Parole chiave
Massima

Parole chiave

Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto — Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta

(Direttiva del Consiglio 77/388, art. 10, n. 2, secondo comma)

Massima

L’art. 10, n. 2, secondo comma, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 95/7, in quanto deroga alla norma enunciata al primo comma del citato paragrafo, prevede che, nel caso di pagamento di acconti anteriore alla cessione di beni o alla prestazione di servizi, l’imposta diventa esigibile all’atto della riscossione, a concorrenza dell’importo riscosso. Non rientrano nell’ambito di applicazione della detta disposizione pagamenti anticipati di una somma forfettaria, versata per beni indicati in modo generico in un elenco che può essere modificato in qualsiasi momento di comune accordo dall’acquirente e dal venditore e dal quale l’acquirente potrà eventualmente scegliere articoli, sulla base di un accordo da cui può recedere unilateralmente in qualsiasi momento, recuperando la totalità del pagamento anticipato inutilizzato.

Infatti, affinché l’imposta possa diventare esigibile nel caso del versamento di un acconto senza che la cessione o la prestazione sia ancora stata effettuata, occorre che tutti gli elementi qualificanti del fatto generatore, vale a dire la futura cessione o la futura prestazione, siano già conosciuti e dunque, in particolare, che, nel momento del versamento dell’acconto, i beni o i servizi siano specificamente individuati.

(v. punti 45, 48, 51 e dispositivo)