Causa C-446/02

Hauptzollamt Hamburg-Jonas

contro

Gouralnik & Partner GmbH

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta del Bundesfinanzhof)

«Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Restituzioni all’esportazione — Dichiarazione inesatta — Conseguenze sulla validità della dichiarazione»

Massime dell’ordinanza

Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Restituzioni all’esportazione — Dichiarazione inesatta per quanto riguarda una parte del prodotto esportato — Revisione della dichiarazione — Mantenimento del diritto a restituzione — Prodotto dichiarato non corrispondente al prodotto effettivamente esportato — Determinazione dell’aliquota di restituzione applicabile — Analogia tra il prodotto dichiarato e il prodotto esportato — Mancanza di pertinenza

[Regolamenti (CEE) del Consiglio n. 2913/92, art. 78, n. 3, e n. 3665/87, artt. 3, n. 5, lett. a), e 11]

Riguardo alle restituzioni chieste anteriormente al 1° aprile 1995, l’art. 78, n. 3, del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, e l’art. 3, n. 5, lett. a), del regolamento n. 3665/87, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, devono essere interpretati nel senso che sussiste il diritto a beneficiare di restituzioni all’esportazione, quantomeno all’aliquota relativa al prodotto effettivamente esportato, quando, nell’ambito di una verifica effettuata dalle autorità doganali, sia stato accertato che la partita di merce dichiarata ed esportata non era integralmente costituita dalla merce dichiarata, ma comprendeva, in parte, altra merce alla quale si applicava un’aliquota di restituzione inferiore e le autorità doganali abbiano effettuato la revisione della dichiarazione ai sensi dell’art. 78, n. 3, del codice doganale comunitario.

Ai fini della decisione, è irrilevante la questione se la merce oggetto di dichiarazione doganale inesatta sia analoga a quella effettivamente dichiarata.

Riguardo alle restituzioni chieste successivamente al 1° aprile 1995, è applicabile a un caso del genere l’art. 11 del regolamento n. 3665/87, nel testo risultante dal regolamento n. 2945/94.

(v. punto 37, dispositivi 1-2-3)




ORDINANZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
30 aprile 2004(1)

«Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura – Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Restituzioni all'esportazione – Dichiarazione inesatta – Conseguenze sulla validità della dichiarazione»

Nel procedimento C-446/02,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Bundesfinanzhof (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Hauptzollamt Hamburg-Jonas

e

Gouralnik & Partner GmbH,

domanda vertente sull'interpretazione della disciplina relativa alle restituzioni all'esportazione,



LA CORTE (Terza Sezione),



composta dal sig. A. Rosas (relatore), presidente di sezione, dal sig. R. Schintgen e dalla sig.ra N. Colneric, giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: sig. R. Grass

sentito l'avvocato generale,

ha emesso la presente



Ordinanza



1
Con decisione 29 ottobre 2002, pervenuta in cancelleria il 10 dicembre successivo, il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla Corte, a norma dell’art. 234 CE, una serie di questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione della disciplina relativa alle restituzioni all’esportazione.

2
Tali questioni sono state sollevate nell’ambito di una controversia tra lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas (in prosieguo: lo «Hauptzollamt») e la società Gouralnik & Partner GmbH (in prosieguo: la «Gouralnik») riguardo al diritto a beneficiare delle restituzioni all’esportazione per «Kasseler» dichiarati in una sottovoce tariffaria errata.


Contesto normativo

La normativa comunitaria

Il regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale comunitario»)

3
L’art. 65 del codice doganale comunitario prevede quanto segue:

«Il dichiarante è autorizzato, su sua richiesta, a rettificare una o più indicazioni della dichiarazione dopo l’accettazione di quest’ultima da parte dell’autorità doganale. La rettifica non può avere l’effetto di far diventare oggetto della dichiarazione merci diverse da quelle che ne costituivano l’oggetto iniziale.

Tuttavia, nessuna rettifica può più essere autorizzata se la richiesta è fatta dopo che l’autorità doganale:

a)
ha informato il dichiarante di voler procedere alla visita delle merci, oppure

b)
ha constatato l’inesattezza delle indicazioni date, oppure

c)
ha autorizzato lo svincolo delle merci».

4
L’art. 78, nn. 1 e 3, dello stesso codice così dispone:

«1. Dopo aver concesso lo svincolo delle merci, l’autorità doganale può procedere alla revisione della dichiarazione, d’ufficio o su richiesta del dichiarante.

(…)

3. Quando dalla revisione della dichiarazione o dai controlli a posteriori risulti che le disposizioni che disciplinano il regime doganale considerato sono state applicate in base ad elementi inesatti o incompleti, l’autorità doganale, nel rispetto delle norme in vigore e tenendo conto dei nuovi elementi di cui essa dispone, adotta i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione».

Il regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1)

5
L’art. 3, nn. 2, 5 e 6, del regolamento n. 3665/87 così recita:

«2.     La data di accettazione della dichiarazione d’esportazione determina:

a)       il tasso della restituzione applicabile (...)

(...)

5.       Il documento utilizzato all’atto dell’esportazione per beneficiare di una restituzione deve recare tutti i dati necessari per il calcolo dell’importo della restituzione, in particolare:

a)
la designazione dei prodotti secondo la nomenclatura utilizzata per le restituzioni;

(...)

6.       Al momento dell’accettazione o dell’intervento dell’atto i prodotti sono sottoposti a controllo doganale fino a quando lasciano il territorio doganale della Comunità».

6
Ai termini dell’art. 4, n. 1, del regolamento medesimo:

«Fatto salvo il disposto degli artt. 5 e 16, il pagamento della restituzione è subordinato alla presentazione della prova che i prodotti per i quali è stata accettata la dichiarazione di esportazione hanno, nel termine massimo di 60 giorni da tale accettazione, lasciato come tal[i] il territorio doganale della Comunità».

7
L’art. 11, nn. 1 e 3, del regolamento n. 3665/87, nella versione risultante dal regolamento (CE) della Commissione 2 dicembre 1994, n. 2945, che modifica il regolamento n. 3665/87 riguardo al recupero degli importi indebitamente versati e alle relative sanzioni (GU L 310, pag. 57), applicabile alle esportazioni per le quali le formalità previste all’art. 3 del regolamento n. 3665/87 sono espletate successivamente al 1° aprile 1995, così dispone:

«1.     Qualora si constati che, per ottenere una restituzione all’esportazione, un esportatore ha chiesto una restituzione superiore a quella spettante, la restituzione dovuta è quella relativa all’effettiva esportazione ridotta di un importo pari:

a)
a metà della differenza tra la restituzione richiesta e la restituzione relativa all’effettiva esportazione;

b)
al doppio della differenza tra la restituzione richiesta e la restituzione dovuta, qualora l’esporta[tore] abbia fornito deliberatamente false informazioni.

Si considera restituzione richiesta l’importo calcolato in funzione delle informazioni fornite a norma dell'articolo 3 o dell'articolo 25, paragrafo 2 (...).

(...)

3.       Fatto salvo l’obbligo di versare eventuali importi negativi, di cui al paragrafo 1, quarto comma, in caso di pagamento indebito di una restituzione il destinatario è tenuto a rimborsare gli importi indebitamente percepiti – incluse eventuali sanzioni in forza del paragrafo 1, primo comma – maggiorati di un interesse calcolato in funzione del periodo trascorso tra il pagamento e il rimborso.

(...)».

La normativa nazionale

8
(…)


Causa principale e questioni pregiudiziali

9
In data 21 giugno 1994, 10 ottobre 1994 e 9 giugno 1995 la Gouralnik dichiarava all’esportazione verso la Russia stinchi di prosciutto cotti, disossati, provenienti da suini di allevamento, nella voce tariffaria 1602 4110 2100 chiedendo, contemporaneamente, il versamento di restituzioni all’esportazione che lo Hauptzollamt le concedeva, con decisioni 26 agosto 1994, 9 marzo 1995 e 25 agosto 1995, per un importo complessivo di DEM 35 999,06. Durante una verifica compiuta nell’ambito dell’organizzazione comune di mercato presso il fornitore della Gouralnik, veniva accertato che parte delle merci dichiarate da quest’ultima era costituita da «Kasseler» (lombata) (sottovoce 1602 4911 1900 della nomenclatura combinata).

10
In seguito a tali accertamenti, lo Hauptzollamt richiedeva alla Gouralnik, con avviso di liquidazione del 17 marzo 1998, il rimborso delle restituzioni all’esportazione, per la percentuale di «Kasseler» accertata dal servizio ispettivo doganale, pari a un importo complessivo di DEM 8 069,22. Secondo lo Hauptzollamt, la Gouralnik non avrebbe avuto diritto a beneficiare delle restituzioni all’esportazione per i «Kasseler» presenti nelle partite di merce di cui trattasi. A suo avviso, considerato che la Gouralnik non aveva presentato una dichiarazione a tale riguardo, tali merci non erano state soggette a controllo doganale, sicché non sussisteva alcuna prova della loro esportazione.

11
(…)

12
(…)

13
(…)

14
(…)

15
Secondo il giudice del rinvio, la decisione della controversia dinanzi ad esso pendente dipende dalla questione se possa ritenersi che la parte di «Kasseler» contenuta nelle partite di merce esportate sia stata anch’essa dichiarata all’esportazione e se, in ogni caso, la restituzione all’esportazione debba essere versata alla Gouralnik applicando l’aliquota relativa ai «Kasseler». (…)

16
Il detto giudice non nutre dubbi in ordine al fondamento normativo dell’obbligo al rimborso delle restituzioni. A tale riguardo, il Finanzgericht avrebbe correttamente indicato che, per quanto concerne le decisioni 26 agosto 1994 e 9 marzo 1995, in mancanza di una disciplina comunitaria, il fondamento di ogni eventuale richiesta di rimborso delle restituzioni all’esportazione concesse per i «Kasseler» deve essere individuato nella disposizione nazionale costituita dall’art. 10, n. 1, prima frase, del [Gesetz zur Durchführung der gemeinsamen Marktorganisationen (legge sull’attuazione delle organizzazioni comuni di mercato; in prosieguo: la «MOG»), promulgata il 27 agosto 1986]. Sarebbe parimenti corretto che, per quanto riguarda la decisione 25 agosto 1995, il fondamento normativo corrispondente è l’art. 11, n. 3, del regolamento n. 3665/87, applicabile alle esportazioni dal 1° aprile 1995.

17
Si porrebbe la questione se la percentuale dei «Kasseler» contenuti nelle varie partite di cui trattasi, stabilita in base agli accertamenti illustrati nella relazione di controllo delle autorità doganali, escludesse il versamento di qualsiasi restituzione all’esportazione, come affermato dallo Hauptzollamt, ovvero se occorresse calcolare tali importi quantomeno sulla base dell’aliquota di restituzione applicabile ai «Kasseler», come sostenuto dal Finanzgericht. La decisione dipenderebbe dalla questione se i «Kasseler» soddisfino i requisiti di cui all’art. 4, n. 1, del regolamento n. 3665/87. Dovendosi ritenere che le partite di cui trattasi siano state esportate entro i termini, ai sensi dell’art. 4, n. 1, del regolamento n. 3665/87, si porrebbe unicamente la questione se la percentuale di «Kasseler» contenuti nelle varie partite fosse compresa nella dichiarazione di esportazione prevista dall’art. 4, n. 1, del regolamento n. 3665/87. Il giudice del rinvio ritiene di dover risolvere tale questione in senso affermativo.

18
Secondo il Bundesfinanzhof, a norma dell’art. 3, n. 5, lett. a), del regolamento n. 3665/87, la dichiarazione di esportazione deve contenere la designazione dei prodotti secondo la nomenclatura utilizzata per le restituzioni. Questo significherebbe che la designazione ivi contenuta deve essere esatta. Ciononostante, dall’inesattezza della designazione non deriverebbe necessariamente la conseguenza che la partita di merce dichiarata non sia compresa nella dichiarazione di esportazione. Ciò varrebbe in ogni caso quando la merce effettivamente contenuta nella partita in questione non differisce completamente dalla designazione presente nella dichiarazione di esportazione. Come correttamente rilevato dal Finanzgericht, secondo il Bundesfinanzhof, ciò si verificherebbe nella specie. Infatti, sia lo stinco di prosciutto cotto oggetto della dichiarazione sia i «Kasseler» sarebbero carne suina compresa nella medesima posizione 1602 del sistema armonizzato e i due prodotti si distinguerebbero solamente per la loro classificazione in differenti sottovoci del sistema medesimo. La circostanza che in ciascuna di tali ipotesi si applichi un’aliquota di restituzione diversa non consentirebbe, in ogni caso, di ritenere che la dichiarazione di esportazione non comprendesse i «Kasseler».

19
La circostanza che i «Kasseler» contenuti nelle partite di merce esportate siano stati erroneamente dichiarati come prosciutti cotti dovrebbe essere presa in considerazione nella specie, dato che la dichiarazione controversa deve essere assoggettata a revisione nell’ambito del controllo d’ufficio da parte delle autorità doganali previsto dall’art. 78, n. 3, del codice doganale comunitario e che viene richiesto il rimborso della parte indebitamente versata delle restituzioni all’esportazione. Il Bundesfinanzhof precisa che la revisione della dichiarazione non viene meno per il fatto che, ai sensi dell’art. 65, secondo comma, lett. c), del codice doganale comunitario, nessuna rettifica può più essere autorizzata dopo che l’autorità doganale ha autorizzato lo svincolo delle merci. Infatti, ai termini dell’art. 78, n. 3, del codice medesimo, la verifica e la revisione della dichiarazione di esportazione sarebbero sempre possibili.

20
Il giudice del rinvio afferma, alla luce della sentenza 21 gennaio 1999, causa C‑54/95, Commissione/Germania [Racc. pag. I-35, punto 75], richiamata dallo Hauptzollamt, di non poter escludere ogni possibile dubbio quanto all’esattezza dell’argomentazione esposta. Se il principio affermato al punto 75 di tale sentenza venisse applicato alla causa principale, ciò significherebbe che, nella specie, la Gouralnik non avrebbe diritto al beneficio della restituzione all’esportazione sulla base dell’aliquota di restituzione relativa ai «Kasseler» nell’ipotesi in cui l’erroneità della dichiarazione fosse ad essa imputabile.

21
Il giudice del rinvio ritiene, tuttavia, che dai rilievi esposti al punto 75 della menzionata sentenza emerga che tale regola si applica solamente quando la dichiarazione non è stata rettificata né dal beneficiario né dalle autorità doganali. Però, dal momento che nella causa principale era stata effettuata una revisione della dichiarazione da parte delle autorità doganali ai sensi dell’art. 78 del codice doganale comunitario e che la composizione delle partite di merce dichiarate all’esportazione è stata accertata in tale contesto, il giudice del rinvio dubita che, nella specie, un diniego assoluto di restituzioni all’esportazione per i «Kasseler» sia compatibile con il diritto comunitario. Tale dubbio sarebbe rafforzato dalla circostanza che la norma prevista dall’art. 11 del regolamento n. 3665/87 prevede un sistema sanzionatorio quando un esportatore ha richiesto una restituzione superiore a quella applicabile. Tale norma potrebbe parimenti disciplinare situazioni del genere di quella della causa in esame, in ogni caso riguardo alla decisione 25 agosto 1995, senza che sia necessario negare in toto la detta restituzione per il prodotto oggetto di dichiarazione errata.

22
Il Bundesfinanzhof ha pertanto ritenuto necessario sollevare le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)
Se sussista il diritto a beneficiare di restituzioni all’esportazione, quantomeno secondo l’aliquota applicabile al prodotto effettivamente esportato, quando, nell’ambito di una verifica effettuata dalle autorità doganali, sia stato accertato che la partita di merce dichiarata ed esportata non era integralmente costituita dalla merce dichiarata, ma comprendeva in parte altra merce alla quale si applicava un’aliquota di restituzione inferiore;

2)
Se rilevi, ai fini della decisione, la circostanza che la merce oggetto di una dichiarazione doganale inesatta sia analoga a quella effettivamente dichiarata.

3)
In caso di soluzione affermativa alla seconda questione, in base a quali criteri occorre stabilire se la dichiarazione effettuata comprenda parimenti la merce non correttamente dichiarata».


Sulle questioni pregiudiziali

Osservazioni delle parti

23
(…)

24
(…)

25
(…)

26
(…)

27
(…)

28
[La Commissione] sostiene parimenti che l’art. 78 del codice doganale comunitario è applicabile, che esso consente alle autorità doganali di procedere alla revisione della dichiarazione riguardo alle restituzioni indebite, ma che, in assenza di un altro fondamento normativo, non consente loro di infliggere sanzioni quali la soppressione di ogni restituzione per i prodotti di cui trattasi.

29
La Commissione fa valere, inoltre, considerazioni relative alla proporzionalità e afferma che il diniego di qualsivoglia restituzione, in caso di dati erronei, non appare necessario per la realizzazione dell’obiettivo concretamente perseguito, consistente nella lotta alla frode. Essa ritiene infatti preferibile prevedere, in conformità al regolamento n. 2945/94, sanzioni basate sull’entità dell’indebito arricchimento e tanto più severe quanto più è grave l’eventuale errore.

30
(…)

31
(…)

32
(…)

Soluzione della Corte

33
Considerato che la soluzione alle questioni sollevate non lascia adito ad alcun dubbio ragionevole, la Corte, conformemente all’art. 104, n. 3, del regolamento di procedura, ha informato il giudice del rinvio dell’intendimento di statuire con ordinanza motivata ed ha invitato gli interessati di cui all’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia a presentare le loro eventuali osservazioni in merito.

34
(…)

35
La soluzione delle questioni pregiudiziali emerge dagli argomenti esposti dal giudice del rinvio e richiamati ai precedenti punti 18-21, suffragati dalle osservazioni presentate dalla Commissione dinanzi alla Corte.

36
Quanto al punto 75 della menzionata sentenza Germania/Commissione, esso non può applicarsi alla fattispecie della causa principale, ma deve essere interpretato alla luce del contesto in cui si inserisce. Occorre infatti ricordare che, al punto 77 della sentenza medesima, la Corte ha dichiarato che la presa in considerazione dei versamenti effettuati sino a concorrenza del tasso previsto per animali da macellazione sarebbe stata possibile se le dichiarazioni in dogana relative all'esportazione di bovini riproduttori di razza pura fossero state rettificate a posteriori, dietro presentazione dei documenti richiesti dalla normativa comunitaria per l'esportazione di animali da macellazione (certificati veterinari, documenti di trasporto e documenti doganali del paese di importazione, ecc.). Non risultava nemmeno che fosse stata effettuata una revisione delle dichiarazioni in dogana ai sensi dell’art. 78 del codice doganale comunitario, mentre, secondo il giudice del rinvio, tale revisione ha avuto luogo nella specie della causa principale.

37
Le questioni sollevate devono pertanto essere risolte nel senso che:

riguardo alle restituzioni chieste anteriormente al 1° aprile 1995, l’art. 78, n. 3, del codice doganale comunitario e l’art. 3, n. 5, lett. a), del regolamento n. 3665/87 devono essere interpretati nel senso che sussiste il diritto a beneficiare di restituzioni all’esportazione, quantomeno all’aliquota relativa al prodotto effettivamente esportato, quando, nell’ambito di una verifica effettuata dalle autorità doganali, sia stato accertato che la partita di merce dichiarata ed esportata non era integralmente costituita dalla merce dichiarata, ma comprendeva, in parte, altra merce alla quale si applicava un’aliquota di restituzione inferiore e le autorità doganali abbiano effettuato la revisione della dichiarazione ai sensi dell’art. 78, n. 1, del codice doganale comunitario;

ai fini della decisione, è irrilevante la questione se la merce oggetto di dichiarazione doganale inesatta sia analoga a quella effettivamente dichiarata;

riguardo alle restituzioni chieste successivamente al 1° aprile 1995, è applicabile l’art. 11 del regolamento n. 3665/87, nel testo risultante dal regolamento n. 2945/94.


Sulle spese

38
(…)

Per questi motivi,

LA CORTE (Terza Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesfinanzhof con ordinanza 29 ottobre 2002, dichiara:

1)
Riguardo alle restituzioni chieste anteriormente al 1° aprile 1995, l’art. 78, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, e l’art. 3, n. 5, lett. a), del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, devono essere interpretati nel senso che sussiste il diritto a beneficiare di restituzioni all’esportazione, quantomeno all’aliquota relativa al prodotto effettivamente esportato, quando, nell’ambito di una verifica effettuata dalle autorità doganali, sia stato accertato che la partita di merce dichiarata ed esportata non era integralmente costituita dalla merce dichiarata, ma comprendeva, in parte, altra merce alla quale si applicava un’aliquota di restituzione inferiore e le autorità doganali abbiano effettuato la revisione della dichiarazione ai sensi dell’art. 78, n. 1, del codice doganale comunitario.

2)
Ai fini della decisione, è irrilevante la questione se la merce oggetto di dichiarazione doganale inesatta sia analoga a quella effettivamente dichiarata.

3)
Riguardo alle restituzioni chieste successivamente al 1° aprile 1995, è applicabile a un caso del genere l’art. 11 del regolamento n. 3665/87, nel testo risultante dal regolamento (CE) della Commissione 2 dicembre 1994, n. 2945, che modifica il regolamento n. 3665/87 riguardo al recupero degli importi indebitamente versati e alle relative sanzioni.

Lussemburgo 30 aprile 2004

Il cancelliere

Il presidente della Terza Sezione

R. Grass

A. Rosas


1
Lingua processuale: il tedesco.