Parole chiave
Massima

Parole chiave

Politica sociale — Ravvicinamento delle legislazioni — Trasferimenti di imprese — Mantenimento dei diritti dei lavoratori — Direttiva 77/187 — Ripresa da parte dello Stato di attività precedentemente svolte da una persona giuridica di diritto privato — Possibilità per lo Stato di conformarsi alle norme nazionali relative ai pubblici dipendenti — Riduzione sostanziale della retribuzione — Modifica sostanziale delle condizioni di lavoro — Rescissione considerata come dovuta alla responsabilità del datore di lavoro

(Direttiva del Consiglio 77/187, artt. 1, n. 1, e 4, n. 2)

Massima

La direttiva 77/187, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, dev’essere interpretata nel senso che essa non osta, in via di principio, a che, in caso di trasferimento d’impresa da una persona giuridica di diritto privato allo Stato, questo, in quanto nuovo datore di lavoro, proceda a una riduzione dell’importo della retribuzione dei lavoratori interessati allo scopo di conformarsi alle vigenti norme nazionali relative ai pubblici dipendenti. Tuttavia, le autorità competenti incaricate di applicare e di interpretare dette norme sono tenute a farlo in tutta la misura possibile alla luce dello scopo di detta direttiva, tenendo conto segnatamente dell’anzianità del lavoratore se le norme nazionali che disciplinano la situazione dei dipendenti dello Stato prendono in considerazione l’anzianità del dipendente statale per il calcolo della sua retribuzione. Nell’ipotesi in cui questo calcolo si risolva in una riduzione sostanziale della retribuzione dell’interessato, tale riduzione costituisce una sostanziale modifica delle condizioni di lavoro a scapito dei lavoratori interessati dal trasferimento, di modo che la rescissione del loro contratto di lavoro per questo motivo dev’essere considerata come dovuta alla responsabilità del datore di lavoro, conformemente all’art. 4, n. 2, della direttiva 77/187.

(v. punto 35 e dispositivo)