«Dipendenti – Agenti della Banca centrale europea – Retribuzione – Metodo di calcolo per l'adeguamento annuo delle retribuzioni – Consultazione del comitato del personale – Artt. 13, 45 e 46 delle condizioni d'impiego»
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(Condizioni d'impiego dei dipendenti della Banca centrale europea, artt. 45 e 46)
(Condizioni d'impiego dei dipendenti della Banca centrale europea, art. 46)
(Condizioni d'impiego dei dipendenti della Banca centrale europea, art. 13)
(Condizioni d'impiego dei dipendenti della Banca centrale europea, art. 42)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
20 novembre 2003 (1)
«Dipendenti – Agenti della Banca centrale europea – Retribuzione – Metodo di calcolo per l'adeguamento annuo delle retribuzioni – Consultazione del comitato del personale – Artt. 13, 45 e 46 delle condizioni d'impiego»
Nella causa T-63/02, Maria Concetta Cerafogli e Paolo Poloni, dipendenti della Banca centrale europea, residenti in Francoforte sul Meno (Germania), rappresentati dagli avv.ti T. Raab-Rhein, C. Roth e B. Karthaus, con domicilio eletto in Lussemburgo,ricorrenti,
contro
Banca centrale europea, rappresentata dalla sig.ra V. Saintot e dal sig. T. Gilliams, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. B. Wägenbaur, con domicilio eletto in Lussemburgo,convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto, da un lato, all'annullamento delle buste paga relative al mese di luglio 2001 inviate il 13 luglio 2001 ai ricorrenti, agenti della Banca centrale europea (BCE), in quanto redatte in base ad un aumento della retribuzione del 2,2%, e, dall'altro, ad ottenere che il Tribunale ordini alla BCE di inviare ai ricorrenti buste paga relative al mese di luglio 2001 redatte in base ad un aumento della retribuzione di almeno il 2,7% o, in subordine, ad un aumento corrispondente a quello stabilito nella sentenza del Tribunale che decide la presente causa, e di versare loro la somma corrispondente alla differenza tra tali importi,IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dell'8 ottobre 2003,
ha pronunciato la seguente
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
Azizi |
Jaeger |
Forwood |
Il cancelliere |
Il presidente |
H. Jung |
J. Azizi |