Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Società — Direttiva 68/151 — Conti annuali — Sanzione da prevedere in caso di mancata pubblicità — Nozione di «mancata pubblicità» — Pubblicazione di conti non conformi alla quarta direttiva 78/660 — Inclusione — Pubblicazione di conti non conformi alla settima direttiva 83/349 — Esclusione

(Direttive del Consiglio 68/151, art. 6, 78/660 e 83/349)

2. Diritto comunitario — Principi — Principio dell’applicazione retroattiva della pena più mite — Principio che rientra tra i principi generali del diritto comunitario — Rispetto da parte del giudice nazionale quando applica il diritto nazionale che dà attuazione al diritto comunitario

3. Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Società — Direttiva 68/151 — Conti annuali — Sanzione da prevedere in caso di mancata pubblicità — Possibilità di far valere la direttiva nei confronti degli imputati nell’ambito di procedimenti penali — Limiti

(Direttiva del Consiglio 68/151, art. 6)

Massima

1. Il regime sanzionatorio in caso di mancata pubblicità dei conti annuali, previsto all’art. 6 della prima direttiva 68/151, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’art. 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, deve essere inteso come concernente non solo i casi di un’omissione di qualsiasi pubblicità, ma anche quello di una pubblicità di conti annuali non redatti conformemente alle disposizioni previste dalla quarta direttiva 78/660, basata sull’art. 54, n. 3, lett. g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, per quanto riguarda il contenuto di tali conti.

L’art. 6 della prima direttiva non può invece essere considerato come applicabile al caso di inosservanza degli obblighi relativi ai conti consolidati, stabiliti dalla settima direttiva 83/349, relativa ai conti consolidati, ai quali la prima direttiva non fa alcun riferimento.

(v. punti 56, 60)

2. Il principio dell’applicazione retroattiva della pena più mite rientra tra i principi generali del diritto comunitario che il giudice nazionale deve osservare quando applica il diritto nazionale adottato per attuare il diritto comunitario.

(v. punto 69)

3. L’esigenza relativa all’adeguatezza delle sanzioni in caso di mancata pubblicità dei conti annuali, imposta dall’art. 6 della prima direttiva 68/151, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’art. 58, secondo comma, del Trattato, per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, non può essere invocata in quanto tale dalle autorità di uno Stato membro nei confronti degli imputati nell’ambito di procedimenti penali al fine di far controllare la compatibilità con questa esigenza di disposizioni penali più favorevoli agli imputati, entrate in vigore dopo che le violazioni sono state commesse, allorché la loro incompatibilità potrebbe avere l’effetto di escludere l’applicazione del regime sanzionatorio più mite previsto da tali disposizioni. Una direttiva, di per sé e indipendentemente da una legge interna di uno Stato membro adottata per la sua attuazione, non può infatti avere l’effetto di determinare o aggravare la responsabilità penale degli imputati.

(v. punti 75, 78 e dispositivo)