SENTENZA DEL TRIBUNALE (giudice unico)

21 gennaio 2004

Causa T-97/02

Prodromos Mavridis

contro

Commissione delle Comunità europee

«Dipendenti — Promozione — Non iscrizione nell’elenco dei dipendenti promossi al grado A5 — Disponibilità dei rapporti informativi»

Testo completo in francese II 0000

Oggetto:         Ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione 6 aprile 2001 di non iscrivere il ricorrente nell’elenco dei dipendenti promossi al grado A5 in esito all’esercizio di promozione 2001.

Decisione:         Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.     Dipendenti — Promozione — Scrutinio per merito comparativo — Presa in considerazione dei rapporti informativi — Fascicolo personale incompleto — Conseguenze

(Statuto del personale, art. 45, n. 1)

2.     Dipendenti — Promozione — Scrutinio per merito comparativo — Presa in considerazione dei rapporti informativi — Obbligo dell’autorità che ha il potere di nomina di rinviare la sua decisione in caso di indisponibilità dell’ultimo o del penultimo rapporto informativo di uno dei dipendenti promuovibili — Insussistenza

(Statuto del personale, art. 45, n. 1)

3.     Dipendenti — Promozione — Scrutinio per merito comparativo — Modalità — Discrezionalità dell’amministrazione — Esame previo delle candidature nell’ambito di ciascuna direzione generale — Ammissibilità

(Statuto del personale, art. 45)

1.     Il rapporto informativo costituisce un elemento indispensabile ogni volta che la carriera di un dipendente viene presa in considerazione ai fini dell’adozione di una decisione riguardante la sua promozione.

Per di più, una procedura di promozione è viziata da irregolarità quando l’autorità che ha il potere di nomina non abbia potuto procedere a uno scrutinio per merito comparativo dei candidati perché i rapporti informativi di uno o più di loro sono stati redatti, per colpa dell’amministrazione, con forte ritardo.

Peraltro, tale irregolarità non dà luogo a sanzioni in due ipotesi. Da un lato, in circostanze eccezionali, la mancanza del rapporto informativo può essere compensata dall’esistenza di altre informazioni sui meriti del dipendente. D’altro lato, non è sufficiente, per l’annullamento delle promozioni, che il fascicolo personale di un candidato sia irregolare o incompleto; a tal fine dev’essere inoltre dimostrato che questa circostanza può aver inciso in misura decisiva sulla procedura di promozione.

(v. punti 49-51)

Riferimento: Corte 18 dicembre 1980, cause riunite 156/79 e 51/80, Gratreau/Commissione (Racc. pag. 3943, punti 22 e 24); Corte 10 giugno 1987, causa 7/86, Vincent/Parlamento (Racc. pag. 2473, punti 16 e 17); Corte 17 dicembre 1992, causa C‑68/91 P, Moritz/Commissione (Racc. pag. I‑6849, punto 16); Tribunale 16 dicembre 1993, causa T‑58/92, Moat/Commissione (Racc. pag. II‑1443, punto 59); Tribunale 19 settembre 1996, causa T‑386/94, Allo/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑393 e II‑1161, punto 28); Tribunale 24 febbraio 2000, causa T‑82/98, Jacobs/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑39 e II‑169, punto 34); Tribunale 5 ottobre 2000, causa T‑202/99, Rappe/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑201 e II‑911, punti 38 e 40); Tribunale 20 luglio 2001, causa T‑351/99, Brumter/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑165 e II‑757, punto 83); Tribunale 12 dicembre 2002, causa T‑135/00, Morello/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑265 e II‑1313, punto 84)

2.     Anche se non è escluso che, al momento di adottare una decisione di promozione, l’autorità che ha il potere di nomina possa prendere in considerazione, ai fini dello scrutinio per merito comparativo, tutti i rapporti informativi concernenti ciascuno dei dipendenti promuovibili, l’art. 45, n. 1, dello Statuto non l’obbliga tuttavia a rinviare la sua decisione se l’ultimo rapporto informativo definitivo di questo o quel candidato non è disponibile. Tale conclusione non può essere diversa per quanto riguarda la mancanza del penultimo rapporto informativo di un dipendente qualora risulti con certezza che il rapporto informativo definitivo più recente era disponibile, ai fini dello scrutinio per merito comparativo, al momento dell’adozione della decisione impugnata.

(v. punto 60)

Riferimento: Corte 27 gennaio 1983, causa 263/81, List/Commissione (Racc. pag. 103, punti 25‑27); Moritz/Commissione, cit., punti 16‑18; Rappe/Commissione, cit., punto 39; Tribunale 15 novembre 2001, causa T‑194/99, Sebastiani/Commissione (Racc. pag. II‑991, punto 44)

L’autorità che ha il potere di nomina dispone del potere statutario di procedere allo scrutinio per merito comparativo dei dipendenti promuovibili secondo la procedura o il metodo che ritiene più appropriato.

Nell’ambito del suo esame detta autorità deve disporre di tutti gli elementi di valutazione dei meriti rispettivi dei candidati. A questo scopo si fa assistere dai servizi amministrativi ai vari livelli della scala gerarchica.

Un esame previo delle candidature dei dipendenti promuovibili nell’ambito di ciascuna direzione generale della Commissione di cui essi fanno parte non può compromettere un esame comparativo, correttamente inteso, dei meriti dei candidati, quale previsto dall’art. 45 dello Statuto, anzi è partecipe del principio di buona amministrazione. Inoltre, l’intervento del direttore generale nella procedura di promozione è necessario per due motivi, ossia, da un lato, per consentire una presa in considerazione degli elementi specifici alla sua direzione generale, che gli sono noti grazie alla consultazione dei vari superiori gerarchici, e, dall’altro, per collocare in una prospettiva unica i rapporti informativi redatti, relativamente ai vari dipendenti promuovibili, da scrutinatori diversi.

(v. punti 75‑77)

Riferimento: Tribunale 10 luglio 1992, causa T‑53/91, Mergen/Commissione (Racc. pag. II‑2041, punto 36); Tribunale 30 novembre 1993, causa T‑76/92, Tsirimokos/Parlamento (Racc. pag. II‑1281, punto 16); Tribunale 13 luglio 1995, causa T‑557/93, Rasmussen/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑195 e II‑603, punto 20); Tribunale 29 febbraio 1996, causa T‑547/93, Lopes/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I‑A‑63 e II‑185, punto 71); Allo/Commissione, cit., punto 29; Tribunale 16 settembre 1998, causa T‑234/97, Rasmussen/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑507 e II‑1533, punto 21); Tribunale 3 ottobre 2000, causa T‑187/98, Cubero Vermurie/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑195 e II‑885, punto 60)