Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 26 gennaio 2006 − Stadtwerke Schwäbisch Hall e altri/Commissione

(Causa T-92/02)

«Aiuti concessi dagli Stati — Regime d’esenzione fiscale applicato alle riserve costituite dalle centrali nucleari situate in Germania per lo smaltimento dei loro rifiuti radioattivi e l’arresto definitivo dei loro impianti — Decisione che dichiara l’assenza di un aiuto di Stato al termine della fase preliminare d’esame — Ricorso di annullamento»

1.                      Aiuti concessi dagli Stati — Progetti di aiuti — Esame da parte della Commissione — Fase preliminare e fase in contraddittorio (Art. 88, nn. 2 e 3, CE) (v. punti 46-56)

2.                     Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Carattere selettivo del provvedimento (Art. 87, n. 1, CE) (v. punti 67-93, 96-102, 108-114)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 dicembre 2001, C(2001) 3967 def., che stabilisce che il regime tedesco di esenzione fiscale delle riserve costituite dalle centrali nucleari per lo smaltimento dei loro rifiuti radioattivi e la cessazione definitiva dell’attività degli impianti non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE

Dispositivo

 

Il ricorso è respinto.

 

Le ricorrenti sopportano, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione e dagli intervenienti.