ad un periodo successivo a quello dell’indagine, riflettendo il comportamento attuale delle imprese interessate, giustifichino l’imposizione ovvero l’aumento di un dazio antidumping, deve necessariamente rilevarsi, sulla base delle suesposte considerazioni, che le istituzioni hanno il diritto, se non l’obbligo, di tenerne conto.

62      Nel caso di specie, come già rilevato ai precedenti punti 48-51, dal regolamento impugnato emerge che, in esito alla partecipazione della ricorrente – successivamente all’imposizione di dazi antidumping provvisori – al raggruppamento di produttori cinesi di ferro-molibdeno, la stessa non rispondeva più ai requisiti per essere ritenuta un’impresa operante in economia di mercato. Tali elementi, che si riferivano ad un periodo successivo al periodo d’indagine, dovevano essere necessariamente presi in considerazione della Commissione e dal Consiglio, in quanto la loro mancata considerazione avrebbe comportato l’istituzione di dazi antidumping definitivi manifestamente inadeguati, dal momento che sarebbero stati determinati in funzione di un valore normale calcolato in violazione dell’art. 2, n. 7, lett. a), del regolamento di base.

63      Ne consegue che il Consiglio – tenendo conto della partecipazione della ricorrente al raggruppamento di produttori cinesi di ferro-molibdeno successivamente al periodo di indagine e revocandole, conseguentemente, il beneficio dello status di impresa operante in economia di mercato, in modo da prevenire l’istituzione di misure definitive manifestamente inadeguate – ha correttamente applicato l’art. 6, n. 1, del regolamento di base.

64      Con riguardo all’argomento relativo, nel contesto della censura attinente alla violazione dell’art. 6, n. 1, del regolamento di base, alla carenza di una seconda indagine condotta nel contesto di un riesame intermedio ai sensi dell’art. 11, n. 3, del regolamento di base, occorre rilevare, come già sottolineato ai punti 55 e 56, che, da un canto, gli elementi nuovi relativi all’organizzazione del raggruppamento di produttori cinesi di ferro-molibdeno potevano essere presi in considerazione prima dell’imposizione di misure definitive, dal momento che la procedura di riesame intermedio non costituisce un contesto adeguato sotto tale profilo, e, d’altro canto, che le garanzie procedurali sono state rispettate, in quanto la ricorrente è stata posta in condizioni di far valere le proprie osservazioni su tali elementi nuovi. Dai documenti allegati al controricorso emerge, del pari, che la Commissione ha proceduto alla verifica delle informazioni che le erano state comunicate, come risulta dal telefax della delegazione della Commissione in Cina del 5 febbraio 2002. Si deve inoltre osservare, ancora una volta, che la ricorrente, nel contestare, dinanzi al Tribunale, l’esattezza dei fatti come riportati dal regolamento impugnato, non apporta alcun elemento tale da metterli in discussione sotto il profilo materiale.

65      Ne consegue che il secondo capo del primo motivo dev’essere respinto.

66      Poiché nessuno dei motivi dedotti è stato accolto, il ricorso dev’essere respinto.

 Sulle spese

67      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Peraltro, ai sensi dell’art. 87, n. 4, del regolamento medesimo, le istituzioni intervenute nella causa sopportano le proprie spese.

68      Poiché è rimasta soccombente e avendo il Consiglio chiesto la sua condanna alle spese, la ricorrente dev’essere condannata a sostenere le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Consiglio. La Commissione sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio.

3)      La Commissione sopporterà le proprie spese.

Pirrung

Meij

Forwood

Pelikánová

 

      Papasavvas

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 novembre 2006.

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      J. Pirrung


* Lingua processuale: l'inglese.