Causa C-447/02 P

KWS Saat AG

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere distintivo — Colore in quanto tale — Colore arancio»

Massime della sentenza

1.        Marchio comunitario — Decisioni dell’Ufficio — Rispetto dei diritti della difesa

[Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 73]

2.        Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi privi di carattere distintivo — Riconoscimento di un carattere distintivo ad un colore in quanto tale — Acquisto in seguito all’uso

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 7, n. 1, lett. b), e 3]

1.        In conformità dell’art. 73, seconda frase, del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, una commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) può fondare la propria decisione soltanto su elementi di fatto o di diritto sui quali le parti hanno potuto presentare le loro osservazioni.

Pertanto, nel caso in cui raccolga d’ufficio elementi di fatto destinati a fungere da fondamento della propria decisione, la commissione di ricorso è tenuta obbligatoriamente a comunicarli alle parti affinché queste possano far conoscere le loro osservazioni.

(v. punti 42-43)

2.        Pur se un colore in quanto tale può acquisire, per i prodotti o servizi in relazione ai quali viene chiesta la registrazione di un marchio comuntiario, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto, a norma dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, nel caso di un colore in quanto tale, la sussistenza di un carattere distintivo prima di qualsiasi uso, ai sensi dell’art. 7, n. 3, lett. b), del detto regolamento, potrebbe ipotizzarsi soltanto in circostanze eccezionali, segnatamente quando il numero dei prodotti o servizi per i quali viene richiesta la registrazione del marchio risulti molto limitato ed il mercato pertinente sia molto specifico.

(v. punto 79)




SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
21 ottobre 2004(1)

«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 40/94 – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere distintivo – Colore in quanto tale – Colore arancio»

Nel procedimento C‑447/02 P,avente ad oggetto un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, ex art. 49 dello Statuto della Corte di giustizia,proposto l'11 dicembre 2002,

KWS Saat AG, con sede in Einbeck (Germania), rappresentata dal sig. C. Rohnke, Rechtsanwalt, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

procedimento in cui l'altra parte è:

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dai sigg. D. Schennen e G. Schneider, in qualità di agenti,

convenuto in primo grado,



LA CORTE (Seconda Sezione),,



composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann e J.-P. Puissochet, dalla sig.ra N. Colneric, nonché dal sig. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. P. Léger
cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 4 marzo 2004,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 19 maggio 2004,

ha pronunciato la seguente



Sentenza



1
Con il suo ricorso di impugnazione la KWS Saat AG (in prosieguo: la «KWS») chiede l’annullamento della sentenza emessa dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) il 9 ottobre 2002, nella causa T‑173/00, KWS Saat/UAMI (tonalità arancio) (Racc. pag. II-3843; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), nella misura in cui tale pronuncia non ha accolto la sua domanda di registrazione del colore arancio come marchio comunitario per taluni impianti di trattamento delle sementi e per taluni prodotti agricoli, orticoli e forestali.


Contesto normativo

2
L’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), così dispone:

«Sono esclusi dalla registrazione:

(…)

b)
i marchi privi di carattere distintivo».

3
L’art. 7, n. 3, del detto regolamento dispone quanto segue:

«Il paragrafo 1, lettere b), c) e d), non si applica se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto».

4
L’art. 73 del medesimo regolamento è formulato nei seguenti termini:

«Le decisioni dell’Ufficio sono motivate. Esse devono essere fondate esclusivamente su motivi in ordine ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni».

5
L’art. 74 di tale regolamento ha il seguente tenore:

«1.     Nel corso della procedura l’Ufficio procede d’ufficio all’esame dei fatti. Tuttavia, in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l’Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, prove ed argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti.

2.       L’Ufficio può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato in tempo utile».


Fatti di causa

6
La KWS è una società con sede in Germania.

7
Il 17 marzo 1998 essa ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario dinanzi all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (in prosieguo: l’«Ufficio»), a norma del regolamento n. 40/94.

8
Il segno del quale è stata chiesta la registrazione come marchio è costituito dal colore arancio in quanto tale, corrispondente al riferimento HKS7.

9
I prodotti e i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione del segno rientrano nelle classi 7, 11, 31 e 42 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come rivisto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione:

«Impianti per il trattamento delle sementi, vale a dire per la purificazione, la disinfezione, l’incapsulazione, la calibratura, il trattamento con determinati agenti, il controllo di qualità e la setacciatura delle medesime» (classe 7);

«Impianti per l’essiccazione delle sementi» (classe 11);

«Prodotti agricoli, orticoli e forestali» (classe 31);

«Consulenza tecnica ed economico‑aziendale nel settore della coltivazione delle piante, segnatamente in materia di sementi» (classe 42).

10
Con decisione 25 marzo 1999 l’esaminatore dell’Ufficio ha respinto la domanda della KWS per il motivo che il marchio richiesto era privo di carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

11
Il 21 maggio 1999 la KWS ha presentato dinanzi all’Ufficio un ricorso contro la detta decisione.

12
Con decisione 19 aprile 2000 (pratica R 282/1999‑2; in prosieguo: la «decisione impugnata»), notificata alla KWS il 28 giugno successivo, la seconda commissione di ricorso dell’Ufficio ha respinto il detto ricorso. Essa ha affermato, in sostanza, che il marchio oggetto della domanda di registrazione era privo di carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

13
La decisione impugnata enuncia, ai punti 17 e 18, quanto segue:

«17
(…) da ricerche compiute dalla commissione di ricorso risulta che il colore riprodotto nella domanda non ha neppure nulla di inusuale o di particolare in rapporto allo specifico settore in questione.

18
Da un certo tempo i produttori di sementi sono soliti colorare queste ultime con sostanze coloranti, al fine di segnalare che le sementi sono state trattate (ad esempio con pesticidi, fungicidi o erbicidi). In conseguenza di tale evoluzione esistono perfino imprese che producono coloranti per sementi. Ad esempio, un fabbricante pubblicizza i propri prodotti nei seguenti termini:

“(...) Colorants identify treated seeds, as well as transgenic seeds (...) Seed colorants identify treated seed, reducing mishandling of seed treated with active ingredients such as fungicide or insecticide. With the help of seed colorants and coatings, producers will feel confident that their seed investment is safe (...)”

http://www.bucolor.com/seeds/colorants.htm

[“(...) i coloranti identificano le sementi trattate esattamente come le sementi transgeniche (...) i coloranti per sementi consentono di identificare le sementi trattate, limitano l’utilizzo inappropriato delle sementi trattate con sostanze attive, quali ad esempio fungicidi o insetticidi. I coloranti e gli involucri per sementi garantiscono ai produttori la sicurezza del loro investimento in sementi (...)”]».


Sentenza impugnata

14
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 28 giugno 2000, la KWS ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata, facendo valere due motivi riguardanti, da un lato, una violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e, dall’altro, una violazione degli artt. 73 e 74 del medesimo regolamento.

15
Con la sentenza impugnata il Tribunale ha parzialmente accolto il ricorso della KWS.

16
Quanto al motivo relativo ad una violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, il Tribunale ha statuito, al punto 33 della sentenza impugnata, relativamente ai prodotti agricoli, orticoli e forestali rientranti nella classe 31, e segnatamente alle sementi, nei seguenti termini:

«(…) l’utilizzo dei colori, ivi compresa la tonalità di arancio richiesta o tonalità molto affini, non è raro per questi prodotti. Pertanto, il segno domandato non consentirà al pubblico interessato di distinguere in maniera immediata e certa i prodotti della ricorrente da quelli di altre imprese colorati con altre tonalità di arancio».

17
Quanto agli impianti di trattamento rientranti nelle classi 7 e 11, il Tribunale ha affermato, al punto 40 della sentenza impugnata, quanto segue:

«(…) la commissione di ricorso ha constatato, al punto 21 della decisione impugnata, che non è raro incontrare macchine che abbiano questo colore o un colore simile. Occorre rilevare che, essendo abituale, l’arancio non consentirà al pubblico pertinente di distinguere in maniera immediata e certa gli impianti della ricorrente dalle macchine colorate con tonalità di arancio simili, aventi un’altra origine commerciale. Pertanto, il pubblico interessato percepirà piuttosto il colore in parola come un semplice elemento di finitura dei prodotti di cui trattasi».

18
Per contro, per quanto riguarda i servizi della classe 42, il giudice di primo grado ha così concluso al punto 46 della detta sentenza:

«(…) il segno costituito dalla tonalità arancio in quanto tale è in grado di consentire al pubblico interessato di distinguere i servizi di cui trattasi da quelli aventi un’origine commerciale diversa, quando si troverà ad effettuare la propria scelta al momento di un acquisto successivo».

19
Il Tribunale ha pertanto accolto il motivo attinente ad una violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 in relazione ai servizi della classe 42, mentre lo ha respinto per quanto riguarda i prodotti agricoli, orticoli e forestali della classe 31 e gli impianti di trattamento di cui alle classi 7 e 11.

20
Quanto al motivo relativo ad una violazione degli artt. 73 e 74 del regolamento n. 40/94, il Tribunale ha affermato, in relazione all’art. 73, che la commissione di ricorso aveva rispettato l’obbligo ad essa incombente di motivare la propria decisione.

21
Al riguardo, da un lato, il detto giudice ha affermato, al punto 56 della sentenza impugnata, che la KWS aveva avuto a disposizione gli elementi necessari per comprendere la decisione impugnata e contestarne la legittimità dinanzi al giudice comunitario.

22
Dall’altro, il Tribunale ha statuito, al punto 59 della medesima sentenza, che la commissione di ricorso non aveva violato l’art. 73 del regolamento n. 40/94 omettendo di comunicare alla KWS alcuni documenti utilizzati unicamente al fine di predisporre e di fondare la decisione impugnata su motivazioni e su un ragionamento già noti alla detta società.

23
Quanto all’art. 74 del regolamento n. 40/94, il Tribunale ha ritenuto che la commissione di ricorso avesse rispettato l’obbligo di esaminare d’ufficio i fatti, previsto dalla detta disposizione, ed ha così statuito:

«60
(…) la commissione di ricorso ha effettivamente esaminato e utilizzato una serie di fatti pertinenti per valutare il carattere distintivo del segno con riferimento ai vari prodotti e servizi ricompresi nella domanda di marchio. In proposito, le decisioni analoghe a quella impugnata, adottate precedentemente dall’Ufficio, o gli esempi reperiti su Internet, né servono a sostituirsi al ragionamento svolto nella decisione impugnata, né costituiscono fatti nuovi che non sarebbero stati esaminati d’ufficio, bensì elementi integrativi dedotti dall’Ufficio nelle sue memorie scritte per permettere di verificare il fondamento giuridico della decisione impugnata».

24
Sulla scorta di tali circostanze, il Tribunale ha integralmente respinto il motivo relativo alla violazione degli artt. 73 e 74 del regolamento n. 40/94.

25
In conclusione, il Tribunale ha annullato la decisione impugnata nella parte relativa ai servizi della classe 42, respingendo il ricorso per il resto e condannando la KWS a sopportare le proprie spese nonché due terzi di quelle dell’Ufficio.


Conclusioni delle parti

26
La KWS conclude che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il ricorso;

annullare la decisione impugnata nella parte in cui non è già stata annullata dalla sentenza impugnata;

condannare l’Ufficio alle spese.

27
L’Ufficio conclude che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione;

condannare la KWS alle spese.


Sull’impugnazione

28
L’Ufficio fa valere, nel suo controricorso, che «la registrazione del marchio di colore in questione avrebbe dovuto essere rifiutata anche per i servizi rivendicati dalla ricorrente e relativi alle attività di consulenza nel settore della coltivazione delle piante. L’Ufficio non impugna autonomamente la sentenza del Tribunale di primo grado. Tuttavia, ciò non deve impedire alla Corte di giustizia di formulare constatazioni in merito alla tutela accordabile a singoli colori privi di contorni, le quali potrebbero anche discordare dalle considerazioni svolte nella sentenza impugnata».

29
Da tali enunciati risulta che l’Ufficio si è espressamente astenuto dal proporre un ricorso incidentale diretto all’annullamento della sentenza impugnata nella parte riguardante i servizi della classe 42, ancorché esso dubiti della fondatezza della decisione del Tribunale sul punto.

30
Pertanto, la controversia sottoposta alla Corte, e di conseguenza la presente sentenza, sono limitate alla domanda di registrazione di un marchio per i prodotti rientranti nelle classi 7, 11 e 31.

31
A sostegno dell’impugnazione così precisata, la KWS deduce quattro motivi. Il primo è relativo ad una violazione dell’art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94, che prevede l’esame d’ufficio dei fatti, il secondo riguarda una violazione del diritto di essere sentiti, il terzo una violazione dell’obbligo di motivazione, e il quarto un’erronea interpretazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del detto regolamento attinente al requisito del carattere distintivo.


Quanto al primo motivo

32
Con il suo primo motivo la KWS sostiene che il Tribunale, limitandosi a constatare, al punto 60 della sentenza impugnata, che la commissione di ricorso aveva «effettivamente esaminato e utilizzato una serie di fatti pertinenti», ha violato la prescrizione di cui all’art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94, a norma del quale «l’Ufficio procede d’ufficio all’esame dei fatti». Il Tribunale avrebbe in tal modo omesso di considerare che non si trattava soltanto di sapere se fossero stati esaminati dei fatti, bensì di accertarsi se tale esame fosse stato sufficientemente completo. Infatti, secondo la KWS, l’esame effettuato dall’Ufficio avrebbe dovuto essere sufficientemente approfondito per consentire a quest’ultimo di constatare con certezza che sussistevano impedimenti alla registrazione ai sensi dell’art. 7 del detto regolamento.

33
L’Ufficio, prima di emettere la propria decisione, non avrebbe esaminato «una serie di fatti», bensì «un solo fatto». Al punto 17 della decisione impugnata, la commissione di ricorso avrebbe fatto riferimento alle proprie «ricerche». Quale unico risultato di queste ultime, essa avrebbe fatto rinvio, al punto 18 della detta decisione, al sito Internet «www.bucolor.com». Tale sito non sarebbe sufficiente per motivare il suo diniego di registrazione. Esso infatti, in quanto sito di un unico fabbricante, non sarebbe sufficiente a dimostrare l’esistenza di un uso a carattere generale. Peraltro, si tratterebbe di un’impresa americana. Ora, gli usi del mercato americano non costituirebbero, in linea di principio, la prova di usi vigenti nel territorio della Comunità. Infine, la pagina di benvenuto del sito sarebbe redatta in lingua inglese e dunque non sarebbe alla portata del pubblico pertinente della Comunità.

34
Occorre constatare come con tale primo motivo la KWS cerchi in sostanza di rimettere in discussione la valutazione dei fatti compiuta prima dalla commissione di ricorso e successivamente dal Tribunale.

35
Ora, risulta dagli artt. 225 CE e 58 dello Statuto della Corte di giustizia che un ricorso di impugnazione può essere fondato unicamente su motivi riguardanti la violazione di regole di diritto, ad esclusione di qualsiasi valutazione dei fatti.

36
Ne consegue che il primo motivo è irricevibile.


Quanto al secondo motivo

37
Con il suo secondo motivo la KWS deduce una violazione del suo diritto di essere sentita, che si sarebbe prodotta, da un lato, nell’ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e, dall’altro, nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale. Questo secondo motivo è dunque suddiviso in due parti.

Quanto alla prima parte del secondo motivo

38
Con la prima parte del secondo motivo la KWS sostiene che l’Ufficio ha fondato la decisione impugnata, per quanto riguarda i fatti, su un solo documento, vale a dire l’indirizzo Internet menzionato al punto 18 della detta decisione e riportato al punto 13 della presente sentenza. L’Ufficio avrebbe indicato tale riferimento alla KWS per la prima volta nella decisione impugnata, vale a dire alla fine del procedimento attivato dinanzi ad esso. L’Ufficio avrebbe pertanto commesso una violazione del diritto della ricorrente di essere sentita.

39
Anziché rilevare tale violazione, il Tribunale avrebbe esaminato soltanto la questione se i documenti fossero indispensabili per comprendere la decisione impugnata. Il detto giudice avrebbe inoltre erroneamente asserito, al punto 58 della sentenza impugnata, che «la ricorrente conosceva, in sostanza, gli argomenti e gli elementi che sarebbero stati esaminati dalla commissione per invalidare o confermare la decisione dell’esaminatore e, con ciò, che la ricorrente [aveva] avuto la possibilità di esprimersi in proposito».

40
Inoltre, la KWS fa valere che tale violazione del suo diritto di essere sentita dalla commissione di ricorso l’avrebbe privata della possibilità, nel corso del procedimento dinanzi a tale organo, di limitare l’elenco dei prodotti per i quali veniva richiesta la registrazione del marchio e di ottenere così l’accoglimento della propria domanda di registrazione.

41
Occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 73, seconda frase, del regolamento n. 40/94, le decisioni dell’Ufficio devono essere fondate esclusivamente su motivi in ordine ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni.

42
In conformità di tale disposizione, una commissione di ricorso dell’Ufficio può fondare la propria decisione soltanto su elementi di fatto o di diritto sui quali le parti hanno potuto presentare le loro osservazioni.

43
Pertanto, nel caso in cui la commissione di ricorso raccolga d’ufficio elementi di fatto destinati a fungere da fondamento della propria decisione, è tenuta obbligatoriamente a comunicarli alle parti affinché queste possano far conoscere le loro osservazioni.

44
Nel caso di specie, risulta dagli atti di causa che la commissione di ricorso non ha comunicato alla KWS né il risultato delle proprie ricerche né il contenuto del sito Internet rispettivamente menzionati ai punti 17 e 18 della decisione impugnata.

45
Così facendo, essa ha violato l’art. 73, seconda frase, del regolamento n. 40/94.

46
Al riguardo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto statuendo, al punto 59 della sentenza impugnata, che la commissione di ricorso non aveva violato l’art. 73 del detto regolamento.

47
Occorre tuttavia rilevare come, ai punti 14-16 della decisione impugnata, la commissione di ricorso, riprendendo la decisione dell’esaminatore, abbia affermato che il colore in questione non aveva carattere distintivo in relazione ai prodotti considerati. Infatti, un colore in quanto tale sarebbe, in linea di principio, privo di tale carattere distintivo, a meno che non lo abbia acquisito in seguito all’uso, ed il colore arancio sarebbe assai comune per tale tipo di prodotti. Inoltre, anche i concorrenti della ricorrente potrebbero avere interesse ad utilizzare il detto colore.

48
Tali motivazioni, sulle quali la KWS aveva avuto la possibilità di presentare le proprie deduzioni, erano sufficienti a giustificare la reiezione del ricorso da parte della commissione di ricorso.

49
La constatazione formulata dalla commissione di ricorso sulla base delle proprie ricerche, al punto 17 della decisione impugnata, secondo cui il colore del quale era stata richiesta la registrazione come marchio non aveva nulla di inusuale nel settore economico in questione, non fa che confermare motivazioni che erano già sufficienti per giustificare la detta decisione. Allo stesso modo, la constatazione contenuta al punto 18 della decisione impugnata ed illustrata sulla scorta di un estratto da un sito Internet, secondo la quale i produttori colorano le loro sementi per indicare che queste sono state trattate, ha carattere meramente confermativo.

50
Ne consegue che l’illegittimità che inficia i punti 17 e 18 della decisione impugnata alla luce dell’art. 73, seconda frase, del regolamento n. 40/94 non può comportare l’annullamento di tale decisione.

51
Pertanto, non sussistono i presupposti per annullare la sentenza impugnata sotto questo profilo, malgrado l’errore di diritto che vizia il punto 59 di tale pronuncia (v., in tal senso, sentenza 24 settembre 2002, cause riunite C‑74/00 P e C‑75/00 P, Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, Racc. pag. I‑7869, punto 122, nonché sentenze 30 settembre 2003, causa C‑93/02 P, Biret International/Consiglio, Racc. pag. I‑10497, punto 60, e causa C‑94/02 P, Biret et Cie/Consiglio, Racc. pag. I‑10565, punto 63).

52
Non vale a modificare tale conclusione l’argomento secondo cui la KWS è stata privata della possibilità, nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, di limitare l’elenco dei prodotti in relazione ai quali veniva chiesta la registrazione del marchio. Da un lato, la KWS poteva, in qualsiasi momento, presentare all’Ufficio un’istanza intesa a limitare l’elenco dei prodotti e dei servizi, in conformità dell’art. 44 del regolamento n. 40/94 e della regola 13 del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1). Il fatto che la KWS, per tutta la durata del procedimento dinanzi all’Ufficio, non abbia presentato un’istanza siffatta dev'essere imputato ad una scelta propria della detta ricorrente, e non alla circostanza che la commissione di ricorso ha omesso di sentirla in merito al sito Internet menzionato nella decisione impugnata. Dall’altro lato, nessun elemento del fascicolo consente di presumere che una limitazione dell’elenco dei prodotti considerati avrebbe portato alla registrazione del marchio richiesto.

53
Da quanto sopra consegue che la prima parte del secondo motivo dev'essere respinta in quanto inoperante.

Quanto alla seconda parte del secondo motivo

54
Con la seconda parte del secondo motivo la KWS sostiene che il Tribunale non ha tenuto conto dei suoi argomenti relativi al sito Internet sopra citato. Anche il Tribunale avrebbe violato il suo diritto di essere sentita. La KWS sarebbe stata così privata della possibilità, nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, di limitare l’elenco dei prodotti in relazione ai quali veniva chiesta la registrazione del marchio, limitazione che avrebbe probabilmente permesso tale registrazione.

55
Occorre ricordare che, al punto 49 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esplicitamente riassunto gli argomenti della KWS diretti a far valere una violazione del suo diritto di essere sentita. Tale riassunto menziona in particolare l’allegazione della KWS secondo cui essa non avrebbe ricevuto in comunicazione i documenti sui quali l’Ufficio si era fondato per adottare la propria decisione.

56
Ai punti 58 e 59 della sentenza impugnata il Tribunale si è pronunciato sui detti argomenti difensivi, motivando espressamente la propria posizione. Sebbene, come constatato al punto 46 della presente sentenza, la sua valutazione giuridica fosse errata, risulta da tale motivazione che il Tribunale ha pienamente inteso le deduzioni della KWS.

57
Ne consegue che il detto giudice non ha violato il diritto della KWS di essere sentita nell’ambito del procedimento giurisdizionale.

58
La circostanza che il Tribunale non ha violato il diritto della KWS di essere sentita destituisce di qualsiasi fondamento l’argomento secondo cui una violazione siffatta avrebbe comportato l’impossibilità per la detta società, nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, di limitare l’elenco dei prodotti in relazione ai quali veniva chiesta la registrazione del marchio. Ad ogni modo, correttamente il Tribunale, al punto 14 della sentenza impugnata, ha giudicato irricevibile l’istanza che la KWS aveva presentato dinanzi ad esso all’udienza ai fini di una limitazione dell’elenco dei prodotti. Infatti, un’istanza siffatta non corrisponde alle modalità previste dai regolamenti nn. 40/94 e 2868/95 e tende a modificare l’oggetto della controversia, in contrasto con l’art. 135, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale.

59
La seconda parte del secondo motivo deve dunque essere respinta in quanto infondata.

60
Pertanto, il secondo motivo va integralmente respinto.


Quanto al terzo motivo

61
Con il suo terzo motivo la KWS deduce una violazione dell’obbligo di motivazione compiuta, da un lato, dal Tribunale nella sentenza impugnata e, dall’altro, dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata. Tale motivo è pertanto suddiviso in due parti.

Quanto alla prima parte del terzo motivo

62
Con la prima parte del terzo motivo la KWS fa valere che il Tribunale è incorso in un errore di diritto statuendo, nella sentenza impugnata, che la decisione impugnata era sufficientemente motivata. Il Tribunale avrebbe largamente sottovalutato il precetto relativo all’obbligatorietà della motivazione.

63
Occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 73, prima frase, del regolamento n. 40/94, «[l]e decisioni dell’Ufficio sono motivate».

64
L’obbligo di motivazione così sancito ha la stessa portata di quello dettato dall’art. 253 CE.

65
Secondo una costante giurisprudenza, la motivazione prescritta dall’art. 253 CE deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’autore dell’atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato ed al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La motivazione di un atto non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto, per stabilire se essa soddisfi i requisiti di cui all’art. 253 CE, occorre prendere in considerazione non solo il suo tenore letterale, ma anche il contesto in cui essa si inserisce ed il complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v., in tal senso, sentenze 2 aprile 1998, causa C 367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink’s France, Racc. pag. I‑1719, punto 63, e 30 marzo 2000, causa C‑265/97 P, VBA/Florimex e a., Racc. pag. I‑2061, punto 93).

66
Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha respinto la domanda di registrazione per il fatto che il marchio in questione era privo di carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

67
La commissione di ricorso ha fornito una motivazione completa e precisa di tale valutazione ai punti 14-25 della decisione impugnata.

68
Infatti, essa ha anzitutto chiarito, da un lato, che un colore in quanto tale non ha carattere distintivo, salvo che sia dimostrato che ha acquisito tale carattere per effetto dell’uso, e, dall’altro, che i colori debbono restare a disposizione di tutte le imprese. Pertanto, secondo la commissione di ricorso, solo in casi particolari un colore in quanto tale potrebbe vedersi riconoscere un carattere di per sé distintivo, a condizione che si tratti di un colore assolutamente inusuale per i prodotti o servizi in questione. La commissione di ricorso ha indi illustrato, in modo dettagliato, le ragioni per le quali il colore arancio non è inusuale per i prodotti contemplati dalla domanda di registrazione in questione. Essa ha aggiunto che nessun vincolo le derivava dalle decisioni delle autorità tedesche competenti in materia di marchi, fatte valere dalla KWS. La detta commissione ha infine ricordato che la KWS non aveva sostenuto che il colore in questione avesse acquisito un carattere distintivo per effetto dell’uso, ai sensi dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94.

69
Non sussiste alcun dubbio che una motivazione siffatta soddisfa l’obbligo imposto dall’art. 73, prima frase, del detto regolamento. Pertanto, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto statuendo che la KWS aveva avuto a disposizione gli elementi necessari per comprendere la decisione impugnata e contestarne la legittimità dinanzi al giudice comunitario.

70
Pertanto, la prima parte del terzo motivo dev'essere respinta in quanto infondata.

Quanto alla seconda parte del terzo motivo

71
Con la seconda parte del terzo motivo la KWS afferma che il Tribunale ha violato l’obbligo di motivazione ad esso incombente laddove si è accontentato di affermare, al punto 56 della sentenza impugnata, che la decisione impugnata «consent[iva] alla ricorrente di conoscere le ragioni del rigetto della sua domanda di registrazione».

72
La lettura del punto 56 della sentenza impugnata mostra come tale punto riassuma gli elementi della decisione impugnata che il Tribunale ha considerato decisivi, ed esponga le ragioni per le quali quest’ultimo ha ritenuto che tali elementi fossero sufficienti. Solo al termine di tale riassunto e di tale esposizione il Tribunale conclude, nell’ultima frase del punto in questione, che la KWS ha avuto a disposizione gli elementi necessari per comprendere la decisione impugnata e contestarne la legittimità dinanzi al giudice comunitario.

73
Ne consegue che il detto punto della sentenza impugnata contiene una motivazione sufficiente.

74
Pertanto, la seconda parte del terzo motivo è infondata.

75
Occorre dunque respingere integralmente il terzo motivo.


Quanto al quarto motivo

76
Con il suo quarto motivo la KWS fa valere che il carattere distintivo dei marchi consistenti in un colore dev'essere valutato in base agli stessi principi applicati per valutare il carattere distintivo degli altri tipi di marchi, in particolare dei marchi denominativi e figurativi, e che non si devono imporre requisiti più rigorosi. A suo avviso, ha poca importanza sapere se esistano, per i prodotti e servizi di cui alla domanda di registrazione, altri colori che servano ad indicare talune caratteristiche. Occorrerebbe invece verificare se il colore in questione nel caso concreto venga percepito dal pubblico come un’indicazione di determinate caratteristiche. Sempre secondo la ricorrente, nel caso in cui più fabbricanti utilizzino differenti colori per indicare certe caratteristiche, il pubblico vede allo stesso tempo in tali colori un’informazione sul produttore. Occorrerebbe allora ammettere l’esistenza di un carattere distintivo. Nella presente causa, il colore arancio non verrebbe considerato dai settori di pubblico interessati come un’indicazione di caratteristiche per i prodotti e i servizi in questione, e sarebbe altresì esclusa un’utilizzazione a fini decorativi o funzionali. Occorrerebbe pertanto riconoscere il carattere distintivo del marchio.

77
Nella sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe commesso i seguenti errori di valutazione. Anzitutto, esso avrebbe adottato per i marchi di colore un criterio più severo di quello applicato per gli altri marchi. Indi, il detto giudice avrebbe travisato il criterio del carattere distintivo, che consisterebbe nella semplice idoneità ad indicare l’origine commerciale. Infine, il medesimo giudice avrebbe sostituito la propria concezione a quella dei settori di pubblico interessati.

78
Per quanto riguarda i criteri di valutazione del carattere distintivo delle diverse tipologie di marchi, il Tribunale ha giustamente ricordato, al punto 29 della sentenza impugnata, che l’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 non fa distinzione tra segni di natura diversa. Esso ha tuttavia rilevato, del pari giustamente, che la percezione del pubblico pertinente non è necessariamente la stessa nel caso di un segno costituito da un colore in quanto tale e nel caso di un marchio denominativo o figurativo, che consiste in un segno indipendente dall’aspetto dei prodotti che esso contraddistingue. Se il pubblico ha l’abitudine di percepire – in modo immediato – i marchi denominativi o figurativi come segni di identificazione dell’origine commerciale del prodotto, lo stesso non vale necessariamente allorché il segno si confonde con l’aspetto esteriore del prodotto [v., in merito alle identiche disposizioni dell’art. 3, n. 1, lett. b), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), sentenza 6 maggio 2003, causa C‑104/01, Libertel, Racc. pag. I‑3793, punto 65].

79
In tale contesto, un colore in quanto tale può acquisire, per i prodotti o servizi in relazione ai quali viene chiesta la registrazione del marchio, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto, a norma dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94. Per contro, nel caso di un colore in quanto tale, la sussistenza di un carattere distintivo prima di qualsiasi uso potrebbe ipotizzarsi soltanto in circostanze eccezionali, segnatamente quando il numero dei prodotti o servizi per i quali viene richiesta la registrazione del marchio risulti molto limitato ed il mercato pertinente sia molto specifico [v., in merito alle identiche disposizioni dell’art. 3, nn. 1, lett. b), e 3, della direttiva 89/104, sentenza Libertel, cit., punti 66 e 67].

80
Ora, per quanto riguarda gli impianti di trattamento rientranti nelle classi 7 e 11, il Tribunale ha constatato ai punti 39 e 40 della sentenza impugnata, da un lato, che la KWS non aveva fornito elementi che consentissero di creare una categoria di prodotti per la quale certi colori non verrebbero comunemente utilizzati e, dall’altro, che non è raro trovare macchinari aventi il colore oggetto della presente domanda di registrazione ovvero una tinta simile.

81
In relazione ai prodotti agricoli, orticoli e forestali rientranti nella classe 31, il detto giudice ha constatato, al punto 33 della sentenza impugnata, che l’utilizzo dei colori, ivi comprese la tonalità di arancio oggetto della domanda o tonalità assai simili, non è raro per questi prodotti.

82
Ne consegue, da un lato, che il Tribunale non ha adottato per i marchi di colore un criterio più rigoroso di quello utilizzato per gli altri marchi e, dall’altro, che il detto giudice, affermando che il marchio in questione era privo di carattere distintivo in relazione ai prodotti considerati nella domanda di registrazione, non ha commesso alcun errore di diritto in rapporto all’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

83
Stanti tali premesse, il quarto motivo dev'essere respinto in quanto infondato.

84
Quanto alla questione dell’esattezza delle constatazioni del Tribunale in merito al modo in cui il pubblico pertinente percepisce l’utilizzo dei colori sui prodotti in questione, occorre rilevare come essa riguardi valutazioni in punto di fatto.

85
Ora, risulta dagli artt. 225 CE e 58 dello Statuto della Corte di giustizia che un ricorso di impugnazione può essere fondato unicamente su motivi riguardanti la violazione di regole di diritto, ad esclusione di qualsiasi valutazione dei fatti.

86
Ne consegue che il quarto motivo, laddove mette in discussione le constatazioni del Tribunale in merito alla percezione da parte del pubblico pertinente, è irricevibile.

87
Pertanto, il quarto motivo dev'essere integralmente respinto.

88
Posto che nessuno dei motivi dedotti dalla KWS è stato accolto, occorre respingere l’impugnazione proposta.


Sulle spese

89
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione a norma dell’art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La KWS, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese, in conformità delle conclusioni dell’Ufficio.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

1)
L’impugnazione è respinta.

2)
La KWS Saat AG è condannata alle spese.

Firme


1
Lingua processuale: il tedesco.