62002J0433

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 16 ottobre 2003. - Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio. - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 92/100/CEE - Diritto d'autore - Remunerazione degli autori in caso di prestito delle loro opere letterarie o artistiche da parte di istituzioni pubbliche. - Causa C-433/02.

raccolta della giurisprudenza 2003 pagina 00000


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Ravvicinamento delle legislazioni - Diritto d'autore e diritti ad esso connessi - Diritto di noleggio e di prestito di opere protette - Direttiva 92/100 - Remunerazione degli autori in caso di prestito pubblico - Facoltà per gli Stati membri di prevedere un'esenzione per talune categorie di istituzioni - Portata

(Direttiva del Consiglio 92/100/CEE, art. 5, n. 3)

Massima


$$L'art. 5, n. 3, della direttiva 92/100, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, in forza del quale gli Stati membri possono esonerare alcune categorie di istituzioni dal pagamento della remunerazione a titolo di prestito da parte di istituzioni pubbliche prevista ai nn. 1 e 2 dello stesso articolo, autorizza, ma non obbliga, uno Stato membro a prevedere un'esenzione per alcune categorie di istituzioni. Pertanto, se la situazione esistente in uno Stato membro non consente di distinguere efficacemente tra categorie di istituzioni, spetta a tale Stato membro, ai fini di una trasposizione corretta della direttiva, imporre a tutte le istituzioni interessate l'obbligo di pagare la remunerazione in questione.

( v. punto 20 )

Parti


Nella causa C-433/02,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra K. Banks, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Regno del Belgio, rappresentato dalla sig.ra A. Snoecx, in qualità di agente,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Regno del Belgio, non applicando le disposizioni relative al diritto di prestito da parte di istituzioni pubbliche di cui alla direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 1 e 5 di tale direttiva,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dai sigg. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, R. Schintgen, C. Gulmann (relatore), V. Skouris e J.N. Cunha Rodrigues, giudici,

avvocato generale: sig. P. Léger

cancelliere: sig. R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di trattare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 29 novembre 2002, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno del Belgio, non applicando le disposizioni relative al diritto di prestito da parte di istituzioni pubbliche di cui alla direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61; in prosieguo: la «direttiva»), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 1 e 5 di tale direttiva.

Contesto normativo

Normativa comunitaria

2 La direttiva precisa al suo art. 1 quanto segue:

«Oggetto dell'armonizzazione

1. Nell'osservanza delle disposizioni del presente capo, gli Stati membri riconoscono, fatto salvo l'articolo 5, il diritto di autorizzare o proibire il noleggio ed il prestito degli originali e delle copie di opere protette dal diritto d'autore e di altre realizzazioni indicate all'articolo 2, paragrafo 1.

(...)

3. Ai sensi della presente direttiva, per "prestito" si intende la cessione in uso, per un periodo limitato di tempo ma non ai fini di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto, quando il prestito viene effettuato da istituzioni aperte al pubblico.

(...)».

3 L'art. 5 della direttiva così dispone:

«Deroghe al diritto esclusivo di prestito da parte di istituzioni pubbliche

1. Gli Stati membri possono derogare al diritto esclusivo previsto all'articolo 1 per il prestito da parte di istituzioni pubbliche, a condizione che almeno gli autori ricevano una remunerazione per tale prestito. Gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire tale remunerazione tenendo conto dei loro obiettivi di promozione culturale.

2. Qualora gli Stati membri non applichino il diritto esclusivo di prestito di cui all'articolo 1 per quanto riguarda i fonogrammi, le pellicole ed i programmi per elaboratore, essi introducono, almeno per quanto riguarda gli autori, una remunerazione.

3. Gli Stati membri possono esonerare alcune categorie di istituzioni dal pagamento della remunerazione di cui ai paragrafi 1 e 2.

(...)».

4 L'art. 15 della direttiva prevede che gli Stati membri mettano in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla stessa anteriormente al 1° luglio 1994.

Normativa nazionale

5 La legge sul diritto d'autore e i diritti connessi 30 giugno 1994 (Moniteur belge 27 luglio 1994, pag. 19297; in prosieguo: la «legge») così precisa al suo art. 1, n. 1:

«L'autore di un'opera letteraria o artistica ha solo il diritto di riprodurla o di autorizzarne la riproduzione in qualsiasi modo e in qualsiasi forma.

Tale diritto comporta in particolare il diritto esclusivo di autorizzarne l'adattamento o la traduzione.

Tale diritto comporta altresì il diritto esclusivo di autorizzarne il noleggio o il prestito (...)».

6 L'art. 23, n. 1, della legge prevede quanto segue:

«L'autore non può vietare il prestito di opere letterarie, di banche dati, di opere fotografiche, di partiture musicali, di opere sonore e audiovisive qualora tale prestito sia disposto a scopi educativi e culturali da parte di istituzioni riconosciute o ufficialmente organizzate a tal fine dalle amministrazioni pubbliche (...)».

7 Al capitolo VI della legge, che contiene le disposizioni relative al prestito da parte di istituzioni pubbliche, l'art. 62 dispone:

Ǥ 1. In caso di prestito di opere letterarie, di banche dati, di opere fotografiche o di partiture musicali alle condizioni stabilite all'art. 23, l'autore ha diritto a una remunerazione.

§ 2. In caso di prestito di opere sonore o audiovisive, alle condizioni stabilite agli artt. 23 e 47, l'autore, l'artista interprete o l'esecutore e il produttore hanno diritto a una remunerazione».

8 L'art. 63 della legge così dispone:

«Previa consultazione delle istituzioni e delle società per la gestione dei diritti, il Re stabilisce l'importo delle remunerazioni di cui all'art. 62. Queste sono percepite dalle società per la gestione dei diritti.

Nel rispetto delle condizioni e delle modalità che stabilisce, il Re può incaricare una società rappresentativa di tutte le società per la gestione dei diritti d'autore di percepire e ripartire le remunerazioni per prestito da parte di istituzioni pubbliche. Previa consultazione delle Comunità, o su loro eventuale iniziativa, il Re, per alcune categorie di istituzioni riconosciute od organizzate da amministrazioni pubbliche, stabilisce un'esenzione o un prezzo forfettario per prestito al fine di stabilire la remunerazione di cui all'art. 62».

Procedimento precontenzioso

9 Con lettera 24 gennaio 2001 la Commissione richiamava l'attenzione delle autorità belghe sul fatto che, sebbene la direttiva fosse stata recepita con legge nel diritto belga, non era ancora stato adottato alcun decreto di esecuzione in materia di diritto di prestito.

10 Con lettera 22 marzo 2001 le autorità belghe confermavano la mancata adozione di un decreto di esecuzione e segnalavano che ciò dipendeva dalle entità federate belghe, competenti in materia di cultura, che si opponevano all'introduzione di un diritto di prestito.

11 Il 24 luglio 2001 la Commissione inviava al Regno del Belgio una lettera di diffida. In risposta a tale lettera, il detto governo sottolineava nuovamente l'opposizione delle entità federate all'introduzione di un diritto di prestito o di remunerazione per gli autori di opere. Esso insisteva altresì sulla formulazione imprecisa dell'art. 5, n. 3, della direttiva, che autorizzava talune deroghe all'obbligo di remunerare gli autori in caso di prestito di loro opere da parte di istituzioni pubbliche.

12 Non ritenendo tale risposta soddisfacente, il 21 dicembre 2001 la Commissione inviava un parere motivato al Regno del Belgio, invitandolo ad adottare le misure necessarie per conformarvisi entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica del medesimo.

13 Poiché il governo belga non ha risposto al parere motivato, la Commissione decideva di introdurre il presente ricorso.

Nel merito

14 La Commissione constata che non è stata adottata alcuna misura di esecuzione relativa alle remunerazioni di cui all'art. 63 della legge. L'importo delle remunerazioni di cui all'art. 62 della legge non sarebbe quindi mai stato fissato, il che avrebbe per effetto la pratica impossibilità per le società per la gestione dei diritti di percepire tali remunerazioni per conto dei loro membri. La Commissione sostiene pertanto che il Regno del Belgio non rispetta il suo obbligo derivante dagli artt. 1 e 5 della direttiva di prevedere almeno una remunerazione per gli autori di opere protette in caso di prestito delle stesse.

15 Il governo belga fa valere, innanzi tutto, che la reazione delle entità federate alla concessione di una remunerazione per il prestito è stata negativa fin dall'inizio, in particolare per motivi di politica culturale, in quanto tali entità insistevano per una deroga generale al pagamento delle remunerazioni per il prestito per tutte le categorie di istituzioni che prestano opere. Sarebbe per questo motivo che ancora non è stato adottato alcun decreto di esecuzione degli artt. 62 e 63 della legge.

16 Inoltre, tale governo sostiene che la formulazione molto vaga della direttiva osta all'osservanza di quest'ultima. Infatti, per quanto concerne l'art. 1, n. 3, essa non fornirebbe alcuna indicazione su cosa si debba intendere con le espressioni «non ai fini di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto», né fornirebbe un elenco delle istituzioni aperte al pubblico. Per quanto riguarda l'art. 5, n. 1, della direttiva, il governo belga intende sapere cosa rientri nella nozione di «prestito da parte di istituzioni pubbliche» per il quale gli Stati membri possono prevedere deroghe. Infine, l'art. 5, n. 3, della direttiva non preciserebbe cosa debba intendersi per «alcune categorie di istituzioni». Del pari, la direttiva non indicherebbe quale criterio gli Stati membri siano tenuti ad applicare per individuare le «categorie di istituzioni» che possono beneficiare di un'esenzione di pagamento.

17 Infatti, il governo belga ritiene che, in pratica, sia molto difficile per gli Stati membri individuare in seno a tutto il gruppo «di istituzioni aperte al pubblico che effettuano il prestito senza un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto» le categorie di istituzioni che sono esonerate dal pagamento della remunerazione. Invero, la nozione di «prestito» di cui all'art. 1, n. 3, della direttiva si riferisce solamente a una categoria di istituzioni liberamente definita. All'atto pratico, si tratterebbe di un prestito da parte di biblioteche e mediateche pubbliche, di biblioteche scolastiche e universitarie e di centri di documentazione pubblici che sono aperti al pubblico e che non pretendono alcuna remunerazione da chi chiede il prestito oppure solamente una remunerazione non superiore a quanto necessario per coprire le spese di funzionamento dell'istituzione. Non sarebbe affatto semplice effettuare, all'interno del gruppo delle istituzioni, una distinzione fondata su motivi culturali o educativi, per esempio fra le categorie di istituzioni che devono pagare una remunerazione per il prestito, da un lato, e quelle che sono esenti da una remunerazione del genere, dall'altro, posto che tutte le istituzioni cui si applica l'art. 1, n. 3, della direttiva si orienterebbero per il prestito a scopo culturale, educativo o simile in quanto, ai sensi della direttiva, il prestito che persegue un fine economico o commerciale diretto o indiretto esula dall'ambito di applicazione di tale articolo.

18 Infine, il governo belga aggiunge che, come rilevato dalla Commissione in una relazione 12 settembre 2002, pare che, in taluni altri Stati membri, non siano pagate remunerazioni agli aventi diritto. Ciò accadrebbe in Francia, in Grecia e in Lussemburgo, ma probabilmente anche altrove.

19 Occorre innanzi tutto rilevare che, se una direttiva non contiene criteri comunitari sufficientemente precisi per definire gli obblighi da essa derivanti, spetta agli Stati membri determinare, nell'ambito del loro territorio, i criteri più pertinenti per assicurare entro i limiti imposti dal diritto comunitario, ed in particolare dalla direttiva, l'osservanza di quest'ultima (v., in tal senso, sentenza 6 febbraio 2003, causa C-245/00, SENA, Racc. pag. I-1251, punto 34).

20 Inoltre, come rilevato dalla Commissione, l'art. 5, n. 3, della direttiva autorizza, ma non obbliga, uno Stato membro a prevedere un'esenzione per alcune categorie di istituzioni. Pertanto, se la la situazione esistente in tale Stato membro non consente di distinguere efficacemente tra categorie di istituzioni, occorre imporre a tutte le istituzioni interessate l'obbligo di pagare la remunerazione in questione.

21 Inoltre, anche supponendo che altri Stati membri non applichino correttamente il diritto di prestito da parte di istituzioni pubbliche così come previsto dalla direttiva, è sufficiente ricordare che, secondo costante giurisprudenza, uno Stato membro non può giustificare l'inadempimento degli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto comunitario adducendo il fatto che anche altri Stati membri verrebbero meno ai loro obblighi (v. sentenza 26 giugno 2001, causa C-173/99, BECTU, Racc. pag. I-4881, punto 56).

22 Infine, quanto alle difficoltà incontrate dalle autorità federali nel convincere le entità federate ad accettare che fosse imposto alle istituzioni cui si applica l'art. 1, n. 3, della direttiva un obbligo di pagare una remunerazione per il prestito da parte di istituzioni pubbliche, risulta da una costante giurisprudenza che uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inadempimento degli obblighi e dei termini prescritti da una direttiva (v. sentenza 15 maggio 2003, causa C-419/01, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-4947, punto 22).

23 Pertanto, atteso che la direttiva non è stata interamente recepita entro il termine impartito, il ricorso presentato dalla Commissione è fondato.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

24 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Il Regno del Belgio è rimasto soccombente e dev'essere quindi condannato alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Non applicando le disposizioni relative al diritto di prestito da parte di istituzioni pubbliche di cui alla direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 1 e 5 di tale direttiva.

2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.