Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 12 dicembre 2003. - Bactria Industriehygiene-Service Verwaltungs GmbH contro Commissione delle Comunità europee. - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Regolamento (CE) n. 1896/2000 - Prodotti biocidi - Ricorso di annullamento - Irricevibilità - Ricorso dinanzi alla Corte manifestamente infondato. - Causa C-258/02 P.
raccolta della giurisprudenza 2003 pagina 00000
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Nel procedimento C-258/02 P,
Bactria Industriehygiene-Service Verwaltungs GmbH, con sede in Kirchheimbolanden (Germania), rappresentata dagli avv.ti K. van Maldegem e C. Mereu,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento dell'ordinanza emessa dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) il 29 aprile 2002 nella causa T-339/00, Bactria/Commissione (Racc. pag. II-2287),
procedimento in cui le altre parti sono:
Commissione delle Comunità europee rappresentata dal sig. R.B. Wainwright e dalla sig.ra L. Ström, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
sostenuta da
Eurobrom BV, con sede in Rijswijk (Paesi Bassi),
Lonza GmbH, con sede in Wuppertal (Germania),
Arch Chemicals SA, con sede in Parigi (Francia),
e
Troy Chemical Company BV, con sede in Maassluis (Paesi Bassi),
intervenienti in primo grado,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dal sig. C. Gulmann (relatore), presidente di sezione, dal sig. A. La Pergola e dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, giudici,
avvocato generale: sig. F.G. Jacobs
cancelliere: sig. R. Grass
sentito l'avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 12 luglio 2002, la Bactria Industriehygiene-Service Verwaltungs GmbH (in prosieguo: la «Bactria») ha impugnato, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, l'ordinanza del Tribunale di primo grado 29 aprile 2002, causa T-339/00, Bactria/Commissione (Racc. pag. II-2287; in prosieguo: l'«ordinanza impugnata»), con cui quest'ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all'annullamento del regolamento (CE) della Commissione 7 settembre 2000, n. 1896, concernente la prima fase del programma di cui all'art. 16, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/8/CE, sui biocidi (GU L 228, pag. 6).
Contesto normativo
2 La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»), ha lo scopo di stabilire un sistema comunitario di valutazione e di immissione sul mercato di prodotti biocidi.
3 Ai termini dell'art. 3, n. 1, della direttiva, «[g]li Stati membri prescrivono che un biocida non possa essere immesso sul mercato e utilizzato nel loro territorio se non ha ottenuto l'autorizzazione a norma della presente direttiva». Ai sensi del n. 2, punto ii), dello stesso articolo, in deroga alle disposizioni del suddetto n. 1, gli Stati membri consentono la commercializzazione e l'uso di sostanze di base come biocidi una volta che siano state incluse nell'allegato I B della direttiva.
4 L'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva dispone che gli Stati membri autorizzano un biocida soltanto se «il suo o i suoi principi attivi sono elencati negli allegati I o I A e i requisiti ivi stabiliti sono soddisfatti».
5 L'art. 11 della direttiva stabilisce la procedura di iscrizione di un principio attivo nell'allegato I, I A o I B di questa. L'iscrizione di un principio attivo o l'apporto di modifiche successive all'iscrizione presuppone il deposito di una domanda. A tenore dell'art. 11, n. 1, lett. a), il richiedente deve trasmettere all'autorità competente di uno Stato membro un fascicolo relativo al principio attivo che soddisfi, secondo i casi, i requisiti di cui agli allegati II A, III A o IV A della direttiva, nonché un fascicolo relativo ad almeno un biocida contenente il principio attivo, che soddisfi i requisiti di cui all'art. 8 della direttiva. Una volta sottoposto a valutazione, il fascicolo viene trasmesso, segnatamente, alla Commissione e si decide, in base alla procedura prevista dall'art. 28 della direttiva, circa l'iscrizione del principio attivo negli allegati I, I A o I B di questa.
6 L'art. 12 della direttiva contiene disposizioni riguardanti l'uso, a beneficio di altri richiedenti, delle informazioni comunicate dal richiedente e in possesso delle autorità competenti. Tali disposizioni vietano agli Stati membri, salvo talune eccezioni, di utilizzare le informazioni ottenute al momento della presentazione di una domanda di autorizzazione a favore di altri richiedenti.
7 L'art. 16 della direttiva, riguardante le misure transitorie, dispone, nel n. 1, che, in deroga segnatamente all'art. 3, n. 1, della stessa direttiva, uno Stato membro può, per un periodo di dieci anni a decorrere dal 14 maggio 2000, continuare ad applicare la sua disciplina o la sua prassi vigenti in materia di immissioni di biocidi sul mercato. Esso può, in particolare, secondo le norme nazionali vigenti, autorizzare l'immissione sul mercato nell'ambito del proprio territorio di biocidi contenenti principi attivi non elencati nell'allegato I o I A della direttiva per il tipo di prodotto in questione. Tali principi attivi devono trovarsi già in commercio alla data del 14 maggio 2000, quali principi attivi di un biocida per scopi diversi da quelli definiti nell'art. 2, n. 2, lett. c) e d), della stessa direttiva.
8 L'art. 16, n. 2, della direttiva prevede l'adozione, in veste di regolamento, di un programma di lavoro decennale ai fini dell'esame sistematico dei suddetti principi attivi. Nel corso di tale periodo decennale e a decorrere dal 14 maggio 2002, si può decidere «se e a quali condizioni un principio attivo può essere incluso negli allegati I, I A o I B e che, nei casi in cui i requisiti di cui all'articolo 10 non siano soddisfatti o le informazioni e i dati richiesti non siano stati presentati entro il termine prescritto, tale principio attivo non sia iscritto nell'allegato I, I A o I B».
9 Il regolamento n. 1896/2000 ha lo scopo di attuare la prima fase del programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti, e cioè quelli che si trovano già in commercio alla data del 14 maggio 2000 in quanto principi attivi di prodotti biocidi (in prosieguo: il «programma di revisione»).
10 L'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1896/2000 stabilisce che «[c]iascun produttore di un principio attivo esistente immesso in commercio per essere utilizzato nei biocidi identifica tale principio facendo pervenire alla Commissione le informazioni al riguardo, specificate nell'allegato I» e che ogni «responsabile della formulazione», e cioè il fabbricante del prodotto biocida o il suo unico rappresentante nella Comunità ai fini di tale regolamento, può identificare un principio attivo esistente.
11 Secondo l'art. 4, n. 1, primo comma, del suddetto regolamento, «[i] produttori, i responsabili della formulazione e le associazioni che intendono chiedere l'inserimento nell'allegato I o nell'allegato I A della direttiva di un principio attivo esistente in uno o più tipi di prodotti sono tenuti a notificare tale principio attivo alla Commissione, trasmettendole le informazioni di cui all'allegato II del presente regolamento entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore».
12 Ai sensi dell'art. 5, nn. 2 e 3, del regolamento n. 1896/2000, gli Stati membri possono identificare ulteriori principi attivi esistenti rispetto a quelli figuranti nell'elenco di tutti i suddetti principi identificati e possono manifestare il loro interesse all'eventuale inserimento nell'allegato I o nell'allegato I A della direttiva di un principio attivo esistente, utilizzato nei tipi di prodotti il cui impiego è da essi ritenuto essenziale soprattutto per la protezione della salute umana o dell'ambiente, e per il quale la Commissione non ha accettato alcuna notifica.
13 L'art. 6, n. 1, lett. b), del suddetto regolamento prevede, come conseguenza dell'identificazione e della notifica, l'adozione di un regolamento contenente, in particolare, un elenco esaustivo dei principi attivi esistenti, da riesaminare nella seconda fase del programma di revisione. Detto elenco contiene, in particolare, i principi attivi esistenti per i quali la Commissione abbia accettato almeno una notifica o che abbiano costituito oggetto di una manifestazione d'interesse da parte degli Stati membri.
14 L'art 6, n. 2, dello stesso regolamento dispone che «[f]atto salvo l'articolo 16, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva, tutti i produttori di un principio attivo inserito nell'elenco di cui al paragrafo 1, lettera b), e tutti i responsabili della formulazione di biocidi contenenti tale principio attivo possono iniziare o continuare ad immettere sul mercato il principio attivo in questione, come tale o contenuto in biocidi, nel tipo o nei tipi di prodotti per i quali la Commissione ha accettato almeno una notifica».
Procedimento dinanzi al Tribunale
15 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l'8 novembre 2000, la Bactria, che produce e vende il principio attivo denominato «acido peracetico» e biocidi contenenti tale principio attivo, ha proposto, ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, un ricorso diretto all'annullamento del regolamento n. 1896/2000.
16 A sostegno del ricorso la Bactria faceva valere che tale regolamento è in contrasto con il suo fondamento giuridico, costituito dalla direttiva. In particolare, esso andrebbe al di là delle disposizioni della direttiva riguardanti la tutela dei dati, omettendo la protezione, garantita dalla direttiva stessa, dei dati commerciali sensibili e costosi relativi ai principi attivi, durante il periodo di esame di questi. Inoltre, il suddetto regolamento falserebbe la concorrenza violando il Trattato CE, dato che consente alle imprese non partecipanti al programma di revisione di trarre vantaggio gratuitamente dalle notifiche effettuate dalle imprese diligenti che vi hanno preso parte, quali la ricorrente.
17 Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 18 gennaio 2001 la Commissione ha sollevato, ai sensi dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, un'eccezione di irricevibilità nei confronti del ricorso d'annullamento della Bactria.
L'ordinanza impugnata
18 Con l'ordinanza impugnata il Tribunale ha dichiarato il ricorso irricevibile.
19 Nei punti da 42 a 46 dell'ordinanza impugnata, il Tribunale ha affermato che, benché la Bactria metta in discussione la natura regolamentare dell'atto impugnato dinanzi ad esso, il regolamento n. 1896/2000 si applica a situazioni determinate oggettivamente e spiega effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale e astratto. Secondo il Tribunale, tale regolamento riveste, in ragione della sua portata generale, un carattere normativo e non costituisce una decisione ai sensi dell'art. 249 CE.
20 I punti da 47 e 55 della suddetta ordinanza recitano come segue:
«47 Tuttavia, il carattere normativo del regolamento [n. 1896/2000] non esclude, per ciò stesso, che quest'ultimo possa riguardare direttamente e individualmente talune persone fisiche o giuridiche ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE (sentenze Codorniu/Consiglio, citata, punto 19; Antillean Rice Mills e a./Commissione, citata, punto 66, e sentenza del Tribunale 13 dicembre 1995, cause riunite T-481/93 e T-484/93, Exporteurs in Levende Varkens e a./Commissione, Racc. pag. II-2941, punto 50). Ricorre questa ipotesi qualora l'atto di cui trattasi riguardi una persona fisica o giuridica a causa di determinate qualità proprie della stessa, ovvero di particolari circostanze atte a distinguerla dalla generalità e a identificarla alla stessa stregua del destinatario (sentenze Plaumann/Commissione, citata, pag. 220, e Codorniu/Consiglio, citata, punto 20).
48 A tale proposito si deve considerare che la tesi della ricorrente, secondo la quale il regolamento [n. 1896/2000] si applica alla "cerchia chiusa" delle società che hanno immesso sul mercato comunitario un prodotto biocida contenente principi attivi esistenti, non può essere accolta. Il regolamento è diretto infatti a tutti coloro che hanno un interesse all'identificazione e alla notifica dei principi attivi esistenti e dei biocidi contenenti tali principi e non unicamente agli operatori che abbiano immesso sul mercato, prima del 14 maggio 2000, un prodotto biocida contenente principi attivi esistenti. Più in particolare, l'art. 6, n. 2, del regolamento - che in effetti, a quanto sembra, costituisce oggetto di particolare attenzione da parte della ricorrente - consente a tutti i produttori e a tutti i responsabili della formulazione di continuare o di iniziare a commercializzare sul mercato principi attivi esistenti e prodotti biocidi contenenti i suddetti principi per il tipo o i tipi di prodotti relativamente ai quali la Commissione ha accettato almeno una notifica.
49 Ciò posto, si deve rilevare che la notifica di un principio attivo esistente può essere effettuata da qualsiasi operatore in grado di fornire la prova che il principio attivo è stato immesso sul mercato prima del 14 maggio 2000 e che tale prova non implica affatto che lo stesso operatore abbia venduto il principio attivo o un prodotto biocida contenente quest'ultimo prima del 14 maggio 2000. Del pari, gli altri dati elencati nell'allegato II del regolamento possono essere forniti, in linea di principio, da qualunque operatore interessato.
50 Da quanto precede risulta che l'accesso alle procedure di identificazione e/o di notifica non è riservato all'unico operatore che rifornisce una quota specifica del mercato. Pertanto non può essere accolta la tesi, dedotta dalle intervenienti, secondo cui la ricorrente è individualmente riguardata dal regolamento in quanto essa è l'unico produttore di [acido peracetico] in grado di notificare [l'acido peracetico] utilizzato nei sistemi di raffreddamento e di trattamento dei liquidi. Il regolamento mira infatti a identificare tutti i principi attivi esistenti dei prodotti biocidi come definiti all'art. 2, lett. a), del regolamento, mediante le informazioni fornite da tutti i produttori e responsabili della formulazione interessati.
51 Non può essere accolto nemmeno l'argomento della ricorrente secondo cui essa ha partecipato al procedimento diretto all'adozione del regolamento. Occorre anzitutto osservare che non è stata la ricorrente a partecipare, a titolo individuale, a tale procedimento, bensì il CEFIC, un'associazione cui la stessa aderisce. Inoltre, dalla giurisprudenza emerge che la circostanza che un soggetto intervenga, indipendentemente dalle modalità, nel procedimento che conduce all'emanazione di un atto comunitario costituisce elemento idoneo a contraddistinguere tale soggetto, rispetto all'atto di cui trattasi, solamente qualora siano state previste per lo stesso soggetto garanzie procedurali dalla pertinente normativa comunitaria (v. ordinanza del Tribunale 3 giugno 1997, causa T-60/96, Merck e a./Commissione, Racc. pag. II-849, punto 73, nonché la giurisprudenza ivi citata). Nella fattispecie non vige nessuna disposizione che prescriva alla Commissione, prima dell'adozione del regolamento, di seguire una procedura nell'ambito della quale soggetti qual[e] la ricorrente avrebbero avuto il diritto di far valere eventuali diritti o anche di essere sentiti. L'unica disposizione invocata in tale contesto dalla ricorrente è il ventitreesimo considerando della direttiva, in base al quale l'applicazione [di questa], l'adeguamento dei suoi allegati all'evoluzione delle conoscenze tecniche e scientifiche e l'inclusione nei pertinenti allegati dei principi attivi richiedono una stretta collaborazione tra la Commissione, gli Stati membri e i ricorrenti, e secondo cui, nei casi in cui va applicata, la procedura del comitato permanente sui biocidi costituisce una base adeguata per tale collaborazione. Ora, tale disposizione non conferisce diritti procedurali alla ricorrente.
52 Non può neanche essere accolta la tesi della ricorrente, secondo cui la Commissione era tenuta, all'atto dell'adozione del regolamento, a prendere in considerazione i suoi interessi specifici e secondo la quale essa dispone, per tale ragione, di un diritto ad agire in giudizio nella fattispecie. A differenza delle cause che hanno dato origine alle sentenze Piraiki-Patraiki e a./Commissione e Antillean Rice Mills e a./Commissione, citate, non vi è nella specie una disposizione che imponga alla Commissione di tener conto delle conseguenze dell'atto che essa intende adottare sulla situazione di determinati singoli.
53 La questione se le disposizioni del regolamento violino i diritti di proprietà della ricorrente, come tutelati dall'art. 12 della direttiva, riguarda il merito della causa. In ogni caso, tale asserita violazione, ammesso che sia provata, non è sufficiente a differenziare la ricorrente da ogni altro operatore che proceda alla notifica di un principio attivo esistente.
54 Per quanto riguarda, infine, l'argomento della ricorrente secondo cui il ricorso di cui trattasi è l'unico rimedio legale di cui disponga, si deve rilevare che la mancanza eventuale di mezzi di ricorso, ammesso che sia comprovata, non può giustificare una modifica, per mezzo di un'interpretazione giurisdizionale, del sistema dei rimedi giuridici e dei procedimenti istituito dal Trattato. In nessun caso essa consente di dichiarare ricevibile un ricorso d'annullamento proposto da una persona fisica o giuridica sprovvista dei requisiti stabiliti dall'art. 230, quarto comma, CE (sentenza del Tribunale 22 febbraio 2000, causa T-138/98, ACAV e a./Consiglio, Racc. pag. II-341, punto 68).
55 Da quanto precede risulta che non si può considerare che il regolamento riguardi la ricorrente individualmente. Pertanto, non soddisfacendo quest'ultima uno dei requisiti di ricevibilità stabiliti dall'art. 230, quarto comma, CE, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile».
Ricorso contro l'ordinanza emessa dal Tribunale di primo grado
21 La ricorrente conclude che la Corte voglia:
- dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
- annullare l'ordinanza impugnata;
- dichiararla legittimata a chiedere l'annullamento del regolamento n. 1896/2000 e rinviare la causa al Tribunale affinché esso statuisca sulla fondatezza della sua domanda;
- condannare la Commissione alle spese tanto del procedimento di primo grado quanto del giudizio d'impugnazione.
22 La Commissione conclude che la Corte voglia:
- respingere il ricorso dichiarandolo, da un lato, irricevibile e, dall'altro, infondato;
- condannare la Bactria alle spese.
23 La Bactria deduce, in sostanza, quattro motivi a sostegno del ricorso. In primo luogo, essa sostiene che l'iter logico seguito dal Tribunale per respingere la tesi della sua appartenenza ad una «cerchia chiusa» di operatori economici è contraddittorio e fondato su un errore di diritto. In secondo luogo, essa contesta l'interpretazione troppo restrittiva adottata dal Tribunale per negarle l'esistenza di diritti processuali. In terzo luogo, essa deduce che il ragionamento seguito da quest'ultimo per escludere l'esistenza di diritti preesistenti a suo favore è errato. In quarto luogo, essa fa valere, da una parte, che l'interpretazione della nozione di «persona individualmente interessata» adottata dal Tribunale è eccessivamente restrittiva ed obsoleta alla luce della recente giurisprudenza dello stesso Tribunale e, dall'altra, che essa non dispone di altri rimedi giuridici per garantire la tutela dei suoi diritti.
24 La Commissione ribatte che i primi tre motivi sollevati dalla ricorrente devono essere considerati irricevibili o, in subordine, infondati. Per quanto riguarda il quarto motivo, esso dovrebbe essere respinto in quanto infondato.
25 Occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 119 del suo regolamento di procedura, quando l'impugnazione è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte può respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata.
Sul primo motivo
Argomenti delle parti
26 La Bactria fa valere che l'iter logico seguito dal Tribunale nel punto 48 dell'ordinanza impugnata per negare l'esistenza di una «cerchia chiusa» di operatori economici al momento dell'adozione del regolamento n. 1896/2000 è contraddittorio. Infatti, il Tribunale affermerebbe, da un canto, che tale regolamento riguarda tutti coloro che hanno un interesse all'identificazione e alla notifica dei principi attivi esistenti e dei biocidi contenenti tali principi e non unicamente gli operatori che abbiano immesso sul mercato, prima del 14 maggio 2000, un prodotto biocida, mentre riconoscerebbe, dall'altro, lo status specifico dei notificanti quando afferma che il suddetto regolamento consente a tutti i produttori e a tutti i responsabili della formulazione di continuare o di iniziare a commercializzare sul mercato principi attivi esistenti per i quali la Commissione ha accettato almeno una notifica. Il Tribunale opererebbe quindi una distinzione tra la cerchia astratta costituita da «tutti gli operatori che hanno un interesse all'identificazione e alla notifica» e quella formata dal gruppo certo e chiuso di imprese la cui notifica è stata accettata dalla Commissione. Ciò equivarrebbe quindi a riconoscere implicitamente che la prima categoria di operatori non può restare sul mercato se non in quanto taluni notificanti abbiano soddisfatto i requisiti del regolamento contestato.
27 Secondo la Bactria, il Tribunale ammette quindi la situazione particolare dei notificanti e, di conseguenza, avrebbe dovuto concluderne che il regolamento n. 1896/2000 si applica in modo individuale a questi ultimi come un insieme di decisioni individuali, ciascuna delle quali incide sulla situazione giuridica di ciascuno dei notificanti.
28 Inoltre, la Bactria sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto considerando, nel punto 49 dell'ordinanza impugnata, che la notifica di un principio attivo esistente può essere effettuata da qualsiasi operatore in grado di fornire la prova che il principio attivo è stato immesso sul mercato prima del 14 maggio 2000. Essa fa valere che le informazioni richieste nell'allegato II del regolamento n. 1896/2000 per la notifica sono selettive e molto dettagliate e sono accessibili non già a qualsiasi operatore, ma solo a quelli che hanno immesso le sostanze notificate sul mercato prima del 14 maggio 2000 e che possono fornirne la prova.
29 La Bactria aggiunge che il regolamento n. 1896/2000 aveva stabilito un termine per la notifica, e cioè il 28 marzo 2002, e che, di conseguenza, nel momento in cui il Tribunale ha emesso la sua ordinanza, non era più possibile per tutti gli operatori effettuare una notifica, ma esisteva una cerchia chiusa di operatori, di cui essa faceva parte, che avevano proceduto alla notifica. Ciò sarebbe stato di recente confermato dalla Commissione, che avrebbe pubblicato un elenco contenente i nomi dei notificanti accettati.
30 La Commissione eccepisce che tale motivo è irricevibile in quanto gli argomenti dedotti dalla Bactria per dimostrare la sua appartenenza ad una «cerchia chiusa» di operatori economici costituiscono una ripetizione di quelli già presentati dinanzi al Tribunale. Pertanto, la ricorrente non solleverebbe motivi di diritto, ma si limiterebbe a contestare la valutazione del Tribunale. Comunque sia, la Commissione ritiene che tali argomenti debbano essere considerati infondati.
Giudizio della Corte
31 Occorre ricordare che dagli artt. 225 CE, 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura di quest'ultima emerge che il ricorso avverso una pronuncia del Tribunale deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della pronuncia di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti di diritto prospettati a specifico sostegno di tale domanda. Non risponde a questo requisito il ricorso che, senza neppure contenere un argomento specificamente diretto a individuare l'errore di diritto che vizierebbe la pronuncia impugnata, si limiti a riprodurre i motivi e gli argomenti già dedotti dinanzi al Tribunale. Infatti, un ricorso del genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame dell'atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte (v., in particolare, sentenze 4 luglio 2000, causa C-352/98 P, Bergaderm et Goupil/Commissione, Racc. pag. I-5291, punti 34 e 35, e 6 marzo 2003, causa C-41/00 P, Interporc/Commissione, Racc. pag. I-2125, punti 15 e 16).
32 Nel caso di specie risulta che, con il primo motivo, la Bactria contesta i punti 48 e 49 dell'ordinanza impugnata perché l'iter logico seguito dal Tribunale sarebbe contraddittorio e fondato su un errore di diritto. Occorre, quindi, respingere l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, secondo cui detto motivo costituisce una ripetizione degli argomenti già presentati dalla ricorrente dinanzi al Tribunale.
33 Quanto all'asserito carattere contraddittorio dell'iter logico seguito dal Tribunale, occorre rilevare che il fatto che il regolamento n. 1896/2000 consenta a tutti i produttori e a tutti i responsabili della formulazione di continuare o di iniziare a commercializzare sul mercato principi attivi esistenti e prodotti biocidi contenenti i suddetti principi per il tipo o i tipi di prodotti relativamente ai quali la Commissione ha accettato almeno una notifica non risulta essere in contraddizione col fatto che il regolamento è rivolto a tutti coloro che hanno un interesse all'identificazione e alla notifica dei principi attivi esistenti e dei biocidi contenenti tali principi e non unicamente agli operatori che abbiano immesso sul mercato, prima del 14 maggio 2000, un prodotto biocida contenente siffatti principi. Infatti, contrariamente a quanto sostiene la Bactria, da questi due fatti non può dedursi che il Tribunale abbia operato una distinzione tra la categoria astratta costituita da tutti gli operatori che hanno un interesse all'identificazione e alla notifica e quella formata dal gruppo certo e chiuso di operatori la cui notifica è stata accettata dalla Commissione, distinzione la cui conseguenza sarebbe che i notificanti dovrebbero essere considerati individualmente interessati dal suddetto regolamento.
34 In proposito, occorre ricordare che un atto di portata generale come un regolamento può riguardare individualmente persone fisiche o giuridiche solo se le tocca in ragione di loro determinate qualità peculiari o di una situazione di fatto che le distingue da chiunque altro e le identifica in modo analogo al destinatario (v., in particolare, sentenze 22 novembre 2001, causa C-451/98, Antillean Rice Mills/Consiglio, Racc. pag. I-8949, punto 49; 25 luglio 2002, causa C-50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, Racc. pag. I-6677, punto 36, e 10 aprile 2003, causa C-142/00 P, Commissione/Nederlandse Antillen, Racc. pag. I-3483, punto 65). Ora, alla data della sua adozione il regolamento n. 1896/2000 era, in linea di principio, atto ad applicarsi ad un numero indeterminato di operatori economici aventi un interesse alla notifica e non già ad una cerchia chiusa di operatori la cui notifica era stata accettata dalla Commissione.
35 Né può essere accolto l'argomento della Bactria secondo cui la difficoltà nel raccogliere le informazioni richieste per la notifica equivarrebbe a contraddistinguere gli operatori economici che hanno immesso le sostanze sul mercato prima del 14 maggio 2000 e che possono fornirne la prova. Una difficoltà del genere è inerente alla specificità del mercato di cui trattasi e non è, in quanto tale, atta ad escludere la possibilità che un numero indeterminato di operatori possa venire a conoscenza delle suddette informazioni.
36 Infine, il fatto che alla data della pronuncia dell'ordinanza impugnata esistesse un numero determinato di notifiche accettate dalla Commissione, che non poteva più essere modificato, è irrilevante nel caso di specie. Infatti, come risulta dal punto 34 della presente ordinanza, il regolamento n. 1896/2000, secondo la sua formulazione, era idoneo ad applicarsi ad un numero indeterminato di destinatari.
37 Si deve quindi dichiarare che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto escludendo l'appartenenza della Bactria ad una «cerchia chiusa» di operatori economici. Il primo motivo deve quindi essere respinto in quanto manifestamente infondato.
Sul secondo motivo
Argomenti delle parti
38 Con il secondo motivo la Bactria sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto non tenendo conto dell'esistenza di diritti processuali a suo favore che sarebbero atti a identificarla. In proposito, essa fa valere, in primo luogo, che la constatazione che figura nel punto 51 dell'ordinanza impugnata, secondo la quale non vige alcuna disposizione che prescriva alla Commissione, prima dell'adozione del regolamento n. 1896/2000, di seguire una procedura nel cui ambito soggetti come la ricorrente avrebbero avuto il diritto di far valere eventuali diritti o anche di essere sentiti, è in contrasto con la constatazione che figura nel punto 50 della stessa ordinanza, secondo cui il suddetto regolamento mira a identificare tutti i principi attivi esistenti dei prodotti biocidi come definiti dall'art. 2, lett. a), di tale regolamento, mediante le informazioni fornite da tutti i produttori e da tutti i responsabili della formulazione interessati; quest'ultima constatazione implica un riconoscimento della situazione specifica, alla luce del suddetto regolamento, dei produttori e dei responsabili della formulazione che hanno fornito le suddette informazioni.
39 D'altra parte, essa contesta il fatto che il Tribunale ha escluso che il ventitreesimo considerando della direttiva le conferisca diritti processuali nell'ambito della procedura di adozione del regolamento n. 1896/2000. In proposito, essa invoca la sentenza 24 marzo 1993, causa C-313/90, CIRFS e a./Commissione (Racc. pag. I-1125), e l'ordinanza 23 novembre 1995, causa C-10/95 P, Asocarne/Consiglio (Racc. pag. I-4149), per dimostrare il suo diritto ad agire contro il suddetto regolamento. La Bactria aggiunge che la specifica situazione dei richiedenti viene più volte presa in considerazione nella direttiva e che il presidente del Tribunale, nell'ambito dell'esame della domanda di provvedimenti provvisori, non aveva escluso la possibilità che essa potesse far parte di una cerchia di operatori economici i cui interessi dovevano essere presi in considerazione al momento dell'adozione del regolamento n. 1896/2000.
40 La Commissione fa valere che gli argomenti della Bactria fondati sulla partecipazione di quest'ultima alla procedura che ha portato all'adozione del regolamento n. 1896/2000 per dimostrare la sua legittimazione ad agire non riguardano questioni di diritto. Questo secondo motivo dovrebbe quindi essere dichiarato irricevibile. Esso sarebbe comunque infondato.
Giudizio della Corte
41 Occorre, da una parte, ricordare che, come si è rilevato nel punto 31 della presente ordinanza, per essere considerati ricevibili, i motivi dedotti a sostegno di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale devono menzionare in modo preciso gli elementi contestati della pronuncia di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti di diritto prospettati a specifico sostegno di tale domanda.
42 Nel caso di specie il secondo motivo dedotto dalla Bactria dev'essere considerato ricevibile giacché quest'ultima contesta il fatto che il Tribunale abbia negato l'esistenza di diritti procedurali ad essa spettanti e prospetta argomenti giuridici a sostegno di tale motivo.
43 D'altra parte, si deve rilevare, in primo luogo, che non vi è alcuna contraddizione tra i passi contestati dei punti 50 e 51 dell'ordinanza impugnata. Infatti, la circostanza che il regolamento n. 1896/2000 disponga che i principi attivi sono inventariati mediante le informazioni fornite da tutti i produttori e da tutti i responsabili della formulazione interessati non ha alcun rapporto con la circostanza che la Commissione non era tenuta, ai fini dell'adozione del suddetto regolamento, a sentire soggetti come la Bactria. Inoltre, la situazione prevista dallo stesso regolamento, e cioè che i principi attivi esistenti sono inventariati mediante le informazioni fornite da tutti i produttori e da tutti i responsabili della formulazione interessati, non si può equiparare alla situazione in cui taluni produttori e taluni responsabili della formulazione abbiano già procurato informazioni del genere.
44 Occorre, in secondo luogo, osservare che giustamente il Tribunale ha escluso che il ventitreesimo considerando della direttiva conferisca diritti procedurali alla Bactria nell'ambito della procedura d'adozione del regolamento n. 1896/2000. Infatti, questo punto del preambolo si limita a rilevare che l'attuazione della direttiva, l'adeguamento dei suoi allegati all'evoluzione delle conoscenze tecniche e scientifiche e l'inclusione dei principi attivi nei pertinenti allegati richiedono una stretta collaborazione con la Commissione, gli Stati membri e i richiedenti e che, nei casi in cui va applicata, la procedura del comitato permanente sui biocidi costituisce una base adeguata per tale collaborazione. Ora, tale considerando non è, comunque, idoneo a contraddistinguere la ricorrente rispetto al suddetto regolamento.
45 In terzo luogo, il fatto che la direttiva prenda più volte in considerazione la specifica situazione dei richiedenti, anche ammettendo che sia provato, non può, in quanto tale, essere considerato idoneo a contraddistinguere la Bactria con riguardo al regolamento n. 1896/2000.
46 In quarto luogo, per quanto riguarda il fatto che, nell'ordinanza emessa in sede di procedimento sommario dal presidente del Tribunale il 15 giugno 2001, quest'ultimo non ha escluso l'eventuale appartenenza della Bactria ad una cerchia chiusa di operatori economici, occorre rilevare che esso è irrilevante nell'ambito del presente procedimento e, in particolare, al fine di valutare la fondatezza del secondo motivo. Infatti, questo procedimento riguarda un ricorso proposto nei confronti dell'ordinanza impugnata e non già dell'ordinanza emessa nel procedimento sommario. Inoltre, la valutazione operata nell'ambito del procedimento sommario è effettuata prima facie e non può impedire al Tribunale di esprimere una valutazione diversa nell'ambito del giudizio di merito.
47 Da quanto precede deriva che il secondo motivo dev'essere respinto in quanto manifestamente infondato.
Sul terzo motivo
Argomenti delle parti
48 Con il terzo motivo, la Bactria sostiene che, nei punti 52 e 53 dell'ordinanza impugnata, il Tribunale ha commesso un errore considerando che essa non aveva la legittimazione ad agire, mentre il regolamento n. 1896/2000 pregiudica suoi diritti specifici, in particolare i suoi diritti di proprietà e quelli relativi alla tutela dei suoi dati. Nel caso di specie il fatto che essa non si sia vista conferire diritti specifici per commercializzare l'acido peracetico nei diversi Stati membri e ha proceduto ad una notifica entro i termini a livello comunitario, in modo da garantirsi la possibilità di continuare a commercializzare e ad utilizzare questa sostanza in conformità alla normativa comunitaria, sarebbe, di per sé solo, tale da conferirle legittimazione ad agire.
49 La Commissione sostiene che questo motivo dev'essere dichiarato irricevibile dato che è fondato su un argomento manifestamente nuovo, che si basa su una motivazione insufficiente, e che costituisce una contestazione del ragionamento del Tribunale che non è basata su argomenti di diritto. In ogni caso questo motivo sarebbe infondato.
Giudizio della Corte
50 Anche ammettendo che il motivo in esame sia ricevibile, si deve rilevare che la situazione invocata dalla Bactria non risulta idonea a contraddistinguere quest'ultima. Infatti, la circostanza che la ricorrente abbia ottenuto il diritto di commercializzare l'acido peracetico in diversi Stati membri e abbia proceduto ad una notifica di tale principio attivo ai sensi dell'art. 4, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1896/2000, in modo da garantirsi la possibilità di continuare a commercializzarlo e ad utilizzarlo in conformità all'art. 6, n. 2, dello stesso regolamento, non avrebbe, comunque, potuto essere presa in considerazione alla data dell'adozione del suddetto regolamento in quanto situazione peculiare della Bactria, atta a contraddistinguere quest'ultima rispetto a qualsiasi altro soggetto.
51 Peraltro, come il Tribunale ha affermato nel punto 53 dell'ordinanza impugnata, l'asserita violazione, dei diritti di proprietà della Bactia non è sufficiente a differenziarla da ogni altro operatore che proceda alla notifica di un principio attivo esistente.
52 Quindi, il terzo motivo dev'essere respinto in quanto manifestamente infondato.
Sul quarto motivo
Argomenti delle parti
53 A sostegno del quarto motivo, la ricorrente prospetta due argomenti.
54 In primo luogo, essa sostiene che l'iter logico seguito dal Tribunale nel punto 54 dell'ordinanza impugnata è in contrasto con la nuova interpretazione della nozione di «persona individualmente interessata» adottata dallo stesso Tribunale nella sentenza 3 maggio 2002, causa T-177/01, Jégo-Quéré/Commissione, Racc. pag. II-2365). Alla luce di questa nuova interpretazione, una persona fisica o giuridica sarebbe individualmente interessata da una misura comunitaria di applicazione generale ove quest'ultima limiti i suoi diritti o le imponga nuovi obblighi in modo certo e attuale. La Bactria fa valere che essa è quindi individualmente interessata dal regolamento n. 1896/2000 a causa del fatto che l'art. 6, n. 2, di questo consente ad imprese che non abbiano proceduto ad una notifica di cominciare o di continuare a vendere i loro prodotti basandosi sulla notifica che essa ha effettuato, e ciò in violazione dei suoi diritti quali previsti dall'art. 12 della direttiva.
55 In secondo luogo, la Bactria sostiene che, non disponendo di alcun rimedio giurisdizionale di diritto diverso da quello esperibile dinanzi al giudice comunitario, il ricorso da essa proposto costituisce il solo mezzo per tutelarsi dalla violazione dei suoi diritti derivante dall'adozione del regolamento n. 1896/2000.
56 La Commissione confuta, in primo luogo, l'argomento della Bactria fondato sulla nuova interpretazione della nozione di «persona individualmente interessata» adottata dal Tribunale nella citata sentenza Jégo-Quéré/Commissione. Essa deduce che tale interpretazione non può essere accolta, giacché un regolamento, tenuto conto della sua portata generale, riguarda sempre un certo numero di persone restringendo i loro diritti e imponendo loro degli obblighi. Del resto, successivamente all'adozione dell'ordinanza impugnata, sembrerebbe che il Tribunale abbia riconsiderato la sua interpretazione per ritornare alla giurisprudenza tradizionale confermata dalla Corte nella citata sentenza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio. In secondo luogo, la Commissione, basandosi su quest'ultima sentenza, contesta la tesi della ricorrente secondo cui il ricorso di questa dovrebbe essere dichiarato ricevibile per il fatto che costituisce il solo rimedio giuridico che le sia offerto.
Giudizio della Corte
57 Come è stato ricordato nel punto 34 della presente ordinanza, un atto di portata generale come un regolamento può riguardare individualmente persone fisiche o giuridiche solo se le tocca in ragione di loro determinate qualità peculiari o di una situazione di fatto che le distingua da chiunque altro e per ciò le identifichi in modo analogo al destinatario.
58 Inoltre, un ricorso di annullamento dinanzi al giudice comunitario non potrebbe essere proposto nemmeno se si potesse dimostrare, dopo un esame concreto da parte di quest'ultimo delle norme processuali nazionali, che queste norme non autorizzano il singolo a intentare un'azione che gli consenta di mettere in discussione la validità dell'atto comunitario contestato. Infatti, un sistema del genere richiederebbe che in ogni caso specifico il giudice comunitario esamini e interpreti il diritto processuale nazionale, il che esulerebbe dalla sua competenza nell'ambito del controllo della legittimità degli atti comunitari (v. sentenza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit., punto 43).
59 Da quanto precede risulta che né la tesi della Bactria riguardante la nuova interpretazione della nozione di «persona individualmente interessata» né l'asserita mancanza di un altro rimedio giuridico possono essere prese in considerazione per ammettere che la ricorrente sia legittimata, nel caso di specie, a proporre un ricorso per l'annullamento del regolamento n. 1896/2000 dinanzi al giudice comunitario. Di conseguenza, questo quarto motivo dev'essere respinto in quanto manifestamente infondato.
60 Alla luce di quanto sopra, il ricorso dev'essere respinto in quanto manifestamente infondato ai sensi dell'art. 119 del regolamento di procedura.
Sulle spese
61 A termini dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, reso applicabile al procedimento d'impugnazione in forza dell'art. 118 dello stesso regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Bactria, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese del presente giudizio.
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
così dispone:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Bactria Industriehygiene-Service Verwaltungs GmbH è condannata alle spese.