Parole chiave
Massima

Parole chiave

Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Franchigie fiscali in materia d’importazione definitiva di beni personali dei privati — Direttiva 83/183 — Trasferimento di residenza del proprietario di un veicolo da uno Stato membro ad un altro — Imposta riscossa dallo Stato membro di destinazione all’atto dell’immatricolazione o della messa in circolazione del veicolo — Ammissibilità — Limiti

(Art. 18 CE; direttiva del Consiglio 83/183, art. 1)

Massima

L’art. 1 della direttiva 83/183, relativa alle franchigie fiscali applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro, deve essere interpretato nel senso che non osta a che, nell’ambito di un trasferimento di residenza del proprietario di un autoveicolo da uno Stato membro verso un altro, sia riscossa un’imposta prima dell’immatricolazione o della messa in circolazione del veicolo nello Stato membro in cui è stata trasferita la residenza. In effetti, un’imposta di questo tipo non può essere considerata come un’imposizione connessa all’importazione che rientra nell’ambito di applicazione della franchigia prevista alla detta disposizione.

Tuttavia, tenuto conto degli obblighi nascenti dall’art. 18 CE, sarà compito dei giudici nazionali verificare che l’applicazione del diritto nazionale sia tale da garantire che, con riferimento a tale imposta, il detto proprietario non sia posto in una situazione meno favorevole di quella in cui si trovano i cittadini che hanno risieduto permanentemente nello Stato membro in questione e, all’occorrenza, che tale disparità di trattamento sia giustificata da considerazioni oggettive, indipendenti dalla cittadinanza delle persone interessate e adeguatamente commisurate allo scopo legittimamente perseguito dall’ordinamento nazionale.

(v. punti 26, 36 e dispositivo)